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ELEMENTO SOGGETTIVO DEL REATO

Dolo, colpa e preterintenzione

→art.42 2° co. “Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto

se non l’ha commesso con dolo salvo i casi di delitto preterintenzionale o colposo

espressamente preveduti dalla legge”.

Il dolo e la colpa sono le due forme di manifestazione dell’evento soggettivo del reato per cui

rispetto allo stesso fatto tipico può sussistere o una o l’altra. Il legislatore può eventualmente

accostare dolo e colpa a due parti diverse del fatto tipico entrambe essenziali dando vita così

alla terza forma di elemento soggettivo della preterintenzione.

Se la legge non dice nulla in tema di elemento soggettivo del reato, il delitto sarà punito solo

a titolo di dolo (che non ha bisogno di essere menzionato nella singola fattispecie); per delitto

a titolo di colpa (o preterintenzione) è invece necessaria un’espressa previsione.

es.omicidio art.575 doloso, art.589 colposo

Il legislatore sceglie di sancire la punibilità a titolo di colpa solo per determinati delitti, non

tutti, questo perché, in quei casi, persegue una tutela ancora maggiore del bene protetto. Si

tutela quel bene anche nei confronti di aggressioni che non siano poste in essere con volontà

(dolo) ma con colpa, così ampliando suddetta tutela. Tanto è vero che si trovano fattispecie

colpose soprattutto in alcuni ambiti determinati come riguardo il bene vita (omicidio),

incolumità individuale (lesioni), incolumità pubblica (incendio)…

Il criterio di attribuzione dell'elemento soggettivo all’autore è disciplinato diversamente per le

contravvenzioni: ai sensi dell’ultimo comma dell’art., ciascuno risponde della propria

azione/omissione cosciente e volontaria sia essa dolosa o colposa. Questo non significa che

per le contravvenzioni basta la condotta a prescindere dall’elemento soggettivo per

rimproverare il fatto all’autore, ma significa che non è necessaria espressa previsione per la

punibilità a titolo di colpa che è implicita in ogni norma. Quindi le contravvenzioni sono

punibili sia a titolo di dolo che a titolo di colpa, la regola è quella dell’indifferenza

dell’elemento soggettivo.

É necessario comunque accertare l’elemento soggettivo, sia esso dolo o colpa: sia per non

imputare oggettivamente il fatto all’autore (responsabilità oggettiva) che per la

commisurazione concreta della pena, c’è una cornice edittale all’interno della quale il giudice

può individuare tale pena, anche l’intensità del dolo/il grado della colpa sarà rilevante ai fini

dell’individuazione del trattamento sanzionatorio (per tutti i reati).

Mentre per i delitti si hanno normalmente la norma che contempla il delitto doloso con la sua

pena e un’altra previsione che contempla invece la fattispecie colposa, punita meno

gravemente, quindi una distinzione individuata dallo stesso legislatore; per le contravvenzioni

tale distinzione è assente per cui si ha un’unica norma che contempla sia l’ipotesi dolosa che

quella colposa.

Dolo

Forma di imputazione soggettiva. Per i delitti è la regola, nel senso cioè che è il criterio

normale di imputazione che non necessita di espressa previsione nella fattispecie

incriminatrice.

Nozione desunta dal combinato disposto dell’art.43 e art.47

→art.43 Elemento psicologico del reato

Norma che detta la disciplina di tutte e tre le forme di elemento soggettivo. 52

1° co. “É doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che e' il

risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, e'

dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione” […]

Il dolo consiste in previsione e volontà dell’evento del reato (dannoso o pericoloso che è il

risultato dell’azione/omissione), questa è la definizione codicistica che si desume dalla

norma.

Suddetta definizione, però, esclude i reati da cui non consegue un evento, non è quindi

completa: è buona nel momento in cui prevede le due componenti strutturali

(rappresentazione/previsione e volontà) ma non è precisa in relazione all’oggetto del dolo

cioè che cosa il soggetto deve prevedere e volere. Non può essere solo l’evento perché

esistono anche reati di mera condotta.

La definizione corretta è: il dolo è previsione e volontà del fatto materiale tipico (in tutti i suoi

elementi). Quindi il termine “elemento” dell’art.43 va inteso come sinonimo di “fatto tipico”.

A suddetta previsione si arriva, secondo la dottrina, anche alla luce della disciplina che

l’art.47 detta in tema di errore sul fatto

→art.47 Errore di fatto L’errore sul fatto che costituisce reato esclude la punibilità dell’agente,

senz’altro a titolo di dolo ma potrebbe residuare a titolo di colpa.

Per escludere il dolo l’errore sul fatto deve essere essenziale cioè riguardare un elemento

del fatto tipico e non il fatto che costituisce reato, la corretta rappresentazione e volontà deve

riguardare tutti gli elementi del fatto.

La coscienza e la volontà dell’agente devono abbracciare tutti gli elementi essenziali del

fatto, cioè quelli da cui dipende la tipicità penale del fatto

L’errore sul fatto può essere di percezione, quando consiste in una mancata o difettosa

conoscenza della realtà; oppure di valutazione, quando consiste in una mancata o imperfetta

consapevolezza del significato sociale/normativo di un elemento essenziale del reato.

