FORME
Se il condannato per delitto non colposo La pena è aumentata di un
commette un altro delitto di qualsiasi terzo rispetto a quella che il
art. 99 Si applicano amnistia, indulto,
specie e gravità a oltre cinque anni dalla giudice infliggerebbe per il
co. 1 c.p. prescrizione, condizionale e
condanna precedente, si avrà RECIDIVA reato semplice (se ricorre riabilitazione.
SEMPLICE. anche il secondo requisito).
Se il condannato per delitto non colposo La pena è aumentata fino alla
commette un delitto della stessa indole metà in ipotesi di recidiva
del precedente, si avrà RECIDIVA mono-aggravata (ove ricorra, Non sono applicabili
SPECIFICA. cioè, una sola delle circostanze l’amnistia, l’indulto e la
che caratterizzano la recidiva prescrizione.
Se il condannato per delitto non colposo c.d. aggravata), mentre
commette un delitto nei cinque anni dalla
art. 99 aumenta della metà della pena
precedente condanna, si avrà RECIDIVA
co. 2 c.p. da infliggere per il nuovo Sono applicabili a condizioni
INFRAQUINQUENNALE. delitto, se ricorrono più più restrittive a liberazione
circostanze tra quelle che condizionale e la riabilitazione.
Se il condannato per delitto non colposo caratterizzano la recidiva
commette un delitto durante o dopo aggravata (in ipotesi, cioè, di
l’esecuzione della pena, si avrà la c.d. recidiva pluriaggravata).
RECIDIVA VERA. Non si applicano amnistia,
Se il condannato La pena è aumentata della metà indulto e prescrizione. Si
per delitto non colposo commette (se la precedente recidiva era applicano a condizioni
art. 99 un altro delitto semplice) ovvero dei due terzi restrittive condizionale e
co. 4 c.p. quando è già recidivo, si avrà (se la precedente recidiva era riabilitazione. Il regime
RECIDIVA REITERATA. aggravata). penitenziario è deteriore.
24 SEZIONE VII – LE SANZIONI PENALI
CAPITOLO XIII – LE PENE
1. Sistematica delle pene nell’ordinamento italiano
La legislazione italiana individua quattro sottocategorie di pena, a cui si aggiunge una serie di altre conseguenze
giuridiche della condanna, che il legislatore designa non come pene, ma come effetti penali della condanna.
PENE PENE SOSTITUTIVE PENE DERIVANTI DALLA PENE
PRINCIPALI DELLE DETENTIVE CONVERSIONE DELLE PECUNIARIE ACCESSORIE
DELLE PRINCIPALI
art. 20 c.p. art. 19 c.p.
art. 136 c.p.
art. 20 c.p. bis 2. Le pene principali
Le pene principali si caratterizzano per essere inflitte dal giudice con la sentenza di condanna e assolvono alla funzione
di identificare il reato, distinguendolo da ogni altra categoria di illecito. Sono cinque e si distinguono tra:
PENE RELATIVE AI DELITTI PENE RELATIVE ALLE CONTRAVVENZIONI
ERGASTOLO RECLUSIONE MULTA ARRESTO AMMENDA
c.d. PENE PECUNIARIE (perché incidono sul patrimonio)
c.d. PENE DETENTIVE (perché incidono sulla libertà personale)
L’ergastolo è previsto per alcuni delitti contro la personalità dello Stato, contro l’incolumità pubblica e contro la vita. Il
suo ambito di applicazione si è dilatato per effetto della sostituzione progressiva della pena di morte (1944: abolizione
Codice penale; 1948: abolizione leggi speciali; 1994: abolizione Costituzione). Secondo il disposto dell’art. 22 c.p. «la
pena dell’ergastolo è perpetua», ma contro la sua perpetuità rileva la possibilità di ammissione del condannato alla
liberazione condizionale (introdotta nel 1986 qualora abbia scontato almeno 26 anni di pena) e, dopo 10 anni, ai permessi-
proprio nonché, dopo 20 anni, alla semilibertà (assicurata dall’art. 50 co. 5 ord. penit.). Ciò non vige per il c.d. ergastolo
ERGASTOLO ostativo (pena che caratterizza delitti di particolare efferatezza come l’associazione di tipo mafioso e i delitti commessi
art. 22 c.p. con finalità di terrorismo). La pena dell’ergastolo è, da tempo, oggetto di dubbi di legittimità costituzionale, in relazione
alla finalità rieducativa della pena, enunciata dall’art. 27 co. 3 Cost. In effetti, con sent. 9 aprile 2003 n. 135, la Corte
Cost. si è pronunciata per la prima volta sull’illegittimità costituzionale dell’ergastolo ostativo. L’orizzonte è rischiarato,
inoltre, da una sent. Vinter c. Regno Unito (Edu, Grand Chambre, 9 lug. 2013) che ha stabilito l’accettabilità
dell’ergastolo solo se riducibile, laddove cioè siano consentite al condannato concrete possibilità di liberazione, decorso
un periodo minimo di detenzione (così anche Viola c. Italia, Edu, Sez. I, 13 giu. 2019).
La reclusione e l’arresto sono le pene detentive temporanee previste dal nostro ordinamento rispettivamente per i delitti
e per le contravvenzioni. Le differenze tra i due tipi di pena, che riguardano in primis la possibilità del condannato di
RECLUSIONE accedere a detenzione domiciliare e semilibertà nonché ai permessi-premio sono marginalissime. Sulla carta, rileva
art. 23 c.p. soprattutto l’obbligatorietà (sancita dal C.p. come dall’ord. penit.) di separazione dei penitenziari tra case di reclusione e
case di arresto, un elemento che si annulla nella realtà: la carenza strutturale del sistema fa sì, infatti, che le pene si
scontino di fatto negli stessi stabilimenti. In definitiva, la presenza di due tipi di pene detentive temporanee assolve alla
ARRESTO sola funzione di qualificare l’illecito come delitto o come contravvenzione. La differenza principale, inoltre, riguarda i
art. 25 c.p. limiti temporali: la reclusione si estende da 15 giorni a 24 anni e l’arresto da 5 giorni a 3 anni (i limiti non vincolano il
legislatore, ma sono invalicabili dal giudice in sede di comminazione della pena).
