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OSA SUCCEDE SE LA VITTIMA RIPORTA LESIONI

qualificazione del fatto come rapina (sebbene la giurisprudenza sfrutti tale circostanza per qualificare il fatto come

tale). Se sono presenti lesioni, l’autore risponderà di furto con strappo in concorso con lesioni colpose.

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI L’art. 625 c.p. prevede 11 circostanze aggravanti (speciali, aventi natura

oggettiva e indipendenti).

1 comma: “La pena per il fatto previsto dall'art. 624 è della reclusione da due a sei anni e della multa da

euro 927 a euro 1.500:

1. [se il colpevole, per commettere il fatto, si introduce o si trattiene in un edificio o in un altro luogo

destinato ad abitazione] ABROGATA;

2. se il colpevole usa violenza sulle cose o si vale di un qualsiasi mezzo fraudolento;

Per violenza sulle cose si intende il danneggiamento, la trasformazione o il mutamento di destinazione

della cosa stessa (richiamo all’art. 392 c.p.). La violenza sulle cose deve essere strumentale alla condotta

di sottrazione\impossessamento o comunque vincere una resistenza\difesa oggettiva posta attraverso cose

dalla vittima (ad es., rompere il vetro di una macchina per rubare lo stereo). La violenza deve essere, quindi,

impiegata nella fase precedente o concomitante a quella in cui si realizza la condotta, non in un momento

successivo. La violenza può avere ad oggetto sia una cosa diversa da quella che poi viene sottratta, sia la

stessa cosa che viene sottratta (ad es., si è ritenuta violenta l’asportazione della ruota di una macchina.

Perché? Perché muta la destinazione del veicolo che non è più in grado di muoversi).

L’aggravante del mezzo fraudolento si configura in presenza di qualunque azione insidiosa, improntata ad

astuzia o scaltrezza, atta a superare gli ostacoli – materiali (ad es., si considera mezzo fraudolento l’uso di

una chiave contraffatta per aprire una serratura) o personali (ad es., si considera mezzo fraudolento il

raggiro della vittima volto a favorire l’acquisizione unilaterale della cosa) – che si frappongono tra l'agente e

la cosa.

L ,

À DOVE IL FURTO È COMMESSO IN SUPERMERCATI IL MEZZO FRAUDOLENTO PUÒ CONSISTERE NEL MERO NASCONDIMENTO

? La questione è stata rimessa alle Sezioni Unite, le quali hanno ritenuto che il semplice

DELLA COSA

occultamento della refurtiva addosso alla persona dell’agente non integra l’aggravante in quanto modalità

necessaria alla stessa sottrazione.

Furto aggravato dall’uso del mezzo fraudolento ≠ truffa

Nel furto aggravato dall’uso del mezzo fraudolento – quando viene in gioco un ostacolo di natura personale – gli artifici o i

raggiri sono diretti a favorire l’acquisizione unilaterale della cosa, mentre nella truffa artifici o raggiri sono diretti

all’ottenimento di un atto di disposizione della vittima.

3. se il colpevole porta indosso armi o narcotici, senza farne uso; 

4. se il fatto è commesso con destrezza [ovvero strappando la cosa di mano, o di dosso alla persona

ABROGATA];

Si considera realizzata con destrezza la condotta di chi:

- pone in essere un comportamento caratterizzato da particolare abilità, astuzia o avvedutezza, idoneo

ad attenuare o eludere la sorveglianza;

- approfitta di una situazione di disattenzione della vittima.

Diversamente, non v’è destrezza nell’ipotesi in cui il soggetto approfitti di una situazione oggettivamente

favorevole, vale a dire quando manca in termini non momentanei la vigilanza attuale sulla res da parte del

possessore ovvero la vigilanza è solo potenziale (ad es., l’autore si impossessa di una borsa presente

all’interno di un autoveicolo lasciato aperto e incustodito).

5. se il fatto è commesso da tre o più persone, ovvero anche da una sola, che sia travisata o simuli la

qualità di pubblico ufficiale o d'incaricato di un pubblico servizio

6. se il fatto è commesso sul bagaglio dei viaggiatori in ogni specie di veicoli, nelle stazioni, negli scali o

banchine, negli alberghi o in altri esercizi ove si somministrano cibi o bevande;

7. se il fatto è commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o

a pignoramento, o esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o

destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza;

Si tratta di quattro aggravanti, tutte caratterizzate dal fatto che la cosa si trova in luoghi (ad es., in cui si

svolgono attività di interesse o utilità pubblica) o ha caratteristiche che rendono più difficile la vigilanza da

parte della persona offesa.

8. se il fatto è commesso su componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate

all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da

soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica;

9. se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali

bovini o equini, anche non raccolti in mandria;

10. se il fatto è commesso all’interno di mezzi di pubblico trasporto;

11. se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell’atto di fruire ovvero che abbia appena

fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro.”

2 comma: “Se concorrono due o più delle circostanze prevedute dai numeri precedenti, ovvero se una di tali

circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'articolo 61, la pena è della reclusione da tre a dieci

anni e della multa da euro 206 a euro 1.549” C’è un notevole incremento del massimo edittale.

