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GATS

Article 5. Adverse Effects.

«1. This Agreement applies to measures by Members affecting trade in services.

2. For the purposes of this Agreement, trade in services is defined as the supply of a service:

(a) from the territory of one Member into the territory of any other Member;

(b) in the territory of one Member to the service consumer of any other Member;

(c) by a service supplier of one Member, through commercial presence in the territory of any other Member;

(d) by a service supplier of one Member, through presence of natural persons of a Member in the territory of any

other Member.

3. For the purposes of this Agreement:

[…]

(b) "services" includes any service in any sector except services supplied in the exercise of governmental

authority;

(c) "a service supplied in the exercise of governmental authority" means any service which is supplied neither

on a commercial basis, nor in competition with one or more service suppliers».

 Un Paese, nella sua schedule of concessions, è libero di scegliere di liberalizzare un certo

servizio, ma solo attraverso una determinata modalità (permettendo ad es. solo una

cross-border supply). Bisogna quindi fare molta attenzione nelle schedule of concessions

82

a vedere su cosa uno Stato si è impegnato .

 Inoltre, dalla schedule of concessions si può capire se uno Stato non vuole liberalizzare

un servizio, indicando «unbound» o «no commitment».

 Dopodiché, c'è una colonna che indica attraverso quali modalità il servizio è liberalizzato

(ad es. modalità A «unbound» significa non liberalizzato).

 Inoltre, anche laddove sia scritto «liberalizzato» per tutte le quattro modalità, possono

esserci ulteriori condizioni. Quindi, in realtà, nel 1995, attraverso le schedule of

concessions che sono state negoziate, rese pubbliche e registrate, si è visto che è stato

liberalizzato soltanto circa il 25% del commercio in materia di servizi a livello globale, e

pochi progressi sono poi stati fatti in termini di maggiore liberalizzazione. Più o meno lo

stato delle cose a cui si era arrivati nel 1995 è rimasto tale, non ci sono stati grandi

sviluppi.

La classificazione dei servizi

Quanto alla classificazione dei servizi, si tratta di un tema che presenta molti aspetti non del

tutto chiari.

Nella classificazione delle merci, si sa che essa non è opera della WTO, bensì della World

Customs Organization, attraverso l'harmonized system previsto dalla Convenzione di

Bruxelles del 1988 per classificare tutte le merci possibili in base alle loro caratteristiche.

82 Non basta dire di aver liberalizzato i servizi in generale. È dalla sua schedule of concessions che si capisce se

effettivamente li ha liberalizzati, ma magari solo per una delle quattro modalità.

In materia di servizi, oltre alle modalità con cui essi vengono resi (ex art. 1, par. 2, GATS),

sorge la questione di cosa si intenda per servizio e quali siano le categorie di servizi. A questo

proposito, non esiste un accordo vincolante della WTO. C'è una raccomandazione della

WTO dell'inizio degli anni 2000, non vincolante. Si fa ancora riferimento – con una sorta

di gentlemen’s agreement – a quanto stabilito durante i negoziati dell'Uruguay Round: esiste

un documento (WTO Services Sectoral Classification List – W/120) del 1993, redatto verso la

fine dei negoziati, in cui si è convenuto di definire come classificare i servizi nelle schedule

of concessions. Tuttavia, anche questo non è un testo vincolante, e alla fine la situazione è

rimasta un po' incerta.

Si identificano 12 categorie di servizi, ciascuna con sottoclassificazioni, arrivando a circa 150

diversi servizi.

Le 12 macrocategorie di servizi contemplate all'interno del GATS sono:

1. servizi commerciali;

2. servizi di comunicazione;

3. edilizia e servizi d'ingegneria connessi;

4. servizi di distribuzione;

5. servizi d'insegnamento;

6. servizi ambientali;

7. servizi finanziari;

8. servizi sanitari e sociali;

9. servizi turistici e connessi;

10. servizi ricreativi, culturali e sportivi;

11. servizi di trasporto;

12. altri servizi.

Il principio della nazione più favorita (art. 2)

L'art. 2 GATS esprime il principio della nazione più favorita ed è analogo all'art. 1 GATT,

ma presenta più eccezioni.

 Nel GATT, la clausola della nazione più favorita è il pilastro centrale del sistema e

prevede solo due eccezioni:

le zone di libero scambio e le unioni doganali (art. 24 GATT);

o il sistema generalizzato di preferenze (= Paesi in via di sviluppo e Paesi meno

o sviluppati).

