I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni e lo studio autonomo di eventuali testi di riferimento in preparazioneall’esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell’università attribuibile al docente del corso o al relatore
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Appunti di Diritto privato

Riassunto per l'esame di Diritto privato, basato sul corso e sullo studio autonomo del libro consigliato da Prof. Iamiceli Paola: Diritto privato - Linee essenziali, 6°edizione, Vincenzo Roppo . Università degli Studi di Trento, facoltà di Economia. Scarica il file in PDF!
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Esame Istituzioni di diritto privato

Facoltà Economia

Appunti esame
Appunti presi a lezione di Istituzioni di diritto privato con il professore Pietro Maria Putti. Le lezioni frontali sono risultare molto avvincenti e gli appunti presi a lezione molto utili in quando erano molto coerenti con quanto richiesto.
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Appunti di Diritto privato. Associazioni riconosciute e no , gli enti,fondazione , comitato e disciplina del terzo settore. Gli enti: sono soggetti che non sono persone fisiche, ma che hanno capacità giuridica. Nel nostro ordinamento sono oggetto di diritto: Gli enti disciplinati all'articolo 14 nel libro 1 (dedicato alle persone, famiglia) ● Definiti come enti senza finalità economiche: associazioni, fondazioni e comitati. ● Ci sono anche enti con finalità economiche: hanno come scopo la ripartizione tra i partecipanti dei gruppi , sono disciplinati nel codice civile nel libro quinto dedicato al lavoro. Esempio: Società. - Nella tradizione gli enti erano guardati dal legislatore con grande diffidenza perché erano visti come corpi intermedi, che ostacolavano il rapporto tra stato e cittadino.
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Esame Diritto privato

Facoltà Giurisprudenza

Appunti esame
Appunti di Diritto privato. Contenuto: - il diritto - i diritti - i soggetti - i diritti sulle cose - le obbligazioni - il contratto - i contratti - la responsabilità extracontrattuale - altre fonti di obbligazioni - la famiglia - successioni e donazioni
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Esame Diritto privato

Facoltà Giurisprudenza

Dal corso del Prof. D. Martina

Università Università degli Studi di Udine

Appunti esame
Appunti delle lezioni di Istituzioni di diritto privato del corso di laurea in Giurisprudenza e Diritto per le imprese e le istituzioni dell'anno accademico 2022/23 tenuto dalla prof.ssa Della Bianca Martina.
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Esame istituzioni di diritto privato

Facoltà Economia

Appunti esame
Appunti di Istituzioni di diritto privato. È un mezzo di pubblicità legale che rende opponibili ai terzi atti relativi a beni immobili e mobili registrati. Ha funzione dichiarativa o costitutiva e garantisce certezza nei rapporti giuridici. Appunti utili.
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Esame istituzioni di diritto privato

Facoltà Economia

Appunti esame
Appunti di Istituzioni di diritto privato. La rescissione annulla un contratto per lesione grave o stato di bisogno. La risoluzione scioglie il contratto per inadempimento, impossibilità sopravvenuta o eccessiva onerosità, interrompendo gli obblighi reciproci.
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Esame istituzioni di diritto privato

Facoltà Economia

Appunti esame
Appunti di Istituzioni di diritto privato. L’invalidità del contratto può derivare da nullità, se mancano requisiti essenziali, o annullabilità, se ci sono vizi della volontà o incapacità. Un contratto invalido non produce effetti o è annullabile su richiesta.
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Esame istituzioni di diritto privato

Facoltà Economia

Appunti esame
Appunti di Istituzioni di diritto privato. Gli elementi essenziali del contratto sono quelli senza i quali un contratto non può esistere. Il Codice Civile ne individua quattro: l’accordo tra le parti, la causa, l’oggetto, la forma. Oltre agli elementi essenziali, esistono quelli accidentali, che non sono obbligatori ma possono essere inseriti dalle parti per disciplinare meglio il contratto. Tra questi troviamo la condizione, il termine, il modo.
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Esame istituzioni di diritto privato

Facoltà Economia

Appunti esame
Appunti di Istituzioni di diritto privato. Il fatto illecito è un'azione che causa un danno ingiusto e obbliga al risarcimento. Può essere doloso o colposo, contrattuale o extracontrattuale, con eccezioni come legittima difesa o stato di necessità.
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Esame Istituzioni di diritto privato

