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INTERNI
Apertura del diritto interno al diritto internazionale. Una delle forme più comuni di
attuazione del diritto internazionale è quella che si realizza per tramite della sua
incorporazione nell’ordinamento degli Stati a cui è rivolto. Ogni ordinamento interno,
attraverso la propria Costituzione, manifesta un’apertura più o meno ampia al diritto
internazionale. Invece c’è da specificare che dalla seconda metà del secolo scorso nasce la
necessità di garantire diritti fondamentali dell’individuo e quindi ha indotto diversi Stati a non
solo disciplinare la materia attraverso l’adozione di specifiche convenzioni, ma anche a
modellare i propri ordinamenti. Infine l’apertura all’ordinamento internazionale serve a
sottrarsi alla responsabilità che deriverebbe dalla mancata attuazione di un obbligo
internazionale di cui è formalmente destinatario. Non è altro che il riflesso della regola del
diritto internazionale che impedisce a uno Stato di invocare il diritto interno al fine di sottrarsi
ai propri impegni internazionali.
Nozioni preliminari sui rapporti tra diritto interno e diritto internazionale. La crescente
apertura degli ordinamenti domestici pone anzitutto la questione di stabilire nel dettaglio
sulla base di quali meccanismi si svolgono i rapporti tra i primi e il secondo. Ci sono svariate
teorie ma il dibattito principale gira intorno all’alternativa teorica monismo/dualismo.
Ogni teoria monista postula l’esistenza di un solo ordinamento, con l'effetto che i sistemi
giuridici nazionali e quelli internazionali non poggerebbe su norme supreme distante,
presupponendo invece un comune fondamento di validità. Il monismo ricade in due varianti:
1. radicale. Le norme giuridiche statali contrarie al diritto internazionale sarebbero del
tutto nulle.
2. moderata. Una norma interna non conforme al diritto internazionale sarebbe
provvisoriamente valida.
Qualora lo Stato comunque provveda all’adattamento del proprio ordinamento a una noram
internazionale, due sono i procedimenti generalmente utilizzati a questo fine: procedimento
ordinario e procedimento speciale.
1. ordinario. Consiste nell’adozione di una norma interna che ripete tout court.
2. speciale. La norma interna non ripete il contenuto della norma internazionale ma si
limita a farvi rinvio secondo il duplice schema del rinvio fisso e del rinvio mobile.
L’adattamento del diritto interno al diritto internazionale generale. Adattamento speciale
al diritto internazionale generale. “L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di
diritto internazionale generalmente riconosciute”.
Andamento ordinario al diritto internazionale generale. Si è già anticipato che la nostra
costituzione contempla anche un caso di adattamento ordinario al diritto internazionale
generale che è quella cui l’art.11 enuncia: “L’italia ripudia la guerra come strumento di offesa
ecc. ecc.Tale norma è una chiara adesione alla partecipazione del mantenimento della pace
e sicurezza internazionale Organizzazione.
L’adattamento del diritto interno al diritto internazionale particolare. Diversamente da
quanto accade per il diritto internazionale generale, manca per i trattati una norma di
adattamento automatico analoga. Detto procedimento si realizza attraverso l’ordine di dare
piena intera esecuzione a ogni singolo trattato: esso esprime la volontà che il trattato inteso
come fonte sia eseguito e applicato all’interno dello Stato e si estende a tutte le vicende che
interessano il trattato stesso.
Secondo uno schema ormai consolidato, ordine di esecuzione e autorizzazione alla ratifica
vengono dati con il medesimo atto normativo, in genere assume forma di legge ordinaria.
Adattamento agli accordi conclusi dalle Regioni. Sembra oramai superata in senso
positivo la questione di stabilire se l’adattamente degli accordi conclusi dalle Regioni nelle
materie di loro competenza possa essere realizzato da queste ultime.”le regioni provvedono
all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali nel rispetto delle norme di
procedura e stabilite da legge dello Stato” Si tratta di attribuire alle Regioni un potere diretto
di attuazione, senza che vi sia bisogno di un preventivo atto di adattamento statale. Inoltre
esprime che gli accordi conclusi in forma solenne sono in qualche modo limitati.
D’altra parte, in caso di inadempienza della Regione, e al fine di evitare la responsabilità
internazionale dello Stato, due sono le forme di sostituzione previste dalla Costituzione.
Il valore di un trattato in assenza dell’ordine di esecuzione ovvero eseguito ma in
attesa del deposito della rettifica. Secondo un’opinione comune, un accordo vincolante
l’Italia su piano internazionale ma non ancora eseguite all’interno dello Stato: “può
assegnarsi una funzione ausiliaria sul piano interpretativo: esso dovrà cedere di fronte a
norme interne contrarie; potrà però essere invocato nell’interpretazione di norme interne al
fine di dare a queste un’interpretazione il più possibile conforme”.
Il rango dei trattati nel sistema delle fonti del diritto italiano. In sintesi, le norme
convenzionali, quali norme interposte tra la Costituzione e la legge ordinaria, sono idonee a
fungere sia da parametro di costituzionalità, sia da oggetto del giudizio di costituzionalità. E
infatti si tratta pur sempre di norme che rimangono a un livello sub costituzionale e che
andrebbero espunte dall'ordinamento italiano se contrarie alla Costituzione.
