Estratto del documento

Corso di laurea triennale in Scienze internazionali e istituzioni

europee

MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

CON RIGUARDO AL CASO KHAN C. FRANCIA

RELATIVO ALLA GIUNGLA DI CALAIS

Tesi di laurea di:

Chiara Anna Elsa Grossi

matr. n. 941451

Relatore:

Chiar.mo Prof. Filippo Scuto

Anno accademico 2021-2022

INDICE

INTRODUZIONE 2

-

CAPITOLO 1 PRODUZIONE NORMATIVA INTERNAZIONALE ED

EUROPEA IN MATERIA DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

E RILEVAMENTO DATI SUL FENOMENO 4

1.1 Definizioni 4

1.2 Quadro normativo internazionale 6

1.3 Quadro normativo dell’Unione europea 10

1.4 Rilevamento dati sul fenomeno 14

-

CAPITOLO 2 IL MODELLO ITALIANO E FRANCESE A CONFRONTO 18

2.1 Il fenomeno in Italia 18

2.1.1 Legge Zampa 19

2.1.2 Iter di accoglienza 20

2.2 Il fenomeno in Francia 24

2.3 Difficoltà e problemi nei due sistemi 28

-

CAPITOLO 3 LA REALTÀ NEL NORD DELLA FRANCIA 31

3.1 Origine della bidonville di Calais 31

3.2 Le condizioni di vita nella baraccopoli nel 2015 33

3.3 Il caso Khan 36

3.4 Calais oggi 39

CONCLUSIONI 43

Bibliografia 45

1

INTRODUZIONE

I minori stranieri non accompagnati, cioè i soggetti di minore età separati

dai genitori e senza alcun adulto legalmente responsabile per loro, sono una

categoria di persone particolarmente vulnerabili che necessitano di un’attenta

cura e protezione da parte degli Stati. In effetti il carattere di non accompagnato

e il viaggio intrapreso per scappare dal paese di provenienza e giungere nel

continente europeo sono elementi che destabilizzano il minore allontanandolo

dai riferimenti affettivi.

Lo scopo della mia ricerca è presentare due modelli di accoglienza dei

MSNA in Europa, in particolare i sistemi italiano e francese. I due Paesi hanno

adottato un approccio differente introducendo delle norme o disposizioni ad hoc

volte a conformarsi a quanto previsto dalla normativa dell’Unione europea. Ciò

nonostante permangono delle lacune che verranno messe in evidenza nel corso

dell’elaborato.

Il primo capitolo della relazione sarà incentrato anzitutto sulle definizioni

di minore straniero non accompagnato per capire la categoria oggetto di analisi.

In un secondo momento si metterà in luce la normativa internazionale

guardando brevemente anche alle garanzie previste nel sistema americano e

africano. Inoltre proporrò un approfondimento sul processo legislativo

dell’Unione europea che però, non prevedendo disposizioni specifiche, rende

difficile la gestione del fenomeno migratorio agli Stati membri. Infine l’ultimo

paragrafo è volto a mostrare il numero di MSNA presenti nel mondo e i dati

relativi alle presenze e agli sbarchi in Europa e in Italia al fine di comprendere

la portata della questione.

Nella seconda parte provvederò a confrontare il sistema di accoglienza dei

MSNA in Italia e in Francia mostrando non solo i punti di forza raggiunti con le

2

modifiche apportate nell’ultimo decennio, ma anche le criticità e le

problematiche che richiedono ulteriori interventi da parte dei legislatori

nazionali.

Per calare l’analisi compiuta alla realtà il terzo e ultimo capitolo metterà in

luce la situazione dei migranti nel nord della Francia, una zona soggetta a

numerose migrazioni, in quanto confine con il Regno Unito, che però ha attuato

politiche migratorie volte a limitare il fenomeno. Nello specifico descriverò in

un primo tempo la storia della baraccopoli di Calais e le condizioni alle quali i

rifugiati e i MSNA sono costretti a vivere per poi valutare un caso

giurisprudenziale concluso dalla Corte europea dei diritti umani.

