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Il dolo, ossia quando l’errore viene indotto da un comportamento fraudolento della controparte.
Il dolo può essere inteso come una macchinazione volta a trarre in inganno un'altra persona al fine di farle
concludere un negozio che altrimenti non avrebbe concluso o avrebbe concluso a condizioni diverse.
Secondo il sistema di ius civile, però, il dolo era irrilevante, mentre ciò divenne rilevante col diritto pretorio, in
particolare grazie all’opera di Aquilio Gallo, quale escogitò un’azione di dolo con carattere penale e un’eccezione
di dolo.
La prima poteva essere utilizzata dalla vittima del dolo dopo il compimento del negozio, mentre la seconda poteva
essere sempre usata dalla vittima prima dell’adempimento del negozio stesso;
La violenza, tra cui si può distinguere il metus, ossia il timore generato dal vis, ossia la violenza.
Tale violenza non deve essere necessariamente fisica ma si può parlare anche di violenza morale, ossia quando
attraverso una minaccia si genera in qualcuno timore e lo si costringe a compiere un negozio che, in situazione
normale, non avrebbe compiuto.
La violenza, quindi, consiste nella minaccia di un male ingiusto e notevole, tale da coartare la volontà di un
soggetto.
Ingiusto fa riferimento al fatto che il male minacciato deve consistere in un’attività illecita e non giustificata dal
diritto, mentre notevole fa riferimento al fatto che il male minacciato deve essere serio da impressionare, non un
uomo debole, come diceva Gaio, ma una persona equilibrata.
Anche la violenza, però, inizialmente era irrilevante, così come il dolo, ma iniziò ad assumere rilevanza col diritto
pretorio, per cui iniziarono a trovare applicazione gli stessi ragionamenti applicati per il dolo.
Il negozio sottoposto a violenza era valido per il diritto, ma poteva essere sottoposto a un’azione pretoria detta
actio quod metus causa, volta a favorire chi avesse eseguito tale negozio.
Questa, però, poteva essere applicata sia contro colui che attivamente aveva esercitato la violenza, sia contro
coloro che avessero tratto vantaggio da tale azione. 10
Valentina Casta Dal 28/09/2023 Al 30/11/2023
Inoltre, se la vittima non aveva ancora adempiuto al negozio, il pretore poteva utilizzare un’eccezione di violenza,
che si opponeva alla pretesa di colui che aveva compiuto la violenza di vedere il negozio completato.
Per il dolo e la violenza era, però, importante la buona fede, ossia un criterio guida nel valutare i comportamenti e le
pretese delle parti secondo la correttezza e la lealtà.
Era compito del giudice, quindi, valutare la presenza del dolo o della violenza in uno dei soggetti del negozio.
Tale richiamo alla buona fede, però, non era presente negli atti di stretto diritto, quali la mancipazione, la cessione in
tribunale, la stipulazione o il mutuo.
Le obbligazioni
L’obbligazione è un vincolo giuridico tra due soggetti, il debitore, colui che deve tenere un determinato comportamento
nei confronti di un altro soggetto, e il creditore, colui che può esigere quel determinato comportamento, detto
prestazione.
Il dovere giuridico del debitore si chiama debito, mentre il diritto soggettivo del creditore è detto credito.
Nei casi di inadempimento della prestazione, l’obbligazione non cessa di esistere ma si attua una fase di responsabilità,
ossia uno stato di soggezione ad una sanzione da parte del creditore, alla quale il debitore risponde con ulteriori
prestazioni o col suo patrimonio.
Fu, però, la pandettistica tedesca a divere l’obbligazione in due parti, il debito e la responsabilità.
Nella realizzazione dell’obbligazione, però, è necessario l’intervento del debitore, in quanto nelle obbligazioni in cui si
tutela il diritto di credito del creditore, questi ha a disposizione un’azione personale, il cui unico legittimato passivo è il
debitore.
Ciò si differenzia dalle azioni reali, dove si difendono i diritti reali, per cui chi difende il proprio diritto ha a disposizione
un’azione di tutela esercitabile erga omnes, ossia nei confronti di tutti.
La prestazione oggetto dell’obbligazione deve avere come contenuto:
Dare, ossia trasferire una proprietà o costituire un diritto reale minore;
Facere, ossia qualunque altro ambito, diverso dall’obbligazione di dare;
Praestare, cioè, garantire che la prestazione di dare o facere verrà fornita e corredata da determinate
caratteristiche, appunto, garantite.
Oltre a ciò, la prestazione deve avere requisiti quali:
Possibilità, ossia che deve essere possibile.
A tale proposito, in certi casi può essere riconosciuta una forma di impossibilità giuridica;
Liceità, ossia che deve essere lecita, pena la nullità dell’obbligazione, oltre che non risultare contraria al diritto
oggettivo e al buon costume;
Determinabilità, ossia che deve essere determinata.
Per il diritto romano, poteva essere anche un’altra persona a determinare la prestazione, affidando, quindi, il
giudizio del contenuto della prestazione a un terzo, parlando di giudizio di un vir bonus, ossia di una persona
onesta;
Patrimonialità, ossia che deve essere suscettibile di una valutazione economica in denaro.
Inoltre, possiamo trovare varie altre tipologie di obbligazione, quali:
Obbligazioni solidali, quali presentano una pluralità di soggetti creditori/debitori.
