Matteo Loi, Matricola 188491
Le fonti del diritto del lavoro
Ritroviamo la consueta gerarchia delle fonti al vertice della quale abbiamo la Costituzione.
Le fonti del diritto del lavoro nella Costituzione
La costituzione riconosce e tutela diversi DIRITTI.
Accanto a quelli civili e politici, si afferma una terza categoria di diritti: quelli sociali, aventi ad oggetto la protezione o
liberazione da una condizione materiale di dipendenza e/o di bisogno, che impedisce il soddisfacimento di bisogni
fondamentali dell’individuo.
I diritti sociali si distinguono in:
Diritti aventi ad oggetto la pretesa di prestazioni pubbliche, erogate dallo stato o da altri enti pubblici (es. sanità, scuola).
Diritti aventi rilievo c.d. orizzontale che afferiscono alla sfera privata, come quelli inerenti il rapporto di lavoro
Proprio questa seconda categoria di diritti ci consente di parlare del rapporto di lavoro. Esso è stato infatti tutelato negli
artt. 1, 2, 3, 4, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 97, 99 e 117 della Costituzione.
Art.1
Questo è il primo articolo costituzionale a menzionare il lavoro definendolo come l’attività alla base della
Repubblica.
A questo articolo però sono attribuiti molteplici significati, citiamo due interpretazioni principali:
1) Dovere di lavorare: inteso come dovere di contribuire al progresso materiale e spirituale della società (come
confermato dall’art. 4, comma 2, Cost.);
2) Inoltre il lavoro è concepito come espressione della potenzialità del singolo nella compagine sociale (in combinato con
l’art. 2, Cost).
Secondo queste due interpretazioni, il lavoro sarebbe non soltanto mezzo (per procurarsi da vivere) ma anche fine, cioè
estrinsecazione dell’autorealizzazione umana (R. Del Punta).
Ulteriormente notiamo come i padri costituenti abbiamo voluto tutelare l’arritivà lavorativa (art.4) sancendo l’obbligo di
tutela del lavoro. Si parla di impegno sociale dello Stato costituzionale a tutelare il lavoro e i lavoratori.
Art.2
Esso sancisce l’affermazione dei diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali in cui si svolge
la sua personalità. Alla categoria di formazioni sociali sicuramente rientra l’impresa. Inoltre l’art.2 richiede anche
l’adempimento ai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
Art.3
I cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali dinanzi alla legge, senza distinzioni di sesso, razza, religione. Insomma
questo articolo sancisce l’uguaglianza formale che vieta l’introduzione di discriminazioni anche sul luogo di lavoro.
Tuttavia l’art.3 è ispirato ad una logica valutativa, per cui non esclude che possano esservi trattamenti diseguali se ciò,
però, risponde al principio di ragionevolezza.
L’art.3 sancisce anche l’uguaglianza sostanziale:
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È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico [24 (3), 34, 36, 40] e sociale [30 (2), 31, 32, 37],
che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana [37, 38] e
l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori [35] all'organizzazione politica [48, 49], economica [39, 45-47] e
sociale [31, 34] del Paese.
Art.4
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro [35 ss.; c.c. 2060 ss.] e promuove le condizioni che rendano
effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che
concorra al progresso materiale o spirituale della società.
È una norma non precettiva ma programmatica nella misura in cui vincola lo stato a perseguire una politica tendente alla
piena occupazione. L’enunciato di questo articolo spiega anche perché il collocamento è stato letto lungamente come una
prerogativa esclusivamente pubblica.
Art.35
La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni.
Attenzione! Non i lavoratori ma il lavoro (inteso come attività).
Attenzione! Si parla di lavoro (in generale, quindi non solo quello subordinato).
Art.36
Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni
caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa
La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge [2107, 2108 c.c.].
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi [2109].
Art. 37.
La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le
condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al
bambino una speciale adeguata protezione.
La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.
La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità
di retribuzione.
Art. 38.
Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza
sociale.
I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio,
malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.
Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.
Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.
L'assistenza privata è libera.
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Art. 39.
L'organizzazione sindacale è libera.
Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le
norme di legge.
È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.
I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti,
stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il
contratto si riferisce.
Art. 40.
Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.
Art. 41.
L’iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza,
alla libertà, alla dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere
[5]
indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali.
Art.97 (2)
Le pubbliche amministrazioni , in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e
(3)
la sostenibilità del debito pubblico .
I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e
l'imparzialità dell'amministrazione.
Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei
funzionari.
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.
Art.99 (2)
Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge , di esperti e di
rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.
È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla
(3)
legge .
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Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed
entro i limiti stabiliti dalla legge.
Art.117
La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
IL DIRITTO INTERNAZIONALE NELL’ORDINAMENTO ITALIANO
Le fonti internazionali si dividono in:
- Consuetudini internazionali: applicate in via diretta e automatica per il tramite dell'art. 10 Cost., secondo cui
"l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute" (es.
consuetudine pacta sunt servanda). Una regola entra a far parte del diritto internazionale generalmente riconosciuto -
consuetudinario- quando è riconosciuta dalla maggior parte degli stati più influenti a livello internazionale.
