OSA SUCCEDE SE LA VITTIMA RIPORTA LESIONI
qualificazione del fatto come rapina (sebbene la giurisprudenza sfrutti tale circostanza per qualificare il fatto come
tale). Se sono presenti lesioni, l’autore risponderà di furto con strappo in concorso con lesioni colpose.
CIRCOSTANZE AGGRAVANTI L’art. 625 c.p. prevede 11 circostanze aggravanti (speciali, aventi natura
oggettiva e indipendenti).
1 comma: “La pena per il fatto previsto dall'art. 624 è della reclusione da due a sei anni e della multa da
euro 927 a euro 1.500:
1. [se il colpevole, per commettere il fatto, si introduce o si trattiene in un edificio o in un altro luogo
destinato ad abitazione] ABROGATA;
2. se il colpevole usa violenza sulle cose o si vale di un qualsiasi mezzo fraudolento;
Per violenza sulle cose si intende il danneggiamento, la trasformazione o il mutamento di destinazione
della cosa stessa (richiamo all’art. 392 c.p.). La violenza sulle cose deve essere strumentale alla condotta
di sottrazione\impossessamento o comunque vincere una resistenza\difesa oggettiva posta attraverso cose
dalla vittima (ad es., rompere il vetro di una macchina per rubare lo stereo). La violenza deve essere, quindi,
impiegata nella fase precedente o concomitante a quella in cui si realizza la condotta, non in un momento
successivo. La violenza può avere ad oggetto sia una cosa diversa da quella che poi viene sottratta, sia la
stessa cosa che viene sottratta (ad es., si è ritenuta violenta l’asportazione della ruota di una macchina.
Perché? Perché muta la destinazione del veicolo che non è più in grado di muoversi).
L’aggravante del mezzo fraudolento si configura in presenza di qualunque azione insidiosa, improntata ad
astuzia o scaltrezza, atta a superare gli ostacoli – materiali (ad es., si considera mezzo fraudolento l’uso di
una chiave contraffatta per aprire una serratura) o personali (ad es., si considera mezzo fraudolento il
raggiro della vittima volto a favorire l’acquisizione unilaterale della cosa) – che si frappongono tra l'agente e
la cosa.
L ,
À DOVE IL FURTO È COMMESSO IN SUPERMERCATI IL MEZZO FRAUDOLENTO PUÒ CONSISTERE NEL MERO NASCONDIMENTO
? La questione è stata rimessa alle Sezioni Unite, le quali hanno ritenuto che il semplice
DELLA COSA
occultamento della refurtiva addosso alla persona dell’agente non integra l’aggravante in quanto modalità
necessaria alla stessa sottrazione.
Furto aggravato dall’uso del mezzo fraudolento ≠ truffa
Nel furto aggravato dall’uso del mezzo fraudolento – quando viene in gioco un ostacolo di natura personale – gli artifici o i
raggiri sono diretti a favorire l’acquisizione unilaterale della cosa, mentre nella truffa artifici o raggiri sono diretti
all’ottenimento di un atto di disposizione della vittima.
3. se il colpevole porta indosso armi o narcotici, senza farne uso;
4. se il fatto è commesso con destrezza [ovvero strappando la cosa di mano, o di dosso alla persona
ABROGATA];
Si considera realizzata con destrezza la condotta di chi:
- pone in essere un comportamento caratterizzato da particolare abilità, astuzia o avvedutezza, idoneo
ad attenuare o eludere la sorveglianza;
- approfitta di una situazione di disattenzione della vittima.
Diversamente, non v’è destrezza nell’ipotesi in cui il soggetto approfitti di una situazione oggettivamente
favorevole, vale a dire quando manca in termini non momentanei la vigilanza attuale sulla res da parte del
possessore ovvero la vigilanza è solo potenziale (ad es., l’autore si impossessa di una borsa presente
all’interno di un autoveicolo lasciato aperto e incustodito).
5. se il fatto è commesso da tre o più persone, ovvero anche da una sola, che sia travisata o simuli la
qualità di pubblico ufficiale o d'incaricato di un pubblico servizio
6. se il fatto è commesso sul bagaglio dei viaggiatori in ogni specie di veicoli, nelle stazioni, negli scali o
banchine, negli alberghi o in altri esercizi ove si somministrano cibi o bevande;
7. se il fatto è commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o
a pignoramento, o esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o
destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza;
Si tratta di quattro aggravanti, tutte caratterizzate dal fatto che la cosa si trova in luoghi (ad es., in cui si
svolgono attività di interesse o utilità pubblica) o ha caratteristiche che rendono più difficile la vigilanza da
parte della persona offesa.
8. se il fatto è commesso su componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate
all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da
soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica;
9. se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali
bovini o equini, anche non raccolti in mandria;
10. se il fatto è commesso all’interno di mezzi di pubblico trasporto;
11. se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell’atto di fruire ovvero che abbia appena
fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro.”
