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LA COSTITUZIONE ITALIANA E I TRATTATI INTERNAZIONALI
Gli articoli che all'interno della Costituzione italiana riguardano la stipula dei trattati internazionali
sono l’11, 72, 75, 80, 87 e 117.
L'articolo 11 non ha per oggetto la stipula dei trattati, ma pone dei limiti al loro contenuto.
In primo luogo, dobbiamo sottolineare come l'articolo 11 speci ca come sia proibito stipulare
trattati in contrasto con la disposizione costituzionale, dunque un trattato in contrasto con
l'articolo 11 sarebbe non solo costituzionalmente illegittimo, ma anche nullo in quanto contrario
ad una norma imperativa.
L’articolo 72, comma 4, dispone che è sempre richiesto il consenso della maggioranza assoluta
dei componenti di ciascuna camera per determinate categorie di disegni di legge come ad
esempio la rati ca dei trattati internazionali.
L'articolo 75, comma due, esclude che la legge di autorizzazione alla rati ca di un trattato
internazionale possa essere sottoposta a referendum abrogativo.
L’articolo 80 della Costituzione dispone che spetta alle camere autorizzare la rati ca dei trattati
internazionali che rientrano in alcune categorie, come ad esempio trattati di natura politica e via
discorrendo.
Dunque, sostanzialmente, ciò signi ca che per queste tipologie di trattati l'approvazione e
l'autorizzazione alla rati ca da parte del parlamento sono necessarie prima che il trattato possa
essere formalmente rati cato dal presidente della Repubblica, come disposto dall’articolo 87,
comma 8.
L'articolo 87 al comma 8 dispone che la competenza di rati care i trattati internazionali spetta al
presidente della Repubblica.
L'articolo 117 attribuisce alle regioni il potere di concludere accordi con Stati esteri e può avere
come oggetto le materie di competenza regionale.
FINE ESONERO
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DIRITTO DEL MARE
Negli anni '30, la Società delle Nazioni cercò di codi care il diritto internazionale, inclusa la
normativa sugli spazi marini, durante una conferenza all'Aja.
Tuttavia, i contrasti sulla delimitazione del mare territoriale impedirono la creazione di una
convenzione.
Nonostante ciò, furono inclusi alcuni articoli nel documento nale riguardanti i diritti degli Stati
costieri e il passaggio ino ensivo.
Successivamente, l'ONU riprese l'opera di codi cazione del diritto marittimo, culminando nella
proposta di articoli del 1956, che fu la base per la Prima Conferenza sul diritto del mare a Ginevra
nel 1958, coinvolgendo 86 Stati.
Nonostante il progetto elaborato dalla Commissione del diritto internazionale fosse unitario, la
Conferenza di Ginevra si concluse con l'approvazione di quattro distinti testi convenzionali.
Questi quattro trattati riguardano rispettivamente la Convenzione sul mare territoriale e la zona
contigua; la Convenzione sul alto mare; la Convenzione sulla piattaforma continentale e la
Convenzione sulla pesca e la conservazione delle risorse biologiche dell'alto mare.
In altre parole, la conferenza ha prodotto quattro accordi separati anziché uno unico.
Tuttavia la prima conferenza sul diritto del mare non riuscì a portata ad un accordo sul problema
dell’ampiezza delle acque territoriali e per questo fu convocata una seconda conferenza che si
svolse a Ginevra
Tuttavia questa seconda conferenza fu un fallimento in quanto venne riconosciuta un ampiezza
massima di 6 miglia per il mare territoriale e 6 miglia per la zona di pesca e nel 1967 la
delegazione maltese si fece portatrice di una nuova opera di codi cazione e a seguito di questa
proposta l’assemblea creo nel 1967 un comitato ad hoc e questo comitato successivamente
divenne un organo permanente dell'Assemblea, indicando che è stato istituito in modo stabile e
continuativo con lo scopo di esaminare e a rontare questioni relative all'uso paci co delle aree
marine al di fuori delle giurisdizioni nazionali.
Con la convocazione della terza conferenza delle delle nazioni unite sul diritto del mare, che si
sviluppo in 11 sessioni, ha visto un processo negoziale che si concluse a Montenego bay con
l’adozione della convenzione delle nazioni unite sul diritto del mare composta da 320 articoli e 9
allegati
Tuttavia dobbiamo sottolineare come gli Stati occidentali e in particolare gli stati uniti erano
insoddisfatti di una parte della convenzione ovvero quella inerente ai fondi marini e avviarono i
negoziati per una modi ca prima della de nita entrata in vigore
Tali negoziati si conclusero nel 1994 con un accordo
Dobbiamo sottolineare come La Convenzione sul diritto del mare non abroga le Convenzioni di
Ginevra del 1958; stabilisce solo che, tra gli Stati parte delle Convenzioni di Ginevra del 1958 e
della Convenzione del 1982, quest'ultima ha “prevalenza".
