2. L’ECCESSO COLPOSO NELLE CAUSE DI
GIUSTIFICAZIONE
Per analizzare l’eccesso colposo nelle cause di giustificazione bisogna
fare un passo indietro, rispetto all’articolo 59, e menzionare l’articolo 55
del Codice penale che recita: “Quando, nel commettere alcuno dei fatti
preveduti dagli articoli 51, 52, 53 e 54, si eccedono colposamente i limiti
stabiliti dalla legge o dall’ordine dell’autorità ovvero imposti dalla
Roberto Giovagnoli, Op. cit, p.799
387 Tribunale di Roma, 20 febbraio 1977; Stefano Di Pinto, Op. cit, p.95 ss; Girolamo
388
Penso, Op. cit, p.168
Roberto Giovagnoli, Op. cit, p.800
389 Riccardo Mazzon, Op. cit, p.36
390 Bartolomeo Romano, Op. cit, p.291 ss
391 90
necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il
fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.
Nei casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell’articolo 52, la
punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della
propria o altrui incolumità ha agito nelle condizioni di cui all’articolo 61,
primo comma, n. 5 ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla
situazione di pericolo in atto” .
392
Leggendo il testo si possono notare subito due cose, in primo luogo la
distinzione che intercorre fra l’articolo 55 ed il 59, il primo, come già detto
nel paragrafo precedente, si applica soltanto alle scriminanti
esplicitamente citate nel testo normativo mentre il secondo, almeno nel
comma I, si applica a tutte le circostanze che escludono la pena, nel
comma IV, di cui ci siamo occupati in precedenza, si ha invece la
disciplina della scriminante putativa .
393
In secondo luogo, si può notare, come detto, che l’eccesso colposo è
comune a tutte le cause di giustificazione ovvero all’articolo 51
riguardante l’esercizio di un diritto o l’adempimento di un dovere,
all’articolo 52 che è centrale nel nostro studio e attiene alla legittima
difesa, all’articolo 53 concernente l’uso legittimo delle armi e all’articolo
54 che riguarda lo stato di necessità .
394
Va dunque precisato che ci troviamo in una delle situazioni appena
menzionate, dunque dentro una causa di giustificazione, ma vi è il
superamento delle condizioni e dei limiti dettati dal Codice penale per
negligenza, imprudenza o imperizia, quindi per un’attività colposa .
395
L’eccesso colposo, quindi, non ha nulla a che vedere con quello doloso
in quanto nel primo caso il superamento dei limiti stabiliti avviene senza
Articolo 55 del Codice penale
392 Adelmo Manna, Op. cit, p.395; Francesco Viganò, Op. cit; Riccardo Mazzon, Ivi,
393
p.57; Cassazione penale, sez. I, 26 ottobre 1989, Busnelli; Cassazione penale, sez. V,
18 marzo 1988, Sorrentino
Adelmo Manna, Ivi, p.397; Bartolomeo Romano, Op. cit, p.293 ss; Giovanni
394
Giacobbe, Op. cit, p.49; Piermaria Corso, Op. cit, p.325; Miele, Op. cit, p.595 ss;
Cassazione penale, sez. I, 28 febbraio 1985, Lupica; Cassazione penale, sez. I, 30
settembre 1982 Curreri
Stefano Fiore, Cause di giustificazione e fatti colposi, Cedam, 1996, p.241 ss;
395
Marcello Gallo, Op. cit, p.372; Roberto Giovagnoli, Op. cit, p.797; Adelmo Manna, Op.
cit, p.285; Sara Scapin, Op. cit, p.11; Riccardo Mazzon, Op. cit, p.47; Giovanni Solinas,
Op. cit, p.1; Cassazione penale, sez. I, 24 settembre 1991, Riolo
91
volontà, nel secondo caso, ovvero nell’eccesso doloso, il superamento
dei limiti da parte del soggetto agente è volontario, esso si prefigura il
concretizzarsi dell’evento prima di agire . È dunque l’intenzione di
396
compiere un certo atto il pilastro su cui si basa la distinzione fra
l’eccesso doloso e quello colposo, nel dolo il soggetto compie l’azione
volontariamente .