- Norme di fonte pattizia (trattati internazionali): necessitano, invece, di un apposito atto di recepimento (ordine di
esecuzione e ratifica) per entrare in vigore nell'ordinamento interno (c.d. efficacia indiretta). Per trasformarsi in diritto
interno occorre un’apposta norma interna che provveda all’esecuzione della norma internazionale; il Parlamento deve
approvare una legge ordinaria che autorizza il Presidente della repubblica a ratificare il trattato internazionale. In tal modo
entrano nel diritto interno le norme necessarie affinché il trattato possa avere esecuzione in Italia.
FONTI INTERNAZIONALI
Le fonti internazionali di diritto del lavoro si dividono in:
FONTI PRINCIPALI (vincolanti): Convenzioni OIL, Conv. Europea diritti dell’uomo, Carta sociale europea,
Convenzione ONU sui diritti economici e sociali.
FONTI DI SOFT LOW (non vincolanti): Raccomandazioni OIL, Dichiarazione sui principi e diritti fondamentali
dell’uomo c.d. trattato core labour standards.
In virtù dell'art. 10, comma 1, Cost., il nostro ordinamento «si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente
riconosciute». Ne consegue che queste ultime penetrano direttamente nell'ordinamento interno e sono gerarchicamente
superiori alle leggi ordinarie. La prevalente dottrina e la giurisprudenza ritengono che l'art. 10 Cost. riguardi le norme
internazionali di origine consuetudinaria e non invece le norme di diritto internazionale di origine pattizia. Queste ultime,
infatti, sono disciplinate dagli artt. 80 e 87 Cost. come fonti indirette di diritto, nel senso che non producono
automaticamente effetti giuridici all'interno dell'ordinamento, ma sono trasformate in diritto interno in seguito ad un atto
formale di ratifica da parte del Presidente della Repubblica, previa autorizzazione con legge delle Camere ove prevista.
Le fonti internazionali di lavoro prendono origine dall’istituzione dell’organizzazione interazione del lavoro (ILO/OIL).
Viene costituito nel 1919, come parte del Trattato di Versailles, che pose fine alla Prima guerra mondiale.
Il suo principale documento prodotto è la Costituzione scritta tra gennaio ed aprile del 1919, da una Commissione Lavoro,
composta da rappresentanti di nove Paesi: Belgio, Cuba, Cecoslovacchia, Francia, Italia, Giappone, Polonia, Regno Unito
e Stati Uniti.
Si tratta di un’organizzazione tripartita: i principali attori dell'OIL sono i rappresentanti dei governi che aderiscono all’ilo,
dagli datori di lavoro e dai lavoratori. Questo è il limite dell’ILO, ma anche la sua potenza. Quando si arriva ad avere un
testo di convenzione, si mettono d’accordo non solo gli stati, ma anche imprenditori e lavoratori. Per questo ci vuole
tempo tra una convenzione ed un’altra. Ilo è stata la prima agenzia specializzata a far parte del sistema delle Nazioni
Unite (dell’Onu) nel 1946, ma la sua fondazione risale al 1919 in seno alla Società delle Nazioni, costituita dal trattato di
Versailles con lo scopo di promuovere l'adozione da parte di tutti i paesi membri di un regime di lavoro compatibile con le
esigenze di vita dignitosa da parte dei lavoratori. L'Italia partecipa insieme a molti altri paesi all'Organizzazione
internazionale del lavoro: ne fanno parte 185 stati.
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L’OIL ha sede a Ginevra, Svizzera (sede centrale). La sua missione storica è creare una base giuridica di tutela e
promozione dei diritti legati al lavoro (sicurezza sul lavoro, analisi ed approfondimenti relativi ad aspetti umanitari,
politici ed economici). Ha importanti obiettivi come promuovere i diritti dei lavoratori, incoraggiare l’occupazione, ma in
condizioni dignitose, migliorare la protezione sociale dei lavoratori e rafforzare il dialogo su alcune problematiche nel
lavoro. → norme minime internazionali delle condizioni di lavoro e dei diritti fondamentali del lavoratore.
La Conferenza internazionale del lavoro, organo legislativo dell’OIL, definisce le grandi politiche dell'OIL, che si
riunisce una volta all'anno. Questa conferenza annuale riunisce governi, delegati dei lavoratori e dei datori di lavoro degli
Stati membri dell'OIL. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo esecutivo dell'OIL; si riunisce tre volte l'anno.
Strumenti normativi: è deputato ad emanare delle norme che hanno valenza internazionale. L’OIL emana delle
convenzioni, raccomandazioni, dichiarazioni e fa degli studi. L'OIL - tramite il proprio organo legislativo, la
Conferenza internazionale del lavoro - elabora tra l'altro delle norme internazionali, o convenzioni, le quali devono poi
essere ratificate dai singoli stati al fine di diventare per essi vincolanti.
