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AGGIUNGI
6 La partecipazione degli Stati non membri del Consiglio alle riunioni e le proposte
di riforma della composizione del Consiglio Tornando ora alle disposizioni della Carta
delle Nazioni Unite relative al Consiglio di Sicurezza, gli artt. 31-32 della Carta
disciplinano la partecipazione degli Stati non membri del Consiglio alle riunioni. Ai
sensi dell’art. 31 uno Stato «può partecipare, senza diritto di voto, alla discussione di
qualsiasi questione sottoposta al Consiglio di Sicurezza, ogniqualvolta quest’ultimo
ritenga che gli interessi di tale Membro siano particolarmente coinvolti». L’art. 32
dispone invece che uno Stato parte ad una controversia all’esame del Consiglio «sarà
invitato a partecipare, senza diritto di voto, alla discussione relativa alla
controversia». Sembra che nel caso previsto dall’art. 31 il Consiglio abbia la facoltà di
invitare lo Stato non membro mentre nel caso previsto dall’art. 32 abbia l’obbligo di
integrare il contraddittorio con lo Stato non membro. Sulla base dell’art. 39 del
proprio Regolamento di procedura, il Consiglio tende comunque a consentire la
partecipazione di Stati non membri, di funzionari del Segretariato (a cominciare dal
Segretario Generale) o di altre persone qualificate (ad esempio, il Procuratore della
CPI relaziona periodicamente il Consiglio sull’attività della Corte) allo scopo di
raccogliere informazioni e ricevere il punto di vista degli Stati interessati dalle
questioni all’ordine del giorno. Una ancora maggiore apertura del Consiglio verso gli
Stati non membri e gli individui ed organizzazioni internazionali che possano fornirgli
informazioni necessarie e di qualità per valutare le questioni iscritte nella sua agenda
è uno degli aspetti ritenuti più importanti con riguardo al tentativo di riformare i
meccanismi di funzionamento (working methods) del Consiglio. In particolare,
l’auspicio è di formalizzare il già frequente coinvolgimento nei lavori del Consiglio
degli Stati non membri che partecipano alle operazioni di mantenimento della pace
ed il (meno frequente, però) coinvolgimento degli Stati non membri destinatari 7
delle sanzioni del Consiglio o particolarmente coinvolti nella loro applicazione. Oltre
a riguardare il veto ed i working methods, le proposte di riforma del Consiglio di
Sicurezza vertono anche (e per alcuni Stati, soprattutto) sull’aumento dei seggi
dell’organo (expansion). Come detto, dal 1965 il Consiglio si compone di 15 Stati
membri. I 10 Membri non permanenti siedono in Consiglio per due anni senza
possibilità di immediata rielezione (art. 23, par. 2). Spetta all’AG eleggere, con voto
segreto a maggioranza dei due terzi degli Stati presenti e votanti, i Membri non
permanenti (ai sensi dell’art. 142 del Regolamento di Procedura dell’AG, ogni anno
ne sono eletti 5 così da garantire un ricambio progressivo) tenendo conto in primo
luogo del «contributo» dello Stato candidato al mantenimento della pace e della
sicurezza internazionale e poi del criterio della equa distribuzione geografica (art. 23,
par. 1). Nella prassi, il «contributo» dello Stato è prettamente inteso in senso
economico-militare e dunque vengono eletti gli Stati che più finanziano il bilancio
ordinario dell’ONU e più partecipano alle operazioni di pace. Per quanto riguarda il
criterio della equa distribuzione geografica, si fa invece riferimento ai gruppi
regionali esistenti, anche per fini elettorali, in seno all’AG. Nella Risoluzione 1991 A
(XVIII) del 17 dicembre 1963 dell’AG che aumentò i seggi non permanenti da 6 a 10,
infatti, si stabilì anche che i 10 seggi sarebbero stati divisi tra il gruppo africano (3
seggi), il gruppo asiatico (2 seggi), il GRULAC, gruppo del Latino America e Caraibi (2
seggi), il WEOG, gruppo degli Stati europei occidentali (tra cui l’Italia) e di altri Stati
come Australia, Canada, Nuova Zelanda ed Israele (2 seggi), ed il gruppo degli Stati
europei orientali (1 seggio). Tutti gli Stati votano per tutti i seggi (qualunque sia il
gruppo regionale assegnatario del seggio) sulla base di una procedura che, in linea di
principio, favorisce il ballottaggio tra i due candidati di ciascun gruppo che ottengono
alla prima tornata il maggior numero di voti. 8 La riforma della composizione del
Consiglio è forse il tema più importante (per gli Stati) nell’ambito del complessivo
dibattito sulla riforma dell’organo (che, come detto, include anche il tema del veto e
dei working methods). Le posizioni tra gli Stati non potrebbero essere più divergenti
(si discute su tutto, a cominciare da quanti e quali seggi aggiungere) e,
realisticamente, appare molto difficile che si possa giungere ad un’intesa condivisa.
