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LA CONTESTAZIONE DELL’ADDEBITO E LA CONVOCAZIONE A DIFESA DEL
LAVORATORE => Per le infrazioni per le quali è prevista l’irrogazione di sanzioni superiori al
rimprovero verbale il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente segnala
immediatamente, e entro 10 gg, all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari, i fatti ritenuti
di rilevanza disciplinare di cui abbiamo ricevuto conoscenza
L’ufficio competente per i procedimenti disciplinari con immediatezza e comunque non oltre 30 gg
decorrenti dal ricevimento della predetta segnalazione, provvede alla contestazione scritta
dell’addebito e contemporaneamente alla convocazione del dipendente per l’audizione in
contraddittorio a sua difesa con preavviso di almeno 20 gg
LA DIFESA DEL LAVORATORE => Nell’audizione a difesa il dipendente può farsi assistere da
un procuratore o da un rappresentante sindacale cui conferisce mandato.
L’IMPUGNAZIONE DELLA SANZIONE => Il procedimento deve concludersi entro 120 gg, dalla
data della contestazione dell’indebito, con l’irrogazione della sanzione ovvero con un atto di
archiviazione CAP. VII: La retribuzione
La retribuzione è il principale diritto del lavoratore subordinato e l’obbligo di corrisponderla
costituisce il principale obbligo del datore di lavoro.
La retribuzione assume, accanto alla funzione tradizionale corrispettiva, una funzione sociale, vale a
dire di sostegno al reddito del lavoratore in situazioni di particolare bisogno da parte dello stesso
lavoratore di interessi meritevoli di tutela
La retribuzione deve essere corrisposta “con le modalità e nei termini in uso nel luogo in cui il
lavoro viene eseguito”.
Il termine di pagamento ha ritmo mensile per tutti i lavoratori, con la regola della cd.
postnumerazione (il pagamento avviene dopo che è stato prestato il lavoro), obbligatoriamente con
strumenti tracciabili (no contanti). La retribuzione deve essere corredata dal prospetto-paga.
La retribuzione sufficiente
Anche in questo caso si riprende in mano l’art. 36 cost. secondo il quale come si è già rilevato per
garantire una retribuzione proporzionale al lavoro prestato e sufficiente a condurre una vita libera e
dignitosa, bisogni estendere a tutti i lavoratori l’efficacia delle clausole retributive contenute nei
CCNL; l’orientamento della cassazione sull’art. 36 (cioè che la “sufficienza” sia quella stabilita
dalle clausole retributive dei CCNL) ha rappresentato la modalità con cui è stato introdotto in Italia,
anche se in misura diversa in ciascun settore produttivo, un minimo retributivo; la c.d. paga
sindacale
Ai sensi dell’art. 1 co.1 l. 7 dicembre 1989 n. 389, la retribuzione è da assumere come base di
calcolo dei contributi obbligatori di previdenza e assistenza sociale, dovuti agli enti
previdenziali ed in particolare all’INPS, non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni
stabilito dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative sul
piano nazionale.
Le fonti della retribuzione
Nella legislazione ordinaria, la disposizione centrale del sistema delle fonti (anche se poco
influente) in materia di retribuzione è l’art. 2099 co. 1-2, il quale stabilisce che la determinazione
della misura della retribuzione è rimessa alle norme corporative (ossia ai contratti collettivi), nonché
in subordine, all’accordo fra le parti, o in mancanza al giudice secondo equità.
Nel lavoro pubblico, la competenza dei Cl in tema di definizione del trattamento economico
fondamentale e accessorio è proclamata in modo esplicito dalla legge.
La fonte contrattuale si occupa di retribuzione a vari lv, in calce ai quali occorre considerare anche
quello della contrattazione individuale; ora vediamo le competenze di ciascun livello
L’accordo interconfederale => Gli accordi interconfederali dettano regole comuni valevoli per
tutti i settori produttivi, in ordine alle dinamiche retributive. E’ un contratto collettivo stipulato dalle
confederazioni sindacali, cioè da quei soggetti che rappresentano l’insieme dei lavoratori e delle
imprese appartenenti a tutte le categorie produttive. Con il protocollo Ciampi, poi confluito
nell’accordo quadro del 2009, essi hanno previsto i criteri generali per i rinnovi dei CCNL.
