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SMITH E SERDAR ED IL RAPPORTO CON LA CORTE EUROPEA DEI
DIRITTI UMANI: I CASI AL-SKEINI E AL-JEDDA
SOMMARIO: I. La CEDU e l’Ordinamento britannico. - II. Il caso Al-Skeini
deciso dalla Grand Chamber il 7 luglio 2011. - III. Il caso Al-Jedda. - IV. Il caso Smith
deciso dalla Supreme Court nel 2010. - V. Il caso Smith deciso dalla Corte Suprema
britannica nel 2013. - VI. Il caso Serdar deciso in primo grado il 2 maggio del 2014
–
dalla Queen's Bench Division. VII. Il Protocollo 15 e le conseguenti modifiche alla
Convenzione - VIII. Le reazioni del partito conservatore: il British Bill of Rights.
I. La CEDU e l’Ordinamento britannico
A seguito delle considerazioni svolte nel capitolo precedente, in cui si è trattato
dei risvolti che gli attentati terroristici dell’11 settembre hanno avuto, in particolare, nel
contesto americano, la dottrina internazionale si è interrogata sulla reale portata che
questo fenomeno ha avuto sui valori democratici fondamentali che sono alla base dei
moderni sistemi costituzionali europei e non.
Negli ultimi anni gli organi giurisdizionali che si occupano della tutela dei diritti
dell’uomo, in Europa, hanno riaffermato il carattere di assolutezza del diritto a non
essere sottoposti a tortura, trattamenti degradanti e inumani, consci degli effetti
devastanti che le strategie di sicurezza nazionale, per la lotta al global terrorism,
potevano provocare sui diritti fondamentali dei soggetti sospettati di far parte di cellule
terroristiche.
Difatti, la tipologia di accusa non può in ogni caso comportare una restrizione
delle libertà delle persone al limite del trattamento inumano, con ciò la necessità che
anche a detti soggetti siano garantite condizioni detentive che siano rispettose della
dignità umana, nonché, oltre ai divieti suddetti, la possibilità di ricorrere alle autorità
giurisdizionali secondo le garanzie di un due process of law.
Le tensioni che si sono registrate tra potere esecutivo e organi giudiziari in
materia di tutela dei diritti umani nella lotta al terrorismo, tuttavia, non si sono verificate
solo negli USA, infatti, anche nel Regno Unito l’argomento è di forte attualità ed ha
prodotto, non poche, considerazioni, che hanno riguardato il rapporto, non solo tra
l’esecutivo inglese ed il judiciary power, ma anche, con gli organi giurisdizionali
europei.
Se negli Stati Uniti, dunque, i contrasti hanno come attori protagonisti
l’Esecutivo e le Corti, in Gran Bretagna bisogna tener conto anche delle Corti europee,
che negli ultimi anni hanno accentuato il loro ruolo di garanti dei diritti umani.
Di seguito analizzeremo il sistema giurisdizionale britannico in correlazione
all’applicazione della domestic law al di fuori dei propri confini, e come questo è
entrato in contrasto con la giurisprudenza delle Corti Europee, esaminando, tramite il
riferimento a dei casi pratici, la materia riguardante lo sviluppo della tutela dei diritti
umani, che la Gran Bretagna garantisce in un contesto extraterritoriale. 41
Bisogna innanzitutto chiarire come si articola il rapporto tra Corti Europee e
Corti britanniche, partendo, appunto, dall’approvazione dello Human Rights Act 1998,
135
legge che ha incorporato la Convenzione Europea dei Diritti Umani (CEDU)
nell’ordinamento inglese, ed entrato in vigore il 2 ottobre 2000.
Esso ha una particolare rilevanza, in quanto, per la prima volta nella storia
inglese è stato introdotto nell’Ordinamento giuridico un atto avente un valore
costituzionale, comparabile a quello che la Costituzione possiede nei Paesi tradizionali
continentali. circa l’opportunità o meno di introdurre nel Regno
Occorre segnalare il dibattito, sui diritti dell’uomo del
Unito un Act interno che incorporasse la Convenzione Europea
1950, che ha proceduto la sua entrata in vigore, poiché esso fu il primo Stato a ratificare
tale Convenzione (1951), pur senza tuttavia introdurla formalmente all’interno della
136
Domestic Law .
Le motivazioni che stanno alla base di tale disputa, riguardano la tradizione
politico-costituzionale inglese; infatti, la dottrina ritiene che i diritti e le libertà
fondamentali previsti nella Convenzione fossero già ampiamente tutelati nella
137
consuetudine, dalla Magna Charta of Rights del 1688 .
Un’ulteriore motivazione, secondo altra parte della dottrina, sta nel fatto che il
dibattito circa l’opportunità di un “preconizzava” l’attribuzione ai giudici
Bill of Rights
di un “broad 138
indipentent power of sudicia review” . Nel sistema giuridico britannico è
inconcepibile che i tribunali possano arrivare a dichiarare nulla una legge parlamentare,
e l’incorporazione della CEDU nel diritto interno avrebbe rappresentato quello che per
molti era un terribile passaggio di potere dall’organo legislativo a quello giudiziario.
A seguito dei numerosi ricorsi e dell’immagine negativa che ne derivava per il
Paese dal punto di vista internazionale, a partire dal 1966, si svilupparono diversi
movimenti favorevoli alla “incorporation” 139
della Convenzione nel diritto interno , cui
seguirono l’elaborazione di alcuni documenti 140 .
diritti dell’uomo
135 La Convenzione Europea per la tutela dei e delle libertà fondamentali è un trattato
internazionale, redatto dal Consiglio d’Europa e firmato a Roma il 4 novembre 1950.
