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Caso esemplificativo: l’errore del cacciatore

Se un cacciatore spara a un bersaglio credendolo un animale, ma in realtà colpisce una persona, il

suo errore esclude il dolo. Tuttavia, sarà necessario valutare se la sua condotta è connotata da colpa:

• Se il colpo è stato esploso in condizioni ordinarie, senza particolari accorgimenti per evitare rischi

per le persone, il soggetto potrebbe essere ritenuto colpevole di omicidio colposo.

• Se, invece, il soggetto si trovava in una zona recintata e non aveva motivo di ritenere la presenza

di estranei, potrebbe non esservi colpa e, quindi, neppure responsabilità.

Dunque, l’errore non esclude automaticamente la responsabilità per colpa, ma è necessario accertare

se il comportamento dell’agente sia stato improntato a negligenza, imprudenza o imperizia, nonché

la violazione di regole cautelari.

Errore sul Fatto e Nesso Causale

Un aspetto controverso riguarda il rapporto tra errore sul fatto e nesso causale. Se si adotta

un’interpretazione letterale, l’errore potrebbe ricomprendere sia aspetti soggettivi (relativi alla

volontà dell’agente) sia oggettivi (legati al rapporto di causalità tra condotta ed evento). Ad

esempio, nel caso di omicidio doloso, il fatto che il soggetto non abbia previsto una specifica

dinamica causale (come l’urto della vittima contro un ostacolo che ne determina la morte) potrebbe

essere qualificato come errore sul fatto. Tuttavia, tale impostazione è fortemente contestata, poiché

si ritiene che il dolo debba riguardare l’evento in senso giuridico e non ogni sua possibile modalità

concreta.

Lo stesso problema si pone in relazione all’errore sulla persona della vittima. Se un soggetto mira a

uccidere A, ma per errore colpisce B, la questione è se ciò configuri un errore sul fatto che esclude

il dolo. L’orientamento prevalente nega tale interpretazione, ritenendo che il dolo non sia riferito a

una specifica persona, ma alla volontà di uccidere un essere umano. La norma che tutela la vita

umana protegge infatti la vita in senso generale e non la vita di un determinato soggetto, con la

conseguenza che l’errore sull’identità della vittima non esclude il dolo omicidiario.

Errore sul Fatto e Errore di Diritto (art. 5 c.p.)

Un ulteriore profilo problematico riguarda la distinzione tra errore sul fatto ed errore di diritto,

disciplinato dall’art. 5 c.p., il quale sancisce l’irrilevanza dell’ignoranza della legge penale. Mentre

l’errore sul fatto incide sulla volontà del soggetto in relazione alla concreta fattispecie di reato,

l’errore di diritto riguarda la conoscenza della norma incriminatrice e, salvo eccezioni (ad esempio,

per ignoranza inevitabile della norma), non esclude la punibilità. Pertanto, mentre l’errore sul fatto

può escludere il dolo e determinare una diversa qualificazione giuridica della condotta (reato

colposo anziché doloso), l’errore di diritto non incide sull’elemento soggettivo del reato e, in linea

di principio, non esonera il soggetto da responsabilità penale.

Errore sulla Norma Penale e la sua Evoluzione Giurisprudenziale

L’assoluta irrilevanza dell’errore sulla norma penale, sancita dall’art. 5 c.p., è stata superata dalla

Sentenza della Corte Costituzionale del 1988, che ha introdotto un’importante eccezione:

l’errore di diritto scusa quando l’ignoranza sia inevitabile.

Tale pronuncia ha ritenuto incompatibile con i principi costituzionali l’assoluta preclusione

dell’errore di diritto, affermando che, in determinate circostanze, l’ignoranza della legge penale può

escludere la responsabilità penale del soggetto agente. La Corte ha distinto tra criteri soggettivi e

criteri oggettivi per valutare l’inevitabilità dell’errore:

• Criteri soggettivi: si riferiscono alle condizioni personali dell’agente, quali il suo livello

culturale, il contesto sociale e professionale in cui opera, nonché le concrete possibilità di

accedere alla conoscenza della norma violata.

• Criteri oggettivi: riguardano la chiarezza, la precisione e l’accessibilità della norma

stessa. L’errore può essere inevitabile quando il soggetto si trovi di fronte a un ordinamento

contraddittorio, a una normativa eccessivamente complessa, oppure a un vuoto informativo

tale da rendere impossibile un chiaro orientamento sulla distinzione tra lecito e illecito.

Obbligo di informazione e distinzione tra errore sul fatto ed errore di diritto

La giurisprudenza ha sottolineato che ogni soggetto ha l’onere di informarsi sul contenuto delle

norme che regolano la propria attività. In particolare:

• Per i cittadini comuni, l’ignoranza della norma penale è di regola non scusabile, salvo

che sia dimostrata l’oggettiva impossibilità di conoscerla.

• Per gli imprenditori e i professionisti, esiste un preciso dovere di informazione sulle

normative applicabili al proprio settore. Ad esempio, un imprenditore ha l’onere di

conoscere la disciplina fiscale, ambientale o sulla sicurezza sul lavoro prima di porre in

essere determinate condotte.

