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CONTRATTI ATIPICI
I contratti atipici (contratto di albergo, di leasing, di factoring) non appartengono ai tipi aventi una disciplina
particolare nella legge, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento
giuridico. Tale meritevolezza si valuta sulla base della complessiva disciplina legislativa e dei principi, ordinari
e costituzionali, che reggono l’ordinamento giuridico. La disciplina di questi contratti è desumibile per
analogia dalle disposizioni che regolano casi simili, e cioè i contratti nominati.
CONTRATTI MISTI
I contratti misti non rientrano completamente in nessuno dei tipi legali e hanno caratteri che li accostano a
più di una figura tipica. In alcuni casi è la legge stessa che indica la sua preferenza per una certa disciplina. In
mancanza di indicazioni legislative, invece, si applica il criterio dell’assorbimento: se in un contratto misto
appaiono prevalenti gli elementi di un tipo legale, allora si applicheranno esclusivamente le norme valevoli
per il contratto nominato.
NEGOZI ASTRATTI
I negozi astratti producono effetti a prescindere dalla causa. L’astrattezza designa lo svincolamento del
negozio dal requisito della causa. Nel nostro ordinamento è ammesso un particolare negozio astratto: la
cambiale. Si tratta di una promessa di pagamento pur, che non indica la ragione dell’impegno assunto. 31
Oggetto
Per oggetto si intende la prestazione prevista, ovvero il contenuto del contratto, e cioè l’insieme delle
clausole di cui si compone. Art. 1346: l’oggetto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile.
La possibilità va intesa in senso materiale e giuridico. Possibilità materiale significa che la prestazione deve
essere effettuabile con la diligenza media, significa esistenza fisica del benne o sua producibilità. Possibilità
giuridica significa che l’effetto è legalmente ammissibile.
La liceità va riferita al contenuto del contratto e significa che esso non deve essere contrario a norme
imperative, all’ordine pubblico e al buon costume.
La determinatezza significa che l’oggetto è già definito con idonee indicazioni. È sufficiente, tuttavia, che
l’oggetto sia determinabile, cioè che esso possa essere precisato in base ai criteri fissati dalla legge.
Se l’oggetto non possiede tutti questi requisiti, il contratto è nullo e, quindi, non produce effetti.
In alcuni casi è la legge che determina l’oggetto del contratto, ma spesso sono le parti stesse a fissare i criteri
per la successiva precisazione di esso. Le parti stesse possono inoltre affidarsi ad un arbitratore, colui che
compirà l’atto di fissazione del contenuto del contratto.
Forma
La forma è il modo di manifestazione della volontà negoziale, è la modalità con cui essa viene esternata. Essa
costituisce elemento essenziale del contratto solo nei casi specificamente previsti dalla legge. Quando la
legge non prescrive una determinata forma, vale il principio di libertà di forma.
In alcuni casi, però, sono necessari anche atto pubblico e scrittura privata. L’atto pubblico è un documento
redatto da un notaio o altro pubblico ufficiale ed è richiesto nella donazione e costituzione di società di
capitali, nelle convenzioni matrimoniali e negli atti costitutivi di fondazioni. La scrittura privata è un
documento sottoscritto da un privato ed è richiesto per i contratti di alienazione della proprietà e degli altri
diritti reali su beni immobili, per le locazioni abitative, per i contratti ai servizi bancari e finanziari ecc. 32
ELEMENTI ACCIDENTALI
Condizione
La condizione è la clausola che subordina gli effetti del contratto a un avvenimento futuro e incerto. Essa può
essere sospensiva, se sospende l’efficacia del negozio fino a che l’evento non si sia verificato, o risolutiva, se,
al verificarsi dell’evento, vengono meno gli effetti già prodotti. Inoltre, si parla di condizione volontaria se
essa viene intesa come mezzo con cui i contraenti possono attribuire rilievo ai propri interessi, oppure di
condizione legale se essa viene posta dalla legge. Segue poi una distinzione tra condizione casuale,
potestativa e mista. La condizione casuale viene definita in questo modo perché il suo avveramento dipende
dal caso. Se il suo verificarsi, invece, dipende dalla volontà di una delle parti si parla di condizione potestativa.
Infine si ha la condizione mista, in cui l’avverarsi dipende sia dal caso che dalla volontà di una delle parti.
La condizione può avere effetto retroattivo: gli effetti retroagiscono al tempo in cui è stato concluso il
contratto. La retroattività, comunque, non è un carattere necessario della clausola condizionale.
L’evento, quindi, deve essere, oltre che futuro e incerto, anche possibile e lecito. La condizione impossibile
rende nullo il contratto se è sospensiva, altrimenti se è risolutiva, si ha per non apposta. La condizione illecita,
invece, rende sempre nullo il contratto, poiché è contraria a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon
costume. Infine, l’evento può essere positivo o negativo, a seconda che sia contemplato il suo accadimento
(es. a condizione che conseguirai la patente) oppure la sua mancanza (es. a patto che non ti sia ritirata).
