24/09
Introduzione
E’ difficile stabilire con certezza quando nasca il diritto del lavoro. Quello attuale nasce con
la rivoluzione industriale, con la prospettiva occupazionale di massa. Prospettiva
caratterizzata dalla sottomissione a tempo indeterminato, mistificazione (sottomissione a chi
dispone dei mezzi e degli strumenti). Oggi questo sentimento verso l'occupazione di massa
ci sembra un qualcosa di normale, ma il percorso è stato lento e traumatizzante, richiedente
un cambiamento culturale e sociale oltre che un cambio di visione dei giuristi; questo è stato
richiesto dalla rivoluzione industriale. Si pose l’accento sul combattere l’occupazione cattiva
(quella diversa dal lavoro subordinato a tempo indeterminato).
Tutti i codici liberali dell’800 vietavano rapporti di lavoro senza un termine prefissato, e
sanzionavano i contratti a tempo indeterminato con la nullità del contratto. Le ragioni hanno
come giustificazione anche la visione del tempo: i giuristi ritenevano che un vincolo
personale lavorativo a tempo indeterminato, potesse prefigurare una sorta di
rifeudalizzazione dei rapporti (se non una sorta di schiavitù); è l’idea illuministica della
salvaguardia della libertà personale. Questa andrà a confliggere con la rivoluzione
industriale, che ha la necessità di pianificare un modo di produzione massificato e
standardizzato; quindi andava sdoganato il lavoro a tempo indeterminato. Questo
sistema necessitava masse, persone disposte a mettere a disposizione con continuità le
proprie energie lavorative. Per far ciò servivano alcuni passaggi culturali, prima il lavoro era
un qualcosa di autonomo/artigianale/indipendente/non subordinato. Questo tipo di lavoro
subordinato dell’epoca, portava sul campo effettivo un grande squilibrio tra le forze delle
parti. Il diritto del lavoro serviva anche per portare correttivi contro gli abusi di una parte.
I principi che vengono messi in risalto dai giuristi dell’epoca sono: Libertà Contrattuale
(libertà formale contrattuale, equipara la libertà giuridica dell’imprenditore a quella
dell’operaio, non si considera la sostanziale. Carnelutti (1879-1965): la soluzione per
sdoganare quel vincolo a tempo indeterminato sta nella libertà contrattuale; egli parlava già
anche di dimissioni, introduce la licenza di licenziare), termina il divieto di rapporti a
tempo determinato e la prospettiva avanzata progressivamente è quella della preferibilità
dei rapporti a tempo indeterminato. Qualcuno fuori dall’Italia ha descritto il passaggio da
tempo determinato a indeterminato (con libertà di licenziare, da cui nasce il diritto del lavoro
moderno) come un inganno lessicale, un depistaggio cognitivo, è il diritto del capitale, che
rimane tale per almeno un secolo.
Prima del 900, le masse lavoratrici operaie avanzano la pretesa di far sentire la propria
voce, accedendo in costituzione come corpi sociali, i sindacati. Attraverso il riconoscimento
della loro attività istituzionale negli anni 60’ il diritto del lavoro cambia, la svolta è collocata in
questi anni perchè lì al contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato liberamente
scioglibile dalle parti, si aggiunge quella correzione che considera non più l’uguaglianza
formale illuministica, ma che evidenzia le differenze sostanziali di tipo contrattuale,
diversificando il recesso del lavoratore (dimissioni, libere sempre) dal recesso del datore di
lavoro (licenziamento). Limitando i licenziamenti, si riesce a traghettare il contratto di
lavoro verso quello che conosciamo oggi. Un lavoratore senza dimissioni dovrebbe
accettare qualsiasi condizione lavorativa e soggettiva impostagli, pur di non perdere il
lavoro. Solo con questo limite ha senso un rapporto di lavoro indeterminato.
Gino Giugni (1927-2009), padre del diritto sindacale italiano, diceva di star attenti ai
soggetti ipertutelati che sono però forti a livello socio-economico, a discapito di quei soggetti
deboli che non sono tutelati perché fuori dal diritto del lavoro (negli anni 70’ diceva questo).
Ghezzi a Romagnoli evidenziavano uno strabismo iniziale del diritto del lavoro, c’erano
troppe tutele a chi è formalmente debole, ma troppo poche a chi è sostanzialmente debole.