Facoltà Lingue e letterature straniere

Dal corso del Prof. G. Riolfo

Università Università degli Studi di Verona

Appunti esame
Appunti di Istituzioni di diritto privato. Il diritto: esso è parte della cultura di un popolo in quanto varia e si adatta col passare del tempo. Dovrebbe essere certo, conosciuto e conoscibile. Si divide in: • Diritto privato: insieme di regole che consistono nel regolare i rapporti tra privati. • Diritto amministrativo: insieme di regole tra i vari organi di diritto, tipo Stato, Regione, ecc. • Diritto penale: riguardante chi commette dei reati nei confronti dello Stato • Diritto delle obbligazioni: consiste nell’impegno da parte di una persona nei confronti di un’altra.
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Esame Diritto privato I

Facoltà Giurisprudenza

Dal corso del Prof. V. Putorti'

Università Università degli Studi di Firenze

Appunti esame
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Appunti di Diritto privato. L’ordinamento giuridico. Per ogni società è necessario un complesso di regole che disciplinino i rapporti tra gli individui e apparati che si incarichino di farle osservare. La costituzione di una società implica però la costituzione di un gruppo organizzato. A tal fine occorrono tre condizioni: • la presenza di alcune regole di condotta che governino il comportamento che ogni membro del gruppo deve osservare per assicurare una pacifica convivenza, risolvere i conflitti e facilitare la collaborazione tra i consociati nel perseguimento di fini comuni. • Che queste regole siano stabilite e attuate da appositi organi ai quali tale compito sia affidato in base a precise regole di struttura o di competenza o organizzative. • Che le regole di condotta e quelle di struttura vengano effettivamente osservate. Questo non implica che sempre e tutte le regole siano osservate da tutti e in ogni situazione: alcune regole vengono inevitabilmente trasgredite, modificate o diversamente interpretate, ma il principio di effettività segna il limite entro il quale può dirsi che un complesso di regole (ordinamento) disciplina un gruppo. Se ad un certo momento l’organizzazione non è più in grado di funzionare e di far rispettare le norme che stanno alla sua base, significa che, o la collettività si è sciolta, o che alla sua vita presiede non più la precedente organizzazione, ma un nuovo sistema di regole. Un ordinamento giuridico è tale se esiste un’autorità capace di attuarlo, di farne rispettare le regole. La legittimazione di quell’autorità deriva , nei sistemi democratici dal consenso dei consociati. L’ordinamento di una collettività costituisce quindi il suo diritto oggettivo, cioè come sistema delle regole che organizzano la vita sociale. Diverso è il diritto soggettivo, ovvero la situazione giuridica appartenente a un determinato individuo. Situazioni giuridiche soggettive. Alla base delle situazioni giuridiche soggettive si trova la nozione di interesse. Un interesse è il bisogno che vi è tra un individuo e un’unità del mondo esterno. Tra un conflitto di interesse è l’ordinamento giuridico a stabilire quale prevalga sull’altro. La soccombenza o la prevalenza dell’interesse è dato dalla qualifica che l’ordinamento dà a tale interesse. L’esercizio del diritto soggettivo deve essere distinto dalla sua realizzazione, la quale consiste nella soddisfazione materiale dell’interesse protetto. La realizzazione può essere spontanea o coattiva: quest’ultima si verifica quando occorre far ricorso ai mezzi che l’ordinamento predispone per la tutela del diritto soggettivo. L’interesse può assumere vari atteggiamenti: - Si può avere un interesse nella protezione di un bene da parte dell’ordinamento che deve fornire all’individuo gli strumenti necessari per realizzarlo (conservazione del bene). In tal caso l’ordinamento per la realizzazione di questo interesse deve fornirmi tali strumenti: 1) Potere di godimento del bene 2) Potere di disposizione (poter vendere il bene) 3) Per poter godere del bene devo avere il potere di esercitare sul bene le attività attraverso le quali possa godere del bene. In tal caso siamo in presenza di DIRITTO SOGGETTIVO ASSOLUTO. Questo implica l’esistenza di un interesse, l’atteggiarsi dell’interesse come interesse alla conservazione del bene e strumenti da parte dell’ordinamento per realizzare l’interesse. In qualunque conflitto che si determini tra me e un terzo prevale il titolare del diritto soggettivo assoluto. - Interesse nell’acquisizione del bene secondo il quale viene stipulato un contratto con il libraio e successivamente l’ordinamento mi fornisce gli strumenti per acquisire il bene. Questo passa attraverso poteri diversi e l’attribuzione di strumenti diversi: 1) Potere di pretesa (posso pretendere che un terzo mi consegni il bene); ci deve essere, quindi, qualcuno che ha una situazione soggettiva passiva 2) Non c’è un potere di godimento perché ancora non sono in possesso del bene. 3) Resta il potere di disposizione. In tal caso siamo in presenza di DIRITTO SOGGETTIVO RELATIVO. Vi è una pluralità indeterminata di attività che non possono esser poste in essere da terzi nei confronti di un bene di mia proprietà. Queste sono situazioni