ATTISPECIE BASE
Art. 590-bis, co. 1
Art. 589-bis, co. 1 “Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale
“Chiunque cagioni per colpa la morte di una con violazione delle norme sulla disciplina della
persona con violazione delle norme sulla circolazione stradale o della navigazione marittima o
disciplina della circolazione stradale o della interna è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per
navigazione marittima o interna è punito con la le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime.”
reclusione da due a sette anni.”
Le due incriminazioni sono costruite specularmente, differenziandosi solo alla luce dell’evento morte o
lesioni (peraltro, l’art. 590-bis sanziona le lesioni gravi e gravissime, con la conseguenza che le lesioni
lievissime e lievi vanno ricondotte all’art. 590).
Gli artt. 589-bis e 590-bis legano il proprio ambito applicativo alla violazione delle norme sulla disciplina
della circolazione stradale. L’art. 3, co. 1, n. 9, c. strad. definisce la circolazione come “il movimento, la
fermata e la sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada”.
Quanto allo spazio fisico, movimento, fermata e sosta devono compiersi sulla strada pubblica, per tale
intendendosi qualsiasi strada funzionalmente destinata ad uso pubblico. I soggetti della circolazione
stradale sono i pedoni (cioè coloro che utilizzano la strada pubblica senza avvalersi di alcun veicolo), i veicoli
(cioè, ai sensi dell’art. 46 c. strad., “tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade guidate
dall’uomo”), e gli animali. Un cenno particolare merita la nozione di veicoli a motore ex art. 52 c. strad.
(ciclomotori, motoveicoli, autoveicoli, etc.), poiché solo rispetto ad essi trovano applicazione alcune
aggravanti.
Si tratta di reati comuni, a forma libera e di evento, in cui il soggetto attivo può essere chiunque prenda
parte alla circolazione stradale (conducente o pedone).
F
ATTISPECIE AGGRAVATE
I commi 2-4 prevedono una pena più elevata per chi si pone alla guida di un veicolo a motore e cagiona
l’evento trovandosi in stato di ebbrezza alcolica (superiore a 1,5 grammi per litro) o di alterazione
psicofisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti. Allo stato di alterazione non può essere
attribuito il ruolo di una condizione oggettiva di maggiore punibilità. Al contrario, è necessario dimostrare
che la morte o la lesione sia stata cagionata per colpa, con violazione di una o più norme sulla circolazione
stradale ovviamente diverse dai precetti che vietano di guidare a chi ha fatto uso di bevande alcoliche o
sostanze stupefacenti. La giurisprudenza aveva, infatti, negato che l’agente potesse rispondere a titolo di
dolo eventuale, dato che, pur essendo la sua condotta altamente spregiudicata, non poteva certo dirsi che
egli avesse in qualche modo accettato l’evento morte. Inoltre, per la configurabilità delle fattispecie
aggravate, si deve pure accettare che sulla verificazione dell’evento abbia influito lo stato di alterazione
(accertamento causale tra stato di alterazione ed evento).
I commi 5-6 prevedono una serie di circostanze aggravanti ad efficacia speciale:
i. la pena è aumentata se l’evento avviene in conseguenza di violazioni particolarmente gravi del
codice della strada (es. velocità superiore ai limiti indicati);
ii. la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con
patente revocata o sospesa;
iii. la pena è aumentata se il conducente – che abbia la titolarità del veicolo – è sprovvisto di
assicurazione. F
ATTISPECIE ATTENUATA
Il comma 7 prevede una circostanza attenuante che ricorre nel caso in cui l’evento non sia esclusiva
conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole. Il fondamento dell’attenuante si rinviene nella
specifica prevedibilità del fatto, nel senso che la circostanza in questione può essere riconosciuta in tutti i
casi in cui la concausa del sinistro possa attribuirsi a un non prevedibile fatto concorrente colposo della
vittima o di un terzo che non si trovi in colpa ovvero ad una qualunque concorrente causa esterna (es.,
forte pioggia), anche non costituta dalla condotta umana.
MORTE O LESIONI COME CONSEGUENZA DI ALTRO DELITTO ART. 586 C.P. funge da norma di
chiusura del sistema penale posto a presidio della vita e dell’incolumità fisica.
“Quando da un fatto preveduto come delitto L’art. 83, in tema di aberratio delicti, dispone che:
“… se, per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del
doloso deriva, quale conseguenza non voluta dal reato, o per un'altra causa, si cagiona un evento diverso
colpevole, la morte o la lesione di una persona, si da quello voluto il colpevole risponde, a titolo di colpa,
applicano le disposizioni dell'articolo 83, ma le dell'evento non voluto, quando il fatto è preveduto
pene stabilite negli articoli 589 e 590 sono dalla legge come delitto colposo.
aumentate”. Se il colpevole ha cagionato altresì l'evento voluto, si
applicano le regole sul concorso dei reati”.
