Estratto del documento

EVENTO:

propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da

relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie

abitudini di vita

In modo da cagionare: non è in modo da poter cagionare, ma IN MODO CHE

CAGIONA. Tecninca non perfetta, ambigua. Ma in italiano l’ambiguità si risolve

perché “in modo da cagionare” significa che cagiona.

Se si realizzano tutti gli eventi psicologici tanto meglio, ma essendoci

“l’ovvero” basta che se ne realizzi uno dei due--> si ha un RAPPORTO DI

CAUSALITA’ SUL PIANO PSICOLOGICO. Una condotta che genera uno stato

di ansia o paura o che costringe a cambiare abitudini di vita.

Art. 640 c.p. TRUFFA: Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in

errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con

la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

CONDOTTA: danno procurato con artifizi o raggiri

DOPPPIO EVENTO: “ingiusto profitto con altrui danno”.

In più si ha un TERZO EVENTO DI PASSAGGIO: “indurre taluno in errore” -->

EVENTO PSICOLOGICO.

ALTRI PANI DI LETTURA DELLA FATTISPECIE PENALE:

PRINCIPIO DI OFFENSIVITÀ--> il fatto deve essere offensivo di un bene

giuridico

“chiunque cagiona la morte di un uomo”, reato di omicidio.

Se leggiamo la fattispecie in chiave giuridica, questa esprime una tutela penale

attraverso la minaccia della sanzione per un comportamento di un certo tipo.

--> seconda prospettiva della norma penale. Per i penalisti la fattispecie quale

BENE TUTELA? La vita. È una fattispecie che tutela il bene della vita.

Dal punto di vista della OFFESA al bene tutelato come classificherebbe la

fattispecie di omicidio? Come un REATO DI DANNO, è un fatto offensivo del

bene della vita ed evidentemente un’offesa di danno.

Reato di truffa--> dal punto di vista dell’offesa: delitto contro il patrimonio

(bene offeso). Reato di danno, provoca un danno al patrimonio.

DIRITTO PENALE A.A. 2024/2025 Livia Legumi

Art. 414 c.p. Istigazione a delinquere: Chiunque pubblicamente istiga a

commettere uno o più reati è punito, per il solo fatto dell'istigazione

con la reclusione da uno a cinque anni, se trattasi di istigazione a

1. commettere delitti;

con la reclusione fino a un anno, ovvero con la multa fino a euro 206, se

2. trattasi di istigazione a commettere contravvenzioni.

Es: caso avvenuto a Roma, fu contestato l’istigazione a delinquere in un

comizio salirono sul palco dei soggetti che incitarono di andare ad assaltare la

sede della CGL. La sede fu assaltata veramente, ma mettiamo non fosse stata

assaltata--> reato dove la condotta: istigare pubblicamente--> REATO DI

PERICOLO: perché all’articolo 414 c.p. non importa di “come vanno a finire le

cose”, punisce soltanto il fatto che una folla sia stata incitata a commettere atti

che mettano in PERICOLO l’ORDINE PUBBLICO. Basta mettere a repentaglio

l’interesse dell’ordine pubblico. I reati di pericolo mettono a rischio determinati

beni giuridici tutelati--> anticipazione della punibilità.

Art 582 c.p. LESIONE PERSONALE--> Chiunque cagiona ad alcuno una

lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è

punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni

REATO DI EVENTO--> evento: malattia nel corpo e nella mente

REATO DI DANNO--> offesa all’integrità psicofisica della persona

SUCCESSIONI DELLE LEGGI PENALI NEL TEMPO

Art 7 CEDU: NULLA POENA SINE LEGE:

Comma 1: Nessuno può essere condannato per una azione o una omissione

che al momento in cui fu commessa non costituisse reato secondo il diritto

interno o secondo il diritto internazionale. Non può del pari essere inflitta

alcuna pena superiore a quella che era applicabile al momento in cui il reato è

stato commesso.

Comma 2: Il presente articolo non ostacolerà il rinvio a giudizio e la condanna

di una persona colpevole d’una azione o d’una omissione che, al momento in

cui fu commessa, era criminale secondo i princìpi generali di diritto riconosciuti

dalle nazioni civili.

Punto importante perché la convezione europea non da tanto rilievo alla fonte

del diritto, quella che per noi è fondamentale il riferimento alla legge. L’articolo

7 da un’ampiezza maggiore--> da spazio alla fonte giurisprudenziale come

possibile fonte di norme.

L’articolo 7 è più preciso rispetto al nostro articolo 25 cost e art. 2 c.p.-->

Nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che al

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momento in cui fu commessa non costituisse reato secondo il diritto interno o

secondo il diritto internazionale.

Art. 2 c.p. SUCCESIONE DI LEGGI PENALI:

Co1: Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo

in cui fu commesso, non costituiva reato [25 Cost.]

Co2: Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge

posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano

l'esecuzione e gli effetti penali.

Co3: Se vi è stata condanna a pena detentiva e la legge posteriore prevede

esclusivamente la pena pecuniaria, la pena detentiva inflitta si converte

immediatamente nella corrispondente pena pecuniaria, ai sensi dell'articolo

135.

Co4: Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono

diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che

sia stata pronunciata sentenza irrevocabile [648 c.p.p.].

Co5: Se si tratta di leggi eccezionali o temporanee, non si applicano le

disposizioni dei capoversi precedenti.

