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ATTISPECIE BASE

Art. 590-bis, co. 1

Art. 589-bis, co. 1 “Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale

“Chiunque cagioni per colpa la morte di una con violazione delle norme sulla disciplina della

persona con violazione delle norme sulla circolazione stradale o della navigazione marittima o

disciplina della circolazione stradale o della interna è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per

navigazione marittima o interna è punito con la le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime.”

reclusione da due a sette anni.”

Le due incriminazioni sono costruite specularmente, differenziandosi solo alla luce dell’evento morte o

lesioni (peraltro, l’art. 590-bis sanziona le lesioni gravi e gravissime, con la conseguenza che le lesioni

lievissime e lievi vanno ricondotte all’art. 590).

Gli artt. 589-bis e 590-bis legano il proprio ambito applicativo alla violazione delle norme sulla disciplina

della circolazione stradale. L’art. 3, co. 1, n. 9, c. strad. definisce la circolazione come “il movimento, la

fermata e la sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada”.

Quanto allo spazio fisico, movimento, fermata e sosta devono compiersi sulla strada pubblica, per tale

intendendosi qualsiasi strada funzionalmente destinata ad uso pubblico. I soggetti della circolazione

stradale sono i pedoni (cioè coloro che utilizzano la strada pubblica senza avvalersi di alcun veicolo), i veicoli

(cioè, ai sensi dell’art. 46 c. strad., “tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade guidate

dall’uomo”), e gli animali. Un cenno particolare merita la nozione di veicoli a motore ex art. 52 c. strad.

(ciclomotori, motoveicoli, autoveicoli, etc.), poiché solo rispetto ad essi trovano applicazione alcune

aggravanti.

Si tratta di reati comuni, a forma libera e di evento, in cui il soggetto attivo può essere chiunque prenda

parte alla circolazione stradale (conducente o pedone).

F

ATTISPECIE AGGRAVATE

I commi 2-4 prevedono una pena più elevata per chi si pone alla guida di un veicolo a motore e cagiona

l’evento trovandosi in stato di ebbrezza alcolica (superiore a 1,5 grammi per litro) o di alterazione

psicofisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti. Allo stato di alterazione non può essere

attribuito il ruolo di una condizione oggettiva di maggiore punibilità. Al contrario, è necessario dimostrare

che la morte o la lesione sia stata cagionata per colpa, con violazione di una o più norme sulla circolazione

stradale ovviamente diverse dai precetti che vietano di guidare a chi ha fatto uso di bevande alcoliche o

sostanze stupefacenti. La giurisprudenza aveva, infatti, negato che l’agente potesse rispondere a titolo di

dolo eventuale, dato che, pur essendo la sua condotta altamente spregiudicata, non poteva certo dirsi che

egli avesse in qualche modo accettato l’evento morte. Inoltre, per la configurabilità delle fattispecie

aggravate, si deve pure accettare che sulla verificazione dell’evento abbia influito lo stato di alterazione

(accertamento causale tra stato di alterazione ed evento).

I commi 5-6 prevedono una serie di circostanze aggravanti ad efficacia speciale:

i. la pena è aumentata se l’evento avviene in conseguenza di violazioni particolarmente gravi del

codice della strada (es. velocità superiore ai limiti indicati);

ii. la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con

patente revocata o sospesa;

iii. la pena è aumentata se il conducente – che abbia la titolarità del veicolo – è sprovvisto di

assicurazione. F

ATTISPECIE ATTENUATA

Il comma 7 prevede una circostanza attenuante che ricorre nel caso in cui l’evento non sia esclusiva

conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole. Il fondamento dell’attenuante si rinviene nella

specifica prevedibilità del fatto, nel senso che la circostanza in questione può essere riconosciuta in tutti i

casi in cui la concausa del sinistro possa attribuirsi a un non prevedibile fatto concorrente colposo della

vittima o di un terzo che non si trovi in colpa ovvero ad una qualunque concorrente causa esterna (es.,

forte pioggia), anche non costituta dalla condotta umana.  

MORTE O LESIONI COME CONSEGUENZA DI ALTRO DELITTO ART. 586 C.P. funge da norma di

chiusura del sistema penale posto a presidio della vita e dell’incolumità fisica.

“Quando da un fatto preveduto come delitto L’art. 83, in tema di aberratio delicti, dispone che:

“… se, per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del

doloso deriva, quale conseguenza non voluta dal reato, o per un'altra causa, si cagiona un evento diverso

colpevole, la morte o la lesione di una persona, si da quello voluto il colpevole risponde, a titolo di colpa,

applicano le disposizioni dell'articolo 83, ma le dell'evento non voluto, quando il fatto è preveduto

pene stabilite negli articoli 589 e 590 sono dalla legge come delitto colposo.

aumentate”. Se il colpevole ha cagionato altresì l'evento voluto, si

applicano le regole sul concorso dei reati”.

