Diritto delle organizzazioni internazionali
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diritti e doveri agli Stati terzi; inoltre il riconoscimento non è un elemento sufficiente – né
costitutivo – per la soggettività.
Negli anni ’60 prende piede un’altra teoria, quella oggettiva, il cui principale esponente è Seyersted.
Secondo questa tesi, non importa cosa gli Stati vogliono attribuire gli all’organizzazione: ciò che
conta è come si comporta l’organizzazione sul piano internazionale: se fa atti, se conclude trattati,
se si assume degli obblighi, se gli si riconoscono dei diritti; in sostanza, l’organizzazione diventa
soggetto del diritto internazionale se fa cose che permettono di considerarlo autonomo rispetto agli
Stati.
La terza scuola di pensiero è una sorta di sintesi tra le prime due: guarda sia agli elementi soggettivi
(volontà degli Stati membri) sia agli elementi oggettivi (comportamento dell’organizzazione sul
piano internazionale). Quindi, in base alla teoria della Presumptive Personality, prima di tutto
bisogna andare a vedere come i fondatori hanno configurato l’organizzazione; si parte cioè dalle
intenzioni degli Stati (elemento soggettivo): che funzioni – poteri – composizione - hanno conferito
all’organizzazione e ai suoi organi? Dati questi requisiti, l’organizzazione si pone come soggetto
autonomo? Si guarda quindi a come l’istituzione si comporta in pratica (elemento oggettivo).
La CIG ha fatto propria quest’ultima teoria in una sua sentenza del 1949 (vedi: CIG, parere sul caso
delle riparazioni dei danni subiti al servizio delle Nazioni Unite, 11 aprile 1949). Dopo la
costituzione dello Stato di Israele le NU mandano una delegazione per la mediazione, ma i
funzionari rimangono uccisi in un attentato: le NU possono agire in protezione dei suoi funzionari
nello stesso modo in cui gli Stati possono muovere la protezione diplomatica? Le NU hanno la
capacità di agire nei confronti di uno Stato per ottenere riparazioni dei danni? Ci si riferisce ai
funzionari dell’ONU, quelli che come il Segretario sono in carica a livello personale, che non sono
rappresentanti dello Stato di cui sono cittadini.
L’Assemblea Generale pone il quesito alla CIG:
Considerando che la serie di tragici incidenti che hanno colpito negli ultimi tempi degli agenti
delle Nazioni Unite nell’esercizio delle loro funzioni solleva in maniera più urgente che mai la
questione dei provvedimenti da adottarsi da parte delle Nazioni Unite per assicurare per l’avvenire
ai propri agenti una maggiore protezione e la riparazione dei danni subiti, [...]
L’Assemblea Generale decide di chiedere alla Corte Internazionale di Giustizia un parere
consultivo sulle questioni giuridiche seguenti:
Nel caso in cui un agente delle Nazioni Unite subisca, nell’esercizio delle sue funzioni,
I. un danno in condizioni tali da impegnare la responsabilità di uno Stato,
l’Organizzazione delle Nazioni Unite ha la capacità di presentare contro il governo de
iure o de facto responsabile un reclamo allo scopo di ottenere la riparazione dei danni
causati (a) alle Nazioni Unite, (b) alla vittima o ai suoi aventi causa?
La Corte si chiede prima di tutto se le NU sono titolari di personalità giuridica:
Ma sul piano internazionale l’Organizzazione ha una natura tale da comportare la capacità di
proporre un reclamo internazionale? Per rispondere a tale quesito la Corte deve prima verificare
se la Carta abbia conferito all’Organizzazione una posizione tale da possedere, nei confronti dei
suoi membri, diritti per i quali abbia la capacità di chiedere loro il rispetto. In altri termini
l’Organizzazione dispone di una personalità internazionale?
Bisogna quindi andare a vedere quali sono le caratteristiche dell’organizzazione: 4
Per rispondere a questo quesito, che non è risolto dall’effettivo tenore letterale della Carta,
dobbiamo considerare i caratteri che essa ha inteso conferire all’Organizzazione.
La Corte nota che la Carta dà poteri particolari all’organizzazione, poteri che vengono confermati
dalla volontà degli Stati.
La Carta non si è limitata a fare semplicemente dell’Organizzazione da essa creata un centro “per
il coordinamento dell’attività delle nazioni volta al conseguimento di questi fini comuni” (art. 1,
par. 4). Essa ha dotato questo centro di organi e gli ha conferito compiti specifici.
La prassi – specie quella relativa alla conclusione di convenzioni delle quali l’Organizzazione è
parte – ha confermato questo carattere di una Organizzazione, per certi versi distinta dai suoi
Membri, e che ha il dovere di ricordare loro certi obblighi.
La Corte conclude la soggettività internazionale c’è:
Secondo il parere della Corte l’Organizzazione era destinata ad esercitare delle funzioni e a godere
di diritti – come ha fatto – che possono spiegarsi solo se l’Organizzazione possiede un’ampia
personalità internazionale e la capacità di agire sul piano internazionale. Essa è attualmente la
massima organizzazione internazionale e non potrebbe essere all’altezza degli intenti dei suoi
fondatori se fosse priva della personalità internazionale. Si deve ammettere che i suoi Membri,
assegnandole certe funzioni, con i doveri e le responsabilità che le accompagnano, l’hanno dotata
delle competenze necessarie per consentirle di svolgere effettivamente queste funzioni.
Di conseguenza la Corte è giunta alla conclusione che l’Organizzazione è un soggetto
internazionale. […] Ciò significa che l’Organizzazione è un soggetto di diritto internazionale, che
essa ha la capacità di essere titolare di diritti e doveri internazionali e che essa ha la capacità di
tutelare i suoi diritti proponendo un reclamo giudiziale internazionale.
I soggetti di diritto in qualsiasi ordinamento giuridico non sono necessariamente identici quanto
alla loro natura o alla estensione dei loro diritti e la loro natura dipende dalle necessità della
comunità.
Ciò non significa che l’Organizzazione sia uno Stato.
Si tratta di una personalità limitata alle funzioni demandate dagli Stati. La volontà degli Stati a dare
all’organizzazione una caratteristica autonoma è importante, ma non sufficiente; dobbiamo andare a
vedere se nei suoi comportamenti concreti sul piano internazionale l’organizzazione è autonoma
dagli Stati. Nella pratica per esempio si va a vedere se l’organizzazione conclude trattati. In questo
caso la Corte ha anche sottolineato che nello Statuto gli Stati hanno deciso di creare degli organi e
di attribuire loro delle funzioni; i membri hanno anche degli obblighi nei confronti di questi organi.
Il fatto che ci sia un organo a composizione ristretta che ha la facoltà di imporre decisioni a tutti i
membri è un fatto importante: gli Stati vogliono creare un ente da loro piuttosto autonomo.
L’organizzazione così si pone come soggetto del diritto internazionale.
Può quindi l’organizzazione chiedere il risarcimento? Sì.
Il problema è se l’Organizzazione abbia la capacità di proporre un reclamo contro lo Stato al fine
di ottenere la riparazione in relazione a quel danno, ovvero se, al contrario, quello Stato, in quanto
non sia Membro, sia giustificato in virtù dell’obiezione che l’Organizzazione sia priva della
capacità di proporre un reclamo internazionale. Su questo punto l’opinione della Corte è che
cinquanta Stati, che rappresentavano una larga maggioranza dei membri della Comunità
internazionale, hanno il potere, conformemente al diritto internazionale, di creare un’entità che
possieda una personalità internazionale oggettiva e non semplicemente una personalità
riconosciuta da essi soli, nonché la capacità di proporre reclami internazionali. 5
La sentenza sottolinea anche altre caratteristiche delle organizzazioni internazionali.
Principio di specialità L’organizzazione esercita delle competenze che le sono state attribuite dagli
Stati e non competenze generali, che invece hanno gli Stati. Queste sono le competenze di
attribuzione e si trovano nello Statuto. Vale per tutte le organizzazioni.
Le organizzazioni internazionali sono rette dal “principio di specialità”, sono cioè dotate dagli
Stati che le creano di competenze di attribuzione i cui limiti dipendono dagli interessi comuni la cui
promozione rappresenta la missione affidata dagli Stati stessi alla singola organizzazione.
Principio dei poteri impliciti La Corte ha riconosciuto che, oltre alle competenze indicate del
mandato istitutivo, le organizzazioni internazionali possono disporre di altre competenze, quelle che
sono necessarie in quanto essenziali all’esercizio delle loro funzioni.
Le competenze conferite alle organizzazioni internazionali sono normalmente oggetto di una
formulazione espressa nel loro atto costitutivo. Tuttavia le esigenze della vita internazionale
possono evidenziare la necessità per le organizzazioni internazionali di disporre, per raggiungere i
loro scopi, di competenze sussidiarie, non espressamente previste nei testi fondamentali che
disciplinano la loro attività. E’ generalmente ammesso che le organizzazioni internazionali possano
esercitare poteri di questo tipo, detti “impliciti”.