L’adattamento del diritto interno alle fonti di terzo grado. Ossia gli atti vincolanti delle
organizzazioni internazionali.
Secondo un primo orientamento, l’incorporazione del trattato istitutivo di una organizzazione
internazionale implicherebbe anche l'adattamento automatico agli atti vincolanti che essa
adotta. Infatti si è osservato come “l’ordine di esecuzione del trattato istitutivo di una
determinata organizzazione, in quanto copre anche la parte del trattato che prevede la
competenza di quella organizzazione a emanare decisioni vincolanti, già attribuisca a queste
ultime piena forza giuridica interna. L’emanazione dei singoli atti di adattamento nella forma
ordinaria seve ai fini di maggiore certezza e soprattutto a integrare il contenuto non sempre
autosufficiente della decisione internazionale; ma per quanto riguarda la forza formale delle
decisioni, detta emanazione è superflua”.
Altra parte della dottrina ritiene invece che l’efficacia delle decisioni delle organizzazioni
internazionale andrebbe sempre condizionata dall’adozione di singoli atti di esecuzione volti
al recepimento materiale della disciplina in esse contenuta.
Rilevanza interna delle soft law. Con riferimento agli atti di soft law, non è possibile parlare
di adattamento ma ciò non esclude la loro rilevanza anche sul piano dell’ordinamento
Nel diritto internazionale la soft law si concretizza in atti non giuridicamente
giuridico interno.
vincolanti che assumono varie denominazioni (dichiarazioni di principi, risoluzioni, carte,
codici di condotta, linee guida, programmi d'azione) e che intervengono in vari ambiti,
venendo a riguardare pure i diritti fondamentali.
Supremazia del diritto internazionale e le tecniche decisorie volte a limitare la portata.
I controlimiti, secondo la dottrina giuridica, sono rafforzamento della capacità di una
essi sono di origine
Costituzione (già di per sé rigida) di resistere a modificazioni;
essenzialmente giurisprudenziale, affidati al controllo del giudice delle leggi.
LA STRUTTURALI DELL’ILLECITO INTERNAZIONALE
Correlazione tra cause di nullità dei trattati e atto illecito internazionale. Parlando delle
cause di nullità dei trattati si è visto che i regimi applicabili sono due: uno per nullità relative
e l’altro per le nullità assolute.
Regime ordinario di responsabilità. Un illecito internazionale è configurabile in presenza
di un duplice elemento: soggettivo e oggettivo. L'elemento soggettivo si realizza allorquando
una condotta sia attribuibile a uno Stato “alla stregua del diritto internazionale” e
indipendente dalla sua condizione psicologica. L’elemento soggettivo si riferisce innvece
all’antigiuridicità della condotta, ossia alla sua contrarietà a un obbligo internazionale,
sempreché non giustificabile per la presenza di circostanze esistenti.
Elemento soggettivo: criteri di imputazione e condizione psicologica. Nel diritto
internazionale contemporaneo non ha più alcun seguito la teoria dove la responsabilità
statale si realizzerebbe anche per effetto di atti privati che arrechino danni o a individui, o
organi o Stati stranieri.
Su questo presupposto possiamo costruire “solo una occasione per l’illecito statuale
omissivo per il contegno proprio consistente nel tollerare e nell’accettare tali atti il che si
realizza allorquando lo stato venga meno al dovere di protezione dello straniero.
Comportamento di un organo di uno Stato. Il principale criterio di attribuzione a venire in
rilievo è indubbiamento quello dell’organo così come elaborato nell’art. 4 “il comportamento
di un organo dello Stato sarà considerato come un atto dello Stato ai sensi del diritto
internazionale, sia che tale organo eserciti funzioni legislative, esecutive, giudiziarie o altre,
qualsiasi posizione abbia nell’organizzazione dello Stato e quale che sia la sua natura come
organo del governo centrale. Un organo comprende qualsiasi persona o ente che rivesta
tale posizione secondo il diritto interno dello Stato”. In altre parole, sia gli organi del potere
centrale sia quelli periferici sono suscettibili di impegnare la responsabilità dello Stato,
allorché il diritto interno di quest’ultimo li qualifichi come tali e l’azione sia stata realizzata
non a titolo privato, ma nell’esercizio delle proprie funzioni.
Comportamento degli organi legislativi. Va ricordato che l’astratta attività normativa non
configura un illecito internazionale, a meno che non sia accompagnata dalla possibilità reale
di essere coercitivamente attuata. Principio che riflette le caratteristiche tipiche del
contenzioso relativo alle violazioni del diritto internazionale.
Comportamenti degli organi giudiziari. Ormai è opinione largamente condivisa quella
secondo cui né il principio dell’indipendenza del potere giudiziario né quello dell’autorità
delle cosa giudicata nazionale impediscano di imputare allo Stato atti di giurisdizione interna
che integrano un illecito internazionale. L’indipendenza della magistratura è un principio di<