3

CAPITOLO 1

PRODUZIONE NORMATIVA INTERNAZIONALE ED

EUROPEA IN MATERIA DI MINORI STRANIERI NON

ACCOMPAGNATI E RILEVAMENTO DATI SUL FENOMENO

1.1 Definizioni

Nel diritto internazionale il minore straniero non accompagnato (d’ora in

poi MSNA) è sempre stata una figura di difficile definizione poiché

particolarmente vulnerabile in un duplice senso: da un lato per il solo fatto di

essere minore e dall’altro il carattere di non accompagnato fa sì che egli non

abbia una persona che possa esercitare la potestà genitoriale, in concreto

qualcuno che possa decidere per lui. In ragione di questa particolare condizione

i minori non accompagnati rischiano di diventare invisibili agli occhi non solo

delle autorità ma anche dell’opinione pubblica. Analizzando il termine MSNA

si può capire la specifica vulnerabilità di questi individui. Anzitutto con

l’espressione minore si fa riferimento al bambino, ragazzo e adolescente inteso

come “ogni essere umano avente un’età inferiore a diciotto anni, salvo che abbia

1

raggiunto prima la maturità in virtù della legislazione applicabile” . Il carattere

di non accompagnato può derivare da diverse situazioni che obbligano il

minore ad abbandonare il paese di origine e la sua famiglia per aspirare a una

vita migliore quali le persecuzioni subite, le guerre sia interne che

internazionali, il traffico di esseri umani, il limitato accesso all’istruzione e ai

bisogni primari, e la ricerca di migliori opportunità economiche. Proprio questi

due aspetti, la minore età e l’assenza di una figura responsabile per il minore,

rendono i MSNA individui che necessitano di maggiori cure e attenzioni in

quanto possono essere maggiormente esposti a rischi quali il lavoro minorile, lo

1 Art. 1 Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, 1989

4

sfruttamento sessuale e il reclutamento militare, soprattutto nei paesi di

transito. Difatti, la combinazione della presenza di reti di contrabbando, di

connessioni familiari all’estero e di un minimo di risorse per finanziare il

viaggio sono i principali fattori determinanti della migrazione dei minori. In

particolare, una volta partiti, il viaggio può durare mesi o addirittura anni nei

quali i minori sono costretti ad affidarsi a diversi soggetti come trafficanti,

organizzazioni non governative e altri viaggiatori come loro. In questa

situazione caratterizzata anche dal rafforzamento dei confini tra Stati, i

trafficanti sono riusciti a rendere l’attività del trasporto di migranti, soprattutto

minori, molto lucrativa tanto che spesso le famiglie, per coprire i costi del

viaggio di un singolo componente, si indebitano per un lungo periodo di

tempo. In questa situazione la risposta degli Stati destinatari varia: da un lato

alcuni governi adottano misure inclusive per facilitare l’integrazione del

minore, dall’altro i governi di altri paesi reagiscono con misure di esecuzione e

2

detenzione .

In generale, senza far riferimento ad alcuna norma internazionale, è

possibile classificare i MSNA come i minori che giungono in un paese in

assenza di un adulto responsabile per loro. Solo nel 1994 si arriva a una

definizione per la quale il MSNA è “il bambino al di sotto dei 18 anni d’età, a

meno che, ai sensi della Legge applicabile al minore, la maggiore età sia

raggiunta prima, che è separato da entrambi i genitori e che non è sottoposto

alla tutela di un adulto che, in base alla Legge o alla consuetudine, sia

3

responsabile a farlo” . Però questa spiegazione è di difficile attuazione quando i

minori viaggiano senza genitori ma accompagnati da altri adulti, compresi

2 C. Menjívar e K. M. Perreira, Undocumented and unaccompanied: children of migration in the

Europea Union and the United States, Journal of Ethics and Migration Studies, 2017, pp. 199-206

3 UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES (UNHCR), Refugee

Children: guidelines on protection and care, UNHCR, 1994

5

trafficanti o altri della medesima età, che incontrano durante il lungo viaggio.

Per questo motivo in alcuni casi è più accurato usare il termine separato

piuttosto che non accompagnato. In seguito una definizione più esemplificativa

evidenzia che il MSNA è “il minore che giunga nel territorio dello Stato

membro senza essere accompagnato da un adulto che ne sia responsabile in

base alla normativa o alla prassi dello Stato membro interessato, e fino a quando

non sia effettivamente affidato a un tale adulto; il termine include il minore che

4

venga abbandonato dopo essere entrato nel territorio degli Stati membri” .

1.2 Quadro normativo internazionale

Nel diritto internazionale il documento di riferimento per la tutela dei

MSNA è la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia e

dell’adolescenza adottata dall’Assemblea generale a New York il 20 novembre

1989, primo documento nel quale vengono garantiti e tutelati i diritti civili,

sociali, politici, culturali ed economici anche a bambini, ragazzi e adolescenti.