I poteri impliciti
È soprattutto dagli anni Settanta che si fa riferimento ai poteri impliciti e non c’è bisogno di
modificare uno statuto precedentemente scritto, il tutto si risolve con l’interpretazione. Per esempio,
negli anni Settanta è stato chiesto alla Corte se la Comunità Europea avesse il potere di adottare
norme comuni con valenza anche fuori dalla comunità; la Corte di Giustizia delle Comunità
Europee riconobbe l’esistenza di questa competenza non scritta nel trattato sulla base degli obiettivi
della Comunità, che sono molto ampi. Col tempo questo tipo di interpretazione ha subito un
ridimensionamento: perché si possa riconoscere all’organizzazione una competenza non scritta
bisogna verificare che ci sia una funzione scritta per il quale il potere implicito si rende necessario,
non un obiettivo generale.
Negli anni Novanta viene inserito nel Trattato sull’Unione Europea un articolo che ribadisce la
questione delle competenze (Trattato di Maastricht).
Articolo 5:
1. La delimitazione delle competenze dell'Unione si fonda sul principio di attribuzione. L'esercizio
delle competenze dell'Unione si fonda sui principi di sussidiarietà e proporzionalità.
2. In virtù del principio di attribuzione, l'Unione agisce esclusivamente nei limiti delle competenze
che le sono attribuite dagli Stati membri nei trattati per realizzare gli obiettivi da questi stabiliti.
Qualsiasi competenza non attribuita all'Unione nei trattati appartiene agli Stati membri.
Questo sembra essere contrario al principio dei poteri impliciti, ma nel Trattato sul funzionamento
dell’Unione Europea si chiarisce la questione.
Articolo 352:
1. Se un'azione dell'Unione appare necessaria, nel quadro delle politiche definite dai trattati, per
realizzare uno degli obiettivi di cui ai trattati senza che questi ultimi abbiano previsto i poteri di
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azione richiesti a tal fine, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e
previa approvazione del Parlamento europeo, adotta le disposizioni appropriate. Allorché adotta le
disposizioni in questione secondo una procedura legislativa speciale, il Consiglio delibera altresì
all'unanimità su proposta della Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo. è
prevista la possibilità di disposizioni speciali, al di fuori delle competenze attribuite, se c’è
l’unanimità. Quindi non c’è una negazione dei poteri impliciti, ma più che altro una
regolamentazione.
Nella sentenza del 1996 (CIG, parere sulla liceità dell’uso, da parte di uno Stato, di armi nucleari
in occasione di un conflitto armato, 8 luglio 1996) l’OMS riceve la “risposta” dalla CIG
sull’esistenza o meno di una norma internazionale che vieti agli Stati l’impiego di armi nucleari in
tempi di guerra. La CIG dice che questo non riguarda l’ambito delle loro attività e quindi dice che
non può rispondere all’OMS (vedi art. 96 delle Carta di San Francisco).
Secondo il parere della Corte, riconoscere all’OMS la competenza a trattare la liceità dell’utilizzo
delle armi nucleari – anche tenuto conto dell’effetto di queste armi sulla salute e l’ambiente –
significherebbe ignorare il principio di specialità; una tale competenza infatti non potrebbe
considerarsi necessariamente implicita nella Costituzione dell’Organizzazione in vista degli scopi
che a quest’ultima sono stati assegnati dai suoi Stati membri.Per tutti questi motivi, la Corte ritiene
che la questione sollevata nella richiesta di parere sottoposta dall’OMS non rientri «nell’ambito
delle attività» di quella Organizzazione come definite dalla sua Costituzione.
Ma anche l’AG aveva chiesto alla CIG un parere sulla questione e lo stesso giorno del no all’OMS,
la CIG dà una risposta all’AG.
In un'altra sentenza (CIG, parere sull’interpretazione dell’accordo del 25 maggio 1951 tra
l’Organizzazione Mondiale della Sanità e l’Egitto, 20 dicembre 1980) la CIG parla ancora della
soggettività delle organizzazioni:
37. L’organizzazione internazionale è un soggetto di diritto internazionale sottoposto in quanto tale
a tutti gli obblighi che le impongono le regole generali del diritto internazionale, il suo atto
costitutivo o gli accordi internazionale dei quali è parte.
Il rapporto tra la personalità giuridica delle organizzazioni e il diritto interno è solitamente regolata
nel trattato istitutivo o negli accordi internazionali. Nell’ambito delle NU la Carta di San Francisco,
nell’articolo 104 dichiara che:
Art. 104 – L’Organizzazione gode, nel territorio di ciascuno dei suoi Membri, della capacità
giuridica necessaria per l’esercizio delle sue funzioni e per il conseguimento dei suoi fini.
Invece per quanto riguarda la Comunità Europea, lo Statuto scrive che:
Articolo 335 (ex articolo 282 del TCE): In ciascuno degli Stati membri, l'Unione ha la più ampia
capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali; essa può in
particolare acquistare o alienare beni immobili e mobili e stare in giudizio. A tale fine, essa è
rappresentata dalla Commissione. Tuttavia, l'Unione è rappresentata da ciascuna delle istituzioni,
in base alla loro autonomia amministrativa, per le questioni connesse al funzionamento della
rispettiva istituzione. 7
Gli elementi delle organizzazioni internazionali intergovernative
Le organizzazioni internazionali intergovernative sono enti creati dagli Stati tramite un accordo
internazionale (trattato istitutivo) che serve per disciplinare la cooperazione; si prevede che la
cooperazione sia istituzionalizzata. Il trattato crea un’organizzazione internazionale e gli Stati che lo
sottoscrivono saranno membri (non semplicemente contraenti). Gli articoli prevedono obblighi e
diritti.
Per esempio nella Carta di San Francisco c’è scritto che:
Art. 2 - 3. I Membri devono risolvere le loro controversie internazionali con mezzi pacifici, in
maniera che la pace e la sicurezza internazionale, e la giustizia, non siano messe in pericolo.
4. I Membri devono astenersi nelle loro relazioni internazionali dalla minaccia o dall’uso della
forza, sia contro l’integrità territoriale o l’indipendenza politica di qualsiasi Stato, sia in
qualunque altra maniera incompatibile con i fini delle Nazioni Unite.
Accanto a queste disposizioni, ci sono quelle che riguardano la struttura istituzionale (organi e loro
strutture e competenze).
Art. 7 – 1. Sono istituiti quali organi principali delle Nazioni Unite: un’Assemblea Generale, un
Consiglio di Sicurezza, un Consiglio Economico e Sociale, un Consiglio di Amministrazione
Fiduciaria, una Corte Internazionale di Giustizia, ed un Segretariato.
2. Gli organi sussidiari che si riveleranno necessari potranno essere creati conformemente al
presente Statuto.
La partecipazione alle organizzazioni
I trattati istituivi, come tutti gli altri trattati, entrano in vigore quando un numero minimo di Stati
ratificano.
Per quanto riguarda le NU, la Carta prevede la forma solenne (firma e ratifica).
Art. 110 – 1. Il presente Statuto sarà ratificato dagli Stati firmatari in conformità alle rispettive
norme costituzionali.
2. Le ratifiche saranno depositate presso il Governo degli Stati Uniti d’America che notificherà
ogni deposito a tutti gli Stati firmatari ed al Segretario Generale dell’Organizzazione non appena
questi sia stato nominato.
3. Il presente Statuto entrerà in vigore dopo il deposito delle ratifiche da parte della Repubblica di
Cina, della Francia, dell’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, del Regno Unito di Gran
Bretagna ed Irlanda Settentrionale, degli Stati Uniti d’America e della maggioranza degli altri
Stati firmatari. Un processo verbale del deposito delle ratifiche sarà quindi redatto a cura del
Governo degli Stati Uniti d’America che ne comunicherà copia a tutti gli Stati firmatari.
4. Gli Stati firmatari del presente Statuto che lo ratificheranno dopo la sua entrata in vigore
diventeranno Membri originari delle Nazioni Unite dalla data del deposito delle loro rispettive
ratifiche.
La Carta è entrata quindi in vigore quando hanno ratificato i membri permanenti più la maggioranza
degli Stati firmatari: questa condizione si è verificata nell’ottobre del 1945.
La Comunità Europea rappresenta un altro esempio (1947): 8
Art. 247 Trattato CEE
Il presente trattato sarà ratificato dagli Stati firmatari conformemente alle loro norme
costituzionali rispettive. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il governo della
Repubblica italiana.
Il presente Trattato entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello dell’avvenuto
deposito dello strumento di ratifica da parte dello Stato firmatario che procederà per ultimo a tale
formalità.
La stessa regola vale anche per l’entrata in vigore dei trattati di revisione dell’UE.
Vi sono diverse categorie di membri a seconda della modalità con cui gli Stati entrano a far parte
delle organizzazioni. Le procedure per l’ingresso di nuovi Stati sono molteplici e definiti negli
statuti; una volta diventati membri gli Stati si pongono tutti su un piano di parità, sempre che lo
statuto non distingua tra essi (ad esempio, membri permanenti nel CdS).
