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COSA OCCORRE RICORDARE PER L’ESAME

Definizione di org int, unioni di stati di tipo istituzionale

L’atto istitutivo è l’elemento che differenzia le organizzazioni

internazionali dalle altre associazioni non governative o

intergovernative.

Primo organo da creare è quello assembleare, che poi provvederà

alla creazione degli altri enti. L’entrata in vigore dell’atto istitutivo

non è sufficiente per la creazione dell’org int, ma deve riunirsi il

primo organo.

FUNZIONAMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

Le funzioni delle organizzazioni internazionali possono essere

normativa, di controllo o giurisdizionale.

>La funzione normativa può essere distinta in due categorie:

interna o esterna. La funzione normativa interna consente di

adottare norme che producono effetti nell’ordinamento interno

dell’organizzazione internazionale, ed è in genere disciplinata

dall’atto istitutivo: ne è un esempio il regolamento interno che

disciplina le funzioni del personale dell’organizzazione. La funzione

normativa si dice esterna quando l’organizzazione internazionale

emana atti normativi che hanno effetti al di fuori dall’ordinamento

dell’organizzazione stessa.

>La funzione di controllo chiama l’organizzazione a verificare il

rispetto degli obblighi contenuti nell’atto istitutivo e nelle altre

norme adottate in seno all’organizzazione internazionale. In genere

questa funzione di controllo viene esercitata dagli organi dell’ente,

che possono essere organi propri o sussidiari creati appositamente.

Non è da escludere che possano essere creati anche degli organi ad

hoc, specie nell’ambito dell’adozione di convenzioni internazionali:

questa prassi è particolarmente comune nell’ambito delle

convenzioni che hanno in oggetto i diritti umani. Queste

convenzioni creano dunque organi di controllo, de iure esterni e

indipendenti rispetto alla organizzazione internazionale in seno alla

quale l’accordo internazionale è stato siglato che diventa quindi “la

cornice normativa” all’interno della quale quest’ente di controllo

svolge le proprie funzioni, ma de facto strettamente connessi con

essa.

>La funzione giurisdizionale consiste nella creazione di tribunali che

risolvano contenziosi o questioni sollevate in seno alle

organizzazioni. Dall’emergere della funzione giurisdizionale, questa

si occupava delle questioni riguardante il personale. Meno

sviluppata è la branca giurisdizionale che si occupa del controllo di

legittimità degli atti emessi dall’organizzazione internazionale. Gli

sviluppi più importanti in questa branca della funzione

giurisdizionale si trovano nell’ordinamento dell’Unione Europea, in

quanto la Corte di Lussemburgo esercita questa funzione già da vari

anni. Una terza funzione giurisdizionale è volta a risolvere le

controversie che possono sorgere tra Stati e organizzazioni

internazionali in base alle norme – dette clausole compromissorie –

contenute all’interno degli atti istitutivi (es. ICAO).

Il finanziamento delle organizzazioni internazionali è ciò che

consente all’ente di svolgere le proprie funzioni. L’obbligo di

finanziamento, generalmente contenuto nell’atto istitutivo

dell’organizzazione internazionale, è direttamente collegato allo

status di membro dell’organizzazione stessa. Le norme sul

finanziamento possono essere generiche, che specificano che ogni

Stato membro deve partecipare al finanziamento dell’ente, oppure

più dettagliate, che specificano le quote nella cui misura ciascun

membro deve contribuire alle spese di funzionamento

dell’organizzazione internazionale. La spesa viene ripartita tra gli

Stati membri in modo diverso da ente a ente, in generale tenendo

conto della capacità contributiva dello Stato sulla base di specifici

parametri soprattutto di carattere economico. L’utilizzo della c.d.

contribuzione obbligatoria non esclude la possibilità di attingere da

finanziamenti di altro tipo, come le contribuzioni volontarie, che

ovviamente non possono costituire l’unica fonte di finanziamento.

L’organo amministrativo ha la facoltà di autorizzare e accettare le

donazioni rivolte all’ente per evitare limitazioni all’indipendenza

economica dell’organizzazione. È difficile trovare meccanismi di

autofinanziamento: l’Unione Europea ne è un esempio.

Soggettività internazionale

La creazione di un’organizzazione internazionale non implica

necessariamente che essa acquisti la soggettività internazionale.

Non basta infatti una clausola del trattato istitutivo ad attribuire la

personalità internazionale, ma occorre che l’organizzazione

partecipi effettivamente con altri soggetti internazionali e diventi

titolare di situazioni giuridiche soggettive in conseguenza della

conclusione di accordi, dell’esercizio di diritti e poteri o

dell’adempimento dei relativi obblighi.

