Corso di laurea triennale in Scienze internazionali e istituzioni
europee
MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI
CON RIGUARDO AL CASO KHAN C. FRANCIA
RELATIVO ALLA GIUNGLA DI CALAIS
Tesi di laurea di:
Chiara Anna Elsa Grossi
matr. n. 941451
Relatore:
Chiar.mo Prof. Filippo Scuto
Anno accademico 2021-2022
INDICE
INTRODUZIONE 2
-
CAPITOLO 1 PRODUZIONE NORMATIVA INTERNAZIONALE ED
EUROPEA IN MATERIA DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI
E RILEVAMENTO DATI SUL FENOMENO 4
1.1 Definizioni 4
1.2 Quadro normativo internazionale 6
1.3 Quadro normativo dell’Unione europea 10
1.4 Rilevamento dati sul fenomeno 14
-
CAPITOLO 2 IL MODELLO ITALIANO E FRANCESE A CONFRONTO 18
2.1 Il fenomeno in Italia 18
2.1.1 Legge Zampa 19
2.1.2 Iter di accoglienza 20
2.2 Il fenomeno in Francia 24
2.3 Difficoltà e problemi nei due sistemi 28
-
CAPITOLO 3 LA REALTÀ NEL NORD DELLA FRANCIA 31
3.1 Origine della bidonville di Calais 31
3.2 Le condizioni di vita nella baraccopoli nel 2015 33
3.3 Il caso Khan 36
3.4 Calais oggi 39
CONCLUSIONI 43
Bibliografia 45
1
INTRODUZIONE
I minori stranieri non accompagnati, cioè i soggetti di minore età separati
dai genitori e senza alcun adulto legalmente responsabile per loro, sono una
categoria di persone particolarmente vulnerabili che necessitano di un’attenta
cura e protezione da parte degli Stati. In effetti il carattere di non accompagnato
e il viaggio intrapreso per scappare dal paese di provenienza e giungere nel
continente europeo sono elementi che destabilizzano il minore allontanandolo
dai riferimenti affettivi.
Lo scopo della mia ricerca è presentare due modelli di accoglienza dei
MSNA in Europa, in particolare i sistemi italiano e francese. I due Paesi hanno
adottato un approccio differente introducendo delle norme o disposizioni ad hoc
volte a conformarsi a quanto previsto dalla normativa dell’Unione europea. Ciò
nonostante permangono delle lacune che verranno messe in evidenza nel corso
dell’elaborato.
Il primo capitolo della relazione sarà incentrato anzitutto sulle definizioni
di minore straniero non accompagnato per capire la categoria oggetto di analisi.
In un secondo momento si metterà in luce la normativa internazionale
guardando brevemente anche alle garanzie previste nel sistema americano e
africano. Inoltre proporrò un approfondimento sul processo legislativo
dell’Unione europea che però, non prevedendo disposizioni specifiche, rende
difficile la gestione del fenomeno migratorio agli Stati membri. Infine l’ultimo
paragrafo è volto a mostrare il numero di MSNA presenti nel mondo e i dati
relativi alle presenze e agli sbarchi in Europa e in Italia al fine di comprendere
la portata della questione.
Nella seconda parte provvederò a confrontare il sistema di accoglienza dei
MSNA in Italia e in Francia mostrando non solo i punti di forza raggiunti con le
2
modifiche apportate nell’ultimo decennio, ma anche le criticità e le
problematiche che richiedono ulteriori interventi da parte dei legislatori
nazionali.
Per calare l’analisi compiuta alla realtà il terzo e ultimo capitolo metterà in
luce la situazione dei migranti nel nord della Francia, una zona soggetta a
numerose migrazioni, in quanto confine con il Regno Unito, che però ha attuato
politiche migratorie volte a limitare il fenomeno. Nello specifico descriverò in
un primo tempo la storia della baraccopoli di Calais e le condizioni alle quali i
rifugiati e i MSNA sono costretti a vivere per poi valutare un caso
giurisprudenziale concluso dalla Corte europea dei diritti umani.
