PENA
Art. 17 c.p. “Le pene principali stabilite per i delitti sono:
1) [la morte];
2) l'ergastolo [22];
3) la reclusione [23];
4) la multa [24].
Le pene principali stabilite per le contravvenzioni sono:
1) l'arresto [25];
2) l'ammenda [26].”
L'ergastolo è una pena diversa dalla reclusione, non è una reclusione che dura più a lungo, è una pena diversa.
Art. 19 c.p. pene accessorie “Le pene accessorie per i delitti sono:
1) l'interdizione dai pubblici uffici [28];
2) l'interdizione da una professione o da un'arte [30];
3) l'interdizione legale [32];
4) l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese [32bis];
5) l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione [32ter, 32quater];
5-bis) l'estinzione del rapporto di impiego o di lavoro;
6) la decadenza o la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale [34].
Le pene accessorie per le contravvenzioni sono:
1) la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte [35];
2) la sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese [35bis].
Pena accessoria comune ai delitti e alle contravvenzioni è la pubblicazione della sentenza penale di condanna [36;
c.p.p. 543]. La legge penale determina gli altri casi in cui le pene accessorie stabilite per i delitti sono comuni alle
contravvenzioni [671 2].
Sistema carcerocentrico, il carcere è la pena principale, la pena pecuniaria è marginale nel nostro ordinamento (riforma
Cartabia, fino al 2023 riscossione dell’1%, ora 0,41%). La pena pecuniaria esige che sia rapportata alle caratteristiche
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economiche del reo, in virtù del principio di eguaglianza. Il carcere oggi è uno strumento che ha fallito, delle persone
in carcere sono recidivi. Sospensione con messa alla prova, istituto esteso alla categoria degli adulti e che porta
all’estinzione del processo.
Diritto alla speranza, non è possibile l’ergastolo che non preveda la possibilità di conversione in una pena diversa, ciò è
possibile perché nel nostro ordinamento può diventare 26 anni di reclusione.
Commisurazione della pena
Se noi applicassimo il principio di legalità nelle pene nella misura più stretta possibile si dovrebbero avere delle pene
fisse, sarebbe questa la forma più rispettosa del principio, ma violerebbe il principio di eguaglianza che vieta di trattare in
modo uguale situazioni diverse.
Art. 132 c.p. “Nei limiti fissati dalla legge, il giudice applica la pena discrezionalmente; esso deve indicare i motivi che
giustificano l'uso di tale potere discrezionale. Nell'aumento o nella diminuzione della pena non si possono oltrepassare i
limiti stabiliti per ciascuna specie di pena, salvi i casi espressamente determinati dalla legge” e art. 133 c.p.
“Nell'esercizio del potere discrezionale indicato nell'articolo precedente [164, 169, 175, 203], il giudice deve tener conto
della gravità del reato, desunta:
1) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell'azione;
2) dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato;
3) dalla intensità del dolo o dal grado della colpa.
Il giudice deve tener conto, altresì, della capacità a delinquere del colpevole [103, 105, 108; c.p.p. 220], desunta:
1) dai motivi a delinquere e dal carattere del reo;
2) dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato;
3) dalla condotta contemporanea o susseguente al reato;
4) dalle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo. 22
Primo comma vicino alla scuola classica e secondo comma più vicino alla scuola positiva, quest’ultimo può essere
interpretato in una chiave più sociale.
Art. 133 bis c.p. “Nella determinazione dell'ammontare della multa o dell'ammenda il giudice deve tener conto, oltre che
dei criteri indicati dall'articolo precedente, anche delle condizioni economiche e patrimoniali del reo. Il giudice può
aumentare la multa o l'ammenda stabilite dalla legge sino al triplo o diminuirle sino ad un terzo quando, per le condizioni
economiche e patrimoniali del reo, ritenga che la misura massima sia inefficace ovvero che la misura minima sia
eccessivamente gravosa.” Prima se una persona non era in grado di pagare una sanzione pecuniaria, la sanzione
diventava pena detentiva, meccanismo che privilegiava chi aveva i soldi. La Corte Costituzionale ha dichiarato poi
illegittima questa previsione, c’è stato vuoto normativo per lungo tempo, poi si è deciso che la conversione avveniva con
delle misure di sicurezza sostitutive. La riforma Cartabia alla fine del 2022, oltre ad aver ampliato l’uso delle pene
pecuniarie, ha modificato il sistema di riscossione, previsto procedimento sparato a cura del PM che chiede il
pagamento, esiste un modulo precompilato tramite pagoPA. Inoltre ha previsto la conversione della pena pecuniaria non
solo in casi di insolvibilità (il reo non può pagare), ma anche nei casi di insolvenza (il reo può pagare, ma non lo fa).
Introduce una forma quasi detentiva, che è la semidetenzione, 8 ore in carcere.Tassi giornalieri: tot numero di giorni di
pagamento calcolato in base alle condizioni economiche del reo. Problema dell’evasione fiscale che comporta la
difficoltà a parametrare.
Distinzioni circostanze
Circostanze comuni si applicano a tutti i reati
Circostanze speciali si applicano solo a determinati reati
Circostanze aggravanti: art. 61 c.p.