397
Ma qual’ è la natura giuridica dell’eccesso colposo? Secondo una tesi,
ormai caduta in desuetudine, era impossibile ricondurre in modo diretto
l’eccesso colposo all’articolo 43 del Codice penale nella parte che
regola la colpa . La tesi, come detto, è caduta nel dimenticatoio per
398
due ragioni :
399
1. È contraria al testo dello stesso articolo 55 del Codice penale
2. È contraria all’intenzione del legislatore 400
Un'altra tesi che è appartenente sempre al passato riguarda la teoria del
reato doloso, secondo essa il reato è doloso ma considerato colposo ai
soli fini della pena .
401
A seguito della desuetudine di queste teorie si è affermata un’altra tesi
che sostiene che il fatto non soltanto verrebbe punito a titolo di colpa ma
si parlerebbe anche di fatto strutturalmente colposo .
402
La qualificazione che a primo impatto potrebbe sembrare secondaria
assume invece un’importanza rilevante, infatti, se si considera l’eccesso
Stefano Di Pinto, Cause oggettive di esclusione del reato, collana diretta da Paolo
396
Cendon, Cedam, Padova, diritto penale 2004, p.80ss; Pantaleo Gabrielli, Eccesso
doloso ed eccesso colposo di legittima difesa, in Giust. Pen, II, 1949, c.702; Marcello
Gallo, Ibidem; Riccardo Mazzon, Ivi, p.48 e p.57; Giuseppe Spagnolo, Op. cit, p.78 ss;
Cassazione penale, sez. I, 27 febbario 1993, Timpani; Cassazione penale, sez. I, 5
agosto 1992, Muggironi; Cassazione penale, sez. I, 22 marzo 1988, Marrogin;
Cassazione penale, sez. I, 24 maggio 1983, Costantino
Gianluca Ruggiero, Op. cit, p.18
397 Articolo 43 del Codice penale; Stefano Fiore, Op. cit, p.241 ss; Roberto Giovagnoli,
398
Ivi, p.797; Per un maggior approfondimento sul tema della colpa Andrea Canepa,
L’imputazione soggettiva della colpa. Il reato colposo come punto cruciale nel
rapporto tra illecito e colpevolezza, Itinerari di diritto penale, collana diretta da E.
Dolcini-G. Fiandaca-E. Musco-T. Padovani-F. Palazzo-F. Sgubbi, Giappichelli editore,
Torino, 2011, p.7 ss
Roberto Giovagnoli, Ibidem
399 La Relazione Ministeriale del 1929 sul progetto del Codice penale
400 Riccardo Mazzon, Op. cit, p.64; Francesco Macrì, Op. cit, p.63 ss
401 Roberto Giovagnoli, Ibidem; Giovanni Fiandaca e Enzo Musco, Op. cit, p.233;
402
Ferrando Mantovani, Op. cit, p.291; Cassazione penale, sez. I, 13 aprile 1984, Ciatto;
Cassazione penale, 15 novembre 2017, numero 52120
92
a titolo doloso allora esso è compatibile con le figure del concorso di
persone e del tentativo . Al contrario, se si considera l’eccesso a titolo
403
colposo non vi sarà compatibilità con le figure del concorso di persone e
del tentativo .
404
Figura particolare è quella della colpa impropria che racchiude al suo
interno gli articoli 47, 55 e 59 del Codice penale. Generalmente la colpa
impropria, così chiamata per via della distinzione con la colpa propria,
viene definita come la responsabilità per colpa del soggetto per un
evento da lui voluto .
