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49. AMMISSIONE E RECESSO DEGLI ASSOCIATI

Le associazioni sono aperte all’adesione di nuovi membri, e gli statuti determinano i requisiti

necessari per l’ammissione. L’associato può sempre recedere dall’associazione se non ha

assunto l’obbligo di farne parte per un tempo determinato. L’impegno di partecipare

all’associazione per tutta la vita è nullo. Anche quando l’impegno di restare nell’associazione sia

valido, sarà sempre possibile recedere anticipatamente e con e etto immediato per giusta causa.

50. ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI

L’esclusione di un associato può essere deliberata solo per gravi motivi e deve essere motivata.

Essa può essere impugnata di fronte all’autorità giudiziaria, la quale non può sostituire i propri

criteri a quelli dell’associazione. Se lo statuto dell’associazione contiene una descrizione speci ca

delle cause di esclusione dell’associato, la veri ca giudiziale è limitata all’accertamento della loro

e ettiva ricorrenza, altrimenti il giudice può trovare caratteri di esclusione discriminatoria.

L’associato receduto non può pretendere che gli venga liquidata una parte del patrimonio sociale,

anche se questo dipende dallo scopo: 1) ni economici= socio quota di liquidazione 2) scopi non

patrimoniali= fondo perduto.

51. L’ESTINZIONE DELL’ASSOCIAZIONE

Oltre che per le cause previste nell’atto costitutivo e nello statuto, l’associazione si estingue

quando lo scopo è stato raggiunto o è diventato impossibile, o quando siano venuti a mancare

tutti gli associati. Le cause devono essere dichiarate dall’autorità amministrativa.

L’associazione si estingue per deliberazione dell’assemblea, approvata con il voto di almeno tre

quarti degli associati. La associazione non viene meno immediatamente, ma entra in liquidazione

e in questa fase non si possono compiere nuove azioni, e si devono compiere le azioni pendenti

pagando i creditori. Il resto dei beni sono devoluti secondo le disposizioni dell’atto costitutivo o in

base allo statuto o secondo le deliberazioni dell’assemblea che ha stabilito lo scioglimento. In

mancanza interviene l’autorità governativa che attribuisce i beni ad enti con ni analoghi. Esaurita

la liquidazione, l’associazione si estingue.

CAP. IX- FONDAZIONE E COMITATI

52. COSTITUZIONE, RICONOSCIMENTO

istituzione creata da un fondatore per attuare la destinazione di un patrimonio a un

FONDAZIONE=

determinato scopo sia culturale, scienti ca e assistenziale.

Essa si distingue dall’associazione, essa persegue nalità esterne che sono predeterminate dal

fondatore con l’atto costitutivo, si impongono agli organi della fondazione e sono relativamente

immutabili. La fondazione ha solo organi serventi.

La fondazione viene costituita con atto pubblico o testamento. L’atto costitutivo deve contenere la

denominazione dell’ente, l’indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede e le norme

sull’ordinamento e sull’amministrazione.

Anche la fondazione acquista personalità giuridica con il riconoscimento amministrativo, proprio

come nelle associazioni.

Se l’attività è iniziata prima del riconoscimento e ne derivano delle obbligazioni, di queste

risponderanno personalmente coloro che le hanno assunte. La costituzione e gli altri fatti più

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importanti della vita delle fondazioni sono soggette a pubblicità nel registro delle persone

giuridiche.

53.ORGANI. CONTROLLI PUBBLICI

Gli amministratori sono nominati con criteri prescritti nell’atto di fondazione oppure dall’autorità

amministrativa. Nelle fondazioni il controllo viene esercitato dall’autorità amministrativa, per

assicurare che il patrimonio della fondazione sia destinato allo scopo istituzionale, e annulla tutte

le disposizioni contrarie a norme imperative/ buon costume/ordine pubblico; e può sciogliere

l’amministrazione e nominare un commissario straordinario, sempre se gli amministratori non

agiscano in conformità dello statuto/ dello scopo.

55. TRASFORMAZIONE ED ESTINZIONE DELLE FONDAZIONI

La struttura e lo scopo della fondazione sono quelli determinati inizialmente con l’atto costitutivo.

Possono essere mutate se lo scopo si esaurisce, o diventa impossibile o di scarsa utilità, o se il

patrimonio diventa insu ciente, l’autorità governativa può trasformare la fondazione,

allontanandosi il meno possibile dal suo carattere originario. Nel caso in cui il patrimonio sia

divenuto ine ciente il provvedimento più comune è quello della fusione con fondazioni che hanno

uno scopo analogo. La trasformazione non è ammessa quando i fatti che vi darebbero luogo sono

considerati nell’atto di fondazione come causa di estinzione dell’ente e di devoluzione dei beni a

terze persone. L’autorità governativa dispone il coordinamento dell’attività di più fondazioni o di

uni carne le amministrazioni risputando la volontà del fondatore.

La fondazione si estingue per le cause previste nell’atto costitutivo e nello statuto, si estingue

anche quando lo scopo è stato raggiunto o è diventato impossibile, se l’autorità governativa non

provvede alla trasformazione. Per la dichiarazione di estinzione e la liquidazione valgono regole

analoghe a quelle applicabili alle associazioni.