La morte o le lesioni di una persona che conseguano
alla commissione di un fatto preveduto come delitto
doloso saranno poste a carico dell'agente solo se
cagionate per colpa, solo cioè se si tratti di L’art. 83 sancisce una responsabilità a tutti gli effetti colposa.
conseguenze in concreto prevedibili ed evitabili da un (Sono stati abbandonati gli orientamenti che riconducevano
uomo ragionevole (in questo senso si orienta anche l’art. 586 c.p. ad un’ipotesi di responsabilità oggettiva).
la Cassazione con la sentenza Ronci). La responsabilità
dell’agente è quindi subordinata da un lato al nesso DUNQUE
causale tra la condotta e l’evento, non interrotto da
cause eccezionali sopravvenute, e dall’altro al
requisito che la morte o le lesioni siano in concreto
rimproverabili all’agente. L’art. 586 abbraccia le
ipotesi in cui la morte e le lesioni siano conseguenza di
un delitto doloso diverso da quelli che prevedono la
morte o le lesioni come circostanza aggravante. ≠
DELITTI AGGRAVATI DALL’EVENTO (es. maltrattamenti contro familiari o conviventi ex art. 572 c.p.).
Sono figure delittuose per le quali la legge prevede un aggravamento della pena al verificarsi di un evento
ulteriore (es. morte o lesioni) rispetto all’ipotesi di base. Prima della sentenza n. 364\1988 della Corte
costituzionale, i delitti aggravati dall’evento erano considerati un’ipotesi di responsabilità oggettiva, cioè
quella responsabilità (ex art. 42 co. 3 c.p.: “la legge determina i casi in cui l’evento è posto altrimenti a
carico dell’agente, come conseguenza della sua azione od omissione”) posta a carico dell’agente senza che
sia necessario accertare la presenza del dolo o, almeno, della colpa, bensì sulla base del solo nesso causale.
A seguito dell’intervento della Corte, la responsabilità oggettiva è considerata contraria al principio di
colpevolezza ex art. 27 Cost., in base al quale risulta indispensabile il collegamento, almeno nella forma
della colpa, tra soggetto agente e fatto. Pertanto, ai fini di un’interpretazione conforme a Costituzione,
non è sufficiente il fatto oggettivo di aver provocato la morte o la lesione della vittima per applicare
l'aggravamento di pena, ma la maggior pena che la legge ricollega al verificarsi dell'evento potrà essere
applicata soltanto se l'evento era uno sviluppo prevedibile ed evitabile, con la diligenza esigibile da un
uomo ragionevole, del fatto concreto volontariamente realizzato dall’agente (ad es., nei casi di suicidio
seguito alla condotta di maltrattamenti, se la condotta suicida appare del tutto imprevedibile, l'evento
morte non può essere rimproverato all'autore dei maltrattamenti). In sostanza, si tratta di un caso di dolo
misto a colpa: il dolo riguarda la condotta, mentre la colpa riguarda invece l’evento, come conseguenza in
concreto prevedibile ed evitabile della condotta.
La differenza tra l’art. 586 c.p. e i delitti aggravati
dall’evento sta nel fatto che nel primo caso si applicano le
norme sul concorso di reati e l’agente risponderà a titolo di
dolo dell'evento voluto e a titolo di colpa per l'evento non
voluto, mentre nel secondo caso è il legislatore a prevedere
una diversa cornice di pena nel caso in cui l’autore
commetta, oltre al delitto voluto, l’evento aggravante.
OMICIDIO PRETERINTENZIONALE ART. 584 C.P.
“Chiunque, con atti diretti a commettere uno dei È l’unica figura di reato (oltre all’aborto
delitti preveduti dagli articoli 581 (percosse) e preterintenzionale) che il legislatore ha
582 (lesione personale), cagiona la morte di un espressamente qualificato come preterintenzionale
uomo, è punito con la reclusione da dieci a diciotto La preterintenzione trova il
anni.” suo fondamento nell’:
La preterintenzione si caratterizza quindi per: Art. 43, co. 2, c.p.
- la natura dolosa della condotta base (≠ responsabilità “Il delitto è preterintenzionale, o oltre
oggettiva mentre nella preterintenzione opera il filtro l'intenzione, quando dall'azione od omissione
della condotta diretta a offendere l’altrui integrità fisica e deriva un evento dannoso o pericoloso più
per questa ragione considerata fonte del pericolo, la cui grave di quello voluto dall'agente”.
concretizzazione viene addebitata all’agente, nella
responsabilità oggettiva si procede ad ascrivere l’evento in
forza del solo nesso causale);
- l'assenza di un dolo proiettato sull’evento più grave di
quello voluto dall’agente (≠ dolo eventuale la volontà di
ledere o percuotere non si congiunge ad una prefigurazione
dell’evento morte come conseguenza delle percosse o
lesioni);
- il nesso di causalità tra l’evento meno grave e quello più
grave in concreto verificatosi.
In sostanza, il criterio di imputazione dell’omicidio
preterintenzionale è costituito da dolo misto a
responsabilità oggettiva, il primo riferito alla condotta e la C
ONTRADDIZIONE
seconda all’evento.
Tuttavia, a seguito della sentenza n. 364\1988 della Corte La cornice di pena, cioè la reclusione da 10 a
costituzionale, che ha considerato la responsabilità 18 anni, dimostra, tuttavia, una prossimità
all’omicidio doloso. Perché?
oggettiva contraria al principio di colpevolezza ex art. 27 Con l’incriminazione in esame il legislatore ha
Cost., si
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