I SOGGETTI DEL PROCESSO PENALE
Mentre nel codice abrogato (Codice Rocco 1930) il libro I, intitolato “Disposizioni
generali”, disciplinava anzitutto le azioni, dando la precedenza all’azione penale (quale
strumento per il soddisfacimento della pretesa punitiva), il libro I del codice vigente
(Codice Vassalli 1988), relativo ai “soggetti” si apre con il titolo dedicato al giudice. Si
tratta di una scelta che consente di mettere in risalto la centralità della
giurisdizione nell’ambito di un processo concepito essenzialmente come sistema di
garanzie.
Il codice Vassalli si compone di due parti:
1. La parte statica (libri I-IV)
2. La parte dinamica (libri V-XI) si occupa del progressivo sviluppo della vicenda
processuale a partire dal momento in cui viene acquisita una notizia di reato.
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Il libro I è dedicato ai soggetti che partecipano al processo, ossia ai protagonisti di
questo “attraversamento”. Essi sono: il giudice, il pubblico ministero, la polizia
giudiziaria, l’imputato, il responsabile civile, la persona offesa dal reato e il
difensore. Accanto a questi soggetti, ci sono il perito, il consulente tecnico e il
testimone che sono disciplinati nel libro III, dedicato alle prove e ai mezzi di prova,
in quanto la loro presenza è collegata al mezzo di prova di riferimento. Non tutti i
soggetti del processo sono qualificabili come parti. Le parti sono solo quei soggetti
che vantano un diritto ad una decisione giurisdizionale in relazione ad
una pretesa che introducono nel processo. Questo significa che non tutti i soggetti del
primo libro avanzano una pretesa: ad esempio, il giudice non può farlo perché, ai sensi
dell’articolo 111 c.2 Cost è imparziale. Allo stesso modo, non avanzano una pretesa
neanche la persona offesa dal reato, la polizia giudiziaria e il difensore, che
svolgono ruoli diversi da quelli delle parti. Le parti in senso proprio sono quindi:
il Pubblico Ministero, che esercita l’azione penale e rappresenta l’accusa
o l’imputato, che è destinatario della pretesa punitiva ed è titolare del diritto di
o difesa
anche il responsabile civile può essere parte, poiché è chiamato a
o rispondere civilmente dei danni derivanti dal reato.
La persona offesa dal reato è invece il soggetto titolare dell’interesse
protetto dalla norma penale violata. Durante la fase delle indagini preliminari non è
parte, ma solo soggetto del procedimento. Può però diventare parte vera e propria
se si costituisce parte civile nel processo, qualora coincida con il soggetto
danneggiato dal reato.
Il giudice è il primo tra i soggetti disciplinati nel codice di procedura penale del
1989. Nel precedente codice Rocco del 1930, invece, il primo soggetto ad essere
regolato era il Pubblico Ministero. Nel nuovo codice si vuole mettere in risalto la
centralità della giurisdizione e del ruolo del giudice, per evidenziare che
il processo penale moderno è un processo di garanzie. L’attenzione si sposta
quindi dal momento dell’accusa (tipico del modello inquisitorio del codice Rocco) al
momento della decisione imparziale del giudice, che rappresenta la garanzia
principale per i diritti dell’imputato e per il corretto svolgimento del processo. “La
L’articolo 1 cpp richiama la disposizione costituzionale (art. 102, comma 1):
giurisdizione penale è esercitata dai giudici previsti dalle leggi di ordinamento
giudiziario secondo le norme di questo codice.” Si afferma che solo i giudici istituiti
per legge possono esercitare la giurisdizione penale, e che tale esercizio deve
avvenire nel rispetto delle regole previste dal codice di procedura penale.
L’articolo, ribadisce il principio di legalità della giurisdizione e garantisce
che l’attività del giudice si svolga sempre in base alla legge e non ad arbitri o
poteri discrezionali.
In piena sintonia con il disposto dell'art. 102 comma 1° Cost., che attribuisce la
funzione giurisdizionale a magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme
sull'ordinamento giudiziario, l'art. 1 riserva l'esercizio della giurisdizione penale ai
giudici previsti dalle leggi di ordinamento giudiziario. Cio significa che soltanto il
giudice, e non qualsiasi magistrato (quindi, non il pubblico ministero), può essere
titolare di funzioni giurisdizionali penali.
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L’articolo 108 della Costituzione stabilisce che le garanzie di indipendenza dei
giudici sono regolate dalle leggi sull’ordinamento giudiziario, e che la legge
assicura l’indipendenza dei magistrati del pubblico ministero presso le
giurisdizioni ordinarie e speciali. Serve a garantire che anche il pubblico
ministero operi in modo autonomo e indipendente, pur all’interno della
magistratura. “I giudici sono soggetti soltanto alla legge.”
L’articolo 101, comma 2: La parola
chiave è “soltanto”, perché sottolinea che il giudice non è soggetto ad altri poteri o
influenze, ma esclusivamente alla legge. Evidenzia il principio di indipendenza e
imparzialità del giudice, che deve applicare la legge in modo neutrale, senza subire
pressioni né dal potere politico, né da quello esecutivo, né da altri organi della
magistratura.