56. I COMITATI

I comitati sono gruppi di persone che raccolgono presso terzi fondi destinati ad uno scopo

annunciato( art. 39 cod. civ).

Lo scopo annunciato costituisce un vincolo di destinazione che grava sui fondi raccolti, e che i

componenti del comitato non possono successivamente modi care. Se il comitato ottiene la

personalità giuridica sorge una vera e propria fondazione giuridica.

In assenza del riconoscimento manca il bene cio della limitazione di responsabilità: delle

obbligazioni assunte risponde non sono il fondo raccolto, ma rispondono anche,, personalmente

e solidalmente, i componenti del comitato. I fondi raccolti presentano autonomia perché non

appartengono a coloro che li hanno o erti e neppure ai componenti del comitato.

La responsabilità personale per le obbligazioni assunte grava sui componenti del comitato, e non

anche sui sottoscrittori. Coloro che si assumono la gestione dei fondi raccolti sono responsabili

personalmente e solidalmente della conservazione dei fondi e della loro destinazione allo scopo

annunciato. Questa responsabilità opera nei confronti del comitato, il quale appare anche per

quest’aspetto come soggetto di diritti. Qualora i fondi raccolti siano insu cienti allo scopo, o

questo non sia più attuabile o una volta raggiunto lo scopo si abbia un residuo di fondi, l’autorità

governativa stabilisce la devoluzione dei beni, e se questa non è stata disciplinata al momento

della costituzione.

SEZIONE TERZA- NOZIONI PRELIMINARI SUI BENI

E SUI DIRITTI PATRIMONIALI

CAPITOLO X - I BENI

57. L’OGGETTO DEI DIRITTI PATRIMONIALI

Il diritto soggettivo attribuisce e garantisce al suo titolare determinate utilità. Derivano

dall’utilizzazione di una cosa o di un’energia naturale che abbia valore economico, altre volte

derivano da un comportamento altrui (prestazione). A questa diversità di oggetto si ricollega la

distinzione fra diritti reali e diritti di credito( oggetto immediato comportamento del debitore).

Accanto ai diritti reali e ai diritti di credito vi è un’altra grande categoria di diritti patrimoniali: i diritti

sulle opere dell’ingegno. Queste sono concepite come un bene immateriale e per questo si parla

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di beni immateriali. Si ha un regime di concorrenza, ossia, la possibilità di riprodurre l’opera o di

sfruttare l’invenzione nell’industria ad esclusione di chiunque altro.

58. BENI MATERIALI. DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DELLE COSE

BENI MATERIALI: de nito da art. 810(sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti) e

814(energie). Sono beni materiali le cose e le energie suscettibili di approvazione e che possono

perciò formare oggetto di diritti.

a) COSE MOBILI E IMMOBILI

ART. 812

Sono beni immobili il suolo, le sorgenti e i corsi d'acqua, gli alberi, gli edi ci e le altre

costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto cio' che

naturalmente o arti cialmente e' incorporato al suolo.

Sono reputati immobili i mulini, i bagni e gli altri edi ci galleggianti quando sono saldamente

assicurati alla riva o all’alveo o sono destinati ad esserlo in modo permanente per la loro

utilizzazione.

Sono mobili tutti gli altri beni.

C’è una notevole distinzione tra beni mobili e immobili.

Beni immobili= la proprietà immobiliare è assoggettato a maggiori restrizioni di diritto pubblico.

Essi vengono iscritti nei pubblici registri. Valore alto.

Beni mobili= di cili da mantenere in registri, per questo i trasferimenti vengono de niti attraverso

lo spostamento di possesso, ossia il potere esercitato sulla cosa. Circolazione più facile.

b) COSE FUNGIBILI E INFUNGIBILI

La fungibilità va valutata in relazione alle circostanze concrete e alla volontà delle parti.

COSE FUNGIBILI= sono quelle che possono sostituirti indi erentemente le une dalle altre, perché

uguali quantità di cose dello stesso genere sono del tutto equivalenti ai ni dell’utilizzazione.

( prodotti sgricoli, miniere, alimentari, sostanze chimiche e prodotti di serie nuove, biglietti di baca

e monete ). Se distrutta allora forma speci ca=prestazione/cosa stesso genere. Possono essere

oggetto del contratto di mutuo.

COSE INFUNGIBILI= cose prodotte in esemplari unici (opere d’arte e cose usate e immobili). Se

distrutta equivalente in denaro.

C) COSE CONSUMABILI E NON CONSUMABILI

COSE CONSUMABILI= cose di uso continuativo o ripetuto, in quanto consumate dal primo atto di

utilizzazione. Rientra pure il denaro.

COSE INCONSUMABILI = sono le cose suscettibili di utilizzazione ripetuta, anche se prima o poi

si deteriora. Possono essere attribuite in uso temporaneo.

D)PERTINENZE

ART. 817

Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa.

La destinazione puo' essere e ettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto

reale sulla medesima. (Ruota di scorta, arredamento albergo).

Gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le

pertinenze. D’altra parte, la pertinenza puó formare oggetto di un atto di disposizione separato e

perdere cosi tale sua qualità. (Art.818)

E)UNIVERSALITÀ DI MOBILI

È una pluralità di cose che appartengono alla stessa persona

Dettagli
Publisher
A.A. 2023-2024
60 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Martina.05. di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Maniaci Arturo.