Anteprima
Vedrai una selezione di 17 pagine su 76
Analisi riguardo la protezione dei diritti umani nelle prigioni di Guantanamo e Bagram Pag. 1 Analisi riguardo la protezione dei diritti umani nelle prigioni di Guantanamo e Bagram Pag. 2
Anteprima di 17 pagg. su 76.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Analisi riguardo la protezione dei diritti umani nelle prigioni di Guantanamo e Bagram Pag. 6
Anteprima di 17 pagg. su 76.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Analisi riguardo la protezione dei diritti umani nelle prigioni di Guantanamo e Bagram Pag. 11
Anteprima di 17 pagg. su 76.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Analisi riguardo la protezione dei diritti umani nelle prigioni di Guantanamo e Bagram Pag. 16
Anteprima di 17 pagg. su 76.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Analisi riguardo la protezione dei diritti umani nelle prigioni di Guantanamo e Bagram Pag. 21
Anteprima di 17 pagg. su 76.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Analisi riguardo la protezione dei diritti umani nelle prigioni di Guantanamo e Bagram Pag. 26
Anteprima di 17 pagg. su 76.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Analisi riguardo la protezione dei diritti umani nelle prigioni di Guantanamo e Bagram Pag. 31
Anteprima di 17 pagg. su 76.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Analisi riguardo la protezione dei diritti umani nelle prigioni di Guantanamo e Bagram Pag. 36
Anteprima di 17 pagg. su 76.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Analisi riguardo la protezione dei diritti umani nelle prigioni di Guantanamo e Bagram Pag. 41
Anteprima di 17 pagg. su 76.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Analisi riguardo la protezione dei diritti umani nelle prigioni di Guantanamo e Bagram Pag. 46
Anteprima di 17 pagg. su 76.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Analisi riguardo la protezione dei diritti umani nelle prigioni di Guantanamo e Bagram Pag. 51
Anteprima di 17 pagg. su 76.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Analisi riguardo la protezione dei diritti umani nelle prigioni di Guantanamo e Bagram Pag. 56
Anteprima di 17 pagg. su 76.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Analisi riguardo la protezione dei diritti umani nelle prigioni di Guantanamo e Bagram Pag. 61
Anteprima di 17 pagg. su 76.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Analisi riguardo la protezione dei diritti umani nelle prigioni di Guantanamo e Bagram Pag. 66
Anteprima di 17 pagg. su 76.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Analisi riguardo la protezione dei diritti umani nelle prigioni di Guantanamo e Bagram Pag. 71
Anteprima di 17 pagg. su 76.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Analisi riguardo la protezione dei diritti umani nelle prigioni di Guantanamo e Bagram Pag. 76
1 su 76
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

SMITH E SERDAR ED IL RAPPORTO CON LA CORTE EUROPEA DEI

DIRITTI UMANI: I CASI AL-SKEINI E AL-JEDDA

SOMMARIO: I. La CEDU e l’Ordinamento britannico. - II. Il caso Al-Skeini

deciso dalla Grand Chamber il 7 luglio 2011. - III. Il caso Al-Jedda. - IV. Il caso Smith

deciso dalla Supreme Court nel 2010. - V. Il caso Smith deciso dalla Corte Suprema

britannica nel 2013. - VI. Il caso Serdar deciso in primo grado il 2 maggio del 2014

dalla Queen's Bench Division. VII. Il Protocollo 15 e le conseguenti modifiche alla

Convenzione - VIII. Le reazioni del partito conservatore: il British Bill of Rights.

I. La CEDU e l’Ordinamento britannico

A seguito delle considerazioni svolte nel capitolo precedente, in cui si è trattato

dei risvolti che gli attentati terroristici dell’11 settembre hanno avuto, in particolare, nel

contesto americano, la dottrina internazionale si è interrogata sulla reale portata che

questo fenomeno ha avuto sui valori democratici fondamentali che sono alla base dei

moderni sistemi costituzionali europei e non.

Negli ultimi anni gli organi giurisdizionali che si occupano della tutela dei diritti

dell’uomo, in Europa, hanno riaffermato il carattere di assolutezza del diritto a non

essere sottoposti a tortura, trattamenti degradanti e inumani, consci degli effetti

devastanti che le strategie di sicurezza nazionale, per la lotta al global terrorism,

potevano provocare sui diritti fondamentali dei soggetti sospettati di far parte di cellule

terroristiche.

Difatti, la tipologia di accusa non può in ogni caso comportare una restrizione

delle libertà delle persone al limite del trattamento inumano, con ciò la necessità che

anche a detti soggetti siano garantite condizioni detentive che siano rispettose della

dignità umana, nonché, oltre ai divieti suddetti, la possibilità di ricorrere alle autorità

giurisdizionali secondo le garanzie di un due process of law.