La convenzione sul diritto del mare entrò in vigore de nitivamente il 16 novembre 1994
IL MARE TERRITORIALE
La sovranità di ogni stato costiero si estende ad una zona di mare adiacente alle sue coste e
viene denominata mare territoriale
Dobbiamo sottolineare sono soggetti alla sovranità dello stato costiero lo spazio aereo
sovrastante il mare territoriale e il relativo sottosuolo marino
Il mare territoriale possiede un limite interno ed uno esterno dunque per quanto riguarda il primo
ovvero il limite interno esso viene determinato mediante la ssazione delle linee di base e la linea
di base normale è la linea di costa a bassa marea ma nel caso in cui la costa sia frastagliata lo
stato può utilizzare il sistema delle linee rette
Per quanto riguarda il limite esterno, esso è stabilito dallo stesso Stato costiero, ma entro un
limite massimo stabilito dal diritto internazionale e nel caso speci co, si fa riferimento alla
Convenzione del 1982 che dispone come che tale estensione non può superare le 12 miglia
marine dalla linea di base del litorale (art 3)
Il passaggio ino ensivo nelle acque territoriali si riferisce alle navi che navigano nel mare
territoriale senza toccare le acque interne
Questo passaggio deve essere continuo e rapido, escludendo soste tranne che per eventi ordinari
di navigazione o necessità di forza maggiore o soccorso.
A nché sia considerato "ino ensivo", il passaggio non deve arrecare pregiudizio alla pace, al
buon ordine e alla sicurezza dello Stato costiero, come de nito dalla Convenzione del diritto del
mare del 1982 che inoltre elenca elenca alcune attività che, se svolte da una nave straniera nel
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mare territoriale, rendono il passaggio pregiudizievole come ad esempio esercitazioni o manovre
con armi
Si discute se il diritto di passaggio ino ensivo spetti solo ale navi mercantili o anche a quelle da
guerra e Un'interpretazione sistematica della Convenzione del 1958 sul mare territoriale e la zona
contigua e di quella del 1982 sostengono il passaggio di ambe due le categorie di navi
Le navi che passano ino ensivamente hanno l’obbligo di rispettare le leggi dello stato costiero e, i
sommergibili hanno l’obbligo di mostrare la bandiera
Dobbiamo sottolineare come lo stato costiero può sospendere il diritto di passaggio ma deve
essere una sospensione di carattere temporaneo e non discriminatoria
La giurisdizione civile o penale non può essere esercitata sulle navi da guerra in quanto godono di
immanità completa ma per quel che riguarda le navi mercantili secondo la consuetudine
internazionale, sono esentate dalla giurisdizione penale dello Stato costiero per eventi "interni",
ovvero quelli che riguardano esclusivamente la vita e le attività interne della nave senza avere
impatti signi cativi all’esterno
Hanno un carattere rilevante anche le baie e con baie intendiamo le insenature che penetrano
profondamente nella costa e gli stati hanno sempre mostrato interesse a chiuderle con più linee
rette per questioni di sicurezza e hanno trovato consenso da parte del diritto internazionale che gli
ha acconsentito tale possibilità purché non sia una mera incurvatura della costa ma una baia in
senso giuridico e a nché sia considerata come tale, l’insenatura deve racchiudere una super cie
di acqua uguale o superiore a quella di un semicerchio avente per diametro la linea tracciata tra i
punti d’ingresso della baia
Il regime giuridico delle baie, secondo la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, si
applica solo quando una baia è situata interamente in un singolo stato. Tuttavia, la convenzione
non a ronta chiaramente cosa succeda quando una baia, a causa di cambiamenti territoriali,
nisce sotto il controllo di più di uno stato.
Per quanto riguarda il mare territoriale italiano, L’art. 2 del Codice della navigazione del 1942
stabiliva che il mare territoriale italiano si estendeva per 6 miglia marine dalla linea di costa a
bassa marea.
La legge del 1974 ha aumentato l'ampiezza a 12 miglia e ha introdotto il criterio delle 24 miglia
per le baie.
Il decreto del 1977 ha apportato ulteriori modi che, utilizzando il sistema delle linee rette,
dichiarando il Golfo di Taranto una baia storica e mantenendo la linea di costa tradizionale in
alcune zone.
GLI STRETTI INTERNAZIONALI
Con stretti intendiamo quei bracci di mare siti tra due terre merse che dunque mettono in
comunicazione due parti piu ampie di mare
Secondo una norma di diritto internazionale consuetudinario, negli stretti vige il diritto di
passaggio ino ensivo non sostenibili in favorita dia delle navi private che di quelle da guerra e tale
disposizione viene ribadita anche dalla convenzione di Ginevra che dispone come appunto il
diritto di passaggio ino ensivo non può essere sospeso come invece avviene per il passaggio
nelle semplici acque territoriali
Il regime degli stretti internazionali ha subito un cambiamento con la convezione delle nazioni
unite sul diritto del mare che dunque ha esteso il mare territoriale a 12 miglia
Inoltre la convenzione ha introdotto la nozione di passaggio in transito con la quale si intende
dunque all'esercizio della libertà di navigazione e sorvolo, limitato al solo scopo di e ettuare un
transito rapido e continuo attraverso uno stretto.
Il passaggio in transito conferisce diritti più estesi rispetto al passaggio ino ensivo. In particolare,
include:
a) Il transito senza possibilità di sospensione per navi, sia private che militari.
b) Il diritto di sorvolo per aeromobili civili e militari.
c) La possibilità per i sommergibili di navigare in immersione durante il passaggio dello stretto.
Dobbiamo sottolineare come sia controversa La costruzione di ponti su stretti internazionali come
illustrato dai casi tra Svezia e Danimarca (Gran Belt), Italia (Stretto di Messina) e Ucraina-Russia
(Stretto di Kerch).
Le dispute riguardano il transito, danni potenziali e questioni di sovranità, generando controversie
internazionali e talvolta procedimen