3
CAPITOLO 1
PRODUZIONE NORMATIVA INTERNAZIONALE ED
EUROPEA IN MATERIA DI MINORI STRANIERI NON
ACCOMPAGNATI E RILEVAMENTO DATI SUL FENOMENO
1.1 Definizioni
Nel diritto internazionale il minore straniero non accompagnato (d’ora in
poi MSNA) è sempre stata una figura di difficile definizione poiché
particolarmente vulnerabile in un duplice senso: da un lato per il solo fatto di
essere minore e dall’altro il carattere di non accompagnato fa sì che egli non
abbia una persona che possa esercitare la potestà genitoriale, in concreto
qualcuno che possa decidere per lui. In ragione di questa particolare condizione
i minori non accompagnati rischiano di diventare invisibili agli occhi non solo
delle autorità ma anche dell’opinione pubblica. Analizzando il termine MSNA
si può capire la specifica vulnerabilità di questi individui. Anzitutto con
l’espressione minore si fa riferimento al bambino, ragazzo e adolescente inteso
come “ogni essere umano avente un’età inferiore a diciotto anni, salvo che abbia
1
raggiunto prima la maturità in virtù della legislazione applicabile” . Il carattere
di non accompagnato può derivare da diverse situazioni che obbligano il
minore ad abbandonare il paese di origine e la sua famiglia per aspirare a una
vita migliore quali le persecuzioni subite, le guerre sia interne che
internazionali, il traffico di esseri umani, il limitato accesso all’istruzione e ai
bisogni primari, e la ricerca di migliori opportunità economiche. Proprio questi
due aspetti, la minore età e l’assenza di una figura responsabile per il minore,
rendono i MSNA individui che necessitano di maggiori cure e attenzioni in
quanto possono essere maggiormente esposti a rischi quali il lavoro minorile, lo
1 Art. 1 Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, 1989
4
sfruttamento sessuale e il reclutamento militare, soprattutto nei paesi di
transito. Difatti, la combinazione della presenza di reti di contrabbando, di
connessioni familiari all’estero e di un minimo di risorse per finanziare il
viaggio sono i principali fattori determinanti della migrazione dei minori. In
particolare, una volta partiti, il viaggio può durare mesi o addirittura anni nei
quali i minori sono costretti ad affidarsi a diversi soggetti come trafficanti,
organizzazioni non governative e altri viaggiatori come loro. In questa
situazione caratterizzata anche dal rafforzamento dei confini tra Stati, i
trafficanti sono riusciti a rendere l’attività del trasporto di migranti, soprattutto
minori, molto lucrativa tanto che spesso le famiglie, per coprire i costi del
viaggio di un singolo componente, si indebitano per un lungo periodo di
tempo. In questa situazione la risposta degli Stati destinatari varia: da un lato
alcuni governi adottano misure inclusive per facilitare l’integrazione del
minore, dall’altro i governi di altri paesi reagiscono con misure di esecuzione e
2
detenzione .
In generale, senza far riferimento ad alcuna norma internazionale, è
possibile classificare i MSNA come i minori che giungono in un paese in
assenza di un adulto responsabile per loro. Solo nel 1994 si arriva a una
definizione per la quale il MSNA è “il bambino al di sotto dei 18 anni d’età, a
meno che, ai sensi della Legge applicabile al minore, la maggiore età sia
raggiunta prima, che è separato da entrambi i genitori e che non è sottoposto
alla tutela di un adulto che, in base alla Legge o alla consuetudine, sia
3
responsabile a farlo” . Però questa spiegazione è di difficile attuazione quando i
minori viaggiano senza genitori ma accompagnati da altri adulti, compresi
2 C. Menjívar e K. M. Perreira, Undocumented and unaccompanied: children of migration in the
Europea Union and the United States, Journal of Ethics and Migration Studies, 2017, pp. 199-206
3 UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES (UNHCR), Refugee
Children: guidelines on protection and care, UNHCR, 1994
5
trafficanti o altri della medesima età, che incontrano durante il lungo viaggio.
Per questo motivo in alcuni casi è più accurato usare il termine separato
piuttosto che non accompagnato. In seguito una definizione più esemplificativa
evidenzia che il MSNA è “il minore che giunga nel territorio dello Stato
membro senza essere accompagnato da un adulto che ne sia responsabile in
base alla normativa o alla prassi dello Stato membro interessato, e fino a quando
non sia effettivamente affidato a un tale adulto; il termine include il minore che
4
venga abbandonato dopo essere entrato nel territorio degli Stati membri” .
1.2 Quadro normativo internazionale
Nel diritto internazionale il documento di riferimento per la tutela dei
MSNA è la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza adottata dall’Assemblea generale a New York il 20 novembre
1989, primo documento nel quale vengono garantiti e tutelati i diritti civili,
sociali, politici, culturali ed economici anche a bambini, ragazzi e adolescenti.