Le tensioni che si sono registrate tra potere esecutivo e organi giudiziari in

materia di tutela dei diritti umani nella lotta al terrorismo, tuttavia, non si sono verificate

solo negli USA, infatti, anche nel Regno Unito l’argomento è di forte attualità ed ha

prodotto, non poche, considerazioni, che hanno riguardato il rapporto, non solo tra

l’esecutivo inglese ed il judiciary power, ma anche, con gli organi giurisdizionali

europei.

Se negli Stati Uniti, dunque, i contrasti hanno come attori protagonisti

l’Esecutivo e le Corti, in Gran Bretagna bisogna tener conto anche delle Corti europee,

che negli ultimi anni hanno accentuato il loro ruolo di garanti dei diritti umani.

Di seguito analizzeremo il sistema giurisdizionale britannico in correlazione

all’applicazione della domestic law al di fuori dei propri confini, e come questo è

entrato in contrasto con la giurisprudenza delle Corti Europee, esaminando, tramite il

riferimento a dei casi pratici, la materia riguardante lo sviluppo della tutela dei diritti

umani, che la Gran Bretagna garantisce in un contesto extraterritoriale. 41

Bisogna innanzitutto chiarire come si articola il rapporto tra Corti Europee e

Corti britanniche, partendo, appunto, dall’approvazione dello Human Rights Act 1998,

135

legge che ha incorporato la Convenzione Europea dei Diritti Umani (CEDU)

nell’ordinamento inglese, ed entrato in vigore il 2 ottobre 2000.

Esso ha una particolare rilevanza, in quanto, per la prima volta nella storia

inglese è stato introdotto nell’Ordinamento giuridico un atto avente un valore

costituzionale, comparabile a quello che la Costituzione possiede nei Paesi tradizionali

continentali. circa l’opportunità o meno di introdurre nel Regno

Occorre segnalare il dibattito, sui diritti dell’uomo del

Unito un Act interno che incorporasse la Convenzione Europea

1950, che ha proceduto la sua entrata in vigore, poiché esso fu il primo Stato a ratificare

tale Convenzione (1951), pur senza tuttavia introdurla formalmente all’interno della

136

Domestic Law .

Le motivazioni che stanno alla base di tale disputa, riguardano la tradizione

politico-costituzionale inglese; infatti, la dottrina ritiene che i diritti e le libertà

fondamentali previsti nella Convenzione fossero già ampiamente tutelati nella

137

consuetudine, dalla Magna Charta of Rights del 1688 .

Un’ulteriore motivazione, secondo altra parte della dottrina, sta nel fatto che il

dibattito circa l’opportunità di un “preconizzava” l’attribuzione ai giudici

Bill of Rights

di un “broad 138

indipentent power of sudicia review” . Nel sistema giuridico britannico è

inconcepibile che i tribunali possano arrivare a dichiarare nulla una legge parlamentare,

e l’incorporazione della CEDU nel diritto interno avrebbe rappresentato quello che per

molti era un terribile passaggio di potere dall’organo legislativo a quello giudiziario.

A seguito dei numerosi ricorsi e dell’immagine negativa che ne derivava per il

Paese dal punto di vista internazionale, a partire dal 1966, si svilupparono diversi

movimenti favorevoli alla “incorporation” 139

della Convenzione nel diritto interno , cui

seguirono l’elaborazione di alcuni documenti 140 .

diritti dell’uomo

135 La Convenzione Europea per la tutela dei e delle libertà fondamentali è un trattato

internazionale, redatto dal Consiglio d’Europa e firmato a Roma il 4 novembre 1950.

136 G.F. FERRARI, La Convenzione e la sua Incorporation nel Regno Unito, in Libertà e diritti civili

2000, pp. 125 e ss. “In 1215, Britain had Magna Charta, which introduced

137 J. WIDHAM, H. MOUNTFIELD, Op. Cit., 4:

process and trial by jury. In 1688, the Bill of Rights limited the monarch’s powers, in

the concepts of due

most respects, to those permitted by Parliament. In the eighteenth and early nineteenth centuries, many

ideas which we regard as central to the rule of law were developed in the ideas of English thinkers such

as Thomas Paine, John Locke and J.S. Mill. But Britain is unusual among develop democracies in having

had no written constitution and no positive guarantees of rights. The foundation of our liberties has been

one...we are free to do everything except that which we are forbidden to do by law”.

a negative G.F.

p. 126: “Una prima estensione della Convenzione a ben quarantadue territori

FERRARI, Op. Cit.,

d’oltremare fu operata nell’Ottobre del 1953. Nel 1958 la Conferenza costituzionale di Londra,

preparatoria della Carta nigeriana anteriore all’indipendenza, propose un sistema di diritti fondamentali

azionabili, costruito sullo schema della Convezione…Paradossalmente, dunque Westminster e Whitehall

hanno contribuito alla circolazione della Convenzione nei sistemi costituzionali di lingua inglese. Cfr.

anche V. Halsbury’s Law of England, London, Butterworths, 1973-81, 4° ed., VI, par. 1023 ss.

