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CONTRATTI ATIPICI

I contratti atipici (contratto di albergo, di leasing, di factoring) non appartengono ai tipi aventi una disciplina

particolare nella legge, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento

giuridico. Tale meritevolezza si valuta sulla base della complessiva disciplina legislativa e dei principi, ordinari

e costituzionali, che reggono l’ordinamento giuridico. La disciplina di questi contratti è desumibile per

analogia dalle disposizioni che regolano casi simili, e cioè i contratti nominati.

CONTRATTI MISTI

I contratti misti non rientrano completamente in nessuno dei tipi legali e hanno caratteri che li accostano a

più di una figura tipica. In alcuni casi è la legge stessa che indica la sua preferenza per una certa disciplina. In

mancanza di indicazioni legislative, invece, si applica il criterio dell’assorbimento: se in un contratto misto

appaiono prevalenti gli elementi di un tipo legale, allora si applicheranno esclusivamente le norme valevoli

per il contratto nominato.

NEGOZI ASTRATTI

I negozi astratti producono effetti a prescindere dalla causa. L’astrattezza designa lo svincolamento del

negozio dal requisito della causa. Nel nostro ordinamento è ammesso un particolare negozio astratto: la

cambiale. Si tratta di una promessa di pagamento pur, che non indica la ragione dell’impegno assunto. 31

Oggetto

Per oggetto si intende la prestazione prevista, ovvero il contenuto del contratto, e cioè l’insieme delle

clausole di cui si compone. Art. 1346: l’oggetto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile.

La possibilità va intesa in senso materiale e giuridico. Possibilità materiale significa che la prestazione deve

essere effettuabile con la diligenza media, significa esistenza fisica del benne o sua producibilità. Possibilità

giuridica significa che l’effetto è legalmente ammissibile.

La liceità va riferita al contenuto del contratto e significa che esso non deve essere contrario a norme

imperative, all’ordine pubblico e al buon costume.

La determinatezza significa che l’oggetto è già definito con idonee indicazioni. È sufficiente, tuttavia, che

l’oggetto sia determinabile, cioè che esso possa essere precisato in base ai criteri fissati dalla legge.

Se l’oggetto non possiede tutti questi requisiti, il contratto è nullo e, quindi, non produce effetti.

In alcuni casi è la legge che determina l’oggetto del contratto, ma spesso sono le parti stesse a fissare i criteri

per la successiva precisazione di esso. Le parti stesse possono inoltre affidarsi ad un arbitratore, colui che

compirà l’atto di fissazione del contenuto del contratto.

Forma

La forma è il modo di manifestazione della volontà negoziale, è la modalità con cui essa viene esternata. Essa

costituisce elemento essenziale del contratto solo nei casi specificamente previsti dalla legge. Quando la

legge non prescrive una determinata forma, vale il principio di libertà di forma.

In alcuni casi, però, sono necessari anche atto pubblico e scrittura privata. L’atto pubblico è un documento

redatto da un notaio o altro pubblico ufficiale ed è richiesto nella donazione e costituzione di società di

capitali, nelle convenzioni matrimoniali e negli atti costitutivi di fondazioni. La scrittura privata è un

documento sottoscritto da un privato ed è richiesto per i contratti di alienazione della proprietà e degli altri

diritti reali su beni immobili, per le locazioni abitative, per i contratti ai servizi bancari e finanziari ecc. 32

ELEMENTI ACCIDENTALI

Condizione

La condizione è la clausola che subordina gli effetti del contratto a un avvenimento futuro e incerto. Essa può

essere sospensiva, se sospende l’efficacia del negozio fino a che l’evento non si sia verificato, o risolutiva, se,

al verificarsi dell’evento, vengono meno gli effetti già prodotti. Inoltre, si parla di condizione volontaria se

essa viene intesa come mezzo con cui i contraenti possono attribuire rilievo ai propri interessi, oppure di

condizione legale se essa viene posta dalla legge. Segue poi una distinzione tra condizione casuale,

potestativa e mista. La condizione casuale viene definita in questo modo perché il suo avveramento dipende

dal caso. Se il suo verificarsi, invece, dipende dalla volontà di una delle parti si parla di condizione potestativa.

Infine si ha la condizione mista, in cui l’avverarsi dipende sia dal caso che dalla volontà di una delle parti.

La condizione può avere effetto retroattivo: gli effetti retroagiscono al tempo in cui è stato concluso il

contratto. La retroattività, comunque, non è un carattere necessario della clausola condizionale.

L’evento, quindi, deve essere, oltre che futuro e incerto, anche possibile e lecito. La condizione impossibile

rende nullo il contratto se è sospensiva, altrimenti se è risolutiva, si ha per non apposta. La condizione illecita,

invece, rende sempre nullo il contratto, poiché è contraria a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon

costume. Infine, l’evento può essere positivo o negativo, a seconda che sia contemplato il suo accadimento

(es. a condizione che conseguirai la patente) oppure la sua mancanza (es. a patto che non ti sia ritirata).