giuridiche passive che si caratterizzano nel DOVERE, ovvero nell’astenersi dal compiere attività che possono pregiudicare la relazione che esiste tra soggetto e bene. Il dovere si caratterizza nel riguardare tutti i consociati e ha un contenuto negativo (astenersi da…), ha un contenuto generico Il diritto soggettivo relativo prevede invece un OBBLIGO. Chi ne è titolare deve compiere, a differenza del dovere, una specifica attività (consegna del bene  implica un’attività del dare). Il contenuto specifico dell’obbligo si traduce sempre in un dare o un fare o un non fare. Io soddisfo il mio interesse all’acquisizione del bene quando un terzo mi ha consegnato il bene; ho quindi bisogno dell’intervento o la cooperazione di un soggetto terzo. Il rapporto tra situazione giuridica e persona è detto Titolarità. La situazione giuridica soggettiva maggiormente tutelata dall’ordinamento è il diritto soggettivo. Il diritto soggettivo è il potere della volontà attribuito a un soggetto dall’ordinamento giuridico per la realizzazione di un interesse. L’ordinamento giuridico dello stato e la pluralità degli ordinamenti. Per il perseguimento di fini di differente natura, gli uomini danno vita a organizzazioni di vario tipo: Chiese, partiti politici, sindacati. Tra tutte, maggiore importanza assume la società politica: questa si propone finalità di ordine generale e consiste nell’assicurare i presupposti necessari affinché le varie attività promosse dai bisogni stessi possano svolgersi in modo ordinato e pacifico. L’organizzazione politica, per poter assumere i propri compiti, assume una struttura articolata. Nel corso della storia le società politiche hanno assunto forme diversissime: dalle comunità primitive alle tribù nomadi, dalla polis agli imperi, dalla società feudale ai regni, ai comuni, alle signorie. Oggi è centrale la nozione di stato: comunità di individui, stanziata in un certo territorio, sul quale lo stato esercita la sovranità, e organizzata sulla base di un certo sistema di regole, ossia un ordinamento giuridico. Un ordinamento giuridico si dice originario quando superiorem non recognoscit, ossia quando la sua organizzazione non è soggetta a un controllo di validità da parte di un’altra entità: è il caso, oltre che dei singoli stati, della Chiesa cattolica, della Comunità europea. Gli ordinamenti sovranazionali. L’unione europea. Ai sensi dell’art. 10 Cost. “l’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute”. Il diritto internazionale è un diritto che ha fonte essenzialmente consuetudinaria, ovvero trae origine dalla prassi delle relazioni tra gli stati, o pattizia, che nasce, cioè, da appositi accordi di carattere bilaterale o plurilaterale che ciascuno stato stringe con altri e si impegna a rispettare. Art.11 Cost. Stabilisce che “l’Italia consente, in condizioni di parità con gli altri stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo”. Il principio rende ammissibile la sottoposizione dello stato alle regole di un’organizzazione sovranazionale, le cui norme e provvedimenti vincolano l’operatività degli organi dello stato stesso, con una conseguente limitazione della sovranità dello stato. Tale norma era pensata in vista della partecipazione dell’Italia all’Organizzazione delle Nazioni Unite e ha avuto un’importanza decisiva ai fini del contributo dell’Italia al processo di unificazione dell’Europa. Infatti, l’adesione dell’Italia alle comunità europee ha implicato l’accettazione di limiti alla sovranità dello stato, che si è sottoposto alla volontà della maggioranza degli altri stati membri. Il processo di integrazione europea è stato lungo e difficoltoso e oggi attraversa una fase delicata. Partendo dai tre Trattati istitutivi (CECA – 1951, CEE e EURATOM – 1957) di organismi volti a creare alcune istituzioni comuni e orientati alla definizione di un’area di libera circolazione delle merci, si è proceduto verso un progressivo allargamento del numero di stati aderenti. Fondamentali nel processo di formazione dell’Unione Europea sono stati: • Il Trattato di Maastricht (1992), che entrò in vigore nel 1993, che contirne il trattato sull’UE , con il quale si fissano le regole politiche e i parametri economici richiesti per l’adesione all’Unione dei vari stati. Ha inoltre introdotto la nozione di cittadinanza europea, con la quale si mirava a rafforzare i diritti che ciascuno stato membro doveva riconoscere ai cittadini degli altri stati. • Il Trattato di Amsterdam (1997), entrato in vigore nel 1998, con il quale si ha un ulteriore rafforzamento della nozione di cittadinanza europea. • Il Trattato di Nizza (2001), con il quale è stata proclamata senza valore giuridico la carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (Carta di Nizza). • Il tentativo costituzionale del 2004, trattato firmato a Roma, che fallì perché il nuovo trattato avrebbe dovuto sostituire quelli precedenti e non fu ratificato da tutti gli stati membri entro il termine stabilito del 1 novembre 2006. • Il Trattato di Lisbona (2007), entrato in vigore nel 2009, con il quale è stato attribuito valore giuridico alla Carta di Nizza , che ora costituisce la carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, enunciando i principi