Non furono ascoltati questi, un’ipotesi è che il sindacato è attento a chi sta dentro il lavoro
subordinato e non a chi sta fuori.
Tipi di Lavoro
La distinzione tra lavoro subordinato e altri tipi di lavoro si fonda su percezioni. La vera
difficoltà sta nel fatto che le figure lavorative cambiano col tempo. Inizialmente il legislatore
intendeva per lavoratore subordinato l’operaio della grande industria di massa; si è scritto il
tipo normativo avendo questo modello in mente. Oggi vista l’evoluzione del lavoro, è difficile
fare una distinzione delle tipologie e complicate sono le idee giurisprudenziali di stabilire
criteri per differenziarli.
Il primo punto di distinzione sono i 2 mondi che abbiamo ancora oggi nel nostro
ordinamento: lavoro tecnicamente e giuridicamente qualificabile come subordinato VS lavoro
NON subordinato (che ha assunto col tempo plurisfaccettature).
2 articoli di riferimento: art.2094 c.c. “È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga
mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro
intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore.”
(definizione di lavoratore subordinato) VS art.2222 c.c. “Quando una persona si obbliga a
compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente
proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano
le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel
libro IV.” (contratto d’opera, lavoro autonomo). Col tempo è arrivato anche il lavoro
parasubordinato o collaborazione coordinata e cooperativa, una figura intermedia ma
tecnicamente all’interno del lavoro autonomo.
E’ importante distinguere se è lavoro subordinato o autonomo o parasubordinato, perché il
nostro assetto di tutele lavoristiche è quasi totalmente rivolto a chi è tecnicamente
lavoratore subordinato ai sensi dell’art.2094. L’essere lavoratore subordinato dunque dà
accesso a tutele giuridiche, sociali, previdenziali.
Ciò che per lui sono tutele, per la controparte sono vincoli economico/giuridici (costi per il
datore di lavoro). Se per il lavoratore subordinato è utile stare dentro queste tutele, per
l’imprenditore tenere il lavoratore all’interno del lavoro subordinato comporta costi. Se un
datore di lavoro può ottenere la stessa prestazione con un contratto di lavoro autonomo o
parasubordinato, ha interesse nel farlo (gli costa meno), riduce l’impegno con facilità e lo
riesce a spostare meglio. Ad esempio un dipendente subordinato con stipendio da 1200
euro costa a un’azienda più di 2500 euro al mese. Il punto critico è che l’impresa non può
liberamente scegliere di vincolare il dipendente con un contratto autonomo.
Se l'imprenditore si avvale del lavoro sostanziale di un lavoratore subordinato, non
può liberarsi di tutti i vincoli e i costi scrivendo il contratto a prestazione autonoma,
perché la sostanza prevale sempre sulla forma. Il problema è capire quale sia la
sostanza (esempio se un datore di lavoro decide tempi/luoghi/modi di lavoro del dipendente,
nella sostanza questo è subordinato e non può dunque stipulare un contratto autonomo
sfuggendo ai costi per quello). Se un dipendente ha le caratteristiche di lavoro di uno
subordinato, questo sarà un lavoratore subordinato, l’ordinamento evita le fughe dal lavoro
subordinato. Il datore di lavoro deve dare un contratto subordinato, quando assoggetta il
lavoratore a direttive/obblighi/vincoli. Se una persona mette a disposizione le proprie energie
e si assoggetta a ordini/direttive, deve avere in cambio qualcosa.
Spesso i casi di controversia sul lavoro sono proprio su questo punto, lavoratori sotto
contratto autonomo ma che nella sostanza sono lavoratori subordinati; dunque richiedono
qualificazione come lavoratore subordinato, i costi pregressi ecc…; altre volte è l’Inps che
contesta all’imprenditore ispezionando che quello è un finto contratto autonomo. L’unica
eccezione dove la contestazione è “non è un lavoro subordinato ma autonomo", è il caso
della truffa a danno degli enti previdenziali.