138 F. TORIELLO, Principi generali del diritto comunitario, 2000, p. 471.

Erano contrari, invece, all’incorporazione della Convenzione il partito conservatore ed in particolar

139

modo la signora Thacher, la quale bloccò a lungo ogni tentativo di approvazione parlamentare,

nonostante le pressioni di movimenti di opinioni; difatti, i Lords, come esponenti del partito conservatore,

42

Furono gli esponenti del partito laburista ad incoraggiare la ratifica della CEDU

e nel 1966 a sostenere l’introduzione del Rights of Petition, interessandosi attivamente a

141

una problematica di interesse pubblico , provvedendo, inoltre, a pubblicare un

manifesto nella quale si prevedeva l’istituzione di un comitato per incorporare la

Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo nella legge nazionale inglese.

Successivamente il dibattito subì un mutamento, sia dal punto di vista politico

che parlamentare; precisamente, divennero oggetto di una attenta analisi le concrete

modalità di recepimento della Convenzione ed in particolare la disciplina del delicato

meccanismo giuridico in base al quale la Convenzione avrebbe dovuto prevalere sugli

statutes, soggetti alla not with standing clause.

Necessita rilevare la valenza che in Inghilterra riveste un Trattato internazionale,

il quale non può essere invocato di fronte ai giudici nazionali, non attribuisce diritti ai

singoli e non può essere applicato fino a quando non viene incorporato all’interno della

142

legge inglese attraverso un Act of Parliament ; di conseguenza, nel caso in cui al

giudice venga sottoposto una questione di non corrispondenza di una legge interna con

norme della Convenzione, e quindi, il mancato rispetto dei diritti umani, dovrà

necessariamente applicarsi la legge interna, violando le norme che impongono il rispetto

dei diritti umani, nel rispetto del dogma fondamentale del diritto inglese, della assoluta

“sovranità , il quale è in grado di fare e disfare le leggi a suo

del Parlamento”

piacimento senza essere vincolato da impegni internazionali poi non incorporati

all’interno della legge nazionale.

temevano che con l’incorporazione della CEDU si rischiava di assoggettare il Parlamento, sovrano per

Costituzione, al potere dei giudici, preoccupazione avvertita da politici inglesi.

140 I documenti in questione furono: il documento di discussione del 1976, patrocinato da Jenkins

(Legislation on Human Rights with particular reference to the European Convention, London, H.M.S.O.,

7008); il rapporto del Northen Ireland Stanting Advisory Committee on Human Rightsdel 1977(The

Protection of Human Rights by Law in Northern Ireland, London, Collins1978); la raccomandazione a

stretta maggioranza di un select committee dei lords nel 1978 (Report of the seleci Committee on a Bill of

Rights, H.L., 176, par. 53.); un bill reiteratamente presentato da Lord Wade e approvato dalla Camera nel

1979(H.L. Deb., vol. 402, cols. 911-915, 6.12.1979. Lord Wade, nei vari progetti di legge da lui

presentati, sostenne sempre fermamente l’idea della assoluta necessità di incorporare i diritti sanciti nella

Convenzione all’interno del diritto inglese vigente. Egli difese e portò avanti questa idea fino alla morte

ma non incontrò mai il favore dei Lords).

G.F. FERRARI, La Convenzione e la sua Incorporation nel Regno Unito, in Libertà e Diritti civili 2000,

pp. 125 e ss..

141 Nel Dicembre 1966, Jack Straw e Paul Boateng pubblicarono un progetto intitolato Bringing Rights

Home, nel quale era dichiarato il piano generale del Partito Laburista volto alla definitiva incorporazione

della CEDU. Tale progetto fu seguito da altri scritti pubblicati dalla Società degli Avvocati Laburisti e dai

Democratici Liberali. Nel Maggio 1997 il Partito Laburista vinse le elezioni con una maggioranza

schiacciante e finalmente si raggiunse il risultato tanto atteso e da più parti auspicato.

“Un enacted trea

Dettagli
Publisher
A.A. 2013-2014
76 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Davide8701 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Libera Università della Sicilia Centrale "KORE" di Enna o del prof Bargiacchi Paolo.