I membri delle Nazioni Unite
La Carta di San Francisco definisce nell’articolo 110 che la ratifica potrà essere fatta dagli Stati
firmatari; questi Stati sono i membri originari o fondatori, come scritto nell’articolo 3.
Art. 110 – 1. Il presente Statuto sarà ratificato dagli Stati firmatari in conformità alle rispettive
norme costituzionali.
2. Le ratifiche saranno depositate presso il Governo degli Stati Uniti d’America che notificherà
ogni deposito a tutti gli Stati firmatari ed al Segretario Generale dell’Organizzazione non appena
questi sia stato nominato.
3. Il presente Statuto entrerà in vigore dopo il deposito delle ratifiche da parte della Repubblica di
Cina, della Francia, dell’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, del Regno Unito di Gran
Bretagna ed Irlanda Settentrionale, degli Stati Uniti d’America e della maggioranza degli altri
Stati firmatari. Un processo verbale del deposito delle ratifiche sarà quindi redatto a cura del
Governo degli Stati Uniti d’America che ne comunicherà copia a tutti gli Stati firmatari.
4. Gli Stati firmatari del presente Statuto che lo ratificheranno dopo la sua entrata in vigore
diventeranno Membri originari delle Nazioni Unite dalla data del deposito delle loro rispettive
ratifiche.
Art. 3 – Membri originari delle Nazioni Unite sono gli Stati che, avendo partecipato alla
Conferenza delle Nazioni Unite per l’Organizzazione Internazionale a San Francisco, od avendo
precedentemente firmato la Dichiarazione delle Nazioni Unite del 1° gennaio 1942, firmino il
presente Statuto e lo ratifichino in conformità all’articolo 110.
Nell’articolo 4 è prevista la possibilità di ammettere l’ingresso nelle NU di altri Stati; c’è una
procedura che deve essere espletata al fine dell’ammissione, decisione che spetta all’AG. È un
esempio di trattato aperto.
Art. 4 – 1. Possono diventare Membri delle Nazioni Unite tutti gli altri Stati amanti della pace che
accettino gli obblighi del presente Statuto e che, a giudizio dell’Organizzazione, siano capaci di
adempiere tali obblighi e disposti a farlo.
2. L’ammissione quale Membro delle Nazioni Unite di uno Stato che adempia a tali condizioni è
effettuata con decisione dell’Assemblea Generale su proposta del Consiglio di Sicurezza.
Ci sono delle condizioni necessarie affinché uno Stato possa essere ammesso delle NU: 9
Prima di tutto bisogna essere uno Stato (governo che esercita in maniera effettiva e
- indipendente un potere su una popolazione ed un territorio; questione del riconoscimento,
movimenti di liberazione nazionale,…).
Lo Stato deve essere amante della pace.
- Bisogna accettare gli obblighi dello Statuto.
- È necessario essere capace di adempiere gli obblighi.
- Deve essere presente la volontà di adempiere gli obblighi.
-
Il paragrafo 2 fa chiarezza sulla procedura per l’ammissione: la richiesta passa prima al vaglio del
Cds, che fa una proposta a cui deve seguire la decisione dell’AG. Come vengono fatte proposta e
adesione?
L’articolo 27.3 definisce la regola per le decisioni del CdS: voto favorevole di nove membri (su
quindici) compresi quelli dei cinque membri permanenti. Se un membro permanente non è
favorevole, la decisione non passa.
Art. 27 Votazione. – 1. Ogni Membro del Consiglio di Sicurezza dispone di un voto.
2. Le decisioni del Consiglio di Sicurezza su questioni di procedura sono prese con un voto
favorevole di nove Membri.
3. Le decisioni del Consiglio di Sicurezza su ogni altra questione sono prese con un voto favorevole
di nove Membri, nel quale siano compresi i voti dei Membri permanenti: tuttavia nelle decisioni
previste dal capitolo VI e dal paragrafo 3 dell’articolo 52, un Membro che sia parte di una
controversia deve astenersi dal voto.
Se la proposta passa nel CdS, la questione va all’AG che decide secondo una regola contenuta
nell’articolo 18.
Art. 18 Votazione. – 1. Ogni Membro dell’Assemblea Generale dispone di un voto.
2. Le decisioni dell’Assemblea Generale su questioni importanti sono prese a maggioranza di due
terzi dei Membri presenti e votanti. Tali questioni comprendono: le raccomandazioni riguardo al
mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, l’elezione dei Membri non permanenti
del Consiglio di Sicurezza, l’elezione dei Membri del Consiglio Economico e Sociale, l’elezione dei
Membri del Consiglio di Amministrazione Fiduciaria a norma del paragrafo 1c dell’articolo 86,
l’ammissione di nuovi Membri delle Nazioni Unite, la sospensione dei diritti e dei privilegi di
Membro, l’espulsione di Membri, le questioni relative al funzionamento del regime di
amministrazione fiduciaria e le questioni di bilancio.
3. Le decisioni su altre questioni, compresa la determinazione di categorie addizionali di questioni
da decidersi a maggioranza di due terzi, sono prese a maggioranza dei Membri presenti e votanti.
Tra le decisioni importanti dell’AG c’è l’ammissione di un nuovo membro: la procedura richiede la
maggioranza qualificata (due/terzi) dei membri presenti e votanti.
Membri aderenti e membri ammessi
Tra i membri ammessi e i membri aderenti c’è differenza: per i secondi basta un’adesione, una
ratifica, da parte loro senza che sia necessario l’ammissione da parte dei membri. Infatti in alcune
organizzazioni è possibile diventare membro solo grazie alla volontà di farne parte, mediante lo
strumento dell’adesione. Basta che inviino il loro strumento di ratifica/adesione. È così per esempio
per l’OMS e per l’UNESCO: possono aderire gli Stati che sono già membri delle NU.
Article 4(Constitution of the World Health Organization) 10
Members of the United Nations may become Members of the Organization by signing or otherwise
accepting this Constitution in accordance with the provisions of Chapter XIX and in accordance
with their constitutional processes.
Article II – Membership (Constitution of the United Nations Educational, Scientific And Cultural
Organization)
1. Membership of the United Nations Organization shall carry with it the right to membership of
the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
L’altra procedura per diventare membri è quella che prevede l’ammissione: l’organizzazione emette
un atto nel quale accetta l’ingresso dello Stato che lo richiede. Lo Stato fa una domanda e l’organo
competente (di solito a composizione plenaria) può decidere se ammetterlo o meno. Per l’OMS
l’organo competente approva la richiesta grazia alla maggioranza semplice (50% più uno). Anche
l’UNESCO ha una regola simile: gli Stati non membri delle NU possono essere ammessi grazie ad
una raccomandazione dell’organo esecutivo ed all’accordo dei due terzi dei membri presenti (e
votanti) della Conferenza Generale.
Article 6 (Constitution of the World Health Organization)
Subject to the conditions of any agreement between the United Nations and the Organization,
approved pursuant to Chapter XVI, States which do not become Members in accordance with
Articles 4 and 5 may apply to become Members and shall be admitted as Members when their
application has been approved by a simple majority vote of the Health Assembly.
Article II – Membership (Constitution of the United Nations Educational, Scientific And Cultural
Organization)
2. Subject to the conditions of the Agreement between this Organization and the United Nations
Organization, approved pursuant to Article X of this Constitution, states not members of the United
Nations Organization may be admitted to membership of the Organization, upon recommendation
of the Executive Board, by a two-thirds majority vote of the General Conference.
Lo Stato che desidera essere ammesso deve soddisfare alcuni requisiti, solitamente definiti negli
statuti o negli accordi di collegamento tra l’ONU e gli istituti specializzati.
Il riconoscimento della Palestina
Documento: risoluzione 3280 del 1974, Cooperazione tra le NU e l’Organizzazione dell’Unità
Africana (paragrafo 6) l’AG decide di invitare a titolo di osservatori in base alla prassi che si era
sviluppata in precedenza i rappresentanti dei movimenti di liberazione nazionale riconosciuti
dall’OUA (non sono riconosciuti direttamente dell’ONU, ma fa fede ciò che era stato deciso
dall’OUA). Non c’è un invito a lavorare con l’AG in sede plenaria. In precedenza all’OLP è stato
già riservato un altro trattamento.
Documento: risoluzione 3210 del 1974, Invito all’Organizzazione per la Liberazione della
Palestina La Palestina non si è ancora data la forma di uno Stato sovrano, pur avendo diritto
all’autodeterminazione: c’è il popolo, c’è il territorio, ma manca un governo con potere effettivo.
L’OLP è un movimento di liberazione nazionale che rappresenta un popolo alla ricerca di
autodeterminazione che però non è stato soggetto di dominazione coloniale. Per questo esso riceve
un trattamento diverso rispetto agli altri. In questa risoluzione l’AG invita l’OLP a partecipare alle
deliberazioni dell’AG sulla questione della Palestina. 11
Documento: risoluzione 3237 del 1974 Si attribuisce lo status di osservatore all’OLP con l’invito a
partecipare ai lavori di tutte le conferenze convocate sotto gli auspici dell’AG; ha il diritto di essere
convocata anche dagli altri organi delle NU. È diverso da quello che viene previsto per gli altri
movimenti di liberazione.