In un contratto condizionato, fin quando la condizione non si è verificata, le situazioni giuridiche in esso
disciplinate si trovano in uno stato di incertezza: la pendenza della condizione. Durante questa fase, le parti
non hanno un diritto pieno e completo, ma sono titolari di aspettative. La legge dispone che, in pendenza
della condizione, ciascuna delle parti deve comportarsi secondo buona fede, per conservare integre le
ragione dell’altra.
Termine
Il termine è il momento dal quale o fino al quale si producono gli effetti del contratto. Esso è stabilito in
relazione a un evento futuro e certo (data prefissata, un accadimento…). Il termine ha la funzione di adeguare,
proprio come la condizione, gli effetti di un contratto agli specifici interessi delle parti. Il termine non dà luogo
a incertezze sulle sorti del contratto; svolge piuttosto la funzione di delimitarne gli effetti nel tempo. Esso
non ha effetti retroattivi, poiché essi sarebbero in contraddizione con la funzione della clausola di
circoscrivere la durata del rapporto.
Modo
Il modo è una limitazione apposta ad una attribuzione gratuita tramite una clausola che pone una prestazione
a carico del beneficiario: ad es., dopo un terreno al Vescovo perché vi costruisca una chiesa. La clausola
comporta così una vera e propria obbligazione, che dovrà essere adempiuta, ma non configura una
controprestazione. Il modo, quindi, può essere inserito solo nei negozi gratuiti (testamento, donazione,
comodato). Anch’esso costituisce un mezzo per conferire rilevanza agli interessi delle parti. 33
INVALIDITÀ DEL CONTRATTO
Quando un atto è conforme ai requisiti prescritti si dice che esso è correttamente formato, e si parla di validità
del contratto per indicare la sua conformità alle regole dettate dalla legge. La validità è presupposto perché
l’atto possa conseguire gli effetti cui è diretto.
Per contro, si avrà invalidità del contratto quando esso non sia regolarmente formato, quando manchi o sia
illecito uno dei suoi elementi. L’invalidità può scaturire, quindi, da un difetto di struttura o da un atto
socialmente inutile o addirittura dannoso e si configura come la sanzione che colpisce l’atto giuridicamente
irregolare. Si distinguono tre diverse forme di invalidità: la nullità, l’annullabilità e la rescissione.
NULLITÀ
La nullità è la specie più grave di invalidità negoziale e comporta l’inefficacia definitiva dell’atto. L’irregolarità,
inoltre, è irrimediabile. Nello specifico, un contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo
che la legge disponga diversamente (art. 1418), quando mancano gli elementi essenziali o quando è illecito.
Un contratto è illecito quando è contrario alle norme imperative, all’ordine pubblico e al buon costume. Le
norme imperative tutelano interessi pubblici e non possono essere derogate dai privati. L’ordine pubblico è
l’insieme dei principi fondamentali e inderogabili dell’ordinamento giuridico. Infine, il buon costume è
l’insieme dei principi morali comunemente accolti nella società.
ANNULLABILITÀ
L’annullabilità è una forma di invalidità meno grave della nullità e comporta un’efficacia precaria: gli effetti
possono venir meno a seguito di sentenza di annullamento, su domanda della “parte tutelata”. A differenza
della nullità, che garantisce interessi generali, l’annullabilità tutela interessi individuali. Un contratto è
annullabile nei casi di incapacità, legale o naturale, di una delle parti (art. 1425) e se vi sono vizi del consenso.
Nel caso di incapacità naturale (di intendere e di volere) occorre dimostrare la mala fede dell’altro
contraente, vale a dire che quest’ultimo poteva esserne a conoscenza. I vizi del consenso sono: errore, dolo
e violenza. L’errore consiste in una falsa conoscenza della realtà che determina una delle parti a concludere
un contratto che, senza quell’errore, non avrebbe stipulato. Esso è riconoscibile quando una persona di
normale diligenza avrebbe potuto rilevarlo, tenuto conto del contenuto del contratto, delle circostanze o
della qualità dei contraenti. Esso è invece essenziale quando riguarda la stessa “essenza” del contratto, e cioè
quando cade su un elemento obiettivamente caratterizzante di esso. Il dolo è un inganno che induce in errore
l’altro contraente ed è causa di annullamento quando i raggiri sono stati tali che, senza di essi, l’altro
contraente non avrebbe stipulato: deve cioè essere determinante nel consenso. Infine, la violenza è la
minaccia di un male ingiusto e notevole esercitata al fine di estorcere il consenso a un determinato contratto
o negozio. Caratteristica della violenza (detta “morale” perché dà luogo a un vizio del volere) è perciò la
pressione psicologica. 34
Differenze di disciplina tra contratto nullo e contratto annullabile
NULLITÀ ANNULLABILITÀ
Può essere testuale o virtuale (la legge può Può essere solamente testuale, deve essere
stabilirlo oppure no). necessariamente scritta.
Opera di diritto, perché il contratto è nullo sin Opera su pronunzia