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RESPONSABILITA’

Serve a proteggere i figli minorenni che non hanno la capacità di agire.

è un potere/dovere che la legge attribuisce ai genitori, i quali devono proteggere, istruire i

figli e curarne gli interessi patrimoniali. (devono amministrare i loro beni).La responsabilità

genitoriale è formata da 2 aspetti principali: la cura dei beni e della persona.

-Per gli atti di ordinaria amministrazione (pagare la scuola ecc) ciascun genitore può agire

da solo, quindi (i genitori agiscono disgiuntamente)

-per gli atti di straordinaria amministrazione (vendere una casa), i genitori devono agire

insieme e con l'autorizzazione del giudice tutelare. Inoltre, i genitori hanno l'usufrutto legale

sui beni del figlio, cioè possono utilizzare i beni del figlio e di godere dei frutti

(guadagni/benefici) che producono, ma devono utilizzarli solo per il mantenimento del

figlio e della famiglia.

Inoltre, hanno il dovere di prendersi cura del figlio quindi devono garantirgli la sicurezza, la

salute e l’educazione.

AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO (art 404 cc)

Istituto nato nel 2004 che protegge le persone che a causa di malattie fisiche o psichiche

temporanee o parziali non riescono a gestire da sole i propri interessi, ma non si trovano in

condizioni di interdizione o inabilitazione. (si applica ad un anziano che è un soggetto

debole).

L'amministrazione di sostegno si attiva con un ricorso al giudice tutelare, che può essere

presentato dalla persona interessata, dai familiari o dai servizi sanitari.

In questo caso, il giudice ascolta personalmente l'interessato per capire la sua situazione, e

nomina con un decreto l'amministratore di sostegno, dove stabilisce gli atti che deve

compiere e se deve farlo con assistenza o rappresentanza, e viene scelto dal beneficiario

oppure dal giudice.

In questo caso, il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non sono

indicati nel decreto (può continuare a gestire tutto ciò per cui non è prevista l'assistenza).

Se invece compie un atto da solo un atto per cui era prevista la presenza dell'amministratore,

l'atto può essere annullato, poiché viola le condizioni fissate dal giudice.

PERSONE GIURIDICHE

Sono un insieme organizzato di persone e di beni, creato per raggiungere uno scopo, che la

legge riconosce come soggetto di diritto, cioè capace di avere dei diritti e dei doveri come

una persona.

Le persone giuridiche si dividono in

-Enti associativi: società e associazioni

-Enti amministrativi: Fondazioni e comitati

ENTI ASSOCIATIVI

Sono formati da persone fisiche che si uniscono per raggiungere uno scopo. In questi enti

prevale l'elemento personale perché le decisioni vengono prese dall'organo assembleare,

cioè da tutti i soci che partecipano attivamente alla vita dell'ente.

Gli enti associativi sono le associazioni e le società. -

Le società: hanno uno scopo di lucro o mutualistico.(nascono con l'obiettivo di

guadagnare)Secondo l'art 2247 cc, la società è un insieme di persone che conferiscono beni

e servizi per esercitare un'attività economica in comune e dividere gli utili.

-Associazioni: sono formate da persone fisiche che si uniscono per uno scopo ideale o

altruistico (sportivo, culturale, sociale).

Quindi se l'associazione svolge un'attività economica, gli eventuali utili, vengono reinvestiti

nell'attività quindi l'elemento patrimoniale è un mezzo per conseguire il fine.

Le associazioni si costituiscono attraverso un contratto associativo che deve essere redatto

in forma di atto pubblico davanti ad un notaio o ad un pubblico ufficiale autorizzato.

La costituzione delle associazioni avviene mediate 2 atti:

-L'atto costitutivo, è il documento con cui si dichiara la volontà di costituire l'associazione e

contiene lo scopo che deve essere lecito e ideale, le quote associative e i soci.

-Lo statuto, è un documento che stabilisce le regole delle associazioni.

ENTI AMMINISTRATIVI

sono formati da beni destinati al raggiungimento di uno scopo. In questi enti prevale

l'elemento patrimoniale, cioè il patrimonio, e si parla ad esempio dei comitati e delle

fondazioni.

-i comitati: sono costituiti per la raccolta fondi legati ad una finalità altruistica

- Fondazioni: il fondatore conferisce il patrimonio iniziale per raggiungere uno scopo che

deve essere determinato e lecito

Per costituire una fondazione servono 3 documenti;

-negozio di fondazione: è un atto unilaterale, dove il fondatore dichiara la volontà di

costituire la fondazione e indica lo scopo che vuole raggiungere (si chiama unilaterale

perché è sufficiente la volontà del fondatore)

-Atto di dotazione: è un atto unilaterale con cui il fondatore trasferisce i beni alla

fondazione. (questi beni costituiscono il patrimonio iniziale, che servirà a realizzare lo

scopo indicato nel primo atto)

-Lo statuto che stabilisce le regole della fondazione

RICONOSCIMENTO

Dopo la costituzione, l'ente ha bisogno del riconoscimento, cioè un atto amministrativo che

conferisce all'ente la personalità giuridica e quindi l'autonomia patrimoniale perfetta.

