D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
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Il prestatore d’opera, differisce dall’appaltatore per il fatto che esegue l’opera o il servizio con il lavoro

prevalentemente proprio, in quanto il contratto d’opera è il contratto del piccolo imprenditore (l’appalto

invece è il contratto del medio – grande imprenditore); esso, va distinto anche dal contratto di lavoro

subordinato: il criterio differenziale consiste nell’esenzione del prestatore d’opera e nella soggezione del

prestatore di lavoro subordinato all’altrui potere direttivo circa le modalità di esecuzione della prestazione.

Ai sensi dell’art. 2225 c.c., il corrispettivo può essere determinato dalle parti, dalle tariffe professionali,

dagli usi o dal giudice in relazione al risultato ottenuto e al lavoro necessario per ottenerlo.

Il contratto d’opera prevede, come nell’appalto, un’obbligazione di risultato, perciò il prestatore d’opera

non può dirsi adempiente né può pretendere il corrispettivo finché non procura al committente il risultato

(rischio del lavoro in capo al prestatore d’opera); anche qui, inoltre, qualora l’opera diventi impossibile, è

previsto un compenso solo in relazione all’utilità della parte di opera compiuta (art. 2228).

Diverso dall’appalto è invece il termine previsto per la denuncia degli eventuali vizi/difformità dell’opera

prestata e per l’esercizio dell’azione: infatti, il termine di decadenza della denuncia è di soli 8 giorni, mentre

l’azione si prescrive in 1 anno dalla consegna; ancora diversa è la soluzione dell’eventuale problema

dell’aumento dei costi di produzione, in quanto per il contratto d’opera non vige l’art. 1664.1 c.c., ma la

disciplina generale che prevede la risoluzione del contratto.

Il contratto d’opera intellettuale, disciplinato dagli art. 2229-2230-2231 c.c., si differenzia dal tradizionale

contratto d’opera per il fatto di avere ad oggetto una prestazione svolta da esercenti le c.d. professioni

liberali (avvocati, medici, commercialisti etc.) e quindi tenuti all’iscrizione all’albo, pena il mancato diritto

al compenso; ancora diversa è l’entità dell’obbligazione, che qui risulta essere un’obbligazione di mezzi, in

quanto il professionista è adempiente e ha diritto al compenso se ha agito con la diligenza e la perizia

richieste (rischio del lavoro in capo al cliente).

Il c.c. disciplina i due casi di lavoro autonomo (manuale / intellettuale), all’interno di un unico titolo, tuttavia

per il contratto d’opera intellettuale risulta non essere applicabile la norma riguardante le difformità e vizi

dell’opera, in quanto riferibile alle sole obbligazioni di risultato; inoltre, nel caso di recesso del cliente dal

contratto, il professionista avrà sì diritto al rimborso delle spese e al compenso per l’opera svolta, ma non al

mancato guadagno.

-Il trasporto-

Secondo l’art. 1678 c.c., si ha contratto di trasporto quando: 61

“il vettore si obbliga, dietro corrispettivo, a trasportare cose (per conto del mittente) o persone (su richiesta

del passeggero) dal luogo di partenza al luogo di destinazione”.

L’obbligazione assunta dal vettore è una obbligazione di risultato, per cui egli sarà inadempiente e

responsabile:

- per il ritardo o la mancata esecuzione del trasporto, salvo che non provi che sia dovuto a causa a lui

non imputabile

- per i sinistri ai passeggeri, salvo che non provi di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il

danno (art. 1681); la prova liberatoria si fonda quindi sui fatti che precedono o accompagnano l’attività

di trasporto e che fanno apparire l’evento come inevitabile da parte del vettore.

Di conseguenza il vettore può essere chiamato a rispondere anche di eventi fortuiti che, nel trasporto di

cose, lo esonererebbero da responsabilità, mentre al passeggero basta la prova dell’esistenza del contratto

di trasporto e del danno subito

 le norme dell’art. 1681 c.c. si applicano anche al trasporto gratuito, che è pur sempre un contratto;

non lo è invece il semplice trasporto di cortesia, nel quale si risponderà di eventuali sinistri solo a

titolo di responsabilità extracontrattuale

- per la perdita o avaria delle merci trasportate, salvo che non provi che il danno sia dovuto a caso

fortuito ovvero causato da vizi della cosa o da fatto del mittente (art. 1693); la prova liberatoria consiste

nella dimostrazione della causa specifica che ha portato al danno, perciò saranno a carico del vettore

tutte le eventuali cause ignote.

Questa responsabilità, a differenza del trasporto di persone, può essere mitigata dall’introduzione nel

contratto di presunzioni di caso fortuito, ossia dalla previsione di specifiche cause di esonero da

responsabilità (art. 1694)

Il vettore, può essere chiamato a rispondere anche a titolo di responsabilità extracontrattuale, secondo il

principio del concorso di responsabilità.

Per il trasporto di cose è necessario specificare che qualora il destinatario sia persona diversa dal mittente, si

configura un contratto a favore di terzo, nel quale il destinatario, tuttavia, acquista i diritti derivanti dal

contratto soltanto al momento della riconsegna della merce da parte del vettore, poiché fino a quel momento

il mittente ha la facoltà di esercitare il diritto di contrordine; per ciò che invece riguarda il corrispettivo,

questo può essere pagato dal mittente al momento della consegna della merce, ovvero dal destinatario alla

riconsegna della stessa.