All’articolo 2 detta Convenzione prevede il principio di non discriminazione, in
virtù del quale ogni minore è titolare di diritti, garantiti senza distinzione di
razza, sesso, lingua, religione, a prescindere da ogni considerazione per
l’opinione politica del minore o dei suoi genitori. Per tutelare questo diritto gli
Stati parte adottano i provvedimenti necessari al fine di evitare ogni qualsiasi
forma di discriminazione ma al tempo stesso differenziano i trattamenti in base
alle esigenze a seconda dell’età o del genere. Un secondo aspetto fondamentale
viene sancito nel superiore interesse del minore per cui ogni decisione relativa
al minore deve anzitutto considerare il suo interesse e quindi valutare i bisogni
del singolo in virtù della sua vita e delle sue esperienze. Per determinare
l’interesse superiore del minore è doveroso non solo valutare la sua identità ma
4 Art. 2(1) della Direttiva 2011/95 UE 6
anche garantirgli il diritto all’ascolto e ad essere informato in tutti i processi
decisionali che lo riguardano affinché egli sia in grado “di esprimere
5
liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa” e i suoi
desideri, se necessario con l’ausilio di interpreti che possano garantire la
comprensione e la comunicazione. Infine la Convenzione menziona anche il
diritto alla salute, evidenziando che gli Stati parte devono garantire l’accesso ai
servizi medici, e all’istruzione sulla base dell’uguaglianza delle possibilità e il
diritto ad accedere alla protezione internazionale e all’assistenza umanitaria per
il minore che intende ottenere lo status di rifugiato.
Nella seconda parte la Convenzione sui diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza prevede un meccanismo di controllo sull’operato degli Stati
parte, i quali sono tenuti a presentare ogni cinque anni al Comitato dei diritti
del fanciullo dei rapporti periodici sull’adempimento degli obblighi derivanti
dal trattato. Il Comitato, una volta esaminato il rapporto, adotta delle
osservazioni conclusive, rivolte specificatamente allo Stato oggetto di revisione,
nelle quali formula suggerimenti e raccomandazioni. Inoltre il Comitato, ogni
due anni, sottopone tramite il Consiglio economico e sociale un rapporto sulle
attività svolte.
Analizzando il fenomeno dei MSNA è possibile individuare una
sottocategoria, quella dei rifugiati ossia coloro che non si trovano nello Stato di
cittadinanza e non possono o vogliono tornarci per timore di essere perseguitati
per la razza, la religione, la cittadinanza, l’appartenenza a un gruppo sociale o le
opinioni politiche e che quindi nel paese di destinazione possono richiedere
l’asilo in virtù di tale status. Ciò viene sancito nella Convenzione di Ginevra
sullo status dei rifugiati conclusa il 28 luglio 1951 e ad oggi firmata da 144 Stati
5 Art. 12(1) Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, 1989
7
la quale, oltre a definire per la prima volta il termine “rifugiato”, definisce i
diritti dei migranti che ottengono l’asilo e gli obblighi in capo agli Stati. Se in un
primo tempo la Convenzione era riservata alla protezione dei rifugiati europei
dopo la Seconda Guerra Mondiale e per gli eventi avvenuti prima del 1°
gennaio 1951, nel 1967 a New York viene ratificato il Protocollo sullo statuto dei
rifugiati che assicura le medesime garanzie a tutti i rifugiati del mondo. Al suo
interno il principio più rilevante riguarda il divieto di espulsione, applicabile
anche nei confronti dei MSNA, per il quale “nessuno Stato Contraente espellerà
o respingerà, in qualsiasi modo, un rifugiato verso i confini di territori in cui la
sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a motivo della sua razza, della sua
religione, della sua cittadinanza, della sua appartenenza a un gruppo sociale o
6
delle sue opinioni politiche” salvi i casi in cui il rifugiato costituisca una
minaccia per la sicurezza nazionale e l’ordine pubblico.
