PARTE CIVILE, RESPONSABILE CIVILE
E CIVILMENTE OBBLIGATO PER LA PENA PECUNIARIA
La parte civile è il soggetto che ha sofferto un danno in dipendenza al reato contestato
nell’imputazione e decide di introdurre la propria pretesa risarcitoria o restitutoria nel processo
penale, anziché dinnanzi al giudice civile.
Legittimazione (art. 74)
L'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno di cui all’art. 185 c.p. (1) può
essere esercitata nel processo penale dal soggetto al quale il reato ha recato danno ovvero dai
suoi successori universali (2), nei confronti dell'imputato e del responsabile civile.
(1) L’azione esercitata dalla parte civile, quindi, trova fondamento nell’art. 185 c.p.: il risarcimento
dei danni non patrimoniali, è ammesso soltanto nei casi consentiti dalla legge, tra cui l’art. 185
c.p., ossia quando l’illecito civile costituisce anche reato. Oggi si ritiene che l’azione civile nel
processo penale sia ammessa ogniqualvolta il danneggiato abbia subito un danno ingiusto ed
avrebbe, quindi, ottenuto il risarcimento in sede civile.
(2) Come in caso di omicidio. Il responsabile civile è una parte doppiamente eventuale del
processo penale. 28
Costituzione
L’azione civile si esercita per mezzo dell’atto di costituzione di parte civile, compiuto dal
danneggiato o da un suo procuratore speciale (che può essere anche il difensore), che consiste in
una dichiarazione scritta che riprende i contenuti tipici dell’atto introduttivo del processo civile (atto
di citazione o ricorso). Tale dichiarazione può essere presentata fuori udienza o in udienza, e deve
contenere le generalità della persona fisica o giuridica che si costituisce parte civile, le generalità
dell’imputato nei cui confronti si esercita l’azione e l’esposizione delle ragioni che costituiscono la
domanda.
La costituzione di parte civile può avvenire in vista dell’udienza preliminare, o successivamente,
fino a quando non sono stati compiuti per la prima volta gli accertamenti sulla regolare costituzione
delle parti in dibattimento. Il termine è stabilito a pena di decadenza; se la costituzione avviene
dopo la scadenza del termine, la parte civile non può avvalersi della facoltà di presentare le liste
dei testimoni (che devono essere presentate almeno 7 giorni prima dell’udienza preliminare).
Con la domanda di costituzione a parte civile (formalmente corretta), il giudice ne verifica
l’ammissibilità. L’alternativa è la seguente:
- il giudice può ritenere che non vi sia danno risarcibile;
- se, invece, ritiene che vi sia danno risarcibile, condanna anche al risarcimento del danno. In
realtà, però, questo non avviene mai, perché, per evitare che il processo si protragga talmente a
lungo da elevare il rischio dell’estinzione del reato per prescrizione, il giudice pronuncia una
sentenza di condanna sull’an, ma rimette le parti dinanzi al giudice civile per la condanna sul
quantum (c.d. condanna generica).
N.B.: il favor separations dell’art. 75
Il danneggiato potrebbe essere tentato a costituirsi parte civile nel processo penale, a causa della
frequente maggiore lunghezza dei procedimenti civili, nonchè della maggiore intensità dei poteri
probatori esercitabili in ambito penale. Il legislatore, allora, ne ha tenuto conto ed ha previsto un
beneficio nell’ipotesi in cui egli eserciti l’azione civile separatamente; in tal caso, se pur le due
azioni proseguano parallelamente, qualora il processo penale si concluda per primo, è prevista
l’efficacia vincolante della decisione penale nel processo civile, ma ad una condizione, ossia che si
tratti di un giudicato di condanna, ossia una decisione favorevole al danneggiato. Un’efficacia
vincolante è prodotta altresì dal proscioglimento irrevocabile per particolare tenuità del fatto, il
quale, contiene un accertamento degli elementi costitutivi del reato e pertanto può, anch’esso,
ritenersi favorevole per il danneggiato. Non così per tutte le decisioni di assoluzione, le quali hanno
efficacia di giudicato nel giudizio civile per il risarcimento del danno promosso dal danneggiato,
salvo che il danneggiato abbia esercitato l’azione in sede civile. Ecco, quindi, m lo stimolo
legislativo all’azione civile separata: il fatto che la decisione penale sfavorevole per il danneggiato
non avrebbe alcun effetto vincolante nel giudizio civile.
Il responsabile civile è quel soggetto che, ai sensi delle norme civili, è tenuto a rispondere
civilmente per il fatto di una determinata persona. Parlandosi di responsabilità civile da reato,
ovviamente il responsabile civile è tenuto a risarcire, accanto all’imputato, i danni scaturenti dalla
commissione di un reato. Al preciso scopo di garantire l’osservanza del contraddittorio, può
accadere o che la parte civile citi il responsabile civile, ma può accadere che il responsabile civile
intervenga volontariamente in modo da anticipare la sua linea di difesa.
Il civilmente obbligato per il pagamento delle pene pecuniarie è quel soggetto tenuto a
rispondere al pagamento delle sanzioni penali pecuniarie, al quale si applicano le norme del
responsabile civile: egli deve essere citato, altrimenti la sentenza di condanna non farà stato nei
suoi confronti e non gli si potrà richiedere il pagamento.