La Carta di San Francisco non prevedere l’attribuzione dello status di osservatore, eppure questo
comportamento si è stabilito nella prassi. Lo Stato osservatore solitamente poi diventa membro
dell’organizzazione. L’AG attribuisce lo status ai movimenti, mentre il Segretario generale agli
Stati. Lo status della Palestina è stato conferito dall’AG.
Documento: risoluzione 43/160A del 1988 l’AG attribuisce un privilegio aggiuntivo all’OLP: il
diritto di far circolare e adottare i documenti ufficiali dell’AG senza aver bisogno di intermediari
(come fanno solitamente gli Stati).
Documento: risoluzione 43/177 del 1988, Questione della Palestina l’Assemblea prende atto
dell’autoproclamazione dello Stato palestinese: riconosce la proclamazione dello Stato di Palestina,
afferma la necessità di far in modo che il popolo palestinese possa esercitare la propria autorità nei
territori occupati dal 1967. Di conseguenza, l’osservatore cambia nome e diventa solamente
“Palestina”, ma lo status rimane lo stesso: quello di osservatore con i privilegi già assegnati. Non
viene proprio riconosciuto lo Stato, ma solo si prende atto dell’autoproclamazione.
Documento: risoluzione 52/250 del 1998, Partecipazione della Palestina ai lavori delle Nazioni
Unite vengono conferiti altri privilegi nell’ambito della sua partecipazione nelle sessioni e nei
lavori dell’AG e delle conferenze internazionali; sono sette i nuovi diritti: il diritto di partecipare
alle discussioni generali dell’AG (quando si parla di qualunque argomento), il diritto di iscrizione
nella lista di coloro che prenderanno la parola - anche in questioni che non riguardano la Palestina e
il Medio Oriente – dopo gli Stati membri, il diritto di replica, il diritto a sollevare un’obiezione
relativa ai procedimenti che riguardano Palestina e Medio Oriente, il diritto di co-sponsorizzare
(proporre con altri Stati membri) risoluzioni e decisioni che riguardano questioni palestinesi e
mediorientali (vedi la proposta degli Stati e della Palestina in coda sullo status della Palestina nelle
NU – seguita dalla risoluzione 67/19 del 2012). Comunque la Palestina non ha il diritto di votare
queste risoluzioni.
Documento: Lettera del presidente della Palestina al Segretario Generale del 2011Nel 2011 il
presidente dello Stato di Palestina invia due lettere al segretario delle NU.
La prima è la domanda di ammissione in cui si ribadisce diritti politici, naturali e legali; il
Presidente dichiara che la Palestina è un Paese amante della pace che vuole rispettare le condizioni
previste nella Carta ONU. Si rifà ad una risoluzione sullo status dello Stato arabo e dello Stato
ebraico. Fa riferimento alla dichiarazione di indipendenza della Palestina del 1988.
La seconda, dal carattere politico, elenca le motivazioni storico politiche per le quali la Palestina
dovrebbe essere ammessa come membro a pieno titolo delle NU. Afferma il diritto del popolo
palestinese di autodeterminazione e indipendenza e richiede che gli venga riconosciuta una
statualità a livello internazionale mediante l’ammissione all’interno delle NU. Il Presidente sostiene
anche i diritti dei rifugiati palestinesi risoluzione 194/3 del 1948 in cui l’AG riconosce i loro diritti
di tornare in possesso delle loro proprietà o di avere risarcimento. Egli conferma l’impegno della
Palestina a riconoscere il diritto di Israele all’esistenza in pace e sicurezza e a riprendere i negoziati
sulle questioni rimaste in sospeso (ad esempio i confini, l’acqua,…). 12
Documento: rapporto del Comitato sull'ammissione di nuovi Stati membri del 2011 Il Consiglio di
Sicurezza prima di esprimersi sull’ammissione di un Stato si rivolge ad un Comitato; questo si è
espresso in seguito alla Lettera del Presidente del 2011 seguendo l’articolo 4 della Carta e i suoi
quattro criteri. Il Comitato scrive che non tutti erano d’accordo sull’interpretazione dei criteri ed è
stato quindi incapace di fare una raccomandazione unanime.
Il criterio della statualità si rifà alla Convenzione di Montevideo (popolo, territorio, governo +
relazioni) il Comitato scrive che c’è la popolazione e che il fatto dei confini non è un grande
ostacolo. La questione si sposta quindi sul governo effettivo: Hamas controlla la striscia di Gaza
(che non è l’autorità nazionale palestinese), mentre Al-Fatah controlla la Cisgiordania. Il
riconoscimento di questo requisito è viziato inoltre dall’invasione delle forze israeliane. L’autorità
palestinese avrebbe le capacità di porsi in relazione all’interno del sistema internazionale.
Per quanto riguarda il criterio dell’amore verso la pace è stato messo in evidenza il fatto che Hamas
non ha smesso di fare terrorismo ed usare violenza.
Per i requisiti dell’accettazione degli obblighi e del loro rispetto ci sono opinioni differenti.
Quindi, la procedura di ammissione della Palestina si è bloccata qua nel 2011. La soluzione
intermediaria suggerita era l’attribuzione di status di osservatore (cosa poi avvenuta: vedi la
risoluzione del 2012).
Documento: Art. II Costituzione UNESCO, Executive Board Decision n.40 del 2011
General Conference Resolution 76 del 2011 L’UNESCO è il primo istituto specializzato dell’ONU
che ha ammesso la Palestina come membro: l’articolo 2 della Carta dell’UNESCO ammette
nell’organizzazione anche Stati non membri delle NU. Prima di tutto bisogna che ci sia una
raccomandazione del Consiglio che consideri la richiesta di ammissione e che affermi la capacità
dello Stato di aderire agli obblighi; il Consiglio così raccomanda alla Conferenza Generale di
ammettere la Palestina. Con una risoluzione la Conferenza decide di ammetterla, sottolineando che
la Palestina ha accettato la costituzione dell’organizzazione ed è capace di adempiere agli obblighi.
Nei voti contrari, sia nel Consiglio sia nella Conferenza, è presente quello degli Stati Uniti.
Documento: Articolo sulle reazioni dopo l’ammissione della Palestina all’UNESCO Ci sono stati
diversi tipi di reazioni, come la ferma contrarietà da parte degli Stati Uniti (blocca i finanziamenti
all’UNESCO, afferma che la risoluzione è anche contro la pace) e di Israele. Anche il Segretario
generale ha espresso le sue preoccupazione pensando alle possibili conseguenze sull’ONU. Tra gli
Stati pro ci sono Cina, Francia e Russia: pensano che la Palestina possa anche attraverso questo
sostenere i diritti dei palestinesi e raggiungere l’indipendenza. Ovviamente i rappresentanti della
Palestina sono molto contenti e sperano che questo sia un buon passo verso l’indipendenza.
Documento: Dichiarazioni di voto Risoluzione dell'Assemblea Generale 67/19 del 2012 è il
verbale della riunione Il rappresentante del Sudan sottolinea che il popolo palestinese ha diritto ad
uno Stato e passa la parola al Presidente Abu Mazen. Questo inizia ricordando le violenze e gli
attacchi protratti dalle forze israeliane (anche terroristi) e che i palestinesi subiscono da molti anni.
Accusa Israele di occupare il suo territorio illegalmente. Ma Abu Mazen ricorda di riconoscere lo
Stato di Israele e crede che lo stesso trattamento sia dovuto verso la Palestina.
Israele risponde attraverso il suo rappresentante diplomatico e afferma che un valore fondamentale
dello Stato ebraico è quello della pace. Si mostra quindi contrario alle accuse. Israele si dichiara
pronto a fare pace con la Palestina solo che al popolo ebraico è garantita la sicurezza
13
(smilitarizzazione della Palestina). Israele vuole che la Palestina la riconosca come Stato ebraico.
La soluzione ideale è quella di due Stati per due popoli.
Gli Stati a favore all’ammissione della Palestina, come Turchia e Indonesia, cercano di convincere
gli Stati a votare pro con lo scopo di riconoscere due Stati per due popoli; la negoziazione è
fondamentale e le rappresaglie sono da scoraggiare. Alcuni Stati portano anche il loro sostegno al
Presidente palestinese. Pensano che l’ammissione possa servire al processo di pace.
Gli Stato contro pensano che i negoziati debbano precedere l’ammissione: l’unico modo per
arrivare alla fine del conflitto è un negoziato diretto tra le due parti, l’intermediazione di Stati terzi è
superficiale. La Palestina non dovrebbe prendere queste azioni unilaterali all’interno dell’ONU
perché sono controproducenti verso le loro relazioni già difficili con Israele. Il vero Stato
palestinese nascerà solo dopo un accordo e un riconoscimento reciproco con Israele.
Documento: proposta di risoluzione dell'Assemblea Generale sullo status della Palestina alle NU
del 2012 A partire dalla risoluzione del 1998 la Palestina ha ottenuto il diritto di fare da sponsor
per proposte di risoluzioni: quindi rientra nel Paesi citati all’inizio come sponsor (il suo nome non
rientra tra quelli della risoluzione che segue perché ha diritto solo per quanto riguarda le proposte).
