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COSA OCCORRE RICORDARE PER L’ESAME
Definizione di org int, unioni di stati di tipo istituzionale
L’atto istitutivo è l’elemento che differenzia le organizzazioni
internazionali dalle altre associazioni non governative o
intergovernative.
Primo organo da creare è quello assembleare, che poi provvederà
alla creazione degli altri enti. L’entrata in vigore dell’atto istitutivo
non è sufficiente per la creazione dell’org int, ma deve riunirsi il
primo organo.
FUNZIONAMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI
Le funzioni delle organizzazioni internazionali possono essere
normativa, di controllo o giurisdizionale.
>La funzione normativa può essere distinta in due categorie:
interna o esterna. La funzione normativa interna consente di
adottare norme che producono effetti nell’ordinamento interno
dell’organizzazione internazionale, ed è in genere disciplinata
dall’atto istitutivo: ne è un esempio il regolamento interno che
disciplina le funzioni del personale dell’organizzazione. La funzione
normativa si dice esterna quando l’organizzazione internazionale
emana atti normativi che hanno effetti al di fuori dall’ordinamento
dell’organizzazione stessa.
>La funzione di controllo chiama l’organizzazione a verificare il
rispetto degli obblighi contenuti nell’atto istitutivo e nelle altre
norme adottate in seno all’organizzazione internazionale. In genere
questa funzione di controllo viene esercitata dagli organi dell’ente,
che possono essere organi propri o sussidiari creati appositamente.
Non è da escludere che possano essere creati anche degli organi ad
hoc, specie nell’ambito dell’adozione di convenzioni internazionali:
questa prassi è particolarmente comune nell’ambito delle
convenzioni che hanno in oggetto i diritti umani. Queste
convenzioni creano dunque organi di controllo, de iure esterni e
indipendenti rispetto alla organizzazione internazionale in seno alla
quale l’accordo internazionale è stato siglato che diventa quindi “la
cornice normativa” all’interno della quale quest’ente di controllo
svolge le proprie funzioni, ma de facto strettamente connessi con
essa.
>La funzione giurisdizionale consiste nella creazione di tribunali che
risolvano contenziosi o questioni sollevate in seno alle
organizzazioni. Dall’emergere della funzione giurisdizionale, questa
si occupava delle questioni riguardante il personale. Meno
sviluppata è la branca giurisdizionale che si occupa del controllo di
legittimità degli atti emessi dall’organizzazione internazionale. Gli
sviluppi più importanti in questa branca della funzione
giurisdizionale si trovano nell’ordinamento dell’Unione Europea, in
quanto la Corte di Lussemburgo esercita questa funzione già da vari
anni. Una terza funzione giurisdizionale è volta a risolvere le
controversie che possono sorgere tra Stati e organizzazioni
internazionali in base alle norme – dette clausole compromissorie –
contenute all’interno degli atti istitutivi (es. ICAO).
Il finanziamento delle organizzazioni internazionali è ciò che
consente all’ente di svolgere le proprie funzioni. L’obbligo di
finanziamento, generalmente contenuto nell’atto istitutivo
dell’organizzazione internazionale, è direttamente collegato allo
status di membro dell’organizzazione stessa. Le norme sul
finanziamento possono essere generiche, che specificano che ogni
Stato membro deve partecipare al finanziamento dell’ente, oppure
più dettagliate, che specificano le quote nella cui misura ciascun
membro deve contribuire alle spese di funzionamento
dell’organizzazione internazionale. La spesa viene ripartita tra gli
Stati membri in modo diverso da ente a ente, in generale tenendo
conto della capacità contributiva dello Stato sulla base di specifici
parametri soprattutto di carattere economico. L’utilizzo della c.d.
contribuzione obbligatoria non esclude la possibilità di attingere da
finanziamenti di altro tipo, come le contribuzioni volontarie, che
ovviamente non possono costituire l’unica fonte di finanziamento.
L’organo amministrativo ha la facoltà di autorizzare e accettare le
donazioni rivolte all’ente per evitare limitazioni all’indipendenza
economica dell’organizzazione. È difficile trovare meccanismi di
autofinanziamento: l’Unione Europea ne è un esempio.
Soggettività internazionale
La creazione di un’organizzazione internazionale non implica
necessariamente che essa acquisti la soggettività internazionale.
Non basta infatti una clausola del trattato istitutivo ad attribuire la
personalità internazionale, ma occorre che l’organizzazione
partecipi effettivamente con altri soggetti internazionali e diventi
titolare di situazioni giuridiche soggettive in conseguenza della
conclusione di accordi, dell’esercizio di diritti e poteri o
dell’adempimento dei relativi obblighi.