fondamentali che devono essere rispettati dall’UE in sede di applicazione del diritto comunitario. La Carta di Nizza non va confusa con la CEDU, il Trattato internazionale sottoscritto da Consiglio d’Europa nel 1950 ed entrato in vigore nel 1953 (per l’Italia nel 1955). La norma giuridica. L’ordinamento è costituito da un insieme di regole che disciplinano la vita della comunità. Ciascuna di queste regole si chiama norma. Ciascuna di tali norme si dice giuridica poiché il sistema di regole da cui è assicurato l’ordine di una società rappresenta il diritto oggettivo di quella società. La giuridicità di una norma dipende dal fatto che essa vada considerata, in base a criteri fissati da ciascun ordinamento, dotata di autorità, in quanto inserita nel sistema giuridico e suscettibile di essere resa vincolante nei confronti di tutti i consociati. Ciò avviene quando una certa regola trovi origine in un atto o in un fenomeno normativo, cioè un fenomeno che sia idoneo a porsi come fonte di norme giuridiche. La norma giuridica si distingue dalla norma morale anche quando entrambe presentino lo stesso contenuto in quanto, mentre ciascuna norma morale è assoluta, ovvero trova la propria validità solo nel suo contenuto e quindi obbliga soltanto l’individuo che decide di adeguarvisi, ed è perciò autonoma, la norma giuridica deriva la propria forza dal fatto di essere prevista da un atto dotato di autorità nell’ambito di organizzazione di una collettività, così che anche quando disciplina l’azione del singolo, essa si presenta come eteronoma, cioè imposta al singolo da altri. I fatti produttivi di norme giuridiche si chiamano fonti. La norma è solitamente espressione della volontà di un organo investito del potere di elaborare regole destinate ad entrare a far parte dell’ordinamento giuridico. Occorre non confondere la formulazione concreta dell’atto di esercizio del potere normativo, ossia il testo, nel caso di una disposizione normativa scritta, con il precetto, ossia il significato di quel testo; l’individuazione di tale significato è il risultato di un’operazione di interpretazione del testo medesimo. Non bisogna neppure confondere il concetto di norma giuridica con quello di legge. Per un certo verso la legge è un certo e definito tipo di atto normativo scritto, che nel nostro ordinamento è elaborato da organi a ciò competenti secondo le procedure stabilite dalla carta costituzionale; per un altro verso una legge può contenere, e di regola contiene, molte norme, ma una norma può anche risultare soltanto dal combinato disposto di più disposizioni legislative, ciascuna delle quali può regolare anche un solo aspetto di un fenomeno complesso. Interpretazione. Interpretare una norma giuridica significa cogliere il significato di tale norma. Il significato dato a una determinata norma da un operatore giuridico non è vincolante, ma dipende dal grado di persuasività che io riesco a trasmettere agli altri; in caso contrario ognuno interpreterà la norma in modo personale (interpretazione dottrinale). Se invece una norma è interpretabile in più modi, per dare una certezza può intervenire il legislatore che attraverso una legge ordinaria successiva e autonoma dà a quella norma. Tale interpretazione è vincolante perché stabilita da una norma giuridica. Questa norma, però, spesso è soggetta a interpretazione. Criteri di interpretazione. Es: art 12 preleggi Codice Civile  questa norma va a sua volta interpretata alla luce dell’attuale sistema giuridico (diverso da quello passato). Non si può quindi applicare questa norma così come è stata attuata in passato. Ai sensi di tale articolo alle norme va attribuito un significato letterale, ma questo non è mai sufficiente a comprendere il significato della norma. Diritto positivo e diritto naturale. Il diritto positivo di una determinata società è rappresentato dal complesso delle norme da cui è costituito ciascun ordinamento giuridico. Il diritto naturale è talvolta inteso come matrice dei singoli diritti positivi, talaltra come criterio di valutazione critica dei concreti ordinamenti; talvolta come un complesso di principi eterni e universali, talaltra considerato anch’esso storicamente condizionato e quindi mutevole; talvolta legato a concezioni religiose circa la natura dell’uomo, talaltra ricollegato esclusivamente alla ragione umana, o addirittura alla natura delle cose, ossia alla realtà esterna, in cui ogni legislatore troverebbe un limite invalicabile. Il diritto naturale non riesce a trovare un fondamento obiettivo e univoco. La storia dimostra che il contenuto stesso del diritto di natura è andato mutando: nelle società antiche era ritenuta naturale la condizione di schiavitù di alcuni uomini. Oggi sono molti gli atti della comunità internazionale che enunciano l’esistenza di diritti umani spettanti a ciascun individuo, senza necessità che una norma positiva li attribuisca, e che nessun legislatore ha il potere di ledere o sacrificare. La struttura della norma. La fattispecie. Una norma è un enunciato prescrittivo che si articola nella formulazione di una ipotesi di fatto, al cui verificarsi la norma ricollega una determinata conseguenza o effetto giuridico che può consistere