Sono 58 i membri che avanzano la proposta del testo che sarà poi la risoluzione 67/19. Nei
Considerando si richiama la necessità di risolvere la questione pacificamente e di prevedere due
Stati indipendenti; Gerusalemme è proposta come capitale dei due Stati. Nella parte dispositiva
viene accordato alla Palestina lo status di non-membro osservatore, senza pregiudicare i diritti e
privilegi acquisiti precedentemente.
Documento: risoluzione dell'Assemblea Generale 67/19 del 2012 L’AG cambia lo status della
Palestina da osservatore permanente a stato non membro osservatore. Questo status conferisce alla
Palestina ulteriori privilegi. Questa risoluzione determina un passaggio in avanti, ma la Palestina
non è ancora riconosciuta ufficialmente come Stato; la Palestina ha una proprio popolazione
permanente, ma ci sono problemi per quanto riguarda il territorio che ha dei confini molto porosi
sottoposti continuamente a tentativi di conquista da parte di Israele e il governo non controlla parte
del territorio in cui i palestinesi di riconoscono, ovvero la striscia di Gaza (controllata da Hamas) e
la Cisgiordania (controllata da Al-Fatah). Il dispositivo della risoluzione riafferma il diritto
all’autodeterminazione, decide di accordare lo stato di non membro osservatore alla Palestina e
soprattutto esprime la speranza che il Consiglio di Sicurezza possa considerare favorevolmente
l’application per l’ammissione a membro effettivo delle NU (vedi Lettera del Presidente).
Documento: commento di Natalino Ronzitti “Il significato della Palestina all’Onu” del 2 dicembre
2012 Fa un riepilogo dei punti che hanno portato alla Risoluzione del 2012 e indica che la
Risoluzione è un upgrade dello status della Palestina la Palestina avrà facoltà di stipulare trattati
internazionali. Può far parte di conferenze internazionali. Dal 2012 al 2014 la Palestina non aderisce
a nessun trattato internazionale. Nell’aprile 2014 la Palestina annuncia che entrerà a far parte di 15
trattati internazionali e ad alcuni organi delle NU. Nasce come ritorsione a un’azione d’Israele.
Aderisce ai trattati sui diritti umani. Il segretario generale è il depositario dei trattati e accetta
l’adesione. La Palestina attualmente fa parte di 50 trattati internazionali e fa parte di alcuni istituti
specializzati delle NU.
Corte internazionale di giustizia e la Corte penale di giustizia: la prima è un organo strettamente
collegato all’ONU. Ronzitti dice che per aderire allo Statuto dovrebbe ottenere l’autorizzazione del
Consiglio di sicurezza (US e GB si astengono) e successivamente nell’Assemblea Generale. Non
potrà quindi adire alla Corte. 14
Per quanto riguarda la Corte penale, nel 2014 è stata inviata la domanda di adesione e hanno inviato
dei documenti con i quali denunciavano dei crimini di guerra d’Israele. L’esame preliminare è
ancora in corso (Israele non ha aderito allo Statuto di Roma ci si chiede se la Corte possa giudicare
Israele). La corte penale giudica gli individui rei di crimini di guerra, genocidio, etc. La Corte può
giudicare solo se il reato avviene sul territorio di uno Stato membro o viene fatto da cittadini di uno
Stato membro. Il voto italiano relativo all’entrata alla Corte penale è stato a favore ma il governo
italiano ha fatto pervenire la richiesta al presidente palestiniano di non entrare in altre agenzie
specializzate dell’ONU e di non far e un uso retroattivo delle Corti. L’UE ha status di osservatore
privilegiato all’interno dell’AG. Ronzitti dice che questo status non ha grande efficacia perché gli
Stati europei non hanno mai un voto unitario.
Documento: articoli sulle mozioni del Parlamento italiani (CIPMO, La Stampa, Ansa) Il
riconoscimento dello Stato di Palestina viaggia da anni su binari paralleli, da un lato nelle
organizzazioni internazionali, e, dall’altro, nei parlamenti nazionali. Spesso, però, protagonisti e
strategie non sono gli stessi.
L’Onu riconosce lo Stato di Palestina e il 29 novembre 2012 lo ammette come Stato osservatore
nelle Nazioni Unite.L’idea dell’ammissione cominciò quando, nel 2010, la presidenza dell’Autorità
nazionale palestinese (Anp) e i negoziatori dell’Organizzazione per la liberazione della Palestina
(Olp) hanno compreso di poter usare la carta del riconoscimento come elemento di pressione nei
confronti di Israele e della comunità internazionale.
Nel novembre del 2012 l’Italia votò a favore del riconoscimento della Palestina come Stato
Osservatore non membro, nell’Assemblea Generale dell’Onu.L’indecisione iniziale dell’Italia era
dovuta alla volontà di attenersi alle indicazioni provenienti dalla Amministrazione USA, che voleva
bloccare ogni mossa fino al 17 marzo per non dare esca al vittimismo di Netanyahu. Questo indica
che l’Europa deve essere più autonoma rispetto agli Stati Uniti nel proporre cose che gli US forse
vorrebbero, ma non possono proporre per ragioni interne.
La posizione italiana non ha la rilevanza di Londra o di Parigi nel riconoscimento di Palestina. La
presentazione delle due mozioni è solo un aspetto relativo, poiché in sostanza, dopo Francia,
Spagna, Gran Bretagna, Danimarca, Portogallo, Irlanda, Belgio, Svezia, Lussemburgo, anche il
Parlamento italiano si è espresso per il riconoscimento dello Stato di Palestina.
Per quanto riguarda in particolare la vicenda italiana abbiamo visto che sono state votate due
mozioni.
Precedentemente Sel (Sinistra ecologia e libertà) aveva presentato due mozioni che avrebbero
impegnato il governo a riconoscere subito lo Stato della Palestina; il testo era stato sottoscritto
anche da alcuni membri del Pd e questo rischiava di dividere la maggioranza.
Comunque, infine, le sue mozioni che sono state votate sono quella di Area Popolare e quella del
Partito Democratico.
La prima è quella di Area Popolare, condivisa anche con Scelta Civica, secondo le quali il
riconoscimento deve essere subordinato ad un accordo politico che includa un’intesa politica tra Al-
Fatah e Hamas (due organizzazioni palestinesi di carattere politico e paramilitare), il riconoscimento
dello Stato di Israele e l’abbandono della violenza. Area Popolare quindi ha proposto il
riconoscimento della Palestina come risultato di un processo di pace con Israele e del loro
riconoscimento reciproco.
La seconda è la mozione del Partito Democratico, che ha lavorato su un testo destinato, nelle sue
intenzioni, a mettere d’accordo la maggioranza e anche Sel. Il Pd considera il riconoscimento dello
Stato palestinese come il risultato di un lavoro protratto a questo scopo; il governo deve sostenere la
15
costituzione dello Stato palestinese che conviva con Israele in condizioni di pace, sicurezza e
prosperità. I confini riconosciuti sarebbero quelli del 1967, con Gerusalemme come capitale
condivisa.
Alla Camera vengono votate entrambe le mozioni, che secondo l’allora Ministro Esteri Gentiloni
sono scritte in maniera tale da permettere all’esecutivo di sostenerle entrambe, ma di fatto esse
creano confusione.In generale, la posizione del governo Renzi è favorevole a promuovere il
riconoscimento della Palestina e la ripresa dei negoziati tra le parti.
Israele accoglie positivamente la decisione di legare il riconoscimento della Palestina ai negoziati
con Israele che possano portare la pace fra i due popoli in nome dell’idea di due Stati per due
popoli.
Al contrario, Organizzazione per la Liberazione della Palestina mostra insoddisfazione per il
mancato impegno ad un incondizionato riconoscimento dello Stato di Palestina.
Documento: Risoluzione del Parlamento europeo sul riconoscimento dello Stato di Palestina del
2014 Il Parlamento europeo, composto da rappresentanti eletti dai cittadini, ha il potere di emanare
risoluzioni e raccomandazioni. Nel preambolo vengono ricordate tra le cose le precedenti
risoluzioni sul processo di pace in Medio Oriente e gli annunci del riconoscimento di altri Stati.
L’UE sostiene la soluzione a due Stati basata sui confini del 1967 con Gerusalemme come capitale e
sollecita la ripresa dei colloqui di pace tra Israele e Palestina. L’UE chiede il riconoscimento
reciproco delle parti e vuole inserirsi come attore e facilitatore nel processo di pace.
Voti: favorevoli 498, contrari 88, astensioni 111.
Netanyhau vorrebbe reinserire nella lista nera delle organizzazioni terroristiche Hamas, che vi era
appena stata tolta.
Pieno riconoscimento diplomatico: 9 membri su 28. Relazioni, ma non riconoscimento diplomatico:
17/28.