In un contratto condizionato, fin quando la condizione non si è verificata, le situazioni giuridiche in esso

disciplinate si trovano in uno stato di incertezza: la pendenza della condizione. Durante questa fase, le parti

non hanno un diritto pieno e completo, ma sono titolari di aspettative. La legge dispone che, in pendenza

della condizione, ciascuna delle parti deve comportarsi secondo buona fede, per conservare integre le

ragione dell’altra.

Termine

Il termine è il momento dal quale o fino al quale si producono gli effetti del contratto. Esso è stabilito in

relazione a un evento futuro e certo (data prefissata, un accadimento…). Il termine ha la funzione di adeguare,

proprio come la condizione, gli effetti di un contratto agli specifici interessi delle parti. Il termine non dà luogo

a incertezze sulle sorti del contratto; svolge piuttosto la funzione di delimitarne gli effetti nel tempo. Esso

non ha effetti retroattivi, poiché essi sarebbero in contraddizione con la funzione della clausola di

circoscrivere la durata del rapporto.

Modo

Il modo è una limitazione apposta ad una attribuzione gratuita tramite una clausola che pone una prestazione

a carico del beneficiario: ad es., dopo un terreno al Vescovo perché vi costruisca una chiesa. La clausola

comporta così una vera e propria obbligazione, che dovrà essere adempiuta, ma non configura una

controprestazione. Il modo, quindi, può essere inserito solo nei negozi gratuiti (testamento, donazione,

comodato). Anch’esso costituisce un mezzo per conferire rilevanza agli interessi delle parti. 33

INVALIDITÀ DEL CONTRATTO

Quando un atto è conforme ai requisiti prescritti si dice che esso è correttamente formato, e si parla di validità

del contratto per indicare la sua conformità alle regole dettate dalla legge. La validità è presupposto perché

l’atto possa conseguire gli effetti cui è diretto.

Per contro, si avrà invalidità del contratto quando esso non sia regolarmente formato, quando manchi o sia

illecito uno dei suoi elementi. L’invalidità può scaturire, quindi, da un difetto di struttura o da un atto

socialmente inutile o addirittura dannoso e si configura come la sanzione che colpisce l’atto giuridicamente

irregolare. Si distinguono tre diverse forme di invalidità: la nullità, l’annullabilità e la rescissione.

NULLITÀ

La nullità è la specie più grave di invalidità negoziale e comporta l’inefficacia definitiva dell’atto. L’irregolarità,

inoltre, è irrimediabile. Nello specifico, un contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo

che la legge disponga diversamente (art. 1418), quando mancano gli elementi essenziali o quando è illecito.

Un contratto è illecito quando è contrario alle norme imperative, all’ordine pubblico e al buon costume. Le

norme imperative tutelano interessi pubblici e non possono essere derogate dai privati. L’ordine pubblico è

l’insieme dei principi fondamentali e inderogabili dell’ordinamento giuridico. Infine, il buon costume è

l’insieme dei principi morali comunemente accolti nella società.

ANNULLABILITÀ

L’annullabilità è una forma di invalidità meno grave della nullità e comporta un’efficacia precaria: gli effetti

possono venir meno a seguito di sentenza di annullamento, su domanda della “parte tutelata”. A differenza

della nullità, che garantisce interessi generali, l’annullabilità tutela interessi individuali. Un contratto è

annullabile nei casi di incapacità, legale o naturale, di una delle parti (art. 1425) e se vi sono vizi del consenso.

Nel caso di incapacità naturale (di intendere e di volere) occorre dimostrare la mala fede dell’altro

contraente, vale a dire che quest’ultimo poteva esserne a conoscenza. I vizi del consenso sono: errore, dolo

e violenza. L’errore consiste in una falsa conoscenza della realtà che determina una delle parti a concludere

un contratto che, senza quell’errore, non avrebbe stipulato. Esso è riconoscibile quando una persona di

normale diligenza avrebbe potuto rilevarlo, tenuto conto del contenuto del contratto, delle circostanze o

della qualità dei contraenti. Esso è invece essenziale quando riguarda la stessa “essenza” del contratto, e cioè

quando cade su un elemento obiettivamente caratterizzante di esso. Il dolo è un inganno che induce in errore

l’altro contraente ed è causa di annullamento quando i raggiri sono stati tali che, senza di essi, l’altro

contraente non avrebbe stipulato: deve cioè essere determinante nel consenso. Infine, la violenza è la

minaccia di un male ingiusto e notevole esercitata al fine di estorcere il consenso a un determinato contratto

o negozio. Caratteristica della violenza (detta “morale” perché dà luogo a un vizio del volere) è perciò la

pressione psicologica. 34

Differenze di disciplina tra contratto nullo e contratto annullabile

NULLITÀ ANNULLABILITÀ

Può essere testuale o virtuale (la legge può Può essere solamente testuale, deve essere

stabilirlo oppure no). necessariamente scritta.

Opera di diritto, perché il contratto è nullo sin Opera su pronunzia

Dettagli
Publisher
A.A. 2024-2025
48 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Martina.05. di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzione di diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Maniaci Arturo.