L’errore sul precetto però, cioè l’ignorantia legis, non esclude il dolo al pari di quello sul fatto.

L’ignorantia legis è sempre del tutto compatibile con il dolo quando colpevole, cioè evitabile.

É quindi necessario distinguere quando l’errore cade sul fatto e quando sul precetto.

Approssimativamente: il primo cade su un dato irreperibile della realtà hic et nunc ed ha

carattere di concretezza; il secondo cade su una fattispecie normativa e ha carattere di

astrattezza.

VEDI PARAGRAFO ERRORE PIÙ AVANTI

Il dolo può assumere diverse forme:

-Dolo generico e dolo specifico

Distinzione di derivazione legislativa.

- dolo generico: consiste nella rappresentazione e volontà dell’intero fatto tipico, di

realizzare tutti gli elementi costitutivi di un reato senza che il fine per cui il soggetto agente

agisce abbia rilevanza

es.art.575

- dolo specifico: indica un elemento essenziale previsto espressamente dalla

fattispecie incriminatrice, quindi dalla legge, per la sussistenza del reato. Il soggetto deve

agire per il perseguimento di un fine tipico, uno scopo ulteriore cui realizzazione effettiva non

è richiesta per la perfezione del reparto. Tale fine è un elemento costitutivo di natura

soggettiva, il fatto non sarà tipico se il soggetto non agisce con quel fine.

É quindi il legislatore stesso, nella formulazione della norma incriminatrice, ad indicare se il

dolo è specifico o generale. 53

Il dolo specifico, a sua volta, può essere di 3 tipi:

-dolo specifico di ulteriore offesa: ha funzione delimitativa della punibilità, restringe l’ambito

della tutela penale per cui è necessario perché se assente si avrebbe un fatto lecito.

es.art.624 furto

-dolo specifico di offesa: ha funzione di anticipazione della punibilità, anticipa la soglia della

tutela. es.art.416 associazione per delinquere

-dolo specifico differenziale: ha la funzione di differenziare la punibilità, differenziare in forma

più grave il trattamento sanzionatorio. es.artt.605 e 630

Sono presenti anche dei reati, come la truffa, nei quali il profitto rappresenta l’evento del

reato non elemento del dolo specifico. Per cui se esso non viene conseguito non si verifica

l'evento e quindi il reato non si perfeziona.

-Dolo intenzionale e dolo eventuale (e diretto)

In riferimento all'intensità del dolo esso può essere:

- intenzionale: la realizzazione del fatto del reato è l’obiettivo finalistico consapevole

della condotta posta in essere dall’agente, si tratta della forma più intensa. Ai fini della sua

sussistenza non interessano gli ulteriori scopi perseguiti dal soggetto agente (moventi), è

sufficiente che il fatto tipico sia stato voluto.

es.Tizio spara a Caio con l’intenzione di ucciderlo

- diretto: il soggetto non ha come scopo la realizzazione del fatto tipico ma esso

rappresenta una conseguenza certa della condotta posta in essere dal soggetto, una

conseguenza accessoria connessa la realizzazione del diverso scopo per il quale egli ha

agito intenzionalmente; può quindi dirsi comunque voluta.

es.Tizio vuole uccidere in un attentato un famoso uomo político facendo esplodere un

ordigno su un aereo nel quale viaggiano altri passeggeri (morte degli altri passeggeri

conseguenza accessoria certa)

- eventuale: il soggetto non ha come scopo la realizzazione del fatto tipico ma esso

rappresenta una conseguenza possibile della condotta posta in essere dal soggetto che

decide di agire anche a costo di provocarlo. Però, la rappresentazione dell’evento possibile è

compatibile sia con il dolo che con la colpa, necessario individuare l’ulteriore coefficiente

volontaristico fondamentale per l’integrazione del dolo (seppur nella forma di dolo eventuale);

si tratta di uno dei problemi più ardui del diritto penale al quale sono state date diverse

risposte, tre le più significative:

-criterio dell’accettazione del rischio: si ha dolo eventuale quando il soggetto ha agito nella

previsione dell’evento probabile accettando il rischio della sua realizzazione

-criterio del bilanciamento: si ha dolo eventuale quando il soggetto agente fa pesare di più gli

interessi realizzati con risultato perseguito con l’azione rispetto al bene offeso dall’evento

previsto come possibile

-formula di Frank: secondo questa il giudice deve chiedersi se il soggetto avrebbe agito

ugualmente per realizzare il risultato perseguito se si fosse rappresentata come certa la

realizzazione dell’evento accessorio. In caso di risposta affermativa sussiste il dolo (nella

meno intensa forma di dolo eventuale), in caso di risposta negativa sussiste la colpa (nella

forma più grave della colpa con previsione). Questa formula si presenta come la più rigorosa

concettualmente e garantista ma ha dei limiti soprattutto per due ragioni, perché implica un

accertamento ipotetico di un qualcosa che in realtà non esiste e perch&eac

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Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher AurooraP di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale - parte generale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Ferrara o del prof Bernasconi Costanza.
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