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DELEGA DI FUNZIONI DOMANDA DI ESAME

Dunque il tema di cui si comincerà a parlare oggi e che prenderà, credo, le prossime

elezioni.

Un tema importante, molto importante e mi avete detto di non averne ancora affrontato.

E quello della responsabilità da reato degli enti collettivi che si salda a questa questione

che abbiamo appena visto della delega di Funzione. Dunque come avete capito, il diritto

penale classico è incentrato sulla responsabilità della persona fisica.

Cioè la stessa nostra Costituzione chiaramente, quando fa riferimento alla responsabilità

per la responsabilità penale,

fa riferimento a una responsabilità personale di una persona fisica nella persona in carne

ed ossa.

La responsabilità penale per fatto proprio colpevole è la responsabilità penale personale,

la responsabile,

la finalità rieducativa della pena, eccetera fa inequivocabilmente riferimento a una

sanzione verso una persona fisica.

E d'altra parte il famoso brocardo latino societas delinquere non potest. 78

Tradizionalmente le società, le organizzazioni, gli enti,

le persone giuridiche non solo non venivano ritenute capaci di realizzare condotte di

natura illecita.

Sennonché che cosa accade a un certo punto?

A un certo punto accade che il legislatore prende atto di un contesto di natura

criminologica che aveva mostrato il ruolo dell'organizzazione nella genesi della criminalità

economica e con esso la necessità di rivolgere anche agli enti le attenzioni tra virgolette

del diritto di un diritto punitivo,

in qualche modo cioè di coinvolgere l'ente nei meccanismi punitivi.

Si tratta di una consapevolezza tutto sommato antica questa.

Se non se diciamo, lasciamo stare il nostro ordinamento, che ci è arrivato piuttosto tardi.

Ma negli Stati Uniti si discute, per esempio, di una responsabilità degli enti dai primi del

Novecento. Essenzialmente se voi prendete il libro di una nostra collega che insegna a

Pavia e che si chiama Christiane Mally e fa vedere proprio in questo libro come.

È un po’ vedere le origini antiche dell'idea di rendere responsabile anche l'ente nelle

vicende punitive della persona fisica.

Tentativi, naturalmente, per via giurisprudenziale. Perché anche lì il principio dominante

per molti anni era quello appunto del societas delinquere non potest.

Non è naturalmente basato sull'idea che la società non ha un'anima, non ha un corpo,

non ha una coscienza.

E quindi non può essere punita come viene punita una persona fisica?

non ha un'anima da condannare, un corpo da percuotere.

Secondo un celebre motto di uno studioso americano che si chiama John Coffey.

E quindi l'ente per quale ragione l'ente dovrebbe essere punito con lo strumento del

diritto penale. Un po’ rispetto a questo panorama tradizionale.

Le cose, come dicevo, cominciano a cambiare,

cominciano a cambiare con gli studi che approfondiscono la genesi della criminalità di

impresa e il ruolo dell'organizzazione nel favorire,

permettere, consentire, autorizzare, utilizzate la parola che volete, ma gli illeciti

commessi dalle persone fisiche?

E quindi sono una serie di ragioni che cominciano a cambiare questa idea di riservare la

sanzione alla persona fisica.

Quali sono queste ragioni?

Innanzitutto emerge in maniera sempre più precisa e sempre più puntuale come la

persona giuridica sia a tutti gli effetti un soggetto capace di agire nella veste di ente

collettivo. Cioè anche l'ente collettivo, la persona giuridica può essere al centro di

imputazioni di precetti.

E di rapporti giuridici. E conseguentemente si dice perché non anche di sanzioni.

Seconda questione il fatto che la spersonalizzazione dell'attività d'impresa su cui ci siamo

già allungamento del percorso su cui ci siamo già lungamente soffermati.

La spersonalizzazione dell'attività d'impresa rende difficile e delle volte persino

impossibile individuare la persona fisica che ha commesso il fatto e che può ritenersi

responsabile alla luce dei principi moralistici, quindi questa spersonalizzazione dell'attività

di impresa e questa difficoltà di individuazione della persona fisica fa sì che in qualche

misura si possa ritenere che all'intero ente collettivo che si debba muovere il rimprovero

se non è possibile individuare una singola persona fisica.

Immaginate casi di reati colposi, incidenti, disastri, eccetera.

Quando è difficile capire chi effettivamente ha sbagliato?

Vi ricordate il caso, vi ho raccontato del lancio del Challenge No dello Shuttle.

La difficoltà di rintracciare le responsabilità individuali fa in qualche misura

sorgere la prospettiva di una responsabilità dell'ente della persona giuridica.

Ancora è la accentuazione del ruolo della cultura organizzativa, di cui pure ci siamo

parlando, di cui pure abbiamo parlato.

Cioè quell'insieme di regole e di valori, di principi che possono determinare i

comportamenti individuali. 79

Ha posto l'attenzione sulla possibilità di incidere su questa cultura organizzativa, cioè che

il diritto penale o comunque un diritto sanzionatorio.

Potrebbe essere finalizzato a incidere sulla cultura, l'organizzazione e quindi,

conseguentemente,

a modificare i comportamenti individuali e quindi incidere sui comportamenti individuali

attraverso la l'incidenza sulla cultura dell'organizzazione.