Il contratto collettivo nazionale di categoria (CCNL) => Ai CCNL spetta, teoricamente ogni 3
anni, la determinazione dei trattamenti minimi (c.d. minimi tabellari) comuni a tutti i lavoratori di
ciascun settore produttivo, ovunque impiegati sul territorio nazionale
Secondo l’accordo quadro del 2009 la dinamica degli aumenti retributivi nei rinnovi deve essere
riportata a un indice di previsione costituito sulla base dell’IPCA (indice dei prezzi di consumo
armonizzato a livello europeo) depurato dagli aumenti dei prezzi dei beni energetici importati
I CCNL del settore privato possono prevedere meccanismi di progressione automatica del
trattamento retributivo in connessione con l’anzianità di servizio del lavoratore o con selezioni in
merito
Il descritto meccanismo dell’accordo quadro del 2009 è destinato anche al lavoro pubblico nel quale
IPCA deve tener conto dell’ammontare di risorse da destinare agli aumenti retributivi del contratto
collettivo nazionale di comparto. Ivi è previsto che il recupero degli scostamenti fra inflazione
prevista e inflazione reale avvenga entro il successivo triennio contrattuale
Nell’ambito del rinnovo dei CCNL pubblici, vengono ad incidere numerose norme di svariata fonte
volti a bloccare o quantomeno bloccare la dinamica delle retribuzioni pubbliche per ragioni di
contenimento della spesa pubblica. È da segnalare che con sentenza n.178/2015, la corte cost. ha
affermato l’illegittimità per violazione del principio di libertà sindacale, delle norme comportanti il
blocco del rinnovo dei contratti pubblici, là dove tale blocco si protragga per un periodo
eccessivamente lungo
I contratti collettivi di secondo livello => Per quanto riguarda i contratti collettivi a lv
territoriale o aziendale, essi hanno un ruolo importante anche se non generalizzato, spesso
prevedendo varie tipologie di integrazioni retributive
Essendo tali lv di contrattazione poco presenti nelle piccole o medie imprese, l’accordo quadro ha
stabilito che per favorire l’effettiva presenza di questo lv di contrattazione possa essere prevista a
favore di lavoratori di imprese non coperte da contrattazione di secondo lv, una voce retributiva
aggiuntiva, detta elemento economico di garanzia
Il contratto individuale => Con riguardo, infine, alla contrattazione individuale vi sono numerose
distinzioni nel settore pubblico rispetto a quello privato.
Ne lavoro privato, il contratto individuale è libero di introdurre trattamenti retributivi integrativi, in
obbedienza al canone dell’inderogabilità in peius, miglioramenti dei minimi tabellari previsti dalla
fonte collettiva
Invece, nel lavoro pubblico, ove l’inderogabilità della normativa legale e collettiva opera in
entrambe le direzioni, ed è pure imposta la parità di trattamento tra i lavoratori, l’attribuzione di
trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi ed eventuali
clausole di contratti individuali che attribuiscono trattamenti economici aggiuntivi sono nulle ex
artt. 1339 e 1419 co. 2
La struttura della retribuzione
La struttura della retribuzione non è unitaria, ma è formata dal nucleo centrale di base + una
pluralità di trattamenti accessori.
Ci si chiede se ai fini del computo di ciascuna voce retributiva, di matrice contrattuale, si debba
tener conto di tutte le altre voci normalmente percepite dal lavoratore, supponendo che ci sia una
nozione unica e inderogabile di retribuzione che si imporrebbe anche ai contratti collettivi, o se
invece ogni istituto retributivo balli con sua nonna e il contratto collettivo possa liberamente
modularne il computo, includendo ed escludendo voci a discrezione (essendo evidente che, quanto
più si amplia la base di computo di un istituto, tanto più elevato è l’importo economico finale). La
giurisprudenza ha ormai chiaramente optato per questa seconda opzione.
È altresì possibile che in alcuni casi sia la legge a stabilire una soglia minima inderogabile in peius
dai contratti collettivi per il computo della retribuzione.
Le forme di retribuzione
Retribuzione a tempo (art. 2099 c.1)
La forma classica di retribuzione è quella a tempo, che più di tutte si attaglia alla natura
continuativa dell’impegno temporale del lavoratore subordinato, e che può ulteriormente articolarsi
in relazione alle modalità temporali o spaziali della prestazione lavorativa.
Retribuzione a cottimo (art. 2099 cc)
L’altra storica forma è quella a cottimo, legata al rendimento della singola prestazione
(commisurazione della retribuzione alla quantità di lavoro prestato in una data unità di tempo)
tuttora in uso (ma quasi sempre in combinazione con un minimo retributivo garantito) in alcune
lavorazioni. L’art. 2100, in particolare, dispone che il prestatore di lavoro deve essere retribuito a
cottimo quando, in conseguenza dell’organizzazione del lavoro, è vincolato all’osservanza di un
determinato ritmo produttivo, o quando la valutazione della sua prestazione è fatta in base al
risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione.
L’art.2100 conferma il ruolo primario della contrattazione collettiva nella regolamentazione della
materia sia in ordine alla definizione dei criteri per la formazione delle tariffe di cottimo, sia per le
situazioni che legittimano il ricorso al cottimo.
Retribuzione variabile
Art. 2099 comma 3: “Il prestatore di lavoro può anche essere retribuito in tutto o in parte con
partecipazione agli utili o ai prodotti, con provvigione o con prestazioni in natura.”
Il tema della retribuzione variabile si sostanzia nella previsione, da parte della contrattazione
collettiva o eventualmente nei limiti consentiti, individuale, di compensi commisurati alla
produttività del lavoratore e/o dell’impresa, o alla redditività di questa.
La casistica è molto varia, dai premi di produzione alle forme più sofisticate di retribuzione di
obbiettivo o di risultato, tanto più diffuse nei gradini più alti della scala gerarchica.
Per la generalità dei lavoratori, le forme di retribuzione variabile sono da tempo al centro di sforzi
rivolti ad incrementare la diffusione, tramite contrattazione aziendale, nonché territoriali. Il
tentativo è quello di indurre la contrattazione collettiva a essere, non più un’occasione di
distribuzione indifferenziata di increment