nell’acquisto di un diritto, nell’insorgenza di un’obbligazione, nell’estinzione o modificazione di un diritto. La norma si struttura come un periodo ipotetico: si compone della previsione di un accadimento futuro ed eventuale e dell’affermazione di una conseguenza giuridica che deriva dal verificarsi dell’evento prefigurato dall’enunciato normativo. La fattispecie è la parte della norma che descrive l’evento che intende regolare. Si distinguono una fattispecie astratta e una concreta. Per fattispecie astratta si intende il fatto descritto ipoteticamente da una norma ad indicare quanto deve verificarsi affinché si produca una data conseguenza giuridica. Per fattispecie concreta si intende, invece, non più un modello configurato ipoteticamente, ma un determinato fatto o complesso di fatti realmente verificatisi, rispetto ai quali la norma descrive gli effetti giuridici che ne derivano. Inoltre, mentre l’individuazione della fattispecie astratta si risolve in un’operazione intellettuale, di interpretazione del testo normativo, volta a individuare i presupposti materiali dell’applicazione di determinate regole, l’indagine sulla fattispecie concreta consiste nell’accertamento del fatto storico per porre a confronto tale fenomeno con l’ipotesi astratta prevista e regolata dalla legge. La fattispecie può consistere in un unico fatto (fattispecie semplice) o può essere costituita da una pluralità di fatti giuridici (fattispecie complessa). Se la fattispecie si compone di una serie di fatti che si susseguono nel tempo, si possono verificare effetti prodromici o preliminari, prima che l’intera serie sia completata. La sanzione. Le norme giuridiche si caratterizzano per il fatto di essere suscettibili di attuazione forzata (coercizione) o sarebbero comunque garantite dalla predisposizione della comminatoria di una conseguenza in danno del trasgressore, di una sanzione, la cui minaccia favorirebbe l’osservazione spontanea della norma, attraverso una forma di coazione psicologica volta a dissuadere dal tenere comportamenti antigiuridici. Spesso accanto a norme di condotta (primarie), il legislatore prevede una risposta o reazione dell’ordinamento (norme secondarie). La difesa dell’ordinamento non viene infatti perseguita solo attraverso misure repressive o restaurative di una situazione preesistente illegittimamente violata, ma anche mediante misure preventive, di vigilanza e dissuasione, e perfino con l’ausilio di norme che si limitano a affermazioni di principio che svolgono un’importante funzione esemplare, indipendentemente dalla previsione di qualsiasi sanzione. Se la sanzione non può considerarsi tratto essenziale di tutte le norme giuridiche, deve peraltro riconoscersi che l’ordinamento di una società politica prevede sempre l’allestimento di un apparato coercitivo, tendente a assicurare la salvaguardia della collettività e degli interessi e valori da questa condivisi contro minacce esterne o interne e l’applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste in astratto da singole norme per il caso di loro violazione. La sanzione può operare in modo diretto, realizzando il risultato materiale che la legge prescrive, o in modo indiretto: in questo caso l’ordinamento si avvale di altri mezzi per ottenere l’osservanza della norma o per reagire alla sua violazione. Caratteri della norma giuridica. I caratteri essenziali della norma giuridica sonno la generalità e l’astrattezza dei relativi precetti. Della generalità si intende sottolineare che la legge non deve essere dettata per singoli individui, ossia formulata in modo da essere applicata a una sola persona o a una schiera di soggetti identificati. Con l’astrattezza si intende sottolineare che la legge non deve essere dettata per specifiche situazioni concrete, ma per fattispecie astratte, ossia per situazioni descritte ipoteticamente. Importante nella formulazione della norma giuridica è l’esigenza del rispetto del principio di eguaglianza sancito dall’art.3 Cost. questo presenta due profili: uno formale e uno sostanziale. • Il comma 1 sancisce il principio di eguaglianza formale e afferma che “tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, ne di razza, lingua, religione, opinioni politiche”. La norma fa riferimento ai soli cittadini; la Corte Costituzionale ha precisato, quindi, che il principio di eguaglianza deve essere rispettato anche nei confronti degli stranieri, quanto meno per quanto riguarda i diritti fondamentali della persona. Si tratta di un vincolo rivolto al legislatore ordinario e opera nel senso che l’individuazione delle categorie di soggetti cui ciascuna norma è destinata deve avvenire in modo non arbitrario, con criteri che evitino di trattare situazioni omogenee in modo differenziato o situazioni disomogenee in modo eguale. Il controllo del principio di uguaglianza è affidato alla Corte Costituzionale,il quale può dichiarare l’illegittimità di una norma di legge quando ravvisi un’irragionevole o arbitraria differenziazione normativa di situazioni che siano omogenee, ovvero un’assimilazione di trattamento nei confronti di situazioni che, in realtà sono diverse.
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Esame Diritto privato