L’art. 625-bis prevede una circostanza attenuante basata sulla collaborazione processuale. La circostanza

ha natura oggettiva, con la conseguenza che se da un lato non è richiesto un autentico ravvedimento alla

collaborazione, potendo essere frutto di un mero calcolo utilitaristico, dall’altro lato, il reo deve fornire un

apporto decisivo per l’effettiva individuazione dei correi o dei ricettatori, non essendo sufficiente l’essersi

adoperati per. 

FURTI MINORI (punibili a querela dell’offeso) ART. 626 C.P.

A) FURTO D’USO

Il furto d’uso si ha quando “il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa sottratta,

e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita”.

Per quanto riguarda la ratio, il minor disvalore viene ravvisato:

 sul piano soggettivo, nella circostanza che l’autore agisce alla sola finità di fare un uso momentaneo della

cosa e di restituirla immediatamente dopo (dolo specifico);

 sul piano oggettivo, nel fatto che dopo il momentaneo utilizzo la cosa viene restituita al titolare.

I tratti caratterizzanti sono:

 l’uso momentaneo (cioè di breve durata) della cosa;

 l’immediata restituzione, nel senso che tra il momento in cui si è finito di utilizzare la cosa e la restituzione

deve intercorrere un breve lasso di tempo. C ? Secondo la Corte

OSA SUCCEDE IN CASO DI MANCATA RESTITUZIONE

costituzionale (sentenza n. 1085\88), la mancata restituzione rende applicabili le sanzioni per il furto

comune, salvo che non derivi da caso fortuito o forza maggiore e allora il soggetto continuerà a

rispondere di furto d’uso. Qual è il ragionamento della Corte? Il principio qui in re illicita (chi versa

nell'illecito, risponde anche per il caso fortuito) è contrario al moderno principio di colpevolezza ex art. 27

Cost., che richiede un collegamento soggettivo tra fatto commesso e autore di quel fatto. Secondo la

Corte, se l’agente agisce allo scopo di restituire la cosa dopo l’uso, la legge deve tener conto dell’intento

restitutorio. Ne deriva che il furto d’uso è elevato a furto comune a seguito della volontaria mancata

restituzione della cosa ma non quando la mancata restituzione è dovuta a caso fortuito o forza

maggiore.

Per quanto riguarda il tentativo, alla luce della sentenza della Corte, si può parlare di furto d’uso tentato in

caso di mancato impossessamento (cioè quando il soggetto agente vuole rubare la cosa per uso

momentaneo e con l’intenzione di restituirla ma non riesce neanche a impossessarsene). In relazione a

questa fattispecie c’è un enorme problema di ordine probatorio.

B) FURTO LIEVE PER BISOGNO

Il furto lieve per bisogno si ha “se il fatto è commesso su cose di tenue valore, per provvedere a un grave ed

urgente bisogno”.

Gli elementi caratterizzanti della fattispecie sono:

 il valore tenue della cosa: si deve valutare con riferimento al bisogno, nel senso che si deve verificare se

la cosa sia stata sottratta nella quantità minima indispensabile per soddisfare il bisogno;

 il grave e urgente bisogno: la giurisprudenza tende ad attribuire rilevanza soltanto ai bisogni materiali

attinenti alle esigenze fondamentali della vita fisica, non anche a quelli affettivi o lavorativi.

C) CD. SPIGOLAMENTO ABUSIVO

Il cd. spigolamento abusivo si ha “se il fatto consiste nello spigolare (raccogliere le spighe rimaste nel

campo dopo la mietitura), rastrellare (raccogliere erbe falciate mediante un rastrello) o raspollare

(raccogliere grappi d’uva dopo l’effettuazione della vendemmia) nei fondi altrui, non ancora spogliati

interamente del raccolto”.

Ricorda: le ipotesi minori di furto non si applicano se concorre taluna delle aggravanti indicate nell’art. 625 n. 1, 2, 3, 4

c.p. 

APPROPRIAZIONE INDEBITA ART. 646 C.P.

“Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si

appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a

qualsiasi titolo, il possesso, è punito, a querela della persona Il reato è procedibile a querela,

offesa, con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da ma diviene procedibile d’ufficio

euro 1.000 a euro 3.000. se i fatti sono aggravati.

Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito

necessario, la pena è aumentata.”

 Per quanto riguarda la struttura, il delitto di appropriazione indebita è contiguo al furto, poiché

consiste in un’aggressione unilaterale al patrimonio e si rivolge a una cosa determinata.

 Soggetto attivo può essere chiunque (tranne il proprietario della cosa), mentre soggetto passivo può

essere:

- il proprietario;

- un originario possessore non proprietario, cioè il titolare di un diritto personale o reale che a sua

volta ha dato la cosa in possesso ad altri.

 Il presupposto della condotta consiste nel possesso da parte del soggetto agente che si appropria

della cosa. Il concetto penalistico di posse

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Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher erikacifaa di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale II e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Libera Università internazionale degli studi sociali Guido Carli - (LUISS) di Roma o del prof Bellacosa Maurizio.
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