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AGGIUNGI

6 La partecipazione degli Stati non membri del Consiglio alle riunioni e le proposte

di riforma della composizione del Consiglio Tornando ora alle disposizioni della Carta

delle Nazioni Unite relative al Consiglio di Sicurezza, gli artt. 31-32 della Carta

disciplinano la partecipazione degli Stati non membri del Consiglio alle riunioni. Ai

sensi dell’art. 31 uno Stato «può partecipare, senza diritto di voto, alla discussione di

qualsiasi questione sottoposta al Consiglio di Sicurezza, ogniqualvolta quest’ultimo

ritenga che gli interessi di tale Membro siano particolarmente coinvolti». L’art. 32

dispone invece che uno Stato parte ad una controversia all’esame del Consiglio «sarà

invitato a partecipare, senza diritto di voto, alla discussione relativa alla

controversia». Sembra che nel caso previsto dall’art. 31 il Consiglio abbia la facoltà di

invitare lo Stato non membro mentre nel caso previsto dall’art. 32 abbia l’obbligo di

integrare il contraddittorio con lo Stato non membro. Sulla base dell’art. 39 del

proprio Regolamento di procedura, il Consiglio tende comunque a consentire la

partecipazione di Stati non membri, di funzionari del Segretariato (a cominciare dal

Segretario Generale) o di altre persone qualificate (ad esempio, il Procuratore della

CPI relaziona periodicamente il Consiglio sull’attività della Corte) allo scopo di

raccogliere informazioni e ricevere il punto di vista degli Stati interessati dalle

questioni all’ordine del giorno. Una ancora maggiore apertura del Consiglio verso gli

Stati non membri e gli individui ed organizzazioni internazionali che possano fornirgli

informazioni necessarie e di qualità per valutare le questioni iscritte nella sua agenda

è uno degli aspetti ritenuti più importanti con riguardo al tentativo di riformare i

meccanismi di funzionamento (working methods) del Consiglio. In particolare,

l’auspicio è di formalizzare il già frequente coinvolgimento nei lavori del Consiglio

degli Stati non membri che partecipano alle operazioni di mantenimento della pace

ed il (meno frequente, però) coinvolgimento degli Stati non membri destinatari 7

delle sanzioni del Consiglio o particolarmente coinvolti nella loro applicazione. Oltre

a riguardare il veto ed i working methods, le proposte di riforma del Consiglio di

Sicurezza vertono anche (e per alcuni Stati, soprattutto) sull’aumento dei seggi

dell’organo (expansion). Come detto, dal 1965 il Consiglio si compone di 15 Stati

membri. I 10 Membri non permanenti siedono in Consiglio per due anni senza

possibilità di immediata rielezione (art. 23, par. 2). Spetta all’AG eleggere, con voto

segreto a maggioranza dei due terzi degli Stati presenti e votanti, i Membri non

permanenti (ai sensi dell’art. 142 del Regolamento di Procedura dell’AG, ogni anno

ne sono eletti 5 così da garantire un ricambio progressivo) tenendo conto in primo

luogo del «contributo» dello Stato candidato al mantenimento della pace e della

sicurezza internazionale e poi del criterio della equa distribuzione geografica (art. 23,

par. 1). Nella prassi, il «contributo» dello Stato è prettamente inteso in senso

economico-militare e dunque vengono eletti gli Stati che più finanziano il bilancio

ordinario dell’ONU e più partecipano alle operazioni di pace. Per quanto riguarda il

criterio della equa distribuzione geografica, si fa invece riferimento ai gruppi

regionali esistenti, anche per fini elettorali, in seno all’AG. Nella Risoluzione 1991 A

(XVIII) del 17 dicembre 1963 dell’AG che aumentò i seggi non permanenti da 6 a 10,

infatti, si stabilì anche che i 10 seggi sarebbero stati divisi tra il gruppo africano (3

seggi), il gruppo asiatico (2 seggi), il GRULAC, gruppo del Latino America e Caraibi (2

seggi), il WEOG, gruppo degli Stati europei occidentali (tra cui l’Italia) e di altri Stati

come Australia, Canada, Nuova Zelanda ed Israele (2 seggi), ed il gruppo degli Stati

europei orientali (1 seggio). Tutti gli Stati votano per tutti i seggi (qualunque sia il

gruppo regionale assegnatario del seggio) sulla base di una procedura che, in linea di

principio, favorisce il ballottaggio tra i due candidati di ciascun gruppo che ottengono

alla prima tornata il maggior numero di voti. 8 La riforma della composizione del

Consiglio è forse il tema più importante (per gli Stati) nell’ambito del complessivo

dibattito sulla riforma dell’organo (che, come detto, include anche il tema del veto e

dei working methods). Le posizioni tra gli Stati non potrebbero essere più divergenti

(si discute su tutto, a cominciare da quanti e quali seggi aggiungere) e,

realisticamente, appare molto difficile che si possa giungere ad un’intesa condivisa.