La struttura delle istituzioni delle organizzazioni internazionali
Le Nazioni Unite
Le NU presentano un modello ternario, ripreso anche dalla maggior parte delle organizzazioni. Vi
sono moltissimi organi, ma tre sono i principali: uno è a composizione plenaria e vi siedono i
rappresentanti di tutti gli Stati membri (è un organo politico che ricopre funzioni generali), un altro
è a composizione ristretta dove solo alcuni Stati membri sono rappresentati (è sempre un organo
politico, funziona in maniera più efficiente e ha poteri esecutivi), l’ultimo è composto da persone
che sono funzionari dell’organizzazioni, è al vertice dell’apparato burocratico-amministrativo e
serve a mantenere la continuità (non è un organo politico perché non è composto da rappresentanti
degli Stati, ma anzi piuttosto rappresenta l’organizzazione stessa).
La Carta di San Francisco delle NU definisce nell’articolo 7 gli organi: 1. Sono istituiti quali organi
principali delle Nazioni Unite: un’Assemblea Generale, un Consiglio di Sicurezza, un Consiglio
Economico e Sociale, un Consiglio di Amministrazione Fiduciaria, una Corte Internazionale di
Giustizia, ed un Segretariato.
Agli articoli 9 – 22 si parla dell’Assemblea Generale.
È composta da tutti gli Stati membri (con delegazioni di massimo cinque persone) e ogni membri
dispone di un voto. All’interno dell’AG ci sono dei comitati, attualmente sei, che si occupano di
materie specifiche (disarmo e sicurezza internazionale, questioni economiche e finanziarie,
16
decolonizzazione, …) e sono a composizione plenaria; queste prepararono le proposte di
risoluzioni. La competenza è di tipo generale art 10: L’Assemblea Generale può discutere
qualsiasi questione od argomento che rientri nei fini del presente Statuto.
Le risoluzioni dell’AG non hanno carattere vincolante, ma sono raccomandazioni e hanno carattere
esortativo. Infatti qualsiasi questione del genere per cui si renda necessaria un’azione deve essere
deferita al Consiglio di Sicurezza (art. 11).
Ogni Stato ha un voto e la maggior parte delle questioni si decidono a maggioranza semplice dei
presenti e votanti, mentre le questioni più importanti a maggioranza qualificata (due/terzi dei
presenti e votanti) (ammissione di nuovi membri, elezione dei membri,…).
Agli articoli 23 – 32 si parla del Consiglio di sicurezza.
Il CdS è a composizione ristretta: 15 membri di cui 5 permanenti (Francia, UK, Russia, Cina, USA);
i restanti 10 vengono eletti dall’AG (maggioranza qualificata) ogni due anni. In realtà avviene che
ogni anno ne cambiano 5, per avere un minimo di continuità nell’organo (il mandato italiano scade
nel 2017 e subentrerà l’Olanda perché sono scesi al compromesso di fare un anno per uno).
Art. 23Composizione. – 1. Il Consiglio di Sicurezza si compone di quindici Membri delle Nazioni
Unite. La Repubblica di Cina, la Francia, l’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, il
Regno Unito di Gran Bretagna e l’Irlanda Settentrionale e gli Stati Uniti d’America sono Membri
permanenti del Consiglio di Sicurezza. L’Assemblea Generale elegge dieci altri Membri delle
Nazioni Unite quali Membri non permanenti del Consiglio di Sicurezza, avendo speciale riguardo,
in primo luogo, al contributo dei Membri delle Nazioni Unite al mantenimento della pace e della
sicurezza internazionale ed agli altri fini dell’Organizzazione, ed inoltre ad un’equa distribuzione
geografica.
2. I Membri non permanenti del Consiglio di Sicurezza sono eletti per un periodo di due anni.
Tuttavia nella prima elezione successiva all’aumento da 11 a 15 del numero dei Membri del
Consiglio di Sicurezza, due dei quattro Membri aggiuntivi saranno scelti per il periodo di un anno.
I Membri uscenti non sono immediatamente rieleggibili.
3. Ogni Membro del Consiglio di Sicurezza ha un rappresentante nel Consiglio.
La responsabilità principale del CdS è il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.
Art. 27 Votazione. – 1. Ogni Membro del Consiglio di Sicurezza dispone di un voto.
2. Le decisioni del Consiglio di Sicurezza su questioni di procedura sono prese con un voto
favorevole di nove Membri.
3. Le decisioni del Consiglio di Sicurezza su ogni altra questione sono prese con un voto
favorevole di nove Membri, nel quale siano compresi i voti dei Membri permanenti: tuttavia nelle
decisioni previste dal capitolo VI e dal paragrafo 3 dell’articolo 52, un Membro che sia parte di
una controversia deve astenersi dal voto.
Nelle questioni non procedurali i voti favorevoli devono contenere quelli di tutti i membri
permanenti: se ci sono 14 voti favorevoli, ma quello contrario è di un membro permanente, la
decisione non passa. Spesso un membro permanente si astiene per non impedire una decisione che
ritiene necessaria riguardo a certe situazioni/nazioni, pur non potendo dare la sua approvazione per
problemi di politica interna. Ad esempio, per una risoluzione sulla Libia si erano astenuti Russia e
Cina, ma la risoluzione è stata comunque presa. Questa prassi ha dato vita ad una norma
consuetudinaria che vige nel sistema delle NU (non nel diritto internazionale in generale). Non c’è
17
mai stata una riforma dello statuto, eppure ci sono parecchie norme come questa diventate
consuetudinarie grazie alla prassi (consuetudine particolare).
Solitamente l’assenza di un membro permanente impedisce la risoluzione (lo fanno più che altro
con quell’intenzione precisa); ma è successo che è stata approvata una risoluzione per aiutare la
Corea del Sud in assenza dell’URSS che si era assentata per protesta (questa risoluzione è
probabilmente illegittima, ma non c’è un organo che valuti la legittimità delle risoluzioni del CdS).
Il CdS può adottare decisioni vincolanti, cosa che non può fare l’AG: questo significa di fatto che
alcuni Stati hanno più potere di altri. Pare una struttura oligarchica, che rispetta quella del sistema
internazionale: chi è più ricco e potente ha più privilegi.
Il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Mondiale
Il FMI e la BM vengono creati con la conferenza di Bretton Woods del 1944; lo statuto entra in
vigore nel 1945 e diventa realmente funzionante nel 1947.
Anche il FMI ha un modello ternario. C’è un Segretariato, composto da diversi dipartimenti e uffici.
L’organo a composizione plenaria è chiamato Board of Governors (Consiglio dei Governatori) ed è
formato dai rappresentanti degli Stati che sono i Ministri di economia e finanza o i governatori della
banca centrare. Gli Stati per far parte dell’organizzazione pagano una quota del capitale sociale e in
base a questa essi hanno diritto ad un numero di voti (meccanismo del voto ponderato). Questo
organo decide le questioni principali, la direzione delle politiche dei fondi, le modifiche delle quote,
… Le decisioni di ordinaria amministrazione vengono decise con la maggioranza semplice, mentre
le decisioni più importanti (ammissione di nuovi membri, quote,…) vengono prese con
maggioranze qualificate diverse (70%, 85%). Solo gli Usa hanno più del 16% dei voti e quindi
potrebbero bloccare le decisioni che richiedono l’85%.
L’organo a composizione ristretta si chiama Executive Board (Consigli di amministrazione): vi
partecipano solo 24 executive directors; alcuni sono nominati perché detengono le quote di capitale
più ampie, altri sono eletti dal Board of Governors. I Paesi che hanno diritto ad un loro
rappresentante sono gli Usa, il Giappone, la Cina, la Germania, la Francia, il Regno Unito, la Russia
e l’Arabia Saudita. Poi vi fanno parte gruppi di Paesi geopoliticamente coerenti che scelgono un
rappresentante comune la cui percentuale di voto corrisponde alla somma di quella dei Paesi che ne
fanno parte. L’Italia fa parte del gruppo con Albania, Malta, Grecia, San Marino e Portogallo.
Questo organo è apparentemente a composizione ristretta, perché i 24 directors dispongono dei voti
di tutti i Paesi del FMI. La decisione si fa in base al voto ponderato.
La BM ha una struttura istituzione simile. Finanzia progetti di sviluppo nei Paesi che lo necessitano.
L’Organizzazione Internazionale del Lavoro
L’ILO è nato nel 1919, il suo statuto faceva parte degli allegati del Trattato di Versailles, con lo
scopo di sviluppare una maggiore giustizia sociale. Ha un modello ternario e la particolarità di una
rappresentanza tripartita.
Nell’organo plenario ogni delegazione è composta da quattro persone: due rappresentano il governo
dello Stato, una rappresenta i datori di lavoro e l’ultima rappresenta i lavoratori (è scelto dai
sindacati); questo quattro delegati hanno ciascuno un voto e quindi possono votare
indipendentemente. L’Assemblea generale si riunisce una volta all’anno, fa raccomandazioni e può
delegare delle questioni all’organi a composizione ristretta. 18
L’organo a composizione ristretta ha poteri esecutivi e si riunisce tre volte all’anno. Il Governing
body è composto da 56 membri: 28 sono rappresentanti dei governi (10 Stati di importanza
industriale maggiore come Brasile, Cina, Francia, Italia,… + 18 eletti dalla Conferenza generale del
lavoro ogni tre anni), 14 sono scelti tra i rappresentanti dei lavoratori e 14 sono scelti tra i
rappresentanti dei datori di lavoro. Anche in quest’organo c’è una rappresentanza tripartita. Questo
consiglio d’amministrazione si riunisce tre volte all’anno e risponde alla necessità di garantire una
maggior efficienza nell’esecuzione dei compiti.