Un caso più complesso riguarda le situazioni intermedie, in cui è difficile distinguere tra errore sul

fatto (art. 47 c.p.) ed errore di diritto (art. 5 c.p.). Questo accade in particolare quando la norma

penale non fa riferimento a una realtà naturalistica, ma a elementi normativi, ossia concetti giuridici

che richiedono una valutazione interpretativa.

Ad esempio, nella bancarotta fraudolenta, la nozione di “disponibilità giuridica” dei beni aziendali è

un elemento normativo che può dare luogo a dubbi interpretativi. In tali casi, la distinzione tra

errore sul fatto e errore di diritto diventa più complessa, e la possibilità di scusare l’errore dipenderà

dalle circostanze concrete e dall’inevitabilità dell’errore stesso.

Tuttavia, la legge può fare riferimento a elementi normativi della fattispecie penale che rinviano a

fonti sublegislative. Un esempio sono i reati omissivi, in cui l’obbligo di agire è stabilito da una

norma diversa da quella penale. La Corte Costituzionale ha legittimato l’uso di tali rinvii, purché

rimangano circoscritti e residuali. Con una sentenza del 1971, la Corte ha affermato che il principio

della riserva di legge è rispettato anche quando la legge penale rinvia a fonti sublegislative per

aspetti specifici non essenziali.

Un esempio è la norma del codice della strada che, attraverso l’elemento normativo contenuto nella

definizione di colpa, le norme extrapenali del codice della strada, laddove si verifichi un evento

sull’omicidio del passante si fondono operando nella qualificazione giuridica del fatto.

Errore su una legge diversa dalla legge penale (art. 47, comma 3 c.p.)

L'errore su una legge diversa dalla legge penale [c.p. 5] esclude la punibilità, quando ha cagionato

un errore sul fatto che costituisce il reato.

Il nostro ordinamento adotta una soluzione complessa in tema di errore, determinando una

rarefazione dell’applicazione della norma sull’ammissibilità dell’ignoranza.

L’art. 47, comma 3 c.p. stabilisce che l’errore su una legge diversa dalla legge penale esclude la

punibilità quando ha cagionato un errore sul fatto che costituisce il reato.

Di fronte a questa formulazione problematica, la giurisprudenza ha elaborato una distinzione tra:

1. Norme extrapenali integratrici della norma penale → completano il precetto penale, incidendo

direttamente sulla tipicità della fattispecie incriminatrice. L’errore su tali norme non è scusabile in

quanto integra direttamente il reato.

2. Norme extrapenali non integratrici della norma penale → disciplinano aspetti estranei alla tipicità

della fattispecie penale. L’errore su tali norme potrebbe essere scusabile ai sensi dell’art. 47, comma

3 c.p.

Questa distinzione, tuttavia, non ha una solida base teorica, in quanto non esistono criteri oggettivi

per stabilire con certezza quando una norma extrapenale sia “integratrice”. La conseguenza è stata

un progressivo svuotamento dell’art. 47, comma 3 c.p., poiché la giurisprudenza ha costantemente

qualificato le norme extrapenali come integratrici, applicando l’art. 5 c.p., che sancisce l’irrilevanza

dell’ignoranza della legge penale. In questa prospettiva, si pone la questione dell’errore sugli

elementi della fattispecie, da valutare non con riferimento a un soggetto tecnicamente esperto, ma

alla luce della capacità di comprensione di un cittadino comune.

Errore determinato da inganno (art. 48 c.p.)

L’art. 48 c.p. disciplina il caso in cui il soggetto agente versa in errore a causa dell’inganno di un

terzo. In tal caso, la responsabilità penale ricade su colui che ha determinato l’errore, mentre il

soggetto ingannato, agendo senza dolo, non risponde penalmente.

Si distingue tra:

• Errore autoindotto → il soggetto si induce autonomamente in errore → responsabilità a

suo carico.

• Errore eteroindotto → l’errore è determinato da un terzo ingannatore → responsabilità

trasferita all’ingannatore.

Art. 49

Reato supposto erroneamente e reato impossibile.

Non è punibile chi commette un fatto non costituente reato, nella supposizione erronea che esso costituisca

reato.

La punibilità è altresı e

̀ sclusa quando, per la inidoneità dell'azione o per l'inesistenza dell'oggetto di essa, è

impossibile l'evento dannoso o pericoloso.

Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, se concorrono nel fatto gli elementi costitutivi di un reato

diverso, si applica la pena stabilita per il reato effettivamente commesso.

Nel caso indicato nel primo capoverso, il giudice può ordinare che l'imputato prosciolto sia sottoposto a

misura di sicurezza [c.p. 199].

Reato putativo (art. 49, comma 1 c.p.)

Si ha reato putativo quando un soggetto agisce credendo di commettere un illecito penale, mentre in

realtà il fatto non è previsto dalla legge come reato. È la situazione opposta a quella in cui un

soggetto agisce credendo erroneamente che il suo comportamento sia lecito, quando invece è

penalmente rilevante. L’art. 49, comma 1 c.p. riafferma un principio generale di legalità, secondo

cui non può esistere reato senza una norma che lo preveda espressamente.

L’ultimo comma dell’art. 49: reato impossibile

L’ultimo comma dell’art. 49 è stato storicamente interpretato in modo errato. La norma esclude la

punibilità quando, per l’inidoneità dell’az

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Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Matti0113 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Palermo o del prof Militello Vincenzo.
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