Per quanto riguarda l’ONU, la sua personalità è stata affermata dalla

CIG nel 1949 sul caso della Riparazione per danni subito al servizio

delle Nazioni Unite, la quale ha stabilito che l’ONU ha la capacità di

essere titolare di diritti e doveri internazionali e di far valere tali

diritti per mezzo di un reclamo internazionale. In un altro parere

della CIG nel 1980 si sostiene che le organizzazioni internazionali

sono soggetti del diritto internazionale di carattere non territoriale

e, come tali, tenute ad osservare ogni obbligo di cui sono titolari in

base alle norme generali del diritto internazionale, ai loro statuti o

ad accordi dei quali sono parti. La Carta dell’ONU non prevede la

possibilità di ammettere enti soggetti diversi dagli stati, come le

organizzazioni d’integrazione regionale (RIO) e le altre

organizzazioni internazionali.

La personalità internazionale delle organizzazioni internazionali si

manifesta inoltre come assunzione di responsabilità in conseguenza

della violazione degli obblighi internazionali di cui sono titolari.

La soggettività internazionale delle organizzazioni internazionali è

peraltro di natura funzionale. In un parere del 1996 la CIG ha

stabilito che le organizzazioni internazionali sono soggetti di diritto

internazionale che, a differenza degli Stati, non godono di

principio di specialità,

competenze generali. Esse sono rette dal

sono cioè dotate dagli stati di competenze di attribuzione; tali

competenze sono normalmente formulate nell’atto istitutivo, anche

se le necessità della vita internazionale possono evidenziare

l’esigenza di disporre di poteri sussidiari rispetto a quelli

espressamente previsti (teoria dei poteri impliciti).

Il tema della soggettività delle organizzazioni internazionali è stato

a lungo dibattuto, soprattutto quando il fenomeno si è sviluppato.

Secondo la dottrina precedente, dietro le organizzazioni

internazionali c’erano solo gli Stati, negando quindi una personalità

giuridica agli Stati “presi insieme”. Oggi la questione è stata risolta

conferendo una personalità giuridica alle organizzazioni

internazionali nell’ambito del diritto internazionale.

Nell’ordinamento internazionale non esiste una norma che

attribuisce soggettività internazionale a favore delle organizzazioni:

gli elementi presi in considerazione ai fini del riconoscimento di

soggettività alle organizzazioni sono, in primis, il fatto che l’atto

adottato in seno ad essa è imputabile non agli Stati che la

compongono ma all’organizzazione in quanto tale, e in secondo

luogo l’esistenza di apparati di organi che adottano atti non

ascrivibili agli Stati. Ai fini dell’attribuzione della personalità

internazionale ad un ente bisogna applicare il principio di effettività

– come nel caso degli Stati – e prendere in considerazione un

aspetto soggettivo, cioè il riconoscimento dell’organizzazione da

parte degli Stati, che però deve essere supportato dall’aspetto

oggettivo, cioè l’osservazione dell’azione, dei rapporti sviluppati con

gli altri soggetti di diritto internazionale, dell’organizzazione. Non è,

peraltro, raro che degli atti istitutivi non prevedano alcuna norma in

merito alla personalità giuridica internazionale: questo non significa

che tale soggettività non sia rilevabile. Le manifestazioni tipiche

della soggettività delle organizzazioni internazionali sono varie: un

elemento che viene preso in considerazione piuttosto di frequente è

dato dallo ius contraendi dell’organizzazione, che è soggetta alla

norma di ius cogens pacta sunt servanda. Nelle organizzazioni

internazionali che hanno un assetto istituzionale semplice, quindi

composto da pochi organi, tendenzialmente la facoltà di stipula di

trattati è assegnata all’organo assembleare; nel caso di

organizzazioni con strutture più organi, non è escluso il

coinvolgimento di più organi dello stesso ente.

ELEMENTI DA CUI TRASPARE LA SOGGETTIVITA’

Le organizzazioni internazionali possono stipulare un'ampia varietà

tipo di accordi, è difficile fare una classificazione. Gli accordi

possono essere conclusi con gli stati membri dell'ente (sfera

soggettiva), con stati terzi rispetto all'organizzazione e anche con

altre organizzazioni internazionali.

Altra forma attraverso cui di manifesta la soggettività internazionale

è l'esercizio del diritto di legazione attivo e passivo, quindi possono

sviluppare relazioni di carattere diplomatico.

>Diritto di legazione attivo: l’organizzazione internazionale può

inviare rappresentanti negli altri stati

>Diritto di legazione passivo: l'organizzazione internazionale può

ricevere rappresentanti degli altri stati

Gli accordi diplomatici sviluppati dalle organizzazioni internazionali

sono diversi rispetto a quelli che regolano i rapporti tra stati, poiché

BILATERALI

quelli tra stati sono rapporti (stato che invia e stato che

TRILATERALI,

riceve), mentre quelli tra organizzazioni sono rapporti

poiché sono coinvolti 3 soggetti diversi: lo stato che invia la propria

missione presso l'organizzazione internazionale, l'organizzazione

internazionale che riceverà la missione e lo stato in cui ha sede la

missione internazionale. Esiste una apposita convenzione di

codificazione che è stata approvata in seno all'Organizzazione delle

Nazioni Unite nel 1975, che si occu

Dettagli
A.A. 2021-2022
132 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher sta.alessandro04 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Manca Luigino.