405
In dottrina vengono generalmente analizzate due forme di eccesso :
406
1. L’eccesso nei mezzi
2. L’errore nel fine
La prima situazione riguarda l’eccesso nei mezzi ed essa si realizza
quando il soggetto agisce correttamente entro i limiti stabiliti dalla
scriminante ma eccede nei mezzi usati per colpa che può essere dovuta
a negligenza, imprudenza o imperizia . La dottrina nel tempo ha dato
407
anche altri nomi alla situazione appena descritta, ad esempio si è
parlato di aberratio quantitativa e di error in agendo .
408 409
In tal caso si può fare l’esempio di colui che per difendersi colpisce Caio
cagionandone la morte quando sarebbe stato sufficiente bloccarlo ed
aspettare l’arrivo delle forze dell’ordine, oppure altro esempio è quello di
colui che estrae un’arma solo per mettere timore all’altro soggetto ma
usa male il mezzo a sua disposizione ed esso diventa letale . In tal
410
Stefano Di Pinto, Op. cit, p.88
403 Stefano Di Pinto, Ibidem
404 Stefano Di Pinto, Ivi, p.91
405 Mario Romano, Giovanni Grasso e Tullio Padovani, Commentario sistematico del
406
Codice penale, Volume I, art.1-149, Giuffré editore, Milano, II edizione, 2011, p. 501;
Claudio Faranda, L’eccesso colposo. Errore di giudizio ed errore modale nell’articolo
55 del Codice penale, Giuffré editore, Milano, 1988, p.64; Tullio Padovani, Op. cit,
p.218; Francesco Macrì, Op. cit, p.64 ss; Giorgio Marinucci, Emilio Dolcini e Gian Luigi
Gatta, Op. cit, p.200, Sara Scapin, Op. cit, p.13; Giuseppe Spagnolo, Op. cit, p.78 ss;
Giovanni Solinas, Op. cit, p.2; Giampiero Azzali, L’eccesso colposo, Giuffré editore,
Milano, 1965, p.13; Paolo Nuvolone, Le due forme dell’eccesso colposo, in Riv.
Giustizia penale, Padova, 1969
Stefano Di Pinto, Op. cit, p.82
407 Claudio Faranda, Op. cit, p.97
408 Paolo Nuvolone, Op. cit, p. 803
409 Tullio Padovani, Ivi, p.218; Riccardo Mazzon, Ivi, p.56; Cassazione penale, sez. V, 11
410
febbraio 1989, Mazzella 93
ambito torna in rilievo una questione già affrontata inerente alle
condizioni soggettive del singolo soggetto; infatti, non si potrà richiedere
l’uso consono di un’arma da fuoco ad un semplice cittadino, requisito
che invece è necessario ed è richiesto ad esempio per un membro delle
forze dell’ordine .
411
La seconda situazione invece riguarda l’errore nel fine che si ha quando
il colpevole sbaglia la valutazione inerente al limite entro cui agire
legittimamente, pensiamo al caso in cui per inabilità, rabbia o altre
situazioni travalica i limiti imposti e stabiliti dalla legge . Vi è quindi una
412
valutazione erronea sul requisito del pericolo che induce il soggetto ad
eccedere i limiti in quanto crede che la situazione sia più pericolosa di
quella che è in realtà.
Questa situazione, nonostante le similitudini, non va confusa con quella
riportata nell’articolo 59 comma IV del Codice penale . Nell’ipotesi
413
presente nell’articolo 55 il soggetto erra nella fase della valutazione
inerente ai limiti, tutt’altro contesto è quello descritto nell’articolo 59, in
cui si è presente un errore ma esso attiene all’esistenza di una situazione
di pericolo che nella realtà non sussiste .
414
Potremmo dire quindi che, per quanto attiene all’articolo 55 ci troviamo
in una situazione di errore nell’esecuzione mentre nell’articolo 59 ci
troviamo in un errore di percezione, visto che il pericolo supposto
dall’agente non esiste .
415
Un’altra tipologia di eccesso, in tal caso distinta dall’eccesso colposo, è
l’eccesso incolpevole, esso si ha per mero esempio nel caso del
soggetto che per
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