PERSONA OFFESA DAL REATO
L’offeso è il titolare dell’interesse protetto dalla norma penale: vittima, nel linguaggio comune.
Nella maggior parte dei casi, la persona offesa dal reato è anche danneggiata; ciò significa che la
persona offesa è legittimata a promuovere l’azione per il risarcimento e le restituzioni derivanti dal
reato, divenendo parte civile ove scelga di far valere la propria pretesa all’interno del procedimento
penale. Tuttavia, persona offesa e persona danneggiata sono nozioni distinte: la prima è slegata
dalla necessaria sussistenza del danno civilistico; la seconda, invece, riguarda chi ha subito un
danno di natura patrimoniale o non patrimoniale causalmente riconducibile alla commissione del
rato, senza essere titolare dell’interesse protetto dalla norma penale. 29
Indipendentemente ed a prescindere ’’eventuale scelta di costituirsi parte civile, alla persona offesa
in quanto tale sono riconosciuti, da un lato, la legittimazione, in ogni stato e grado del
procedimento, a presentare memorie e, con esclusione del giudizio di cassazione, a indicare
elementi di prova; dall’altro, i molteplici diritti e facoltà previsti da specifiche disposizioni di legge,
quali poteri, diritti in senso ampio e diritti di informazione.
La disciplina vigente, inoltre, riconosce espressamente che i diritti e le facoltà della persona offesa
possono essere esercitati anche dagli enti ed associazioni senza scopo di lucro, cui la legge abbia
riconosciuto finalità di tutela di interessi lesi dal reato, in un momento anteriore alla commissione
del fatto per il quale si procede. l’esercizio dei diritti e delle facoltà spettanti agli enti ed alle
associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato è subordinato al consenso della persona
offesa e deve essere formalizzato in un atto di intervento, cui va allegata la dichiarazioni di
consenso della persona offesa. Tale intervento può avere luogo fino che non siano compiute le
formalità di verifica della regolare costituzione delle parti in dibattimento. 30
LE INDAGINI PRELIMINARI
Inizio = Notizia di reato
Le indagini preliminari cominciano quando la polizia o il PM apprendono la notitia criminis, ossia
un’informazione, concreta e specifica, sui tratti fondamentali di un ipotetico reato; non è necessario
che risulti tutti gli elementi della fattispecie astratta; in particolare, si può prescindere dall’elemento
soggettivo: l’art. 347, infatti, prevede che la polizia comunichi al PM gli elementi essenziali del
fatto, non del reato.
Per notizia di reato, si intende qualsiasi atto o fatto che veicola l’informazione che verosimilmente è
stato commesso un fatto riconducibile ad una norma incriminatrice.
La norma fondamentale è l’art. 330 il quale prevede che il PM e la polizia giudiziaria prendono
notizia dei reati di propria iniziativa e ricevono le notizie di reato presentate o trasmesse a norma
degli articoli seguenti.
Si profila, così, un’attività del magistrato inquirente preliminare alle stesse indagini preliminari.
Questa soluzione normativa è peraltro criticata, perchè: se il PM funge soltanto da “ricettore” delle
notizie di reato, rimanendo immobile prima di averle ricevute e scattando dopo, si pone senz’altro
in linea con il principio di legalità che dovrebbe governare il suo operato; se, invece, si attiva già
allo scopo di ricercare la notizia di reato, allora svolge una funzione nella quale inevitabilmente si
annidano sacche di discrezionalità, difficilmente compatibili con il principio di obbligatorietà
dell’azione penale. S’intende comunque che durante questa “preindagine”, non possono essere
compiuti atti che comportano una compressione di diritti costituzionalmente garantiti; le norme che
li disciplinano, infatti, lasciano capire che la notizia di reato deve essere già stata acquisita. Così, il
PM potrà, anche quando ancora non ‘è notizia di reato, ascoltare una persona informata sui fatti,
ma non potrà, invece, disporre una perquisizione od un sequestro.
Tutte le notizie di reato sono dichiarazioni di scienza, avendo contenuto informativo, ossia
qualificando la rilevanza penale dei fatti esposti; alcune notizie di reato, però, sono anche
condizioni di procedibilità, ossia delle manifestazioni di volontà attraverso le quali si rimuove un
ostacolo alla valida instaurazione del procedimento.
Le notizie di reato, quindi, si distinguono in tipiche ed atipiche (nominate o innominate): le prime
sono previste e disciplinate dalla legge (denuncia, referto, querela, istanza e richiesta di
procedimento; le seconde, invece, sono quelle non regolate (es. inchiesta giornalistica).
Il PM deve immediatamente iscrivere la notizia di reato e la persona a cui il reato è attribuito in un
apposito registro custodito presso il suo ufficio; se l’indagine parte “contro ignoti”, il nome
dell’indagato dovrà essere iscritto non appena risulti.
L’iscrizione regola alcune cadenze temporali: in particolare, dal momento dell’iscrizione del nome
dell’indagato decorrono i termini di conclusione delle indagini preliminari.
Abbiamo già visto che l’esistenza di un registro in cui sono iscritte tutte le notizie di reato è
strettamente legato all’eser
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