Nell’ambito dell’ILO vengono negoziate molte convenzioni (es. lavoro minorile, lavoro delle
donne). Il segretariato funge da depositario delle Convenzioni.
L’UNESCO - Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura
Le relazioni culturali internazionali sono un fenomeno piuttosto recente: possiamo parlarne a partire
dalla seconda metà dell’Ottocento. Prima gli scambi culturali erano più che altro un fatto privato,
fatti tra soggetto di natura privata (università, nobili, etc). Con l’Illuminismo vengono proposte
delle prime forme di scambio, ma comunque tra intellettuali considerati come un gruppo di persone
accomunate dall’amore per la cultura e la sua preservazione; viene create una sorta di associazione
internazionale tra intellettuali, letterati e artisti. Non si tratta però di cooperazione culturale, che
nasce dal momento in cui gli Stati iniziano ad occuparsi della cultura nella politica sia interna che
estera: ne fanno un oggetto delle politiche. Nascono così dei trattati bilaterali e vengono create
figure con lo scopo di mantenere relazioni culturali.
Possiamo dividere la storia delle relazioni culturali internazionali in tre periodi:
Metà Ottocento/Inizio Prima guerra mondiale: il periodo di formazione delle relazioni
- culturali internazionali è caratterizzato da una società internazionale eurocentrica che
favorisce la conclusione di accordi bilaterali; le prime convenzioni multilaterali arrivano a
nel 1886. Questo è un momento di formazione caratterizzato dall’apparizione delle
istituzioni base delle relazioni. Vengono coperti pochi campi per il momento, tra cui quello
degli scambi commerciali.
Ventennio tra le guerre mondiali: nasce un meccanismo di cooperazione multilaterale creato
- in seno alla Società delle Nazioni (1919); a partire dalla prima riunione dell’Assemblea nel
1920 viene proposta la creazione di un organo che si occupi di cooperazione culturale e
nasce così la Commissione internazionale di cooperazione intellettuale: ha natura consultiva
ed è formata da 11 membri scelti tra i più grandi nomi della cultura mondiale (Mann,
Einstein, Freud, Curie, etc). Si riunirono per circa 20 anni e fecero molte proposte. Nel 1924
la Francia propose un Segretariato permanente che attuasse le proposte fatte dalla
Commissione: viene creato nel 1926 l’Istituto internazionale di cooperazione intellettuale
(sede Parigi). Nel 1938 viene adottato l’atto internazionale di cooperazione culturale che
rende l’istituto di cooperazione una vera e propria organizzazione. L’atto entra in vigore nel
1940, con guerra già cominciata, e di conseguenza l’organizzazione in meno di 6 mesi è
costretta a chiudere a causa dell’occupazione tedesca a Parigi. Il limite dell’organizzazione
sta nella sua denominazione: l’aggettivo “intellettuale” limita i campi.
Post Seconda guerra mondiale: è il periodo della cooperazione culturale sotto l’insegna
- dell’UNESCO; l’obiettivo è di promuovere la pace attraverso l’istruzione e gli scambi
culturali. Non si parla più di “intellettuale”: cultura diventa una parola chiave per le
19
relazioni internazionali. La cooperazione inizia sotto le NU, che nella loro Carta la
menzionano già nell’articolo 1 che definisce gli obiettivi (art. 1.3: Conseguire la
cooperazione internazionale nella soluzione dei problemi internazionali di carattere
economico, sociale culturale od umanitario […]). Inoltre la cultura rientra nelle competenze
di due organi principali, l’Assemblea Generale (art 13:L’Assemblea Generale intraprende
studi e fa raccomandazioni allo scopo di: [...] sviluppare la cooperazione internazionale nei
campi economico, sociale, culturale, educativo e della sanità pubblica […]studi e
cooperazione internazionale nel campo della cultura e dell’istruzione) e il Consiglio
Economico e Sociale (art 62: Il Consiglio Economico e Sociale può compiere o promuovere
studi o relazioni su questioni internazionali economiche e sociali, culturali, educative,
sanitarie e simili, […]). I ministri alleati della cultura si riuniscono al fine di creare
un’organizzazione per la protezione della cultura alla fine della guerra. La firma dell’atto
costitutivo dell’UNESCO è un punto d’arrivo. Nel momento della sua creazione l’UNESCO
lavora sulla questione della protezione dei beni culturali in tempi di guerra, attingendo a una
convenzione conclusa in precedenza dall’organizzazione di cooperazione; nasce così la
Convenzione per la protezione dei Beni Culturali in caso di conflitto armato (L'AJA,1954).
L’UNESCO non è l’unica organizzazione internazionale che si è occupata di cultura: vi sono
parecchie organizzazioni regionali.
In Europa c’è il Consiglio d’Europa che ha il mandato di riunire gli Stati membri in favore
del loro patrimonio comune (della cultura e dei diritti umani); esso ha adottato molte norme
e convenzioni in materia culturale. Il Consiglio accoglie 47 membri: con la fine dei regimi
socialisti, l’organizzazione ha natura paneuropea. Anche l’Unione Europea ha iniziato ad
adottare delle politiche in materia culturale, per esempio per la protezione dei beni culturali
europei. Il Consiglio Nordico ha come obiettivo la promozione del patrimonio comune e
della cultura dei Paesi del Nord d’Europa.
In America c’è la cooperazione culturale più antica che risale agli anni Venti: le conferenze
panamericane avevano già iniziato ad adottare trattati per la protezione dei beni culturali in
tempi di pace e di guerra. In America Latina c’è il Mercosur che tra le cose favorisce
l’integrazione culturale.
In Africa, l’Unione Africana promuove la cultura per assicurare una maggiore integrazione
tra i Paesi del Continente. Ci sono per esempio l’ISESCO (Islamic Educational, Scientific
and Cultural Organization, è una conferenza di Stati islamici) e la LESCO ???(Lega araba).
In Asia, non c’è un’organizzazione panasiatica a causa delle molte differenze culturali; ma
ci sono esperienze di gruppi multilaterali accomunati da aspetti culturali come la religione.
L’UNESCO nasce nel 1945, ha sede a Parigi ed è oggi la più grande organizzazione internazionale
in materia di cultura, istruzione, educazione, scienze, etc. Ci sono 195 membri (tra poco meno per
l’uscita di Usa e forse Israele), 10 Stati associati (come la Palestina in antecedenza): questo ruolo
permette di seguire i lavori della conferenza generale e di prendere parola senza partecipare alle
delibere (no diritto di voto). L’organo plenario (Conferenza generale) si unisce ogni 2 anni. Il
Comitato Esecutivo a composizione ristretta comprende 58 membri scelti ogni 4 anni tra i 6 gruppi
geografici (Stati dell’Europa occidentale e del Nord America, Stati dell’Europa orientale, Stati
dell’America Latina, Stati dell’Asia e Pacifico, Stati africani, Stati arabi). La CG indica al CE su
quali temi lavorare.Il terzo organo principale è il Segretariato, capeggiato dal direttore generale. 20
Novità: gli Usa decidono di lasciare l’UNESCO. Non è la prima volta, già nell’84 l’avevano fatto in
seguito ad un piano adottato dall’organizzazione negli anni antecedenti sul nuovo ordine economico
internazionale economico proposto dagli Stati decolonizzati/in via di sviluppo che aveva
un’impostazione anti-occidentale; i paesi socialisti avevano promosso il piano. Tra gli obiettivi
c’era la volontà di disincentivale la cattiva informazione in quei Paesi: per gli Usa questa è una
mossa dell’URSS per parsi propaganda; gli Usa lasciano l’UNESCO definendola un’organizzazione
senza speranza “governata” dai PVS. In effetti i PVS non avevano la capacità e la volontà di trovare
un compromesso con gli Stati Uniti (“deriva terzomondista”): è un comportamento sbagliato
all’interno delle relazioni internazionali nel contesto delle conferenze diplomatiche per la
conclusione di negoziati. È sbagliato fare ricerca assoluta del rapporto di forza: i PVS sono in
maggioranza e voglio fare come vogliono; l’atteggiamento “faccio quello che voglio perché sono in
maggioranza numerica” crea contrasti e non porta alla conclusione di negoziati soddisfacenti. Il
voto a maggioranza crea polarizzazioni. L’ideale è il consensus, ovvero l’assenza di opposizione:
nella sala non c’è nessuno contrario.
Gli USA rimangono come osservatori e devolvono i loro soldi in progetti specifici da loro scelti e
non nel calderone delle decisioni fatte dalle maggioranze (utilizzo politico da parte degli Stati
dell’organizzazioni internazionali).
Gli Stati Uniti Erano rientrano nell’UNESCO solo nel 2003 per poter avere influenza nel negoziato
della Convenzione sulla diversità culturale e la salvaguardia del patrimonio.
