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PARTE CIVILE, RESPONSABILE CIVILE

E CIVILMENTE OBBLIGATO PER LA PENA PECUNIARIA

La parte civile è il soggetto che ha sofferto un danno in dipendenza al reato contestato

nell’imputazione e decide di introdurre la propria pretesa risarcitoria o restitutoria nel processo

penale, anziché dinnanzi al giudice civile.

Legittimazione (art. 74)

L'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno di cui all’art. 185 c.p. (1) può

essere esercitata nel processo penale dal soggetto al quale il reato ha recato danno ovvero dai

suoi successori universali (2), nei confronti dell'imputato e del responsabile civile.

(1) L’azione esercitata dalla parte civile, quindi, trova fondamento nell’art. 185 c.p.: il risarcimento

dei danni non patrimoniali, è ammesso soltanto nei casi consentiti dalla legge, tra cui l’art. 185

c.p., ossia quando l’illecito civile costituisce anche reato. Oggi si ritiene che l’azione civile nel

processo penale sia ammessa ogniqualvolta il danneggiato abbia subito un danno ingiusto ed

avrebbe, quindi, ottenuto il risarcimento in sede civile.

(2) Come in caso di omicidio. Il responsabile civile è una parte doppiamente eventuale del

processo penale. 28

Costituzione

L’azione civile si esercita per mezzo dell’atto di costituzione di parte civile, compiuto dal

danneggiato o da un suo procuratore speciale (che può essere anche il difensore), che consiste in

una dichiarazione scritta che riprende i contenuti tipici dell’atto introduttivo del processo civile (atto

di citazione o ricorso). Tale dichiarazione può essere presentata fuori udienza o in udienza, e deve

contenere le generalità della persona fisica o giuridica che si costituisce parte civile, le generalità

dell’imputato nei cui confronti si esercita l’azione e l’esposizione delle ragioni che costituiscono la

domanda.

La costituzione di parte civile può avvenire in vista dell’udienza preliminare, o successivamente,

fino a quando non sono stati compiuti per la prima volta gli accertamenti sulla regolare costituzione

delle parti in dibattimento. Il termine è stabilito a pena di decadenza; se la costituzione avviene

dopo la scadenza del termine, la parte civile non può avvalersi della facoltà di presentare le liste

dei testimoni (che devono essere presentate almeno 7 giorni prima dell’udienza preliminare).

Con la domanda di costituzione a parte civile (formalmente corretta), il giudice ne verifica

l’ammissibilità. L’alternativa è la seguente:

- il giudice può ritenere che non vi sia danno risarcibile;

- se, invece, ritiene che vi sia danno risarcibile, condanna anche al risarcimento del danno. In

realtà, però, questo non avviene mai, perché, per evitare che il processo si protragga talmente a

lungo da elevare il rischio dell’estinzione del reato per prescrizione, il giudice pronuncia una

sentenza di condanna sull’an, ma rimette le parti dinanzi al giudice civile per la condanna sul

quantum (c.d. condanna generica).

N.B.: il favor separations dell’art. 75

Il danneggiato potrebbe essere tentato a costituirsi parte civile nel processo penale, a causa della

frequente maggiore lunghezza dei procedimenti civili, nonchè della maggiore intensità dei poteri

probatori esercitabili in ambito penale. Il legislatore, allora, ne ha tenuto conto ed ha previsto un

beneficio nell’ipotesi in cui egli eserciti l’azione civile separatamente; in tal caso, se pur le due

azioni proseguano parallelamente, qualora il processo penale si concluda per primo, è prevista

l’efficacia vincolante della decisione penale nel processo civile, ma ad una condizione, ossia che si

tratti di un giudicato di condanna, ossia una decisione favorevole al danneggiato. Un’efficacia

vincolante è prodotta altresì dal proscioglimento irrevocabile per particolare tenuità del fatto, il

quale, contiene un accertamento degli elementi costitutivi del reato e pertanto può, anch’esso,

ritenersi favorevole per il danneggiato. Non così per tutte le decisioni di assoluzione, le quali hanno

efficacia di giudicato nel giudizio civile per il risarcimento del danno promosso dal danneggiato,

salvo che il danneggiato abbia esercitato l’azione in sede civile. Ecco, quindi, m lo stimolo

legislativo all’azione civile separata: il fatto che la decisione penale sfavorevole per il danneggiato

non avrebbe alcun effetto vincolante nel giudizio civile.

Il responsabile civile è quel soggetto che, ai sensi delle norme civili, è tenuto a rispondere

civilmente per il fatto di una determinata persona. Parlandosi di responsabilità civile da reato,

ovviamente il responsabile civile è tenuto a risarcire, accanto all’imputato, i danni scaturenti dalla

commissione di un reato. Al preciso scopo di garantire l’osservanza del contraddittorio, può

accadere o che la parte civile citi il responsabile civile, ma può accadere che il responsabile civile

intervenga volontariamente in modo da anticipare la sua linea di difesa.

Il civilmente obbligato per il pagamento delle pene pecuniarie è quel soggetto tenuto a

rispondere al pagamento delle sanzioni penali pecuniarie, al quale si applicano le norme del

responsabile civile: egli deve essere citato, altrimenti la sentenza di condanna non farà stato nei

suoi confronti e non gli si potrà richiedere il pagamento.