Circostanze attenuanti: art. 62 c.p.
Circostanze di carattere quantitativo aumenta quantità della stessa pena.
Circostanze di carattere qualitativo, se c’è quella circostanza cambia la qualità della pena ⅓
Circostanze ad efficacia comune: quando la legge non dice nulla, l’aumento o la diminuzione è fino a
Circostanze ad efficacia speciale:
- a effetto speciale, dove aumento e diminuzione è in misura diversa
- autonome, prevedono una specie diversa di pena
- indipendenti, introducono una cornice diversa rispetto a quella prevista per il reato base
Circostanze definite: in cui il legislatore dice quali sono i presupposti
Circostanze indefinite: lasciano una certa discrezionalità al legislatore, alcune giudicate incostituzionali come quelle nella
disciplina degli stupefacenti “quantità ingenti” o nel furto e danno patrimoniale "irrilevante gravità”
Art. 70 c.p. parla di:
- circostanze oggettive
- circostanze soggettive
In precedenza art. 118 c.p. richiamava l’art. 70, oggi dice che le circostanze che aggravano o diminuiscono la pena sono
valutate solo riguardo alla persona cui si riferiscono, quindi le circostanze soggettive non si comunicano in concorso e
quelle oggettive si comunicano.
Come si imputano le circostanze: tutti elementi del fatto tipico devono essere legati o dal dolo o dalla colpa, le
circostanze no sono esterne, l’art. 59 c.p. diceva che tutte le circostanze si applicano oggettivamente, sia che fossero
conosciute o no, ma ciò provocava distorsioni nel caso delle aggravanti. Oggi l’art. 59 c.p. è stato modificato “Le
circostanze che attenuano o escludono la pena sono valutate a favore dell'agente anche se da lui non conosciute, o da
lui per errore ritenute inesistenti. Le circostanze che aggravano la pena sono valutate a carico dell'agente soltanto se da
lui conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa.”. serve almeno la colpa
per le aggravanti, mentre le attenuanti continuano ad essere applicate oggettivamente.
Deroga data dall’art. 60 c.p. “Nel caso di errore sulla persona offesa da un reato, non sono poste a carico dell'agente le
circostanze aggravanti, che riguardano le condizioni o qualità della persona offesa, o i rapporti tra offeso e colpevole.
Sono invece valutate a suo favore le circostanze attenuanti, erroneamente supposte, che concernono le condizioni, le
qualità o i rapporti predetti. Le disposizioni di questo articolo non si applicano, se si tratta di circostanze che riguardano
l'età [539] o altre condizioni o qualità, fisiche o psichiche, della persona offesa.”.
Concorso di circostanze
Quando ci sono più circostanze, il concorso può essere:
- omogeneo, tutte attenuanti o aggravanti, art. 63 c.p. “Quando la legge dispone che la pena sia aumentata o
diminuita entro limiti determinati, l'aumento o la diminuzione si opera sulla quantità di essa, che il giudice
applicherebbe al colpevole, qualora non concorresse la circostanza che la fa aumentare o diminuire. Se
concorrono più circostanze aggravanti, ovvero più circostanze attenuanti, l'aumento o la diminuzione di pena si
opera sulla quantità di essa risultante dall'aumento o dalla diminuzione precedente. Quando per una
circostanza la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o si tratta di circostanza
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ad effetto speciale, l'aumento o la diminuzione per le altre circostanze non opera sulla pena ordinaria del reato,
ma sulla pena stabilita per la circostanza anzidetta.” se ne applicano una dopo l’altra diminuendo sulla base
della pena già diminuita, se una è a efficacia speciale che prevede pena diversa si applica quella che pesa di
più. Limiti stabiliti dall’art. 66 c.p. “Se concorrono più circostanze aggravanti, la pena da applicare per effetto
degli aumenti non può superare il triplo del massimo stabilito dalla legge per il reato, salvo che si tratti delle
circostanze indicate nel secondo capoverso dell'articolo 63, né comunque eccedere:
1) gli anni trenta, se si tratta della reclusione;
2)gli anni cinque, se si tratta dell'arresto;
3)e, rispettivamente, euro 10.329 o euro 2.065, se si tratta della multa o dell'ammenda; ovvero, rispettivamente,
euro 30.987 o euro 6.197, se il giudice si avvale della facoltà di aumento indicata nel capoverso dell'articolo
133 bis.”
- eterogeneo, la regola prevista è disciplinata dall’art 69 c.p. “Quando concorrono insieme circostanze aggravanti
e circostanze attenuanti, e le prime sono dal giudice ritenute prevalenti, non si tien conto delle diminuzioni di
pena stabilite per le circostanze attenuanti, e si fa luogo soltanto agli aumenti di pena stabiliti per le circostanze
aggravanti. Se le circostanze attenuanti sono ritenute prevalenti sulle circostanze aggravanti, non si tien conto
degli aumenti di pena stabiliti per queste ultime, e si fa luogo soltanto alle diminuzioni di pena stabilite per le
circostanze attenuanti. Se fra le circostanze aggravanti e quelle attenuanti il giudice ritiene che vi
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