PREMESSA MINORE PREMESSA MAGGIORE CONCLUSIONE
Effetto
Fatto Norma
Il principio di determinatezza disciplina il rapporto tra fatto e norma, cioè la struttura del
precetto. Tassatività
PREMESSA MINORE PREMESSA MAGGIORE CONCLUSIONE
Fatto Norma Effetto
Il principio di tassatività disciplina il rapporto tra norma ed effetto, cioè il nesso tra precetto e
sanzione. Tipicità
PREMESSA MINORE PREMESSA MAGGIORE CONCLUSIONE
Fatto Norma Effetto
Il principio di tipicità disciplina l’intera sequenza fatto-norma-effetto, che nelle coppie fatto-
norma e norma-effetto è disciplinata dai principi di determinatezza e tassatività.
Il principio di tipicità interessa in primo luogo la fattispecie astratta, cioè il fatto previsto dalla
norma o, se si preferisce, la figura legale del fatto.
Corte Cost. n. 27 del 1961 e 120 del 1963.
14 La tipizzazione di un illecito si articola di solito su due piani: azione ed evento. Il disvalore
d’azione e quello di evento insieme connotano il disvalore integrale del fatto, e il principio di
tipicità non può che abbracciare entrambi.
Il reato è anzitutto «illecito di lesione», ragion per cui il principio di tipicità si collega al
principio di offensività, il quale predica la descrizione del fatto in termini di lesività: se
nell’ordinamento penale vige il principio di tipicità, la lesività non può che essere interna al fatto
tipico. Ciò pone il problema dell’eventuale scarto tra il grado di offesa astrattamente fissato dal
legislatore e quello concretamente verificatosi.
Ma il reato è anche «illecito di modalità di lesione», essendo anzi questo uno dei tratti distintivi
dall’illecito civile, ragion per cui il principio di tipicità si collega a quello di frammentarietà,
postulando una previsione astratta che illumini tutti gli aspetti del fatto non affluenti all’evento
(presupposti, qualifiche del soggetto attivo, modalità della condotta, oggetto materiale, etc.).
Il regno della tipicità è la parte speciale del diritto penale, dove ogni singola ipotesi di reato
viene costruita in modo da evidenziare le forme di aggressione penalmente rilevanti. La tipicità
normativa riecheggia la tipicità sociale: l’«immagine» di un fatto è nitida agli occhi di chi la guarda
nella misura in cui costui la riconosca nella propria realtà. Il legislatore ha l’onere di studiare questa
la fattispecie a sua somiglianza, onde consentire l’identificazione della (e nella)
realtà e costruire
norma da parte dei consociati. In tal senso ben può dirsi che il significato di «fattispecie» come
«figura del fatto» è biunivoco: da un lato designa la descrizione normativa di un fatto, dunque il
formale predominio della legge; dall’altro indica che la legge deve effettuare una descrizione
conforme alla fenomenologia del fatto, dunque il sostanziale predominio della realtà.
Dal punto di vista logico il principio di determinatezza è prioritario, poiché da esso dipende la
natura deduttiva dell’inferenza sulla responsabilità penale: la determinatezza della norma (premessa
maggiore) conferisce certezza al passaggio dalla premessa minore (il fatto) alla conclusione (la
sanzione). Tanto soddisfa due fondamentali istanze: circoscrivere il ruolo creativo dell’interprete,
evitando che sia il giudice a individuare, in luogo del legislatore, i confini tra il lecito e l’illecito
(art. 101, comma 2 Cost.); presidiare la libertà del cittadino (art. 13 Cost.), il quale deve poter
conoscere in ogni momento cosa gli è vietato alla stregua di leggi precise e chiare, contenenti
direttive intellegibili di comportamento.
Il principio di determinatezza opera a due livelli: legislativo e giurisdizionale.
In primo luogo è un obbligo per il legislatore, la cui violazione implica l’illegittimità
costituzionale della norma incriminatrice. In secondo luogo costituisce un criterio
dell’interpretazione giudiziale, orientando l’esegesi testuale e portando a privilegiare interpretazioni
dichiarative (dixit quam voluit) della disposizione di legge.
Il principio di determinatezza ha due corollari: la precisione la determinatezza in senso
empirico.
La precisione attiene alla rappresentazione linguista del fatto punito. In materia penale il
linguaggio richiede una particolare accuratezza, per le seguenti ragioni:
la discrezionalità del giudice è legata all’interpretazione del testo, poiché il linguaggio normativo
-
non ha un codice di decifrazione matematico, e spetta al legislatore utilizzare i termini più idonei e
dettagliati rispetto al significato perseguito e metterli in relazione tra di loro, evitando o riducendo
le ambiguità;
- la libertà di autodeterminazione del singolo e la protezione dei suoi diritti sono direttamente
proporzionali alla chiarezza e specificità degli obblighi di comportamento, sicché spetta legislatore
di assicurarli attraverso una puntuale descrizione del fatto incriminato;
- la colpevolezza per il fatto di reato è subordinata alla comprensione del precetto penale, cioè
all’accorciamento della distanza che corre tra disposizione e norma;
- la funzione di orientamento e di prevenzione della sanzione penale può efficacemente realizzarsi
quando il destinatario riconosca i presupposti per l’erogazione della pena fissati dalla norma, il
solo
che implica la puntuale descrizione del fatto incriminato;
l’esercizio del diritto di difesa dell’imputato da un lato, e il corretto svolgimento dell’attività
- di
accertamento e repressione dei reati da parte dello Stato dall’altro, esigono che i soggetti privati e
pubblici coinvolti nell’applicazione della norma penale siano a conoscenza del suo esatto
significato.