Nel caso di una pluralità di debitori, la prestazione è identica per tutti loro e sorge per tutti nello stesso momento.
Queste obbligazioni, a loro volta, possono essere elettive, poiché vi è una scelta su quale creditore deve esigere
l’intero credito o su quale debitore deve pagare l’intero debito, in virtù del fatto che gli altri creditori potranno,
poi, tramite il diritto di rivalsa, prendere quanto spetta loro dal creditore principale, e il debitore che ha pagato
l’intero debito potrà, per il diritto di regresso, chiedere indietro quanto ha pagato a nome degli altri debitori.
Oltre a ciò, queste obbligazioni possono essere cumulative, ossia che la prestazione va adempiuta per intero da
ciascun debitore o può essere richiesta per l’intero da ciascun creditore; 11
Valentina Casta Dal 28/09/2023 Al 30/11/2023
Obbligazioni alternative, dove l’oggetto dell’obbligazione è unico ma possono essere presenti due o più
prestazioni in alternativa tra di loro, tra le quali il debitore può scegliere per adempiere all’obbligazione.
La scelta della prestazione può essere in mano al debitore o al creditore e, dopo averla effettuata, l’obbligazione
diventa semplice.
Può accadere, però, che prima della scelta una delle prestazioni perisca.
In questo caso, se la scelta era in mano al debitore, l’obbligazione diventerà subito semplice e ci si rifarà sulla
prestazione restante.
Se, invece, la scelta era in mano al creditore bisogna guardare al fatto che il perimento della cosa non sia avvenuto
per responsabilità del debitore, caso in cui ci si rifà sempre sulla prestazione restante.
Se, al contrario, il perimento è di responsabilità del debitore, allora questi è obbligato a mantenere viva
l’alternativa, generalmente tramite il pagamento di una somma del valore della prestazione perita;
Obbligazioni naturali, quali si distinguono dalle altre obbligazioni per avere come oggetto l'adempimento di un
dovere morale o sociale.
In queste obbligazioni il creditore naturale non dispone di un’azione contro il debitore, per cui se il debitore
adempie spontaneamente il creditore ha diritto di trattenere la cosa ma, se questi non dovesse adempiere, il
creditore non potrebbe rivalersi su quest’ultimo.
In diritto romano queste vengono utilizzate in particolare per gli schiavi e per i figli, anche se questa tipologia di
obbligazione permane anche oggi, all’art.2034 c.c.
Secondo i giuristi romani, il vincolo obbligatorio sorgeva o come conseguenza di un negozio compiuto dalle parti
(contratto) oppure quando un soggetto era tenuto a una pena pecuniaria per un atto compiuto a danno di altri (delitto
privato).
Il giurista Gaio parlerà di questa distinzione nel suo manuale di Istituzioni.
Egli si rese conto che, però, tale distinzione non era sufficiente a coprire tutte le circostanze in cui poteva sorgere
un’obbligazione, aggiungendo, quindi, una terza situazione generica, per la quale l’obbligazione poteva nasce, secondo
specifiche norme, da causa di diversa struttura.
Sarà, poi, Giustiniano a proporre una nuova suddivisione in contratto, quasi contratto, delitto e quasi delitto.
Partendo dai contratti, questi sono un negozio bilaterale ad effetti obbligatorio.
Secondo il giurista Labeone questi effetti, però, doveva sorgere per entrambe le parti mentre, sarà poi il giurista Sesto
Pedio a concentrarsi sul momento di accordo tra le parti, come dice anche l’art.1321 c.c., affermando che il contratto è
“l’accordo di due o più parti” , anche se l’obbligazione sorge, comunque, solo a carico di una delle parti.
In diritto romano il contratto ha SOLO effetti obbligatori, mentre gli effetti reali sono propri solo dei negozi ad effetti reali,
quali la mancipazione, la cessione in tribunale e la consegna.
Seguendo la tradizione romana, attualmente nei diritti europei il contratto ha sempre effetti obbligatori, a eccezione della
Francia, quale accetta anche il contratto ad effetti reali, oltre che anche in Italia, dove si dice che il contratto possa avere
per oggetto il trasferimento della proprietà o la costituzione di un diritto reale, come da art.1376 c.c.
I vari contratti possono essere classificati in:
Contratti unilaterali, per cui nascono effetti obbligatorio solo a carico di una parte;
Contratti bilaterali, per cui si hanno effetti obbligatori a carico di entrambe le parti;
Contratti imperfetti, contratti in cui è previsto il sorgere dell’effetto obbligatorio solo a carico di una parte, anche
se si contempla anche che si possano avere effetti obbligatori anche a carico dell’altra parte.
Sia Gaio che Giustiniano, poi, faranno un’ulteriore classificazione in:
Obbligazioni che si contraggono mediante cosa (contratti reali), quali il mutuo, il pegno, il deposito o il
comodato.
Questi sono definiti così in quanto necessita per perfezionarsi della consegna della cosa;
Obbligazioni che si contraggono mediante parole (contratti verbali), per i quali è sempre necessario il consenso
ma deve essere presente anche la pronuncia di parole solenni, come per la stipulatio;
Obbligazioni che si contraggono mediante scritti (contratti letterali), che, oltre al consenso, necessitano della
registrazione per iscritto del contenuto del contratto; 12
Valentina Casta Dal 28/09/2023 A