Co6: Le disposizioni di questo articolo si applicano altresì nei casi di decadenza

e di mancata ratifica di un decreto-legge e nel caso di un decreto-legge

convertito in legge con emendamenti.

L’articolo 2 c.p. ci introduce ad un tema nuovo: l’articolo 2 è molto più

articolato dell’articolo 7 CEDU e dell’articolo 25 comma 2 cost; siamo di fronte

a 2 questioni esplicitate dall’articolo 2:

DIVIETO DI RETROATTIVITÀ DELLA NORMA INCRIMINATRICE

 (presente anche nell’articolo 7 CEDU e nel 25 comma 2 cost.)

LA RETROATTIVITÀ DELLA NORMA FAVOREVOLE

Troviamo 2 fenomeni diversi.

9/10/2024

Fatto nella teoria del reato--> Il fatto è centrale, centralità del fatto nella teoria

del reato

Anatomia del fatto--> per vedere i fondamentali elementi costitutivi del reato.

ELEMENTI OGGETTIVI DEL REATO--> Partendo dalla fattispecie dell’omicidio,

abbiamo visto che la fattispecie ha sempre un SOGGETTO ATTIVO: L’AUTORE

DEL REATO, che è sempre nel diritto penale una persona fisica, il centro

d’imputazione del reato è sempre una persona fisica. Oltre alla necessaria

presenza del soggetto altro elemento assolutamente necessario è la

CONDOTTA, AZIONE O OMISSIONE, elemento necessario. In alcune fattispecie,

specialmente nel caso dell’omicidio, si ha anche l’EVENTO: CONSEGUENZA

DELLA CONDOTTA--> l’evento perché il fatto sia punito deve essere derivato

dell’azione o dell’omissione. L’evento non è necessario, vi sono delle

fattispecie, es: evasione, in cui l’evento non è presente--> REATI DI MERA

CONDOTTA. DIRITTO PENALE A.A. 2024/2025 Livia Legumi

ELEMENTO PSICOLOGICO DEL REATO--> DOLO o COLPA, e successivamente

PRETEINTENSIONE.

BENE TUTELATO--> OFFESA--> REATI DI DANNO E REATI DI PERICOLO

Riprendiamo il problema della SUCCESSIONE DI LEGGI PENALI NEL TEMPO

Art. 2 c.p. SUCCESIONE DI LEGGI PENALI:

Co1: Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo

in cui fu commesso, non costituiva reato [25 Cost.]

Co2: Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge

posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano

l'esecuzione e gli effetti penali.

Co3: Se vi è stata condanna a pena detentiva e la legge posteriore prevede

esclusivamente la pena pecuniaria, la pena detentiva inflitta si converte

immediatamente nella corrispondente pena pecuniaria, ai sensi dell'articolo

135.

Co4: Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono

diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che

sia stata pronunciata sentenza irrevocabile [648 c.p.p.].

Co5: Se si tratta di leggi eccezionali o temporanee, non si applicano le

disposizioni dei capoversi precedenti.

Co6: Le disposizioni di questo articolo si applicano altresì nei casi di decadenza

e di mancata ratifica di un decreto-legge e nel caso di un decreto-legge

convertito in legge con emendamenti.

Co1--> DIVIETO DI RETROATTIVITÀ DELLA NORMA CHE INCRIMINA

Eliminato l’abuso di ufficio (ex art. 323 c.p.) --> se in un futuro delle forze

politiche decidessero di reinserire il reato dell’abuso di ufficio. La nuova

fattispecie si potrebbe applicare per abusi commessi nel periodo in cui la

fattispecie non era reato? ASSOLUTAMENTE NO--> DIVIETO DI Retroattività

DELLA NORMA INCRIMINATRICE--> principio con copertura costituzionale.

Co2-->ci detta una regola che “contrasta” il comma 2--> si tratta di

APPLICARE RETROATTIVAMENTE L’ABOLIZIONE DI UNA NORMA

INCRIMINATRICE--> abolizione totale o parziale. La norma dice di più, se sono

stato condannato per abuso di ufficio in via definitiva (sentenza irrevocabile),

reato abolito da una legge successiva, cessano gli effetti della condanna.

L’effetto retroattivo travolge la res iudicata (anche ciò che è passato in

giudicato)

Co4--> fenomeno differente del comma 2: nel comma 2 la legge posteriore

disciplina un fatto come non più reato. Qui ci dice che abbiamo due leggi, in

cui il fatto rimane reato e cambia il trattamento punitivo, potrebbe

esserci un cambiamento favorevole o sfavorevole. In questo caso si applica la

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disposizione più favorevole al reo, SALVO CHE SIA STATA

PRONUNCIATA SENTENZA IRREVOCABILE (DIFFERENZA CON IL COMMA 2)

Co3--> fenomeno, non di abolizione, ma di cambiamento del trattamento

punitivo: La legge posteriore introduce una pena pecuniaria a sostituire

la pena detentiva--> il reato resta reato, cambia la sanzione. In questo caso,

dato che per il legislatore è talmente radicale il cambio di trattamento punitivo

(una cosa è la detenzione e una cosa è la pena pecuniaria), la pena deve

essere tramutata ANCHE AL DI LÀ DEL GIUDICATO, si applica la

disposizione più favorevole, senza limiti (DIFFER

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Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher livialeg di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Perugia o del prof Sassi Andrea.
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