Non a caso, dunque, alcuni Stati, tra cui gli “Small Five” (Svizzera, Costa Rica,

Giordania, Singapore e Liechtenstein), cercano di convincere (al momento senza

risultati) tutti gli altri a concentrarsi su aspetti diversi della riforma (veto e working

methods su tutti) che potrebbero dare, se introdotti, risultati anche superiori,

rispetto al mero aumento del numero dei seggi, dal punto di vista della maggiore

efficienza, trasparenza e democraticità delle attività del Consiglio. Con riguardo alla

expansion, mentre Cina e Russia non sono disponibili ad alcun aumento dei seggi, gli

Stati Uniti si mostrano tiepidamente favorevoli ad un aumento limitato (modest

expansion) di 2-3 seggi permanenti da attribuire a Germania e Giappone. All’estremo

opposto l’Unione africana propone un Consiglio a 26 seggi con sei nuovi seggi

permanenti dotati di veto da attribuire anche agli Stati africani (2 seggi). Oltre che sul

numero di seggi da aggiungere, le divisioni tra gli Stati riguardano anche il tipo di

seggi da aggiungere, se permanenti o non permanenti. Da tempo l’Italia propone poi

di creare un terzo tipo di seggio (il “seggio semi-permanente”) che consentirebbe allo

Stato eletto di rimanere in Consiglio per un termine più lungo dell’attuale (ad

esempio, prevedendo un termine più lungo di 4 o 8 anni o la possibilità di essere

rieletto allo scadere del mandato biennale). Nel 2005 sembrò che si fosse finalmente

vicini a poter votare in AG una bozza di Risoluzione che aggiungeva sei seggi

permanenti e quattro non permanenti al Consiglio, fermo restando che

l’emendamento, anche se adottato, avrebbe poi dovuto essere ratificato dai due

terzi degli Stati membri, inclusi tutti i Membri permanenti e che quindi vi erano

comunque poche speranze che potesse entrare mai in vigore. 9 All’ultimo, però, il

gruppo che aveva la maggioranza in Assemblea per adottare la bozza, costituito dagli

Stati africani, dai G-4 (Giappone, India, Brasile e Germania) e da altri Stati, si divise

sulla questione del veto dato che gli Stati africani chiedevano di esercitarlo da subito

mentre i G-4 erano intenzionati a non utilizzarlo per almeno 15 anni. La condivisibile

strategia dei G-4 era infatti quella di limitare in prospettiva futura l’uso del veto da

parte di chi già lo aveva (i cinque Membri permanenti) piuttosto che aumentarlo

attribuendolo anche ai nuovi Membri permanenti. Il risultato fu che nessuno dei tre

gruppi che avevano presentato proposte di riforma (Stati africani, G-4 e UFC) aveva la

maggioranza necessaria in AG. Le bozze di Risoluzione furono così ritirate e da allora

si è ripreso a discutere e negoziare sulla riforma senza raggiungere ad oggi alcun

risultato concreto. Per concludere resta da ricordare come anche il Consiglio di

Sicurezza abbia il potere di istituire organi sussidiari e come a tale potere faccia

spesso ricorso. Rientrano tra i molteplici organi sussidiari del Consiglio anche l’ICTY e

l’ICTR, la Peacebuilding Commission (anche organo sussidiario dell’AG), i Sanctions

Committees chiamati a controllare il rispetto e l’applicazione da parte di tutti gli Stati

membri delle sanzioni deliberate dal Consiglio nei confronti di uno Stato, il Counter-

Terrorism Committee, istituito con la Risoluzione 1373 (2001) dopo l’11 settembre,

chiamato a rafforzare la capacità degli Stati di prevenire e combattere il terrorismo, il

1540 Committee (dal numero della Risoluzione che nel 2004 lo istituì), chiamato a

combattere la proliferazione delle armi di distruzione di massa

LEZ 63

02. Quali sono le funzioni amministrative del Segretario Generale delle Nazioni

Unite?

Il Segretariato è uno degli organi principali che svolge e garantisce l’azione

amministrativa dell’ONU, ed è disciplinato dagli artt. 97-102 della Carta delle Nazioni

Unite. Il Segretariato è l’organo di vertice dell’intero apparato amministrativo che,

nel caso dell’ONU, è anche organo principale e dunque pari ordinato rispetto agli altri

organi principali. A capo del Segretariato sta il Segretario Generale, il «più alto

funzionario amministrativo dell’Organizzazione» (art. 97), che svolge funzioni

amministrative e politico-diplomatiche. Il Segretario Generale è un organo

individuale del più ampio organo complesso che è il Segretariato (che, infatti,

«comprende» sia il Segretario Generale che il personale dell’ONU) ed è «nominato

dall’Assemblea Generale su proposta del Consiglio di Sicurezza» (art. 97). Il Consiglio

raccomanda all’AG uno dei candidati (la decisione del Consiglio è soggetta a veto) e

l’AG vota a maggioranza semplice. La Carta non dispone circa la durata del mandato

e la rielezione del Segretario. La prassi ha fatto sì che la rielezione sia possibile

(tranne in un caso, fino ad oggi tutti i Segretari Generali hanno avuto un doppio

mandato) e che la durata sia tendenzialmente di cinque anni. In particolare, i

Segretari Generali sono stati: - il norvegese Trygve Lie (1946-1953); - lo svedese Dag

Hammarskjöld (1953-1961); - il birmano U Thant (1962-1971); - l’austriaco Kurt

Waldheim (1971-1981); Corso di Laurea: Giurisprudenza Insegnamento: Diritto

internazionale n° Lezione: 63 Titolo: Il Segretariato, l’ECOSOC e le Agenzie

specializzate Pag. 1 2 - il peruviano Javier Perez de Cuellar (1982-1992); - l’egiziano

Boutros Boutros-Ghali (1992-1996; l’unico non rieletto per il veto degli Stati Uniti); - il

ghanese Kofi Annan (1996-2006); - il sud-coreano Ban Ki-Moon (2007-2016); - il

portoghese António Guterres, in carica dal 1º gennaio 2017. Le funzioni

amministrative del Segretario Generale Tra le funzioni amministrative del Segretario

Generale vanno annoverate tutte quelle che gli competono per essere «il più alto

funzionario amministrativo dell’organizzazione» (organizzative, tecniche, di

rappresentanza, etc.). Il Segretario nomina il personale, a lui sottoposto

gera

Dettagli
Publisher
A.A. 2022-2023
115 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Rossana0000 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica "e-Campus" di Novedrate (CO) o del prof Cavallo Marco.