Il WTO (World Trade Organization)
L’Organizzazione mondiale del commercio nasce nel 1995 e ha una struttura diversa rispetto a
quella dell’ONU, è più democratica. L’idea però di una cooperazione in ambito economico nasce
già nel secondo dopoguerra. Uno degli scopi era quello di creare una cooperazione nella gestione
dei rapporti commerciali tra gli Stati per favorire il mantenimento della pace e della sicurezza
internazionale. Per scambi commerciali intendiamo l’importazione e l’esportazione di beni e
prodotti (più avanti di servizi). In questo settore possiamo distinguere tre fasi storiche.
La prima fase parte dalla seconda metà dell’Ottocento fino allo scoppio della Prima guerra
1. mondiale: è il periodo del liberismo classico, in cui lo Stato lascia che i soggetti privati si
occupino dell’economia senza intervenire direttamente. Le merci possono circolare
liberamente senza essere ostacolate da barriere statali.
Nel periodo tra le due guerre mondiali, abbiamo un periodo di protezionismo o nazionalismo
2. economico: lo Stato interviene in economia e a regolamentare attività prima lasciate alla
libera iniziativa e a gestire diversamente gli scambi allo scopo di proteggere l’economia
dello Stato dalla concorrenza; vengono applicati dazi doganali. Per agevolare i prodotti che
vengono esportati vengono create le sovvenzioni all’esportazione.
Con la fine della Seconda guerra mondiale si decide di smantellare le misure
3. protezionistiche per tornare ad una situazione di liberismo: la terza fase viene chiamata di
neoliberismo. Gli Stati riducono progressivamente le misure statali, ma lo fanno solo se
anche gli altri fanno lo stesso: si crea così una collaborazione a livello internazionale in
modo che tutti gli Stati si impegnino a questo scopo. La creazione del FMI era funzionale a
questo progetto: per esempio nel suo statuto gli Stati si impegnano ad eliminare gli
impedimenti fiscali alle importazioni e alle esportazioni. La BM forniva prestiti per
21
finanziare progetti nei PVS nei settori come quello delle infrastrutture con l’obiettivo finale
di progredire con il loro sviluppo economico per inserirsi al pari di altri Stati nel sistema
neoliberista degli scambi commerciali. Gli Stati si incontrano per cominciare a negoziare le
riduzioni tariffarie: il primo negoziato tariffario è nel 1947. Sempre in questo anno inizia la
Conferenza sul commercio e l’occupazione per la creazione di un’organizzazione
internazionale sul commercio che si conclude a L’Avana nel 1948 con la stipulazione del
Trattato istitutivo dell’organizzazione; la Carta de L’Avana però non entra mai in vigore
perché manca l’appoggio di Stati fondamentali, come gli Stati Uniti. Essa regolava tra le
cose gli scambi commerciali. Comunque gli Stati capiscono che è necessario ridurre i dazi
doganali e continuare sulla strada del neoliberismo; la cooperazione internazionale in
materia commerciale si è svolta per molti anni senza un’organizzazione che la gestisse: il
GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) è un accordo che ricopre il testo del IV
capitolo della Carta de L’Avana (scambi commerciali) e che contiene degli obblighi sui dazi
doganali (ogni Stato ha una lista di concessione sulle tariffe che poteva applicare – art 2). Da
qui comincia davvero la cooperazione in materia.
Le norme principali del GATT, che gli Stati contraenti si sono obbligati a rispettare nel 1947, sono
le seguenti:
Art 2: liste di concessione gli Stati periodicamente rivedono le loro liste con lo scopo di
- abbassare il livello dei dazi.
Art 1: clausola della nazione più favorita i contraenti devono estendere a tutti gli altri la
- tassa più bassa che hanno su un determinato prodotto (la tassa applicata alla “nazione più
favorita”, ovvero quella più bassa, deve essere applicata anche a tutti gli altri Stati); così
avviene per ogni privilegio e vantaggio.
Art 3: non discriminazione dei prodotti interni i prodotti importati non devono essere
- sottoposti a tasse interne diverse a quelle dei prodotti nazionali.
Art 11: eliminazione delle restrizioni quantitative si chiede di non applicare restrizioni
- quantitative per non avere impedimenti alle esportazioni.
Art 16: sussidi è stata una norma di difficile applicazione; non prevede il divieto di
- sovvenzionare i prodotti nazionali, ma di ridurre le sovvenzioni in prossimità
dell’esportazione.
Art 6: anti-dumping si vuole evitare che il prodotto venga venduto ad un prezzo più basso
- del suo valore normale (e del suo costo di produzione).
Art 22: consultazioni tra gli Stati contraenti metodo diplomatico di risoluzione delle
- controversie al fine di trovare un accordo.
Art 23: misure per gli Stati contraenti per gestire queste situazioni se uno Stato contraente
- ritiene che gli sia stato pregiudicato un qualunque beneficio, possono essere messe in atto
delle misure con l’obiettivo di riportare l’equilibrio tra i vantaggi. Gli Stati che si riuniscono
in rappresentanza di tutti gli altri devono prima condurre un’indagine per capire la
situazione e poi fare una raccomandazione agli Stati interessati. L’indagine è stata spesso
delegata ai Panel, 3/5 persone, che stilano un rapporto.
Negli anni gli Stati si sono incontrati periodicamente, riducendo i dazi doganali; negli anni Settanta
gli Stati decidono di fare un passo avanti perché avevano capito che le legislazioni adottate
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internamente relative alla qualità dei prodotti (alle confezioni, agli ingredienti vietati, etc)
risultavano un impedimento al libero scambio. Iniziano anche a fare dei nuovi accordi con norme di
interpretazione dell’accordo originario. Nell’Uruguay round 1986-1994 concluso a Marrakech gli
Stati hanno ottenuto il consesus per la creazione del WTO. Sottoscrivendo il trattato istitutivo –
entrato in vigore il 1° gennaio 1995, lo Stato si impegna ad aderire a una serie di accordi (come
quelli del GATT). Quindi ora si hanno una serie di accordi gestiti da un’organizzazione, che ha un
modello diverso da quello ternario del secondo dopoguerra.
C’è un organo a composizione plenaria, il Ministerial Conference: vi partecipano tutti i Ministri
dell’Economia degli Stati membri o comunque i rappresentanti; si riunisce almeno una volta ogni
due anni. Vi sono più comitati e commissioni di lavoro. Il General Counsil è anch’esso un organo a
composizione plenaria con i rappresentanti degli Stati membri i che si riunisce negli intervalli fra le
riunioni della Conferenza Ministeriale. L’adozione delle delibere avviene per consensus; quando si
c’è, si va al voto e anche l’UE ha un voto per ogni Stato membro.
C’è un intero trattato che parla della soluzione delle controversie: l’Intesa sulla soluzione delle
controversie.
Articolo 3 volontà di continuare ad applicare i principi stabiliti dagli articoli 22/23 del
• GATT; è una consuetudine particolare, è una sorta di codificazione. L’Intesa sottolinea che
l’obiettivo del sistema delle soluzioni è quello di garantire una soluzione reciprocamente
soddisfacente. 3.1: I membri dichiarano di aderire ai principi per la gestione delle
controversie sino ad ora applicati ai sensi degli articoli XXII e XXIII del GATT 1947,
nonché alle norme e alle procedure ulteriormente sviluppate e modificate nella presente
intesa.3.7: Lo scopo del meccanismo di risoluzione delle controversie è garantire che una
controversia possa essere positivamente risolta. Una soluzione reciprocamente accettabile
per le parti di una controversia e compatibile con gli accordi contemplati è evidentemente
preferibile.In assenza di una soluzione reciprocamente concordata, il primo obiettivo del
meccanismo di risoluzione delle controversie è di norma garantire il ritiro delle misure in
questione qualora esse risultino incompatibili con le disposizioni di uno degli accordi
contemplati.Si dovrebbe ricorrere alle disposizioni in materia di compensazione unicamente
qualora il ritiro immediato della misura in questione risulti impraticabile […]. L'ultima
risorsa che la presente intesa offre al membro che adisce le procedure di risoluzione delle
controversie è la possibilità di sospendere l'applicazione di concessioni o altri obblighi
derivanti dagli accordi contemplati in maniera discriminatoria nei confronti dell'altro
membro, previa autorizzazione di tali misure da parte del DSB (l’organo per la soluzione
delle controversie).
Articolo 4 La prassi prevede che gli Stati debbano procedere a consultazioni: lo Stato che
• si sente danneggiato deve procedere a consultazione con l’altro Paese interessato; lo Stato
deve accettare la richiesta di consultazione, ma se non risponde entro 10 giorni, si può
procedere direttamente alla costituzione di un panel. Se la consultazione non dà frutti entro
60 giorni, lo Stato può chiedere la costituzione di un panel all’organo della soluzione per le
controversie.
Articolo 6 Il panel può essere stabilito a meno che per consensus si decida di non
• costituirlo: la domanda del Presidente della DSB è se tutti sono d’accordo a non costituire il
panel consensus negativo. 23
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