All’articolo 2 detta Convenzione prevede il principio di non discriminazione, in

virtù del quale ogni minore è titolare di diritti, garantiti senza distinzione di

razza, sesso, lingua, religione, a prescindere da ogni considerazione per

l’opinione politica del minore o dei suoi genitori. Per tutelare questo diritto gli

Stati parte adottano i provvedimenti necessari al fine di evitare ogni qualsiasi

forma di discriminazione ma al tempo stesso differenziano i trattamenti in base

alle esigenze a seconda dell’età o del genere. Un secondo aspetto fondamentale

viene sancito nel superiore interesse del minore per cui ogni decisione relativa

al minore deve anzitutto considerare il suo interesse e quindi valutare i bisogni

del singolo in virtù della sua vita e delle sue esperienze. Per determinare

l’interesse superiore del minore è doveroso non solo valutare la sua identità ma

4 Art. 2(1) della Direttiva 2011/95 UE 6

anche garantirgli il diritto all’ascolto e ad essere informato in tutti i processi

decisionali che lo riguardano affinché egli sia in grado “di esprimere

5

liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa” e i suoi

desideri, se necessario con l’ausilio di interpreti che possano garantire la

comprensione e la comunicazione. Infine la Convenzione menziona anche il

diritto alla salute, evidenziando che gli Stati parte devono garantire l’accesso ai

servizi medici, e all’istruzione sulla base dell’uguaglianza delle possibilità e il

diritto ad accedere alla protezione internazionale e all’assistenza umanitaria per

il minore che intende ottenere lo status di rifugiato.

Nella seconda parte la Convenzione sui diritti dell’infanzia e

dell’adolescenza prevede un meccanismo di controllo sull’operato degli Stati

parte, i quali sono tenuti a presentare ogni cinque anni al Comitato dei diritti

del fanciullo dei rapporti periodici sull’adempimento degli obblighi derivanti

dal trattato. Il Comitato, una volta esaminato il rapporto, adotta delle

osservazioni conclusive, rivolte specificatamente allo Stato oggetto di revisione,

nelle quali formula suggerimenti e raccomandazioni. Inoltre il Comitato, ogni

due anni, sottopone tramite il Consiglio economico e sociale un rapporto sulle

attività svolte.

Analizzando il fenomeno dei MSNA è possibile individuare una

sottocategoria, quella dei rifugiati ossia coloro che non si trovano nello Stato di

cittadinanza e non possono o vogliono tornarci per timore di essere perseguitati

per la razza, la religione, la cittadinanza, l’appartenenza a un gruppo sociale o le

opinioni politiche e che quindi nel paese di destinazione possono richiedere

l’asilo in virtù di tale status. Ciò viene sancito nella Convenzione di Ginevra

sullo status dei rifugiati conclusa il 28 luglio 1951 e ad oggi firmata da 144 Stati

5 Art. 12(1) Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, 1989

7

la quale, oltre a definire per la prima volta il termine “rifugiato”, definisce i

diritti dei migranti che ottengono l’asilo e gli obblighi in capo agli Stati. Se in un

primo tempo la Convenzione era riservata alla protezione dei rifugiati europei

dopo la Seconda Guerra Mondiale e per gli eventi avvenuti prima del 1°

gennaio 1951, nel 1967 a New York viene ratificato il Protocollo sullo statuto dei

rifugiati che assicura le medesime garanzie a tutti i rifugiati del mondo. Al suo

interno il principio più rilevante riguarda il divieto di espulsione, applicabile

anche nei confronti dei MSNA, per il quale “nessuno Stato Contraente espellerà

o respingerà, in qualsiasi modo, un rifugiato verso i confini di territori in cui la

sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a motivo della sua razza, della sua

religione, della sua cittadinanza, della sua appartenenza a un gruppo sociale o

6

delle sue opinioni politiche” salvi i casi in cui il rifugiato costituisca una

minaccia per la sicurezza nazionale e l’ordine pubblico.