Per quanto riguarda l’ONU, la sua personalità è stata affermata dalla
CIG nel 1949 sul caso della Riparazione per danni subito al servizio
delle Nazioni Unite, la quale ha stabilito che l’ONU ha la capacità di
essere titolare di diritti e doveri internazionali e di far valere tali
diritti per mezzo di un reclamo internazionale. In un altro parere
della CIG nel 1980 si sostiene che le organizzazioni internazionali
sono soggetti del diritto internazionale di carattere non territoriale
e, come tali, tenute ad osservare ogni obbligo di cui sono titolari in
base alle norme generali del diritto internazionale, ai loro statuti o
ad accordi dei quali sono parti. La Carta dell’ONU non prevede la
possibilità di ammettere enti soggetti diversi dagli stati, come le
organizzazioni d’integrazione regionale (RIO) e le altre
organizzazioni internazionali.
La personalità internazionale delle organizzazioni internazionali si
manifesta inoltre come assunzione di responsabilità in conseguenza
della violazione degli obblighi internazionali di cui sono titolari.
La soggettività internazionale delle organizzazioni internazionali è
peraltro di natura funzionale. In un parere del 1996 la CIG ha
stabilito che le organizzazioni internazionali sono soggetti di diritto
internazionale che, a differenza degli Stati, non godono di
principio di specialità,
competenze generali. Esse sono rette dal
sono cioè dotate dagli stati di competenze di attribuzione; tali
competenze sono normalmente formulate nell’atto istitutivo, anche
se le necessità della vita internazionale possono evidenziare
l’esigenza di disporre di poteri sussidiari rispetto a quelli
espressamente previsti (teoria dei poteri impliciti).
Il tema della soggettività delle organizzazioni internazionali è stato
a lungo dibattuto, soprattutto quando il fenomeno si è sviluppato.
Secondo la dottrina precedente, dietro le organizzazioni
internazionali c’erano solo gli Stati, negando quindi una personalità
giuridica agli Stati “presi insieme”. Oggi la questione è stata risolta
conferendo una personalità giuridica alle organizzazioni
internazionali nell’ambito del diritto internazionale.
Nell’ordinamento internazionale non esiste una norma che
attribuisce soggettività internazionale a favore delle organizzazioni:
gli elementi presi in considerazione ai fini del riconoscimento di
soggettività alle organizzazioni sono, in primis, il fatto che l’atto
adottato in seno ad essa è imputabile non agli Stati che la
compongono ma all’organizzazione in quanto tale, e in secondo
luogo l’esistenza di apparati di organi che adottano atti non
ascrivibili agli Stati. Ai fini dell’attribuzione della personalità
internazionale ad un ente bisogna applicare il principio di effettività
– come nel caso degli Stati – e prendere in considerazione un
aspetto soggettivo, cioè il riconoscimento dell’organizzazione da
parte degli Stati, che però deve essere supportato dall’aspetto
oggettivo, cioè l’osservazione dell’azione, dei rapporti sviluppati con
gli altri soggetti di diritto internazionale, dell’organizzazione. Non è,
peraltro, raro che degli atti istitutivi non prevedano alcuna norma in
merito alla personalità giuridica internazionale: questo non significa
che tale soggettività non sia rilevabile. Le manifestazioni tipiche
della soggettività delle organizzazioni internazionali sono varie: un
elemento che viene preso in considerazione piuttosto di frequente è
dato dallo ius contraendi dell’organizzazione, che è soggetta alla
norma di ius cogens pacta sunt servanda. Nelle organizzazioni
internazionali che hanno un assetto istituzionale semplice, quindi
composto da pochi organi, tendenzialmente la facoltà di stipula di
trattati è assegnata all’organo assembleare; nel caso di
organizzazioni con strutture più organi, non è escluso il
coinvolgimento di più organi dello stesso ente.
ELEMENTI DA CUI TRASPARE LA SOGGETTIVITA’
Le organizzazioni internazionali possono stipulare un'ampia varietà
tipo di accordi, è difficile fare una classificazione. Gli accordi
possono essere conclusi con gli stati membri dell'ente (sfera
soggettiva), con stati terzi rispetto all'organizzazione e anche con
altre organizzazioni internazionali.
Altra forma attraverso cui di manifesta la soggettività internazionale
è l'esercizio del diritto di legazione attivo e passivo, quindi possono
sviluppare relazioni di carattere diplomatico.
>Diritto di legazione attivo: l’organizzazione internazionale può
inviare rappresentanti negli altri stati
>Diritto di legazione passivo: l'organizzazione internazionale può
ricevere rappresentanti degli altri stati
Gli accordi diplomatici sviluppati dalle organizzazioni internazionali
sono diversi rispetto a quelli che regolano i rapporti tra stati, poiché
BILATERALI
quelli tra stati sono rapporti (stato che invia e stato che
TRILATERALI,
riceve), mentre quelli tra organizzazioni sono rapporti
poiché sono coinvolti 3 soggetti diversi: lo stato che invia la propria
missione presso l'organizzazione internazionale, l'organizzazione
internazionale che riceverà la missione e lo stato in cui ha sede la
missione internazionale. Esiste una apposita convenzione di
codificazione che è stata approvata in seno all'Organizzazione delle
Nazioni Unite nel 1975, che si occu