Inoltre, sempre nel trasporto di cose è prevista l’emissione di:

- lettera di vettura: è il documento riportante le condizioni del contratto che viene rilasciato dal mittente su

richiesta del vettore

- duplicato della lettera: è il documento con natura di titolo di credito rappresentativo delle merci che

viene rilasciato dal vettore su richiesta del mittente

Il trasporto, si suddivide in 4 tipologie: trasporto ferroviario/marittimo/aereo/terrestre.

-Il deposito-

Il contratto di deposito è definito dall’art. 1766 c.c., il quale afferma che:

“è il contratto col quale il depositario riceve dal depositante una cosa mobile con l’obbligo di custodirla e di

restituirla in natura a richiesta del depositante o al termine convenuto”.

Si tratta di un contratto reale, poiché si perfeziona con la consegna della cosa, che si presume gratuito,

salvo che il depositario non eserciti professionalmente l’attività dedotta in contratto; generalmente ha ad

oggetto cose infungibili delle quali il depositario non può servirsi (art. 1770) e che deve restituire in natura.

 è tuttavia ammesso il deposito di denaro o altre cose fungibili, che prende il nome di deposito

irregolare (art. 1782): il depositario ne diventa proprietario ed ha la facoltà di servirsene; a tale

tipologia si applicano in quanto compatibili le norme sul mutuo, poiché la funzione assolta è, oltre a

quella di custodia, anche quella di credito

L’art. 1768 c.c. richiede al depositario una media diligenza nella custodia; tuttavia, l’art. 1780 c.c. aggiunge

che nel caso di sottrazione, perdita o deterioramento della cosa, il depositario è inadempiente se non prova lo

specifico fatto che lo ha causato (a lui non imputabile).

Diversi principi valgono nel caso di:

- deposito in albergo (art. 1783 – 1786): la responsabilità dell’albergatore per la sottrazione, perdita o

deterioramento delle cose portate dai clienti, è:

limitata per le cose a lui non consegnate, fino ad un massimo di cento volte il prezzo dell’alloggio

• giornaliero in albergo.

La responsabilità per le cose non consegnate deriva dall’inadempimento di una obbligazione

accessoria a quella principale; il principio è quello secondo cui l’albergatore che deve ospitare i

clienti nell’albergo, è tenuto a predisporre una organizzazione idonea a garantire l’integrità sia del 62

cliente sia dei beni che questi porta con sé

illimitata per le cose a lui consegnate, per le cose che si è illegittimamente rifiutato di custodire e nel

• caso di sottrazione, perdita o deterioramento dovuto a colpa sua o dei suoi ausiliari

I medesimi principi valgono anche per gli imprenditori di stabilimenti assimilabili all’albergo

- deposito nei magazzini generali (art. 1787): la responsabilità delle imprese di custodia merci è

modellata su quella del vettore di cose; così come questo, i magazzini generali possono rilasciare, a

richiesta del cliente, titoli di credito rappresentativi delle merci depositate (fede di deposito e nota di

pegno)

XXXI: I contratti per il compimento o per la promozione di affari

(mandato, commissione, spedizione, mediazione, agenzia)

-Il mandato-

Il mandato è definito all’art. 1703 c.c., il quale afferma che:

“è un contratto con il quale il mandatario, si obbliga nei confronti del mandante, a compiere uno o più atti

giuridici per conto di quest’ultimo”.

Per atti giuridici, si intendono gli atti che vengono in considerazione solo per le loro conseguenze giuridiche

(es. contratti, pagamenti, riscossione di crediti etc.); tali atti, sono eseguiti dal mandatario per conto altrui.

Il mandato può essere:

- con rappresentanza: in questo caso il mandatario è investito di una procura che lo abilita ad agire in

nome e per conto del mandante; gli atti giuridici così posti in essere, saranno produttivi di effetti

direttamente in capo al mandante

- senza rappresentanza: il mandatario agisce per conto del mandate ma non anche in nome di questo

Inoltre, possiamo avere:

- mandato speciale: riguarda il compimento di uno o più atti giuridici specifici (es. conclusione di “quel”

contratto, riscossione di “quel” credito etc.); il mandato speciale comprende anche tutti quegli atti

necessari per il compimento di quelli per i quali è stato conferito

- mandato generale: investe globalmente la cura di tutti gli interessi del mandate/di un dato tipo/relativi a

una data zona; il mandato generale comprende però solo gli atti di ordinaria amministrazione, poiché di

quelli di straordinaria amministrazione, serve specifica menzione nel contratto

Il mandato di regola è un contratto oneroso, il cui compenso può essere fissato dalle parti, dalle tariffe

personali, dagli usi o dal giudice; tuttavia, è possibile che le parti pattuiscano che il mandato sia gratuito.

Il mandante, nell’esecuzione del contratto, è tenuto a:

- somministrare i mezzi necessari per l’esecuzione del mandato

- rimborsare le spese, salvo che non si tratti di mandato gratuito

- provvedere al pagamento del com

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Publisher
A.A. 2024-2025
90 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Martina.05. di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Maniaci Arturo.