Facoltà Economia

Dal corso del Prof. F. Maisto

Università Università della Calabria

Appunti esame
Gli appunti di Diritto privato sulle obbligazioni trattano la definizione, le fonti, le prestazioni, l’adempimento, l’inadempimento, il risarcimento del danno, la responsabilità e le cause di estinzione.
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Esame Diritto privato

Facoltà Economia

Dal corso del Prof. F. Maisto

Università Università della Calabria

Appunti esame
Gli appunti di Diritto privato sui contratti analizzano la formazione, gli elementi essenziali, la validità, le obbligazioni, le cause di nullità e risoluzione, oltre alle principali tipologie contrattuali.
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Esame Diritto privato

Facoltà Giurisprudenza

Appunti esame
Appunti di Diritto privato: 121 pagine completo per passare l'esame in maniera facile e in meno tempo. Ho preso 24. Il prof vuole le definizioni in maniera chiara e precisa e in maniera mirata. Non arrampicatevi sugli specchi e passate l'esame in maniera semplice.
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Riassunto per l'esame di Diritto privato , basato sul corso e sullo studio autonomo del libro consigliato da Prof. Sica Salvatore: Manuale di diritto privato, Pasquale Stanzione. Università degli Studi di Salerno, facoltà di Giurisprudenza. Scarica il file in PDF!
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Esame Diritto privato

Facoltà Giurisprudenza

Dal corso del Prof. G. Brusatin

Università Università degli Studi di Padova

Appunti esame
Gli appunti comprendono la macroarea individuata nel corso di Diritto privato 2 nel settore dei beni. Appunto completo degli aggiornamenti dovuti alla riforma Cartabia, appunti completi integrati dal libro.
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Esame Diritto privato

Facoltà Giurisprudenza

Dal corso del Prof. M. Maggiolo

Università Università degli Studi di Padova

Appunti esame
Il documento di Diritto privato approfondisce specificatamente il contenuto del corso di privato 1 di Maggiolo Marcello, in particolare il materiale successivo al parziale. Appunti completi e sufficienti al fine dell'esame.
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Appunti riguardanti le lezione dell'anno 2023/2024 del professore Roberto Pardolesi riguardanti l'esame di Diritto privato. Negli appunti sono evidenziati gli argomenti principali e gli articoli principali.
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