2 comma: “Se concorrono due o più delle circostanze prevedute dai numeri precedenti, ovvero se una di tali
circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'articolo 61, la pena è della reclusione da tre a dieci
anni e della multa da euro 206 a euro 1.549” C’è un notevole incremento del massimo edittale.
L’art. 625-bis prevede una circostanza attenuante basata sulla collaborazione processuale. La circostanza
ha natura oggettiva, con la conseguenza che se da un lato non è richiesto un autentico ravvedimento alla
collaborazione, potendo essere frutto di un mero calcolo utilitaristico, dall’altro lato, il reo deve fornire un
apporto decisivo per l’effettiva individuazione dei correi o dei ricettatori, non essendo sufficiente l’essersi
adoperati per.
FURTI MINORI (punibili a querela dell’offeso) ART. 626 C.P.
A) FURTO D’USO
Il furto d’uso si ha quando “il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa sottratta,
e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita”.
Per quanto riguarda la ratio, il minor disvalore viene ravvisato:
sul piano soggettivo, nella circostanza che l’autore agisce alla sola finità di fare un uso momentaneo della
cosa e di restituirla immediatamente dopo (dolo specifico);
sul piano oggettivo, nel fatto che dopo il momentaneo utilizzo la cosa viene restituita al titolare.
I tratti caratterizzanti sono:
l’uso momentaneo (cioè di breve durata) della cosa;
l’immediata restituzione, nel senso che tra il momento in cui si è finito di utilizzare la cosa e la restituzione
deve intercorrere un breve lasso di tempo. C ? Secondo la Corte
OSA SUCCEDE IN CASO DI MANCATA RESTITUZIONE
costituzionale (sentenza n. 1085\88), la mancata restituzione rende applicabili le sanzioni per il furto
comune, salvo che non derivi da caso fortuito o forza maggiore e allora il soggetto continuerà a
rispondere di furto d’uso. Qual è il ragionamento della Corte? Il principio qui in re illicita (chi versa
nell'illecito, risponde anche per il caso fortuito) è contrario al moderno principio di colpevolezza ex art. 27
Cost., che richiede un collegamento soggettivo tra fatto commesso e autore di quel fatto. Secondo la
Corte, se l’agente agisce allo scopo di restituire la cosa dopo l’uso, la legge deve tener conto dell’intento
restitutorio. Ne deriva che il furto d’uso è elevato a furto comune a seguito della volontaria mancata
restituzione della cosa ma non quando la mancata restituzione è dovuta a caso fortuito o forza
maggiore.
Per quanto riguarda il tentativo, alla luce della sentenza della Corte, si può parlare di furto d’uso tentato in
caso di mancato impossessamento (cioè quando il soggetto agente vuole rubare la cosa per uso
momentaneo e con l’intenzione di restituirla ma non riesce neanche a impossessarsene). In relazione a
questa fattispecie c’è un enorme problema di ordine probatorio.
B) FURTO LIEVE PER BISOGNO
Il furto lieve per bisogno si ha “se il fatto è commesso su cose di tenue valore, per provvedere a un grave ed
urgente bisogno”.
Gli elementi caratterizzanti della fattispecie sono:
il valore tenue della cosa: si deve valutare con riferimento al bisogno, nel senso che si deve verificare se
la cosa sia stata sottratta nella quantità minima indispensabile per soddisfare il bisogno;
il grave e urgente bisogno: la giurisprudenza tende ad attribuire rilevanza soltanto ai bisogni materiali
attinenti alle esigenze fondamentali della vita fisica, non anche a quelli affettivi o lavorativi.
C) CD. SPIGOLAMENTO ABUSIVO
Il cd. spigolamento abusivo si ha “se il fatto consiste nello spigolare (raccogliere le spighe rimaste nel
campo dopo la mietitura), rastrellare (raccogliere erbe falciate mediante un rastrello) o raspollare
(raccogliere grappi d’uva dopo l’effettuazione della vendemmia) nei fondi altrui, non ancora spogliati
interamente del raccolto”.
Ricorda: le ipotesi minori di furto non si applicano se concorre taluna delle aggravanti indicate nell’art. 625 n. 1, 2, 3, 4
c.p.
APPROPRIAZIONE INDEBITA ART. 646 C.P.
“Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si
appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a
qualsiasi titolo, il possesso, è punito, a querela della persona Il reato è procedibile a querela,
offesa, con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da ma diviene procedibile d’ufficio
euro 1.000 a euro 3.000. se i fatti sono aggravati.
Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito
necessario, la pena è aumentata.”
Per quanto riguarda la struttura, il delitto di appropriazione indebita è contiguo al furto, poiché
consiste in un’aggressione unilaterale al patrimonio e si rivolge a una cosa determinata.
Soggetto attivo può essere chiunque (tranne il proprietario della cosa), mentre soggetto passivo può
essere:
- il proprietario;
- un originario possessore non proprietario, cioè il titolare di un diritto personale o reale che a sua
volta ha dato la cosa in possesso ad altri.
Il presupposto della condotta consiste nel possesso da parte del soggetto agente che si appropria
della cosa. Il concetto penalistico di posse
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