Per la Cassazione e per i giudici di merito, esiste un principio prima di passare all’art.2094:
ogni attività umana economicamente rilevante, può essere oggetto sia di rapporto di
lavoro subordinato che di rapporto di lavoro autonomo. Questo non significa che
l’imprenditore possa scegliere, perchè dipende in concreto da come l’attività viene svolta, a
monte può decidere se ottenere quella prestazione con uno dei 2, ma se è autonomo poi
deve rispettare l’autonomia del prestatore. Per differenziare i 2 tipi di lavoro, il tipo di attività
non rileva; alcune sono più tipiche ma non necessariamente. L’imprenditore può scegliere
quindi il tipo di contratto, ma ciò che viene pattuito deve essere poi ciò che avviene in
concreto all’interno del rapporto, sennò rischia una causa.
Quando uno è tecnicamente subordinato per legge?? Il riferimento è agli articoli 2094 e
2222. Nell’art.2094 non si parla di contratto (unico caso nel codice civile), perché i giuristi
hanno voluto ribadire che conta il rapporto: se uno è di fatto prestatore di lavoro subordinato,
il contratto (possono avere qualsiasi tipo di scambio) non conta, conta la sostanza.
Le 2 norme sono abbastanza simili, nel 2094 è prestatore di lavoro subordinato “chi si
obbliga a” e nel 2222 “quando una persona si obbliga”, volontaria assunzione di un
impegno contrattuale da parte di una persona fisica. Nemmeno qua c’è differenza tra le 2,
nel 2094 “collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale”, 2222
“compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente
proprio”, impegno a svolgere un’attività lavorativa, ciò non identifica lavoro subordinato e
autonomo (più differenze lessicali che sostanziali). E nemmeno quando si parla di
retribuzione e di corrispettivo sta la differenza (sempre di soldi si parla).
L’elemento qualificante il tipo è 2094 “alle dipendenze e sotto la direzione
dell'imprenditore” e 2222 “senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente”,
sembra esserci la soluzione, ma in realtà non è così: nel 2222 si dice c’è lavoro autonomo e
non subordinato quando non c’è subordinazione (si incorre in una tautologia), ma quali
sono gli elementi che identificano una subordinazione? I giuristi del tempo si fidavano
dei giudici, che dovevano capire in concreto quando si era sotto le dipendenze e direzioni
dell’imprenditore.
Da qui viene elaborato il concetto per cui in un giudizio in cui un lavoratore autonomo
afferma in realtà di svolgere un’attività subordinata, la prima cosa che il lavoratore deve
dimostrare è l’assoggettamento a ordini, direttive, controlli verso un datore di lavoro. Il
problema è che questa indagine non termina mai col convincimento del giudice, non si
riesce a dare subito la prova a questo assoggettamento, ciò non chiude l’esito del giudizio.
L’azienda difficilmente lascerà direttive per iscritto a chi ha un contratto autonomo, per non
lasciare tracce che potrebbero ritorcersi contro. Quindi come fa il lavoratore autonomo a
dimostrare che è subordinato? Lo fa in un secondo momento, portando in giudizio
elementi, detti indici o indizi, da cui il giudice può convincersi che quello sia un lavoro
subordinato. Il datore di lavoro a sua volta, negherà l’esistenza di tali indici di
subordinazione e tenterà di portare elementi indiziari dell’autonomia del rapporto (par.3
cap.1). Il metodo tipologico (di indagine) non richiede che questi indici siano tutti presenti,
ma sarà il giudice a pesarli in base alla determinata fattispecie.
Questa seconda fase del giudizio è un po’ un giudizio per approssimazione, non ha
un’esattezza matematica; e si evolve nel tempo, perché deve tenere in considerazione che
tanti aspetti della vita reale cambiano col tempo. Dunque questi indici vanno colti con
elasticità mentale. Questi nascono tutti dall’osservazione del mondo reale, da ciò che
avviene in concreto; e questa viene coniugata con la scienza giuridica.
26/09
Indici:
1) (criterio D del libro), presenza o meno di un orario di lavoro fisso e vincolato,
determinato dall’imprenditore. Il vincolo di orario è un elemento tipico di lavoro
subordinato; l’autonomo può scegliere i propri tempi di lavoro.
Dunque se viene data dimostrazione anche di fatto che il tale lavorasse in un orario
fisso, ho già un indice di subordinazione; questa è espressione di potere direttivo.
Oltre all’ora di ingresso e di uscita, si guarda la possibilità di gestione del
tempo: il subordinato non può assentarsi dal lavoro come vuole, la sua assenza
deve essere giustificata e richiesta al proprio datore di lavoro. Si utilizzano permessi
autorizzati dal datore di lavoro. Il lavoratore subordinato può richiedere di andare in
ferie, ma non ha scelta autonoma, deve accordarsi col datore.