 Nell'ambito del GATS, esiste un'altra grande eccezione alla clausola della nazione più

favorita, prevista dall'art. 7, riguardante il riconoscimento di diplomi, licenze e

certificazioni dei prestatori di servizi [service supplier]. Ai sensi del par. 1 dell’art. 7,

«Ai fini dell’adempimento […] delle norme o dei criteri adottati per l’autorizzazione,

la concessione di licenze o di certificati di prestatori di servizi, […] i Membri possono

riconoscere la formazione o l’esperienza conseguita, i requisiti soddisfatti, ovvero le

licenze o certificati concessi in un particolare Paese». Poi, il par. 3 specifica che «I

Membri si astengono dall’accordare il riconoscimento secondo modalità che

costituirebbero un mezzo di discriminazione tra Paesi […] ovvero una limitazione

dissimulata agli scambi di servizi». In questo caso, non si tratta più della clausola

della nazione più favorita, poiché per alcuni servizi si possono richiedere requisiti

specifici. Pur non potendo discriminare a parità di qualifiche, uno Stato può decidere

di riconoscere i certificati o i diplomi rilasciati da un certo Paese (ad esempio, nel

settore medico dal Kenya) e non da un altro (come il Mozambico), basandosi sulla

fiducia nel sistema educativo o sanitario di quel Paese. L'utilizzo, all’art. 7, par. 1,

dell’espressione «particolare Paese» («particular country») sancisce quindi la libertà

discrezionale di un Paese nel decidere quali Paesi riconoscere.

I settori dell'educazione e della sanità sono spesso quelli in cui viene utilizzato l'art. 7

per non applicare la clausola della nazione più favorita.

 Un'altra importante eccezione alla clausola della nazione più favorita è contenuta nel

par. 2 dell’art. 2 stesso. Tale disposizione prevede che «I Membri possono tenere in

essere misure incompatibili con il paragrafo 1, purché tali misure siano elencate

nell’allegato sulle esenzioni a norma dell’articolo II [«Annex on Article II

Exemptions»], e ne soddisfino le condizioni».

Durante i negoziati, molti Paesi hanno insistito nel liberalizzare i servizi mantenendo

al contempo normative in materia di servizi che finiscono per discriminare alcuni

Paesi rispetto ad altri, senza essere tenuti a giustificarlo. Fino ad allora, in assenza

di norme, gli Stati potevano agire liberamente; con l'entrata in vigore del GATS, molti

Paesi hanno voluto mantenere in vigore normative discriminatorie preesistenti

(impegnandosi solo pro futuro).

Gran parte dei Paesi della WTO ha inserito in questo allegato sulle esenzioni delle

eccezioni alla clausola della nazione più favorita, elencando normative che

privilegiano o favoriscono un Paese rispetto a un altro. Un esempio è il

trattamento privilegiato che l'Unione europea riserva alle produzioni cinematografiche

83

canadesi rispetto a quelle statunitensi in termini di tassazione .

 Inizialmente, nell'art. 2 non era previsto un trattamento privilegiato per i Paesi in via

di sviluppo. Tuttavia, nel 2011, si è cercato di ovviare a questa mancanza,

concentrandosi sulle least developed countries, ovvero i Paesi veramente meno

sviluppati, secondo la lista delle Nazioni Unite (escludendo dunque le cc.dd.

developing countries). Con la dichiarazione del Consiglio generale dell’OMC del

2011, pur non modificando il testo del GATS, si è deciso attraverso un waiver di non

contestare la violazione dell'art. 2 nel caso di misure di favore verso i servizi

provenienti dalle least developed countries. Questo accordo di non sollevare

controversie è stato ribadito nelle successive conferenze ministeriali, ma non ha

portato a un emendamento del testo.

 Un'ulteriore specificità si trova nel par. 3 dell'art. 2, che riguarda particolari legami e

facilitazioni in materia di servizi tra zone contigue in Paesi adiacenti (una cosa simile

non è presente nel GATT): «Le disposizioni del presente Accordo non devono

interpretarsi nel senso di impedire ai Membri di conferire o accordare benefici a paesi

limitrofi al fine di facilitare gli scambi, limitatamente a zone contigue di frontiera,

83 Questa scelta sembra essere motivata da ragioni culturali e politiche, legate in particolare alla comunità

francofona del Quebec e ai legami con la Francia. 

di servizi che siano prodotti e consumati localmente». Questo concetto è diverso

dalle aree di libero scambio o dalle unioni doganali previsti dall'art. 1 GATT: qui non

è necessaria una zona di libero scambio, ma si tratta di un servizio fruito su entrambi i

lati della frontiera per le popolazioni locali.

GATS

Article 2. Most-Favoured-Nation Treatment.

«1. With respect to any measure covered by this Agreement, each Member shall accord immediately and

unconditionally to services and service suppliers of any other Member treatment no less favourable than that it

accords to like services and service suppliers of any other country.

2. A Member may maintain a measure inconsistent with paragraph 1 provided that such a measure is listed in,

and meets the conditions of, the Annex on Article II Exemptions.

3. The provisions of this Agreement shall not be so construed as to prevent any Member from conferring or

according advantages to adjacent countries in order to facilitate exchanges limited to contiguous frontier zones

of services that are both locally produced and consumed».

L’Accordo sui sussidi che abbiamo visto riguarda soltanto l’ambito del GATT, quindi il

commercio di beni, ma non di servizi.

Misure di salvaguardia in situazioni di emergenza (art. 10)

L'art. 10 GATS riguarda le misure di salvaguardia e dovrebbe essere analogo all'art. 19

GATT. Nel 1998, a tre anni dall'entrata in vigore della WTO, ci si impegnava a negoziare in

merito alla possibilità di utilizzare tali misure in caso di “invasione” di prestatori di servizi

stranieri. T

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A.A. 2024-2025
365 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher cescomagagna01 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto internazionale dell'economia e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Padova o del prof Gattini Andrea.