Non a caso, dunque, alcuni Stati, tra cui gli “Small Five” (Svizzera, Costa Rica,
Giordania, Singapore e Liechtenstein), cercano di convincere (al momento senza
risultati) tutti gli altri a concentrarsi su aspetti diversi della riforma (veto e working
methods su tutti) che potrebbero dare, se introdotti, risultati anche superiori,
rispetto al mero aumento del numero dei seggi, dal punto di vista della maggiore
efficienza, trasparenza e democraticità delle attività del Consiglio. Con riguardo alla
expansion, mentre Cina e Russia non sono disponibili ad alcun aumento dei seggi, gli
Stati Uniti si mostrano tiepidamente favorevoli ad un aumento limitato (modest
expansion) di 2-3 seggi permanenti da attribuire a Germania e Giappone. All’estremo
opposto l’Unione africana propone un Consiglio a 26 seggi con sei nuovi seggi
permanenti dotati di veto da attribuire anche agli Stati africani (2 seggi). Oltre che sul
numero di seggi da aggiungere, le divisioni tra gli Stati riguardano anche il tipo di
seggi da aggiungere, se permanenti o non permanenti. Da tempo l’Italia propone poi
di creare un terzo tipo di seggio (il “seggio semi-permanente”) che consentirebbe allo
Stato eletto di rimanere in Consiglio per un termine più lungo dell’attuale (ad
esempio, prevedendo un termine più lungo di 4 o 8 anni o la possibilità di essere
rieletto allo scadere del mandato biennale). Nel 2005 sembrò che si fosse finalmente
vicini a poter votare in AG una bozza di Risoluzione che aggiungeva sei seggi
permanenti e quattro non permanenti al Consiglio, fermo restando che
l’emendamento, anche se adottato, avrebbe poi dovuto essere ratificato dai due
terzi degli Stati membri, inclusi tutti i Membri permanenti e che quindi vi erano
comunque poche speranze che potesse entrare mai in vigore. 9 All’ultimo, però, il
gruppo che aveva la maggioranza in Assemblea per adottare la bozza, costituito dagli
Stati africani, dai G-4 (Giappone, India, Brasile e Germania) e da altri Stati, si divise
sulla questione del veto dato che gli Stati africani chiedevano di esercitarlo da subito
mentre i G-4 erano intenzionati a non utilizzarlo per almeno 15 anni. La condivisibile
strategia dei G-4 era infatti quella di limitare in prospettiva futura l’uso del veto da
parte di chi già lo aveva (i cinque Membri permanenti) piuttosto che aumentarlo
attribuendolo anche ai nuovi Membri permanenti. Il risultato fu che nessuno dei tre
gruppi che avevano presentato proposte di riforma (Stati africani, G-4 e UFC) aveva la
maggioranza necessaria in AG. Le bozze di Risoluzione furono così ritirate e da allora
si è ripreso a discutere e negoziare sulla riforma senza raggiungere ad oggi alcun
risultato concreto. Per concludere resta da ricordare come anche il Consiglio di
Sicurezza abbia il potere di istituire organi sussidiari e come a tale potere faccia
spesso ricorso. Rientrano tra i molteplici organi sussidiari del Consiglio anche l’ICTY e
l’ICTR, la Peacebuilding Commission (anche organo sussidiario dell’AG), i Sanctions
Committees chiamati a controllare il rispetto e l’applicazione da parte di tutti gli Stati
membri delle sanzioni deliberate dal Consiglio nei confronti di uno Stato, il Counter-
Terrorism Committee, istituito con la Risoluzione 1373 (2001) dopo l’11 settembre,
chiamato a rafforzare la capacità degli Stati di prevenire e combattere il terrorismo, il
1540 Committee (dal numero della Risoluzione che nel 2004 lo istituì), chiamato a
combattere la proliferazione delle armi di distruzione di massa
LEZ 63
02. Quali sono le funzioni amministrative del Segretario Generale delle Nazioni
Unite?
Il Segretariato è uno degli organi principali che svolge e garantisce l’azione
amministrativa dell’ONU, ed è disciplinato dagli artt. 97-102 della Carta delle Nazioni
Unite. Il Segretariato è l’organo di vertice dell’intero apparato amministrativo che,
nel caso dell’ONU, è anche organo principale e dunque pari ordinato rispetto agli altri
organi principali. A capo del Segretariato sta il Segretario Generale, il «più alto
funzionario amministrativo dell’Organizzazione» (art. 97), che svolge funzioni
amministrative e politico-diplomatiche. Il Segretario Generale è un organo
individuale del più ampio organo complesso che è il Segretariato (che, infatti,
«comprende» sia il Segretario Generale che il personale dell’ONU) ed è «nominato
dall’Assemblea Generale su proposta del Consiglio di Sicurezza» (art. 97). Il Consiglio
raccomanda all’AG uno dei candidati (la decisione del Consiglio è soggetta a veto) e
l’AG vota a maggioranza semplice. La Carta non dispone circa la durata del mandato
e la rielezione del Segretario. La prassi ha fatto sì che la rielezione sia possibile
(tranne in un caso, fino ad oggi tutti i Segretari Generali hanno avuto un doppio
mandato) e che la durata sia tendenzialmente di cinque anni. In particolare, i
Segretari Generali sono stati: - il norvegese Trygve Lie (1946-1953); - lo svedese Dag
Hammarskjöld (1953-1961); - il birmano U Thant (1962-1971); - l’austriaco Kurt
Waldheim (1971-1981); Corso di Laurea: Giurisprudenza Insegnamento: Diritto
internazionale n° Lezione: 63 Titolo: Il Segretariato, l’ECOSOC e le Agenzie
specializzate Pag. 1 2 - il peruviano Javier Perez de Cuellar (1982-1992); - l’egiziano
Boutros Boutros-Ghali (1992-1996; l’unico non rieletto per il veto degli Stati Uniti); - il
ghanese Kofi Annan (1996-2006); - il sud-coreano Ban Ki-Moon (2007-2016); - il
portoghese António Guterres, in carica dal 1º gennaio 2017. Le funzioni
amministrative del Segretario Generale Tra le funzioni amministrative del Segretario
Generale vanno annoverate tutte quelle che gli competono per essere «il più alto
funzionario amministrativo dell’organizzazione» (organizzative, tecniche, di
rappresentanza, etc.). Il Segretario nomina il personale, a lui sottoposto
gera