Il riconoscimento si ottiene:

-per concessione: riguarda le fondazioni e le associazioni. IL riconoscimento viene concesso

dalla regione, se l'ente opera a livello locale o dal prefetto se opera a livello nazionale.

Prima di concederlo si controlla che lo scopo sia lecito e determinato e che il patrimonio sia

adeguato (cioè sufficiente a realizzare lo scopo).

-Per iscrizione: riguarda solo le società commerciali. In questo caso il riconoscimento si

ottiene iscrivendo la società nel Registro delle imprese. l'iscrizione può essere rifiutata se ci

sono problemi con il capitale iniziale dei soci o se il capitale non è stato interamente

versato.

-Per registrazione: vale solo per i sindacati e i partiti politici. In questo caso l'acquisto della

personalità giuridica avviene con la registrazione in un apposito registro.

AUTONOMIA PATRIMONIALE

Quando un ente è riconosciuto, cioè ha la capacità giuridica, il suo patrimonio è separato da quello

dei soci, quindi si parla di autonomia patrimoniale perfetta. Questo significa che i beni dell'ente

appartengono alla persone giuridica e non ai suoi soci. Il creditore del socio non può agire sul

patrimonio dell'ente e il creditore dell'ente non può agire sul patrimonio personale dei soci.

DIRITTI REALI

I diritti reali, sono diritti che hanno come oggetto una res, cioè una cosa.

-immediati: il titolare può esercitare il diritto senza la cooperazione degli altri

-assoluti: il diritto può essere fatto valere nei confronti di tutti (chiunque deve rispettare il

diritto del titolare)

-Tipici: sono solo quelli previsti dalla legge e non è possibile crearne di nuovi

-Diritto di seguito: il diritto segue la cosa, anche se cambia il proprietario. (Tizio è

proprietario di una casa, va in banca e chiede un mutuo. la banca come garanzia mette

l’ipoteca sulla casa. Dopo un po’ Tizio vende la casa a Caio, l’ipoteca non scompare la

banca può far valere il diritto anche nei confronti di Caio, il nuovo proprietario).

Si distinguono in diritti reali:

-su cosa propria: diritti che una persona esercita su un bene di sua proprietà, infatti un

esempio è il diritto di proprietà

-su cosa altrui: diritti che una persona esercita su beni di altre persone. Si distinguono in

diritti reali di godimento e diritti reali di garanzia.

PROPRIETA’ su cosa propria ed è disciplinata dall’articolo 832 del codice

La proprietà è un diritto reale

civile.

L’articolo dice che la proprietà è il diritto di godere e di disporre delle cose in modo pieno

ed esclusivo nel rispetto dei limiti imposti dalla legge.

Il diritto di proprietà conferisce al titolare 2 poteri:

-potere di godere: il proprietario può decidere come e quando utilizzare la cosa

-potere di disporre: il proprietario può decidere cosa fare con la cosa (può venderla,

donarla o costituire diritti su di essa).Significa che il proprietario dà ad altri il permesso

di usare o avere un diritto sul suo bene, senza perdere la proprietà)

La proprietà è un diritto:

-pieno perché il proprietario può fare tutto ciò che non è vietato dalla legge, però non può

compiere gli atti di emulazione (atti che danneggiano altre persone).

-Imprescrittibile; il diritto di proprietà non si perde anche se non si utilizza per un certo

periodo se è limitata da altri diritti come l’usufrutto o l’ipoteca, torna

-elastica: perché

automaticamente piena quando questi diritti finiscono

-Perpetuità; non ha scadenza

La proprietà è disciplinata anche dalla Costituzione, in particolare dall’articolo 42.

L’articolo dice che la proprietà può essere sia pubblica che privata, quindi i beni economici

possono appartenere allo Stato, agli enti pubblici o ai privati.

La proprietà privata è riconosciuta e tutelata dalla legge, che stabilisce come si acquista,

come si utilizza e quali limiti ha. Questi limiti servono a garantire che la proprietà svolge

una funzione sociale, cioè sia utile non solo al proprietario, ma anche alla collettività e che

sia accessibile a tutti.

-Il terzo comma dice che la proprietà privata può essere tolta (espropriata) solo nei casi

previsti dalla legge, e per motivi di interesse generale, cioè solo se serve al bene di tutti e se

il proprietario viene risarcito.

Inoltre l’articolo come si ereditano i beni, sia quando c’è un

dice che è la legge a decidere

testamento, sia quando non c’è un testamento, e stabilisce quando lo Stato può prendere l’

eredità.

MODI DI ACQUISTO

L’art 922 del codice civile stabilisce i modi di acquisto della proprietà.

Stabilisce che la proprietà si può acquistare in 2 modi:

-A titolo originario: è quando si diventa proprietario del bene senza che ci sia un precedente

titolare (è la legge che attribuisce la proprietà alla persona), un esempio è l’accessione e

l’usucapione

titolo derivativo: la proprietà si trasferisce da un soggetto all’altro, e può avvenire

-A

tramite un contratto (compravendita o donazione), o per successioni a causa di morte.

ACCESSIONE

L’accessione è un modo di acquisto della proprietà a titolo originario, disciplinato

dall’articolo 934 del codice civile

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Publisher
A.A. 2024-2025
33 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Lastudiosa04 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Perugia o del prof Scaglione Francesco.