L’articolo 102 della Costituzione stabilisce che la giurisdizione penale deve
essere esercitata dai giudici previsti dalle leggi e che il pubblico ministero deve
esercitare l’azione penale solo nei casi stabiliti dalla legge. Non è possibile
modificare la competenza dei giudici o dei tribunali arbitrariamente. La
competenza dei tribunali e dei giudici è stabilita dalla legge e qualsiasi tentativo
di riassegnarla senza legge sarebbe illegittimo.
Il concetto di giudice precostituito per legge significa che il legislatore definisce in
anticipo i criteri che attribuiscono la competenza, ossia l’insieme delle regole
giuridiche che consentono di determinare quale giudice è legittimato a conoscere
di un determinato fatto.
La distribuzione delle cause tra giudici parimenti legittimati all’esercizio della funzione
giurisdizionale, va effettuata tenendo presente il disposto dell'articolo 7-ter ord.giud.
che garantisce opportuni risultati di trasparenza in tale settore: vi stabilisce infatti che
l’assegnazione degli affari è operata dal dirigente dell’ufficio alle singole sezioni
e dal presidente della sezione ai singoli colleghi o giudici sulla base di criteri
obiettivi e predeterminati, indicati in via generale dal Consiglio superiore della
magistratura. In caso di revoca di una precedente assegnazione, copia del relativo
provvedimento motivato deve essere comunicata al presidente della sezione e al
magistrato interessato.
Questa attribuzione può essere pensata sia in senso orizzontale (tra diversi tipi di
tribunali o giudici) sia in senso verticale (tra gradi di giudizio), in modo che sia
sempre predeterminato il giudice competente. Si collega all’articolo 25, comma
1, della Costituzione.
Il tribunale può giudicare -a seconda dei casi- in due diverse composizioni (che non
fanno venire meno il carattere unitario dell’organo): giudice monocratico o giudice
collegiale, composto da tre membri. Una volta individuata la competenza del
tribunale, occorre stabilire se il giudizio
avverrà monocraticamente o collegialmente. Il tribunale monocratico può gestire
due tipi di riti: uno uguale a quello collegiale e un altro diverso, disciplinato
dal Libro VIII del codice.
I giudici si dividono in talune sottocategorie: di primaria importanza risulta la
distinzione tra giudici straordinari (istituiti successivamente al fatto da giudicare),
giudici speciali (figure estranee alla legge di ordinamento giudiziario) e giudici
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ordinari, contrapponibili ai giudici speciali in quanto traggono la loro legittimazione
dall’ordinamento giudiziario.
La Costituzione vieta di istituire giudici straordinari o speciali, mentre ammette
l’istituzione di giudici specializzati in ragione dello specifico oggetto della loro
giurisdizione (es: tribunale per i minorenni). Restano esclusi dal divieto solo due giudici
speciali: i tribunali militari in relazione ai reati militari commessi da appartenenti alle
forze armate; la Corte costituzionale, nella particolare composizione che assume con
riferimento alle accuse del Presidente della Repubblica per alto tradimento o per
attentato alla Costituzione.
I giudici ordinari si dividono in:
Giudice di pace: giudice onorario e monocratico, che si contrappone, per un verso,
al giudice professionale e, per un altro verso, al giudice collegiale, il quale risulta
composto da una pluralità di magistrati.
Giudice per le indagini preliminari: monocratico (solo in un caso decide in
composizione collegiale)
Giudice dell’udienza preliminare: monocratico. Il giudice dell’udienza
preliminare deve essere diverso da quello che, nel medesimo procedimento, ha
svolto le funzioni di giudice per le indagini preliminari.
Tribunale ordinario: a seconda della gravità del reato o delle caratteristiche dello
stesso, tale organo giudica in composizione monocratica oppure in
composizione collegiale (tre componenti).
Corte d’Assise: giudice collegiale composto da 8 magistrati. La Corte
d’Assise ha una composizione speciale: sei giudici laici (cittadini comuni) e
due giudici togati. Essa è competente:
a) per i delitti puniti con ergastolo o con reclusione non inferiore nel massimo
a ventiquattro anni, con alcune esclusioni come tentato omicidio, rapina,
estorsione e associazioni mafiose;
b) per i delitti consumati previsti dagli articoli 579, 580, 584 c.p.;
c) per ogni delitto doloso se dal fatto è derivata la morte di una o più persone,
escluse alcune ipotesi specifiche (articoli 586, 588, 593 c.p.);
d) per i delitti previsti dalle leggi di attuazione della XII disposizione finale
della Costituzione, dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962 e dal titolo I del libro II
del codice penale, sempre che la pena massima sia di almeno dieci anni;
d-bis) per i delitti di cui agli articoli 416 sesto comma, 600, 601, 602 c.p., e per
i delitti con finalità di terrorismo, con pena massima non inferiore a dieci
anni.
Corte d’appello: giudice collegiale composto da 3 magistrati. L’ambito
territoriale della Corte d’Assise si chiama distretto
Corte d’assise d’appello: giudice collegiale, la cui composizione mista (ai due
magistrati togati si vanno ad aggiungere 6 giudici popolari) ricalca quella della
corte d’assise.
Magistrato di sorveglianza: monocratico
12 Tribunale di sorveglianza: giudice collegiale composto da 4 magistrati (2
togati e 2 laici).
Al vertice di questo organigramma si colloca la Corte di Cassazione, a
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Diritto penale progredito - delitti di aggressione unilaterale (delitti contro il patrimonio)