Ovviamente se l’imprenditore dimostra il contrario, si ha un indice di autonomia.
2) Determinazione del luogo di lavoro. Se il lavoratore lavora dove dice il datore,
allora ho subordinazione (e viceversa). Ci sono tipi di lavoro che si prestano meglio
ad essere svolti in luoghi scelti con autonomia, altri peggio.
3) Il profitto del lavoro del lavoratore subordinato è del datore di lavoro. Proprio per
questo non corre rischi, ha garanzia di stabilità del posto, di reddito, assicurativa,
coperto da rischi riguardanti il mercato. La funzione assicurativa del lavoro
subordinato è quella: si danno forti energie al datore in cambio di stabilità.
L’elemento del rischio viene declinato in diversi indici di subordinazione o
autonomia.
A) Assunzione o meno dell’obbligo di garantire la realizzazione di una
certa opera, ovvero garantire un risultato. Il lavoratore autonomo
tendenzialmente ti garantisce un risultato. Il subordinato invece deve seguire
gli ordini del datore di lavoro, disinteressandosi del risultato finale.
B) + F) Esistenza di attrezzature/mezzi. Il lavoratore utilizza mezzi del datore
di lavoro o mezzi propri? Se usa i propri è autonomo, e viceversa.
C) Come si determina il compenso. La determinazione del compenso in
misura fissa (subordinazione) o in misura variabile (autonomia); se si è
pagato il compenso in base al tempo di lavoro, ho un indice di subordinazione
(in rapporti continuativi); se si paga invece a singola opera o a singolo
risultato dell’attività, questo è un elemento d’autonomia.
4) Nomen iuris, se io ho un contratto autonomo e chi me l’ha scritto l’ha fatto male,
inserendo qualche obbligo che mi dà una subordinazione, il giudice ci guarda. Non è
decisivo il contratto, diventa utile se ben fatto e quando la controparte non è in grado di
fornire indizi convincenti che contraddicano il contratto descritto. La sostanza dimostrata in
giudizio prevale sempre sulla forma.
Esempio del lavoratore in un’azienda di pulizie, un collaboratore può svolgere l’attività in
maniera autonoma, se ad esempio fa gli orari che vuole lui, nonostante l’azienda di pulizie
sia un tipico lavoro subordinato.
Lavoro Parasubordinato
Ai confini della subordinazione. Sono attività di lavoro autonomo che presentano alcuni
elementi tali da renderle per certi versi più o meno simili al lavoro tipicamente
subordinato. Art.409 cpc (codice procedura civile) “3) rapporti di agenzia, di
rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in
una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale,
anche se non a carattere subordinato. La collaborazione si intende coordinata
quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo
dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l'attività lavorativa.”.
Parliamo di un contratto, ma troviamo questo nel codice di procedura civile. Nasce nel 1973
(legge 533/1973), poi viene man mano modificato. Si applica la disciplina del processo di
lavoro, dedicata alle controversie di lavoro. Questo processo si applica ai rapporti di
lavoro subordinato, ma non solo; al tempo si dà la spiegazione della logica di questa
previsione: i lavoratori subordinati sono soggetti socio-economicamente deboli, vivono del
proprio lavoro loro e la propria famiglia, quindi è importante che se ci sia una qualche
controversia, sia risolta velocemente. Si crea dunque un processo più veloce e distaccato
dal processo civile; vengono istituiti giudici speciali. Qualcuno però obietta, dicendo che non
esiste solo il lavoratore subordinato come lavoratore debole socio-economicamente, ma ci
sono anche altri soggetti (es. lavoratori dell’agricoltura). Oltre a agenti di commercio, viene
estesa a lavoratori autonomi che svolgono attività di collaborazione continuativa, coordinata,
personale (co.co.co, collaborazione coordinata e continuativa = lavoro parasubordinato).
E’ dunque una collaborazione autonoma, continuativa, prevalentemente personale
(resa da persona fisica) e coordinata (dal committente).
Capire quando si è nel lavoro parasubordinato e quando nel lavoro subordinato non è
semplice; negli anni 70’ l’utilizzo di questo contratto parasubordi
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