Se 185 stati fanno parte dell’Ilo, che emana una serie di convenzioni atte a risolvere i problemi del lavoro e che
proteggono il lavoratore (lavoro minorile, molestie, sfruttamento), allora non ci dovrebbero più essere problemi, come
lavoro forzato o minorile. Eppure, ogni anni si verificano una serie di morti sul lavoro per forme di schiavitù. Quindi è
evidente che l’Ilo come agenzia specializzate dell’Onu emana della norme che sono cogenti le convenzioni, ma si tratta di
convenzioni che vengono ratificate da tutti gli stati, anche quelle dove c’è lo sfruttamento minorile. La ratifica è una cosa,
l’applicazione è un’altra. La ratifica viene fatta perché è un atto politico. Bisogna poi controllare se è effettivamente
applicata. Vige quindi un sistema di sorveglianza, secondo cui tutti gli anni gli stati membri devono fare delle relazioni
sulla applicazione e il rispetto nei principi e nella pratica delle norme del lavoro da inviare all’OIL.
Le convenzioni sono vincolanti per gli stati membri dell'OIL solo in seguito alla ratifica interna. Queste possono essere
direttamente applicabili nelle controversie individuali, nei sistemi monisti (ad es., la Francia), mentre non direttamente
applicabili nelle controversie individuali nei sistemi dualisti (es. Canada, UK, Italia). Le Convenzioni internazionali del
lavoro hanno lo status di trattati internazionali. Sono adottate da una maggioranza di 2/3 dei delegati della Conferenza
internazionale del lavoro (Assemblea legiferante tripartita dell'OIL). Devono essere ratificate dagli Stati membri con un
idoneo atto di diritto interno. Gli Stati inviano periodici rapporti all'OIL sullo stato di attuazione delle convenzioni
firmate. Le convenzioni riguardano tutti gli aspetti legati al rapporto di lavoro o alle condizioni sociali dei lavoratori: I
diritti sindacali (libertà sindacale-n.87/48 e contrattazione collettiva n.98/49), La tutela del lavoro minorile (n.138/73), La
parità di trattamento (n.100/51 e n. 103/52), Salario minimo (n. 131/70), L'orario di lavoro (n. 132/70), Lavoratori
marittimi (n. 186/06).
N.B. CONVENZIONI PROMOZIONALI: stabiliscono obblighi per gli Stati di predisporre migliori condizioni sociali
per tutti i cittadini indipendentemente dal fatto che lavorino.
Due convenzioni importanti: n. 87/1948 sulla libertà di associazione e il diritto di organizzarsi e n. 98/49 su diritto di
organizzazione e sulla contrattazione collettiva.
La raccomandazione è un atto giuridico utilizzato dall’OIL per accompagnare le convenzioni.
La raccomandazione non ha un efficacia vincolante, quindi non produce effetti obbligatori. È comunque molto importante
perché contribuisce a specificare e a dettagliare il contenuto delle convenzioni.
Ultima convenzione 190 del 2019 sulla violenza e molestie, quella prima è del 2011. Abbiamo quindi un Diritto del
lavoro che è dinamico, perché cambia sempre in base all’economia. La prima cosa che fa l’OIL dà delle definizioni:
bisogna raggiungere un punto fermo su quello che è es. violenza o molestia. Poi si definisce l’ambito di applicazione.
Primo documento emanato: Dichiarazione di Philadelphia del 1944. Già in questa ci sono una serie di principi che
ancora oggi sono inattuati, ma pienamente in progress. Ancora oggi il lavoro è una merce. Lavoro dignitoso: lavoro
sicuro, remunerazione Lavoro domestico: lavoro gratuito. 73% delle donna lavora part time. Part time involontario, ma
unica opzione per il lavoro domestico. È ciò che comporta remunerazione inferiore femminile. Italia, paese sviluppato
dove non c’è parità di lavori domestici.
L’OIL, come tutti gli organismi internazionali, ha una COSTITUZIONE con preambolo, organizzazione e
funzionamento. È tripartita: ci sono governi, datori di lavoro e lavoratori e alcune prescrizioni generali. I principi
fondamentali dell’OIL sono la libertà sindacale, il principio di non discriminazione e l’abolizione di qualsiasi forma di
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lavoro forzato e minorile. L’OIL emana delle convenzioni, ossia norme dettagliate e sono obbligatorie in ogni loro
elemento (hard low). Emana anche raccomandazioni, che però non sono obbligatorie (soft low); si tratta tuttavia di un atto
dell’organizzazione internazionale del lavoro, perciò non sono obbligatorie ma hanno il valore di linee guide.
Nel 1999 è stata presentata la PRIMA AGENDA SUL LAVORO DIGNITOSO. Nel 1999 il Direttore Generale
dell’ILO, Juan Somavia, ha presentato
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