A livello regionale il fenomeno dei MSNA è stato oggetto della Carta

africana dei diritti e del benessere del fanciullo adottata dall’Unione africana in

sessione ad Addis Abeba nel 1990 ed entrata in vigore nel 1999, ad oggi

ratificata da 49 Stati africani. Anche tale Convenzione inserisce al suo interno il

principio di non discriminazione ai sensi del quale ogni minore non può essere

discriminato sulla base di “razza, etnia, colore, sesso, lingua, religione, opinioni

7

politiche o altre, nazionalità e origini sociali, fortuna, nascita o altri status” suoi

o dei suoi genitori. A ciò si aggiunge il superiore interesse del minore che deve

essere considerato primario per ogni decisione concernente l’individuo di

minore età e che deve essere accompagnato dal diritto di essere ascoltato in ogni

processo che lo riguarda. Negli articoli successivi vengono assicurati i diritti al

nome e alla nazionalità (art. 6), all’istruzione (art. 11) e alla salute (art. 14) così

6 Art. 33 Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati, 1951

7 Art. 3 Carta africana dei diritti e del benessere del fanciullo, 1990

8

come le libertà di espressione (art. 7), di associazione (art. 8) e di pensiero,

coscienza e religione (art. 9). Con particolare riguardo ai minori la Carta

prevede che ai MSNA deve essere assicurata una sistemazione presso

un’assistenza familiare alternativa tenendo in debito conto “l’opportunità di

una continuità nella crescita del bambino e nel suo background etnico, religioso

8

o linguistico” . Inoltre gli Stati contraenti la Carta devono adoperarsi con

qualsiasi misura necessaria per rintracciare e riunire il minore non

accompagnato o separato con la sua famiglia. Infine il documento promosso

dall’Unione africana analizza anche i MSNA rifugiati evidenziando che a essi

deve essere garantita la medesima assistenza o protezione prevista nella

Convenzione o in altri strumenti internazionali sui diritti umani ratificati dagli

9

Stati. Nelle Americhe l’Organizzazione degli Stati Americani, organizzazione

regionale nata nel 1948 con la firma della Carta dell’OSA a Bogotà ed entrata in

vigore nel 1951, che oggi conta 35 Stati contraenti e 69 osservatori permanenti

tra i quali l’Unione europea, non ha stilato alcun trattato concernente

specificatamente i minori non accompagnati. L’unico riferimento a questa

categoria di individui si ritrova nella Convenzione americana sui diritti umani,

adottata a San José nel 1969 e in vigore dal 1978, nella quale si evidenzia che

“ogni minore d’età ha il diritto alle misure di protezione rese necessarie dalla

sua condizione di minore, da parte della sua famiglia, della società e dello

10 11

Stato” , norma che può includere anche i MSNA.

8 ivi, Art. 25(3)

9 M. Stelzig, Minori non accompagnati: legislazioni comparate e modelli di accoglienza in quattro

Paesi dell’Unione Europea (Francia, Grecia, Italia e Spagna), Tesi di laurea magistrale in Economia,

Politica e Istituzioni Internazionali, Dipartimento di scienze politiche e sociali Università degli

Studi di Pavia, 2013-2014, Prof. G. Cordini e Prof.ssa C. Ricci, p. 31

10 Art. 19 Convenzione americana sui diritti umani, 1969

11 M. Stelzig, op. cit., p. 30 9

In Europa, oltre alla normativa promossa dall’Unione europea che sarà

oggetto del prossimo paragrafo, il Consiglio d’Europa nel 1996 a Strasburgo ha

adottato la Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei minori, documento

ratificato da 20 tra gli Stati membri della principale organizzazione di difesa dei

diritti umani nel continente europeo. Nella Convenzione viene garantito al

minore il diritto di essere informato e di esprimere la propria opinione nei

procedimenti che lo riguardano, con anche l’intervento di un rappresentante, il

quale deve non solo ascoltare le opinioni del minore ma anche informarlo sulle

possibili conseguenze di qualunque sua opinione o azione del rappresentante.

1.3 Quadro normativo dell’Unione europea

Il fenomeno dei MSNA è complicato, come testimoniano i differenti

interventi normativi promossi in Unione europea, organizzazione

sovranazionale nata come Comunità economica europea con il Trattato di Roma

del 1957. Solo nel 1992 il Parlamento europeo adotta una risoluzione per la

stipula di una possibile Carta europea dei diritti del fanciullo che riprenda i

diritti garantiti nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo

del 1989. Al suo interno viene sancito che “i fanciulli originari di paesi terzi, i

cui genitori risiedano legalmente in uno Stato membro della Comunità, e i

fanciulli rifugiati o apolidi riconosciuti come tali che risiedano in tale Stato

membro, devono potersi avvalere dei diritti elencati in questa Carta” (art. 8.4) e

“devono godere su tale territorio della stessa parità di trattamento riservata ai

loro connazionali” (art. 8.6). Inoltre la Carta prevede il principio di non

discriminazione in virtù del quale il minore non p

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Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher CG48 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Scuto Filippo.
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