136 G.F. FERRARI, La Convenzione e la sua Incorporation nel Regno Unito, in Libertà e diritti civili
2000, pp. 125 e ss. “In 1215, Britain had Magna Charta, which introduced
137 J. WIDHAM, H. MOUNTFIELD, Op. Cit., 4:
process and trial by jury. In 1688, the Bill of Rights limited the monarch’s powers, in
the concepts of due
most respects, to those permitted by Parliament. In the eighteenth and early nineteenth centuries, many
ideas which we regard as central to the rule of law were developed in the ideas of English thinkers such
as Thomas Paine, John Locke and J.S. Mill. But Britain is unusual among develop democracies in having
had no written constitution and no positive guarantees of rights. The foundation of our liberties has been
one...we are free to do everything except that which we are forbidden to do by law”.
a negative G.F.
p. 126: “Una prima estensione della Convenzione a ben quarantadue territori
FERRARI, Op. Cit.,
d’oltremare fu operata nell’Ottobre del 1953. Nel 1958 la Conferenza costituzionale di Londra,
preparatoria della Carta nigeriana anteriore all’indipendenza, propose un sistema di diritti fondamentali
azionabili, costruito sullo schema della Convezione…Paradossalmente, dunque Westminster e Whitehall
hanno contribuito alla circolazione della Convenzione nei sistemi costituzionali di lingua inglese. Cfr.
anche V. Halsbury’s Law of England, London, Butterworths, 1973-81, 4° ed., VI, par. 1023 ss.
138 F. TORIELLO, Principi generali del diritto comunitario, 2000, p. 471.
Erano contrari, invece, all’incorporazione della Convenzione il partito conservatore ed in particolar
139
modo la signora Thacher, la quale bloccò a lungo ogni tentativo di approvazione parlamentare,
nonostante le pressioni di movimenti di opinioni; difatti, i Lords, come esponenti del partito conservatore,
42
Furono gli esponenti del partito laburista ad incoraggiare la ratifica della CEDU
e nel 1966 a sostenere l’introduzione del Rights of Petition, interessandosi attivamente a
141
una problematica di interesse pubblico , provvedendo, inoltre, a pubblicare un
manifesto nella quale si prevedeva l’istituzione di un comitato per incorporare la
Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo nella legge nazionale inglese.
Successivamente il dibattito subì un mutamento, sia dal punto di vista politico
che parlamentare; precisamente, divennero oggetto di una attenta analisi le concrete
modalità di recepimento della Convenzione ed in particolare la disciplina del delicato
meccanismo giuridico in base al quale la Convenzione avrebbe dovuto prevalere sugli
statutes, soggetti alla not with standing clause.
Necessita rilevare la valenza che in Inghilterra riveste un Trattato internazionale,
il quale non può essere invocato di fronte ai giudici nazionali, non attribuisce diritti ai
singoli e non può essere applicato fino a quando non viene incorporato all’interno della
142
legge inglese attraverso un Act of Parliament ; di conseguenza, nel caso in cui al
giudice venga sottoposto una questione di non corrispondenza di una legge interna con
norme della Convenzione, e quindi, il mancato rispetto dei diritti umani, dovrà
necessariamente applicarsi la legge interna, violando le norme che impongono il rispetto
dei diritti umani, nel rispetto del dogma fondamentale del diritto inglese, della assoluta
“sovranità , il quale è in grado di fare e disfare le leggi a suo
del Parlamento”
piacimento senza essere vincolato da impegni internazionali poi non incorporati
all’interno della legge nazionale.
temevano che con l’incorporazione della CEDU si rischiava di assoggettare il Parlamento, sovrano per
Costituzione, al potere dei giudici, preoccupazione avvertita da politici inglesi.
140 I documenti in questione furono: il documento di discussione del 1976, patrocinato da Jenkins
(Legislation on Human Rights with particular reference to the European Convention, London, H.M.S.O.,
7008); il rapporto del Northen Ireland Stanting Advisory Committee on Human Rightsdel 1977(The
Protection of Human Rights by Law in Northern Ireland, London, Collins1978); la raccomandazione a
stretta maggioranza di un select committee dei lords nel 1978 (Report of the seleci Committee on a Bill of
Rights, H.L., 176, par. 53.); un bill reiteratamente presentato da Lord Wade e approvato dalla Camera nel
1979(H.L. Deb., vol. 402, cols. 911-915, 6.12.1979. Lord Wade, nei vari progetti di legge da lui
presentati, sostenne sempre fermamente l’idea della assoluta necessità di incorporare i diritti sanciti nella
Convenzione all’interno del diritto inglese vigente. Egli difese e portò avanti questa idea fino alla morte
ma non incontrò mai il favore dei Lords).
G.F. FERRARI, La Convenzione e la sua Incorporation nel Regno Unito, in Libertà e Diritti civili 2000,
pp. 125 e ss..
141 Nel Dicembre 1966, Jack Straw e Paul Boateng pubblicarono un progetto intitolato Bringing Rights
Home, nel quale era dichiarato il piano generale del Partito Laburista volto alla definitiva incorporazione
della CEDU. Tale progetto fu seguito da altri scritti pubblicati dalla Società degli Avvocati Laburisti e dai
Democratici Liberali. Nel Maggio 1997 il Partito Laburista vinse le elezioni con una maggioranza
schiacciante e finalmente si raggiunse il risultato tanto atteso e da più parti auspicato.
“Un enacted trea