La morte o le lesioni di una persona che conseguano

alla commissione di un fatto preveduto come delitto

doloso saranno poste a carico dell'agente solo se

cagionate per colpa, solo cioè se si tratti di L’art. 83 sancisce una responsabilità a tutti gli effetti colposa.

conseguenze in concreto prevedibili ed evitabili da un (Sono stati abbandonati gli orientamenti che riconducevano

uomo ragionevole (in questo senso si orienta anche l’art. 586 c.p. ad un’ipotesi di responsabilità oggettiva).

la Cassazione con la sentenza Ronci). La responsabilità

dell’agente è quindi subordinata da un lato al nesso DUNQUE

causale tra la condotta e l’evento, non interrotto da

cause eccezionali sopravvenute, e dall’altro al

requisito che la morte o le lesioni siano in concreto

rimproverabili all’agente. L’art. 586 abbraccia le

ipotesi in cui la morte e le lesioni siano conseguenza di

un delitto doloso diverso da quelli che prevedono la

morte o le lesioni come circostanza aggravante. ≠

DELITTI AGGRAVATI DALL’EVENTO (es. maltrattamenti contro familiari o conviventi ex art. 572 c.p.).

Sono figure delittuose per le quali la legge prevede un aggravamento della pena al verificarsi di un evento

ulteriore (es. morte o lesioni) rispetto all’ipotesi di base. Prima della sentenza n. 364\1988 della Corte

costituzionale, i delitti aggravati dall’evento erano considerati un’ipotesi di responsabilità oggettiva, cioè

quella responsabilità (ex art. 42 co. 3 c.p.: “la legge determina i casi in cui l’evento è posto altrimenti a

carico dell’agente, come conseguenza della sua azione od omissione”) posta a carico dell’agente senza che

sia necessario accertare la presenza del dolo o, almeno, della colpa, bensì sulla base del solo nesso causale.

A seguito dell’intervento della Corte, la responsabilità oggettiva è considerata contraria al principio di

colpevolezza ex art. 27 Cost., in base al quale risulta indispensabile il collegamento, almeno nella forma

della colpa, tra soggetto agente e fatto. Pertanto, ai fini di un’interpretazione conforme a Costituzione,

non è sufficiente il fatto oggettivo di aver provocato la morte o la lesione della vittima per applicare

l'aggravamento di pena, ma la maggior pena che la legge ricollega al verificarsi dell'evento potrà essere

applicata soltanto se l'evento era uno sviluppo prevedibile ed evitabile, con la diligenza esigibile da un

uomo ragionevole, del fatto concreto volontariamente realizzato dall’agente (ad es., nei casi di suicidio

seguito alla condotta di maltrattamenti, se la condotta suicida appare del tutto imprevedibile, l'evento

morte non può essere rimproverato all'autore dei maltrattamenti). In sostanza, si tratta di un caso di dolo

misto a colpa: il dolo riguarda la condotta, mentre la colpa riguarda invece l’evento, come conseguenza in

concreto prevedibile ed evitabile della condotta.

La differenza tra l’art. 586 c.p. e i delitti aggravati

dall’evento sta nel fatto che nel primo caso si applicano le

norme sul concorso di reati e l’agente risponderà a titolo di

dolo dell'evento voluto e a titolo di colpa per l'evento non

voluto, mentre nel secondo caso è il legislatore a prevedere

una diversa cornice di pena nel caso in cui l’autore

commetta, oltre al delitto voluto, l’evento aggravante.

OMICIDIO PRETERINTENZIONALE ART. 584 C.P.

“Chiunque, con atti diretti a commettere uno dei È l’unica figura di reato (oltre all’aborto

delitti preveduti dagli articoli 581 (percosse) e preterintenzionale) che il legislatore ha

582 (lesione personale), cagiona la morte di un espressamente qualificato come preterintenzionale

uomo, è punito con la reclusione da dieci a diciotto La preterintenzione trova il

anni.” suo fondamento nell’:

La preterintenzione si caratterizza quindi per: Art. 43, co. 2, c.p.

- la natura dolosa della condotta base (≠ responsabilità “Il delitto è preterintenzionale, o oltre

oggettiva mentre nella preterintenzione opera il filtro l'intenzione, quando dall'azione od omissione

della condotta diretta a offendere l’altrui integrità fisica e deriva un evento dannoso o pericoloso più

per questa ragione considerata fonte del pericolo, la cui grave di quello voluto dall'agente”.

concretizzazione viene addebitata all’agente, nella

responsabilità oggettiva si procede ad ascrivere l’evento in

forza del solo nesso causale);

- l'assenza di un dolo proiettato sull’evento più grave di

quello voluto dall’agente (≠ dolo eventuale la volontà di

ledere o percuotere non si congiunge ad una prefigurazione

dell’evento morte come conseguenza delle percosse o

lesioni);

- il nesso di causalità tra l’evento meno grave e quello più

grave in concreto verificatosi.

In sostanza, il criterio di imputazione dell’omicidio

preterintenzionale è costituito da dolo misto a

responsabilità oggettiva, il primo riferito alla condotta e la C

ONTRADDIZIONE

seconda all’evento.

Tuttavia, a seguito della sentenza n. 364\1988 della Corte La cornice di pena, cioè la reclusione da 10 a

costituzionale, che ha considerato la responsabilità 18 anni, dimostra, tuttavia, una prossimità

all’omicidio doloso. Perché?

oggettiva contraria al principio di colpevolezza ex art. 27 Con l’incriminazione in esame il legislatore ha

Cost., si

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Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher erikacifaa di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale II e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Libera Università internazionale degli studi sociali Guido Carli - (LUISS) di Roma o del prof Bellacosa Maurizio.
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