Il principio di precisione implica la fissazione di parametri che guidino il legislatore nella
descrizione lessicale e sintattica del fatto tipico. Per verificare il rispetto di tali parametri si deve
considerare la tecnica legislativa impiegata, che dipende da due variabili: il contenuto e la struttura
della fattispecie penale.
Sotto il primo profilo viene in rilievo la distinzione tra contenuto analitico e contenuto sintetico.
Le formule analitiche possono realizzarsi attraverso il metodo casistico o il metodo definitorio. Le
formule sintetiche si realizzano tramite operazioni di astrazione del reale, che si avvalgono di
termini simbolici, evocativi di fatti e situazioni nei loro contorni essenziali.
In Italia, come negli altri ordinamenti occidentali, prevalgono le formulazioni sintetiche, che
possono avvalersi tanto di elementi descrittivi, quanto di elementi normativi.
, nell’ambito degli studi
15
La distinzione è stata elaborata in Germania nei primi anni del 1900 dell’illecito penale.
sul Tatbestand, al fine di distinguere sotto il profilo intrinseco le componenti
Secondo tale ricostruzione gli elementi descrittivi sono concetti empirici, definiti da leggi
M , Lehburch Allg. Teil, 1915.
15 AYER
scientifiche, che l’interprete coglie attraverso un giudizio interno alla norma penale 16 ; gli elementi
–
normativi sono concetti valutativi, che fanno riferimento a un complesso di regole non
– 17
scientifiche codificato al di fuori del sistema penale .
L’opzione tra elementi descrittivi e normativi è motivata da ragioni di carattere funzionale,
poiché è solo dal tipo di fatto incriminato che può desumersi lo strumento linguistico più adatto ad
assicurare la determinatezza della fattispecie.
Gli elementi descrittivi sono impiegati nella formulazione di reati naturalistici, o per la
descrizione di aspetti secondari nei reati tecnici. Essi possono coesistere anche con elementi di
matrice culturale, che orientano il disvalore di un fatto materialmente neutro (es. atti osceni).
In ordine decrescente di precisione, si distinguono:
elementi quantitativi numerici: “tre o più persone” (art. 416 c.p.);
1. elementi qualitativi forti: “morte di un uomo” (art. 575 c.p.), “malattia nel corpo o nella mente”
2. (art. 582 c.p.);
elementi qualitativi deboli: “atti sessuali” (art. 609-bis c.p.), “rissa” (588 c.p.);
3. elementi quantitativi non numerici: “molto”, “poco”, “rilevante”.
4. Gli elementi normativi sono impiegati per la formulazione di singole componenti dei reati
naturalistici, ovvero dell’intero fatto tipico o di una sua quota significativa nei reati tecnici. Il
ricorso a elementi normativi è altresì necessario per la configurazione di reati culturali, in cui il
disvalore della fattispecie è incentrato su dati elastici, di natura etico-sociale.
In ordine decrescente di precisione, si distinguono:
elementi normativi di fonte giuridica: è l’ipotesi dei delitti contro
1. la pubblicazione
amministrazione (es. art. 323 c.p.) e dei delitti contro il patrimonio (es. art. 644 c.p.);
elementi normativi di fonte tecnica non giuridica: è l’ipotesi dei reati colposi (es. art. 449 c.p.),
2. nonché di molti reati previsti da leggi complementari;
elementi normativi di fonte etico e/o sociale: è l’ipotesi dei delitti contro la morale pubblica (es.
3. art 527 c.p.) e delle contravvenzioni concernenti la polizia dei costumi (es. art. 726 c.p.).
Nell’uso dottrinale perché un elemento sia considerato descrittivo non è sufficiente che riposi su leggi scientifiche,
16
occorrendo anche che sia di comune esperienza, così che l’interprete possa individuarne il significato immediatamente.
Tuttavia si tratta di una visione che va aggiornata: muovendo dall’assunto che il processo di integrazione della legge
scientifica con la norma penale sia immanente alla natura ed alla funzione dell’ordinamento penale, ogni qualvolta il
legislatore impiega elementi desunti dalla scienze naturali la fattispecie ha carattere descrittivo. Inoltre gli elementi di
comune esperienza richiedono pur sempre di essere incasellati in categorie generali, in grado di attribuirgli un
significato. Il problema, piuttosto, sorge allorquando il significato scientifico vada adattato allo scopo della norma
penale.
La dottrina italiana distingue i giudizi di valore in oggettivi e soggettivi: sono oggettivi quelli che si richiamano ad un
17
criterio di valutazione, o valore, già esistente nell’ambito di un determinato sistema di valori. Si possono, invece,
definire soggettivi quei giudizi di valore la cui formulazione il legislatore rimanda al giudice.
Gli elementi di fonte etico e/o sociale destano dubbi in ordine alla compatibilità con il principio
di determinatezza, appartenendo alla classe degli
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