PERSONA OFFESA DAL REATO

L’offeso è il titolare dell’interesse protetto dalla norma penale: vittima, nel linguaggio comune.

Nella maggior parte dei casi, la persona offesa dal reato è anche danneggiata; ciò significa che la

persona offesa è legittimata a promuovere l’azione per il risarcimento e le restituzioni derivanti dal

reato, divenendo parte civile ove scelga di far valere la propria pretesa all’interno del procedimento

penale. Tuttavia, persona offesa e persona danneggiata sono nozioni distinte: la prima è slegata

dalla necessaria sussistenza del danno civilistico; la seconda, invece, riguarda chi ha subito un

danno di natura patrimoniale o non patrimoniale causalmente riconducibile alla commissione del

rato, senza essere titolare dell’interesse protetto dalla norma penale. 29

Indipendentemente ed a prescindere ’’eventuale scelta di costituirsi parte civile, alla persona offesa

in quanto tale sono riconosciuti, da un lato, la legittimazione, in ogni stato e grado del

procedimento, a presentare memorie e, con esclusione del giudizio di cassazione, a indicare

elementi di prova; dall’altro, i molteplici diritti e facoltà previsti da specifiche disposizioni di legge,

quali poteri, diritti in senso ampio e diritti di informazione.

La disciplina vigente, inoltre, riconosce espressamente che i diritti e le facoltà della persona offesa

possono essere esercitati anche dagli enti ed associazioni senza scopo di lucro, cui la legge abbia

riconosciuto finalità di tutela di interessi lesi dal reato, in un momento anteriore alla commissione

del fatto per il quale si procede. l’esercizio dei diritti e delle facoltà spettanti agli enti ed alle

associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato è subordinato al consenso della persona

offesa e deve essere formalizzato in un atto di intervento, cui va allegata la dichiarazioni di

consenso della persona offesa. Tale intervento può avere luogo fino che non siano compiute le

formalità di verifica della regolare costituzione delle parti in dibattimento. 30

LE INDAGINI PRELIMINARI

Inizio = Notizia di reato

Le indagini preliminari cominciano quando la polizia o il PM apprendono la notitia criminis, ossia

un’informazione, concreta e specifica, sui tratti fondamentali di un ipotetico reato; non è necessario

che risulti tutti gli elementi della fattispecie astratta; in particolare, si può prescindere dall’elemento

soggettivo: l’art. 347, infatti, prevede che la polizia comunichi al PM gli elementi essenziali del

fatto, non del reato.

Per notizia di reato, si intende qualsiasi atto o fatto che veicola l’informazione che verosimilmente è

stato commesso un fatto riconducibile ad una norma incriminatrice.

La norma fondamentale è l’art. 330 il quale prevede che il PM e la polizia giudiziaria prendono

notizia dei reati di propria iniziativa e ricevono le notizie di reato presentate o trasmesse a norma

degli articoli seguenti.

Si profila, così, un’attività del magistrato inquirente preliminare alle stesse indagini preliminari.

Questa soluzione normativa è peraltro criticata, perchè: se il PM funge soltanto da “ricettore” delle

notizie di reato, rimanendo immobile prima di averle ricevute e scattando dopo, si pone senz’altro

in linea con il principio di legalità che dovrebbe governare il suo operato; se, invece, si attiva già

allo scopo di ricercare la notizia di reato, allora svolge una funzione nella quale inevitabilmente si

annidano sacche di discrezionalità, difficilmente compatibili con il principio di obbligatorietà

dell’azione penale. S’intende comunque che durante questa “preindagine”, non possono essere

compiuti atti che comportano una compressione di diritti costituzionalmente garantiti; le norme che

li disciplinano, infatti, lasciano capire che la notizia di reato deve essere già stata acquisita. Così, il

PM potrà, anche quando ancora non ‘è notizia di reato, ascoltare una persona informata sui fatti,

ma non potrà, invece, disporre una perquisizione od un sequestro.

Tutte le notizie di reato sono dichiarazioni di scienza, avendo contenuto informativo, ossia

qualificando la rilevanza penale dei fatti esposti; alcune notizie di reato, però, sono anche

condizioni di procedibilità, ossia delle manifestazioni di volontà attraverso le quali si rimuove un

ostacolo alla valida instaurazione del procedimento.

Le notizie di reato, quindi, si distinguono in tipiche ed atipiche (nominate o innominate): le prime

sono previste e disciplinate dalla legge (denuncia, referto, querela, istanza e richiesta di

procedimento; le seconde, invece, sono quelle non regolate (es. inchiesta giornalistica).

Il PM deve immediatamente iscrivere la notizia di reato e la persona a cui il reato è attribuito in un

apposito registro custodito presso il suo ufficio; se l’indagine parte “contro ignoti”, il nome

dell’indagato dovrà essere iscritto non appena risulti.

L’iscrizione regola alcune cadenze temporali: in particolare, dal momento dell’iscrizione del nome

dell’indagato decorrono i termini di conclusione delle indagini preliminari.

Abbiamo già visto che l’esistenza di un registro in cui sono iscritte tutte le notizie di reato è

strettamente legato all’eser

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Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

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