Infine. Dal punto di vista criminologico si è posto l'accento sul fatto che, proprio perché i

crimini sono crimini organizzativi proprio perché ha un ruolo essenziale nella genesi del

crimine organizzativo.

La cultura dell'organizzazione, il ruolo dell'organizzazione, i meccanismi decisionali,

l'organizzazione, eccetera, eccetera, eccetera.

Ebbene, proprio per questo si è a un certo punto cominciato a riflettere sul fatto che

sarebbe stato meglio per prevenire gli illeciti delle persone fisiche, incidere sull'Ente, cioè

spingere l'ente all'auto controllo.

Questo è il concetto cruciale spingere lenta l'autocontrollo, cioè incentivare l'ente a

essere l'ente stesso.

Soggetto della prevenzione.

Allora qui c'è una questione su cui apro e chiudo a breve la parentesi.

La complessità della modernità, potremmo dire di questioni, diciamo, del conto della

gestione da parte dello Stato di questioni politiche, scientifiche e tecnologiche di immensa

complessità.

Ha reso sempre più necessario una delega, appunto da parte dello Stato ha. Soggetti

privati.

Nella soluzione di problemi pubblici, diciamo così.

Lo Stato non ce la fa. Chiede al privato un aiuto per dirla proprio con parole semplici.

Questo accade ormai su larghissima scala.

Prevenzione del riciclaggio. Le cose che mi vengono in mente così, ma, ripeto, se ne

dovrebbe fare un campionario che sarebbe vastissimo.

Se ne può fare un campionario che sarebbe vastissimo prevenzione del riciclaggio.

Ai professionisti, al commercialista, al notaio, all'intermediario finanziario,

alla banca viene chiesto di fare le verifiche antiriciclaggio rispetto alle transazioni nel

rapporto con il cliente.

Quindi l'avvocato che deve fare una compravendita di un bene immobile che presta

assistenza,

si deve deve verificare lui da dove provengono i fondi con cui l'immobile viene acquistato

e lo stesso deve fare il notaio.

E se ritiene che ci sia un problema, fa una segnalazione di operazioni sospette alla Banca

d'Italia.

Deve fare quindi vedere il privato, è investito di compiti di prevenzione del riciclaggio.

Perché? Perché non ce la fa lo Stato. Lo Stato non ha la capacità di un controllo capillare

sul traffico di traffico, di beni, di beni culturali.

Le case d'asta, le gallerie e i mercanti d'arte sono investiti di compiti di selezionare,

rintracciare, segnalare beni culturali trafugati e così via. C'è una come dire una diffusa e

persistente dominante tendenza a delegare al privato compiti di gestione dei rischi, di

prevenzione, di illeciti e di tutela di interessi.

Chiusa la parentesi in questo sistema di deregulation, cioè di deregolamentazione, di

progressivo trasferimento ai privati di compiti di gestione del rischio e di tutela di interessi

di natura privatistica. L'intera pubblicistica si colloca anche la disciplina sulla

responsabilità degli enti.

Perché di fatto questa. Normativa che cosa fa?

Questa normativa dice all'impresa dice la persona giuridica caro ente, cara società, cara

organizzazione, si occupa di tutto insieme a me.

Di provare a prevenire l'illecito economico perché io stato da solo non ce la faccio.

Quindi lo Stato chiede all'impresa di cooperare nella prevenzione dell'illecito. 80

E infatti si dice che questo è un sistema di regolamentazione con regolamentazione

dell'attività di impresa,

dell'attività di cogestione, del rischio penale, con regolamentazione e cogestione

dell'impresa.

Insieme allo Stato, lo Stato, insieme all'impresa, alle autorità pubbliche, insieme

all'autorità privata, cooperano nella prevenzione.

Dell'illecito economico. E se così stanno le cose, il problema diventa quello di capire

perché e come l'ente dovrebbe cooperare con l'Autorità pubblica nella prevenzione

dell'illecito.

Cioè per quale ragione l'ente dovrebbe adoperarsi in questa faticosa, dispendiosa o

onerosa attività di autocontrollo in funzione preventiva. Perché? Cioè chi me lo fa fare,

potrebbe dire.

L'impresa. Che m'importa di impicciarsi di queste cose.

Quindi il problema è evidentemente quello di come spingere la società all'auto controllo?

In che modo incentivare l'ente ad adoperarsi attivamente nella prevenzione dell'illecito?

Questo è il punto. La grandissima questione è questa.

Quali incentivi all'esodo? Ora, in realtà questa idea dell'autocontrollo, degli incentivi,

eccetera è un'idea che si è affermata solo in un secondo momento.

Perché quando la prospettiva di una responsabilità degli enti sorge negli Stati Uniti, di

recente la prima sentenza di condanna di un ente.

La questione è più che altro quella di uno scontro frontale.

Cioè non si cerca. Tanto la punizione. Non si cerca una finalità ulteriore, si punisce l'ente,

un po come la sanzione, potremmo dire,

retributiva nel diritto penale, cioè non si ha messo bene a fuoco questa idea.

Di una cooperazione, di un incentivo o di una collaborazione come poi verr&a

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Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Giuly321 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Centonze Francesco.
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