EVENTO:
propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da
relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie
abitudini di vita
In modo da cagionare: non è in modo da poter cagionare, ma IN MODO CHE
CAGIONA. Tecninca non perfetta, ambigua. Ma in italiano l’ambiguità si risolve
perché “in modo da cagionare” significa che cagiona.
Se si realizzano tutti gli eventi psicologici tanto meglio, ma essendoci
“l’ovvero” basta che se ne realizzi uno dei due--> si ha un RAPPORTO DI
CAUSALITA’ SUL PIANO PSICOLOGICO. Una condotta che genera uno stato
di ansia o paura o che costringe a cambiare abitudini di vita.
Art. 640 c.p. TRUFFA: Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in
errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con
la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.
CONDOTTA: danno procurato con artifizi o raggiri
DOPPPIO EVENTO: “ingiusto profitto con altrui danno”.
In più si ha un TERZO EVENTO DI PASSAGGIO: “indurre taluno in errore” -->
EVENTO PSICOLOGICO.
ALTRI PANI DI LETTURA DELLA FATTISPECIE PENALE:
PRINCIPIO DI OFFENSIVITÀ--> il fatto deve essere offensivo di un bene
giuridico
“chiunque cagiona la morte di un uomo”, reato di omicidio.
Se leggiamo la fattispecie in chiave giuridica, questa esprime una tutela penale
attraverso la minaccia della sanzione per un comportamento di un certo tipo.
--> seconda prospettiva della norma penale. Per i penalisti la fattispecie quale
BENE TUTELA? La vita. È una fattispecie che tutela il bene della vita.
Dal punto di vista della OFFESA al bene tutelato come classificherebbe la
fattispecie di omicidio? Come un REATO DI DANNO, è un fatto offensivo del
bene della vita ed evidentemente un’offesa di danno.
Reato di truffa--> dal punto di vista dell’offesa: delitto contro il patrimonio
(bene offeso). Reato di danno, provoca un danno al patrimonio.
DIRITTO PENALE A.A. 2024/2025 Livia Legumi
Art. 414 c.p. Istigazione a delinquere: Chiunque pubblicamente istiga a
commettere uno o più reati è punito, per il solo fatto dell'istigazione
con la reclusione da uno a cinque anni, se trattasi di istigazione a
1. commettere delitti;
con la reclusione fino a un anno, ovvero con la multa fino a euro 206, se
2. trattasi di istigazione a commettere contravvenzioni.
Es: caso avvenuto a Roma, fu contestato l’istigazione a delinquere in un
comizio salirono sul palco dei soggetti che incitarono di andare ad assaltare la
sede della CGL. La sede fu assaltata veramente, ma mettiamo non fosse stata
assaltata--> reato dove la condotta: istigare pubblicamente--> REATO DI
PERICOLO: perché all’articolo 414 c.p. non importa di “come vanno a finire le
cose”, punisce soltanto il fatto che una folla sia stata incitata a commettere atti
che mettano in PERICOLO l’ORDINE PUBBLICO. Basta mettere a repentaglio
l’interesse dell’ordine pubblico. I reati di pericolo mettono a rischio determinati
beni giuridici tutelati--> anticipazione della punibilità.
Art 582 c.p. LESIONE PERSONALE--> Chiunque cagiona ad alcuno una
lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è
punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni
REATO DI EVENTO--> evento: malattia nel corpo e nella mente
REATO DI DANNO--> offesa all’integrità psicofisica della persona
SUCCESSIONI DELLE LEGGI PENALI NEL TEMPO
Art 7 CEDU: NULLA POENA SINE LEGE:
Comma 1: Nessuno può essere condannato per una azione o una omissione
che al momento in cui fu commessa non costituisse reato secondo il diritto
interno o secondo il diritto internazionale. Non può del pari essere inflitta
alcuna pena superiore a quella che era applicabile al momento in cui il reato è
stato commesso.
Comma 2: Il presente articolo non ostacolerà il rinvio a giudizio e la condanna
di una persona colpevole d’una azione o d’una omissione che, al momento in
cui fu commessa, era criminale secondo i princìpi generali di diritto riconosciuti
dalle nazioni civili.
Punto importante perché la convezione europea non da tanto rilievo alla fonte
del diritto, quella che per noi è fondamentale il riferimento alla legge. L’articolo
7 da un’ampiezza maggiore--> da spazio alla fonte giurisprudenziale come
possibile fonte di norme.
L’articolo 7 è più preciso rispetto al nostro articolo 25 cost e art. 2 c.p.-->
Nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che al
DIRITTO PENALE A.A. 2024/2025 Livia Legumi
momento in cui fu commessa non costituisse reato secondo il diritto interno o
secondo il diritto internazionale.
Art. 2 c.p. SUCCESIONE DI LEGGI PENALI:
Co1: Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo
in cui fu commesso, non costituiva reato [25 Cost.]
Co2: Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge
posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano
l'esecuzione e gli effetti penali.
Co3: Se vi è stata condanna a pena detentiva e la legge posteriore prevede
esclusivamente la pena pecuniaria, la pena detentiva inflitta si converte
immediatamente nella corrispondente pena pecuniaria, ai sensi dell'articolo
135.
Co4: Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono
diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che
sia stata pronunciata sentenza irrevocabile [648 c.p.p.].
Co5: Se si tratta di leggi eccezionali o temporanee, non si applicano le
disposizioni dei capoversi precedenti.