La multa e l’ammenda sono i nomi con cui il legislatore designa la sanzione penale pecuniaria, distinguendola, fra l’altro,
MULTA dalla sanzione amministrativa di analogo contenuto. A norma dell’art. 17 c.p., la multa è la pena pecuniaria per i delitti,
art. 24 c.p. l’ammenda è la pena pecuniaria per le contravvenzioni: la presenza nell’ordinamento di due tipi di pena pecuniaria di
AMMENDA identico contenuto serve soltanto a qualificare l’illecito come delitto o contravvenzione. A norma dell’art. 24 co. 1 c.p., la
art. 26 c.p. multa può spaziare da un minimo di 50 euro a un massimo di 5mila euro, mentre l’art. 26 co. 1 c.p. prevede per l’ammenda
un minimo di 20 euro a un massimo di 10mila euro.
3. La conversione delle pene pecuniarie
In materia di conversione della pena pecuniaria, la riforma Cartabia (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150) ha operato scelte
innovative: accanto alla conversione per insolvibilità del condannato (cioè permanente impossibilità di adempiere), si
prevede infatti la conversione per insolvenza (cioè mancato pagamento da parte di chi ha possibilità di pagare). L’art.
102 della l. n. 689/1981 (cui il 136 c.p. espressamente rinvia) individua la pena da conversione nella semilibertà
sostitutiva che comporta l’obbligo di trascorrere almeno otto ore al giorno in carcere. La durata della semilibertà si
determina a norma del 135 c.p. (250 euro per un giorno di semilibertà), entro il limite massimo di quattro anni quando
la pena convertita sia la multa e due anni quando la pena sia l’ammenda. 25
4. Le pene sostitutive delle pene detentive brevi
Noti gli effetti criminogeni delle pene detentive brevi in età già risalente (si pensi al piccolo ladro che entra in carcere e
ne esce rapinatore), il legislatore italiano ha fatto ricorso a taluni istituti, già presenti nel diritto internazionale (la
probation anglo-americana e il sursis avec mise à l’épreuve franco-belga), a partire dalla riforma penitenziaria del
1975 e poi con l’introduzione delle predette pene nel C.p. (all’art. 20bis); tutti gli istituti sono stati fortemente riformati
con la disciplina recentemente introdotta dalla riforma Cartabia (d. lgs. n. 150/2022). Si tratta di:
SEMILIBERTÀ DETENZIONE DOMICILIARE LAVORO DI PUBBLICA PENA PECUNIARIA
SOSTITUTIVA SOSTITUTIVA UTILITÀ SOSTITUTIVO SOSTITUTIVA
È una misura privativa pro È una misura privativa che comporta Consiste nella «prestazione di Comporta il pagamento a
tempore della libertà «l’obbligo di rimanere nella propria attività non retribuita in favore dello Stato di una
personale e comporta abitazione o altro luogo di privata favore della collettività». Ai somma di denaro, a titolo di
«l’obbligo di trascorrere dimora per non meno di 12 ore al fini del computo, un giorno di multa o ammenda, il cui
almeno 8 ore al giorno in giorno». Il condannato può lasciare il lavoro consiste nella ammontare si determina
istituto di pena» (sotto la domicilio per massimo 4 ore (anche prestazione di 2 ore di lavoro. secondo il modello dei tassi
vigilanza del UEPE che non continuative). È preso in carico La corte Cost. ha stabilità un giornalieri (da 5 a 2.500 euro
riferirà periodicamente al dal UEPE che riferirà massimo di 15 ore settimanali la forbice del valore
giudice). periodicamente al giudice. e un minimo di 6. giornaliero).
Può essere applicata in caso Può essere applicata in caso di Può essere applicata in caso di Si applica entro il limite di 1
di condanna a pena detentiva condanna a pena detentiva entro il condanna a pena detentiva anno dopo la Cartabia
entro il limite di 4 anni. limite di 4 anni. entro il limite di 3 anni. (limite in crescendo)
5. Le pene accessorie
Sono dette accessorie le pene che possono esclusivamente accedere ad una pena principale. Hanno principalmente
contenuto interdittivo e funzione primaria di prevenzione generale e speciale (cioè mirano a prevenire situazioni che
per un determinato soggetto potrebbero risultare criminogene); alcune però – residuo storico del diritto penale
preilluministico - conservano carattere stigmatizzante e si pongono in contrasto con il dettato costituzionale (di cui al
27 co. 3 Cost.). Sono elencate (in modo non tassativo) dall’art. 19 c.p. e distinte tra:
ACCESSORIE PER DELITTI ACCESSORIE PER CONTRAVVENZIONI ACCESSORIE COMUNI
Interdizione dai pubblici uffici: priva del Sospensione dall’esercizio di una professione / arte: Pubblicazione della sentenza
diritto di elettorato attivo e passivo; degli comporta la temporanea incapacità di esercitare di condanna: consegue alla
uffici ricoperti in qualsiasi ente pubblico; professioni, industrie, arti, commerci ovvero preclude la condanna all’ergastolo e alla
della qualità relativa di pubblico ufficiale o possibilità di ottenere titoli che lo legittimerebbero il condanna per alcuni specifici
incaricato di pubblico servizio. condannato ad esercitare una data attività. titoli di reati (delitti
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