A livello regionale il fenomeno dei MSNA è stato oggetto della Carta
africana dei diritti e del benessere del fanciullo adottata dall’Unione africana in
sessione ad Addis Abeba nel 1990 ed entrata in vigore nel 1999, ad oggi
ratificata da 49 Stati africani. Anche tale Convenzione inserisce al suo interno il
principio di non discriminazione ai sensi del quale ogni minore non può essere
discriminato sulla base di “razza, etnia, colore, sesso, lingua, religione, opinioni
7
politiche o altre, nazionalità e origini sociali, fortuna, nascita o altri status” suoi
o dei suoi genitori. A ciò si aggiunge il superiore interesse del minore che deve
essere considerato primario per ogni decisione concernente l’individuo di
minore età e che deve essere accompagnato dal diritto di essere ascoltato in ogni
processo che lo riguarda. Negli articoli successivi vengono assicurati i diritti al
nome e alla nazionalità (art. 6), all’istruzione (art. 11) e alla salute (art. 14) così
6 Art. 33 Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati, 1951
7 Art. 3 Carta africana dei diritti e del benessere del fanciullo, 1990
8
come le libertà di espressione (art. 7), di associazione (art. 8) e di pensiero,
coscienza e religione (art. 9). Con particolare riguardo ai minori la Carta
prevede che ai MSNA deve essere assicurata una sistemazione presso
un’assistenza familiare alternativa tenendo in debito conto “l’opportunità di
una continuità nella crescita del bambino e nel suo background etnico, religioso
8
o linguistico” . Inoltre gli Stati contraenti la Carta devono adoperarsi con
qualsiasi misura necessaria per rintracciare e riunire il minore non
accompagnato o separato con la sua famiglia. Infine il documento promosso
dall’Unione africana analizza anche i MSNA rifugiati evidenziando che a essi
deve essere garantita la medesima assistenza o protezione prevista nella
Convenzione o in altri strumenti internazionali sui diritti umani ratificati dagli
9
Stati. Nelle Americhe l’Organizzazione degli Stati Americani, organizzazione
regionale nata nel 1948 con la firma della Carta dell’OSA a Bogotà ed entrata in
vigore nel 1951, che oggi conta 35 Stati contraenti e 69 osservatori permanenti
tra i quali l’Unione europea, non ha stilato alcun trattato concernente
specificatamente i minori non accompagnati. L’unico riferimento a questa
categoria di individui si ritrova nella Convenzione americana sui diritti umani,
adottata a San José nel 1969 e in vigore dal 1978, nella quale si evidenzia che
“ogni minore d’età ha il diritto alle misure di protezione rese necessarie dalla
sua condizione di minore, da parte della sua famiglia, della società e dello
10 11
Stato” , norma che può includere anche i MSNA.
8 ivi, Art. 25(3)
9 M. Stelzig, Minori non accompagnati: legislazioni comparate e modelli di accoglienza in quattro
Paesi dell’Unione Europea (Francia, Grecia, Italia e Spagna), Tesi di laurea magistrale in Economia,
Politica e Istituzioni Internazionali, Dipartimento di scienze politiche e sociali Università degli
Studi di Pavia, 2013-2014, Prof. G. Cordini e Prof.ssa C. Ricci, p. 31
10 Art. 19 Convenzione americana sui diritti umani, 1969
11 M. Stelzig, op. cit., p. 30 9
In Europa, oltre alla normativa promossa dall’Unione europea che sarà
oggetto del prossimo paragrafo, il Consiglio d’Europa nel 1996 a Strasburgo ha
adottato la Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei minori, documento
ratificato da 20 tra gli Stati membri della principale organizzazione di difesa dei
diritti umani nel continente europeo. Nella Convenzione viene garantito al
minore il diritto di essere informato e di esprimere la propria opinione nei
procedimenti che lo riguardano, con anche l’intervento di un rappresentante, il
quale deve non solo ascoltare le opinioni del minore ma anche informarlo sulle
possibili conseguenze di qualunque sua opinione o azione del rappresentante.
1.3 Quadro normativo dell’Unione europea
Il fenomeno dei MSNA è complicato, come testimoniano i differenti
interventi normativi promossi in Unione europea, organizzazione
sovranazionale nata come Comunità economica europea con il Trattato di Roma
del 1957. Solo nel 1992 il Parlamento europeo adotta una risoluzione per la
stipula di una possibile Carta europea dei diritti del fanciullo che riprenda i
diritti garantiti nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo
del 1989. Al suo interno viene sancito che “i fanciulli originari di paesi terzi, i
cui genitori risiedano legalmente in uno Stato membro della Comunità, e i
fanciulli rifugiati o apolidi riconosciuti come tali che risiedano in tale Stato
membro, devono potersi avvalere dei diritti elencati in questa Carta” (art. 8.4) e
“devono godere su tale territorio della stessa parità di trattamento riservata ai
loro connazionali” (art. 8.6). Inoltre la Carta prevede il principio di non
discriminazione in virtù del quale il minore non p
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