Co6: Le disposizioni di questo articolo si applicano altresì nei casi di decadenza
e di mancata ratifica di un decreto-legge e nel caso di un decreto-legge
convertito in legge con emendamenti.
L’articolo 2 c.p. ci introduce ad un tema nuovo: l’articolo 2 è molto più
articolato dell’articolo 7 CEDU e dell’articolo 25 comma 2 cost; siamo di fronte
a 2 questioni esplicitate dall’articolo 2:
DIVIETO DI RETROATTIVITÀ DELLA NORMA INCRIMINATRICE
(presente anche nell’articolo 7 CEDU e nel 25 comma 2 cost.)
LA RETROATTIVITÀ DELLA NORMA FAVOREVOLE
Troviamo 2 fenomeni diversi.
9/10/2024
Fatto nella teoria del reato--> Il fatto è centrale, centralità del fatto nella teoria
del reato
Anatomia del fatto--> per vedere i fondamentali elementi costitutivi del reato.
ELEMENTI OGGETTIVI DEL REATO--> Partendo dalla fattispecie dell’omicidio,
abbiamo visto che la fattispecie ha sempre un SOGGETTO ATTIVO: L’AUTORE
DEL REATO, che è sempre nel diritto penale una persona fisica, il centro
d’imputazione del reato è sempre una persona fisica. Oltre alla necessaria
presenza del soggetto altro elemento assolutamente necessario è la
CONDOTTA, AZIONE O OMISSIONE, elemento necessario. In alcune fattispecie,
specialmente nel caso dell’omicidio, si ha anche l’EVENTO: CONSEGUENZA
DELLA CONDOTTA--> l’evento perché il fatto sia punito deve essere derivato
dell’azione o dell’omissione. L’evento non è necessario, vi sono delle
fattispecie, es: evasione, in cui l’evento non è presente--> REATI DI MERA
CONDOTTA. DIRITTO PENALE A.A. 2024/2025 Livia Legumi
ELEMENTO PSICOLOGICO DEL REATO--> DOLO o COLPA, e successivamente
PRETEINTENSIONE.
BENE TUTELATO--> OFFESA--> REATI DI DANNO E REATI DI PERICOLO
Riprendiamo il problema della SUCCESSIONE DI LEGGI PENALI NEL TEMPO
Art. 2 c.p. SUCCESIONE DI LEGGI PENALI:
Co1: Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo
in cui fu commesso, non costituiva reato [25 Cost.]
Co2: Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge
posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano
l'esecuzione e gli effetti penali.
Co3: Se vi è stata condanna a pena detentiva e la legge posteriore prevede
esclusivamente la pena pecuniaria, la pena detentiva inflitta si converte
immediatamente nella corrispondente pena pecuniaria, ai sensi dell'articolo
135.
Co4: Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono
diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che
sia stata pronunciata sentenza irrevocabile [648 c.p.p.].
Co5: Se si tratta di leggi eccezionali o temporanee, non si applicano le
disposizioni dei capoversi precedenti.
Co6: Le disposizioni di questo articolo si applicano altresì nei casi di decadenza
e di mancata ratifica di un decreto-legge e nel caso di un decreto-legge
convertito in legge con emendamenti.
Co1--> DIVIETO DI RETROATTIVITÀ DELLA NORMA CHE INCRIMINA
Eliminato l’abuso di ufficio (ex art. 323 c.p.) --> se in un futuro delle forze
politiche decidessero di reinserire il reato dell’abuso di ufficio. La nuova
fattispecie si potrebbe applicare per abusi commessi nel periodo in cui la
fattispecie non era reato? ASSOLUTAMENTE NO--> DIVIETO DI Retroattività
DELLA NORMA INCRIMINATRICE--> principio con copertura costituzionale.
Co2-->ci detta una regola che “contrasta” il comma 2--> si tratta di
APPLICARE RETROATTIVAMENTE L’ABOLIZIONE DI UNA NORMA
INCRIMINATRICE--> abolizione totale o parziale. La norma dice di più, se sono
stato condannato per abuso di ufficio in via definitiva (sentenza irrevocabile),
reato abolito da una legge successiva, cessano gli effetti della condanna.
L’effetto retroattivo travolge la res iudicata (anche ciò che è passato in
giudicato)
Co4--> fenomeno differente del comma 2: nel comma 2 la legge posteriore
disciplina un fatto come non più reato. Qui ci dice che abbiamo due leggi, in
cui il fatto rimane reato e cambia il trattamento punitivo, potrebbe
esserci un cambiamento favorevole o sfavorevole. In questo caso si applica la
DIRITTO PENALE A.A. 2024/2025 Livia Legumi
disposizione più favorevole al reo, SALVO CHE SIA STATA
PRONUNCIATA SENTENZA IRREVOCABILE (DIFFERENZA CON IL COMMA 2)
Co3--> fenomeno, non di abolizione, ma di cambiamento del trattamento
punitivo: La legge posteriore introduce una pena pecuniaria a sostituire
la pena detentiva--> il reato resta reato, cambia la sanzione. In questo caso,
dato che per il legislatore è talmente radicale il cambio di trattamento punitivo
(una cosa è la detenzione e una cosa è la pena pecuniaria), la pena deve
essere tramutata ANCHE AL DI LÀ DEL GIUDICATO, si applica la
disposizione più favorevole, senza limiti (DIFFER
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