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49. AMMISSIONE E RECESSO DEGLI ASSOCIATI
Le associazioni sono aperte all’adesione di nuovi membri, e gli statuti determinano i requisiti
necessari per l’ammissione. L’associato può sempre recedere dall’associazione se non ha
assunto l’obbligo di farne parte per un tempo determinato. L’impegno di partecipare
all’associazione per tutta la vita è nullo. Anche quando l’impegno di restare nell’associazione sia
valido, sarà sempre possibile recedere anticipatamente e con e etto immediato per giusta causa.
50. ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI
L’esclusione di un associato può essere deliberata solo per gravi motivi e deve essere motivata.
Essa può essere impugnata di fronte all’autorità giudiziaria, la quale non può sostituire i propri
criteri a quelli dell’associazione. Se lo statuto dell’associazione contiene una descrizione speci ca
delle cause di esclusione dell’associato, la veri ca giudiziale è limitata all’accertamento della loro
e ettiva ricorrenza, altrimenti il giudice può trovare caratteri di esclusione discriminatoria.
L’associato receduto non può pretendere che gli venga liquidata una parte del patrimonio sociale,
anche se questo dipende dallo scopo: 1) ni economici= socio quota di liquidazione 2) scopi non
patrimoniali= fondo perduto.
51. L’ESTINZIONE DELL’ASSOCIAZIONE
Oltre che per le cause previste nell’atto costitutivo e nello statuto, l’associazione si estingue
quando lo scopo è stato raggiunto o è diventato impossibile, o quando siano venuti a mancare
tutti gli associati. Le cause devono essere dichiarate dall’autorità amministrativa.
L’associazione si estingue per deliberazione dell’assemblea, approvata con il voto di almeno tre
quarti degli associati. La associazione non viene meno immediatamente, ma entra in liquidazione
e in questa fase non si possono compiere nuove azioni, e si devono compiere le azioni pendenti
pagando i creditori. Il resto dei beni sono devoluti secondo le disposizioni dell’atto costitutivo o in
base allo statuto o secondo le deliberazioni dell’assemblea che ha stabilito lo scioglimento. In
mancanza interviene l’autorità governativa che attribuisce i beni ad enti con ni analoghi. Esaurita
la liquidazione, l’associazione si estingue.
CAP. IX- FONDAZIONE E COMITATI
52. COSTITUZIONE, RICONOSCIMENTO
istituzione creata da un fondatore per attuare la destinazione di un patrimonio a un
FONDAZIONE=
determinato scopo sia culturale, scienti ca e assistenziale.
Essa si distingue dall’associazione, essa persegue nalità esterne che sono predeterminate dal
fondatore con l’atto costitutivo, si impongono agli organi della fondazione e sono relativamente
immutabili. La fondazione ha solo organi serventi.
La fondazione viene costituita con atto pubblico o testamento. L’atto costitutivo deve contenere la
denominazione dell’ente, l’indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede e le norme
sull’ordinamento e sull’amministrazione.
Anche la fondazione acquista personalità giuridica con il riconoscimento amministrativo, proprio
come nelle associazioni.
Se l’attività è iniziata prima del riconoscimento e ne derivano delle obbligazioni, di queste
risponderanno personalmente coloro che le hanno assunte. La costituzione e gli altri fatti più
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importanti della vita delle fondazioni sono soggette a pubblicità nel registro delle persone
giuridiche.
53.ORGANI. CONTROLLI PUBBLICI
Gli amministratori sono nominati con criteri prescritti nell’atto di fondazione oppure dall’autorità
amministrativa. Nelle fondazioni il controllo viene esercitato dall’autorità amministrativa, per
assicurare che il patrimonio della fondazione sia destinato allo scopo istituzionale, e annulla tutte
le disposizioni contrarie a norme imperative/ buon costume/ordine pubblico; e può sciogliere
l’amministrazione e nominare un commissario straordinario, sempre se gli amministratori non
agiscano in conformità dello statuto/ dello scopo.
55. TRASFORMAZIONE ED ESTINZIONE DELLE FONDAZIONI
La struttura e lo scopo della fondazione sono quelli determinati inizialmente con l’atto costitutivo.
Possono essere mutate se lo scopo si esaurisce, o diventa impossibile o di scarsa utilità, o se il
patrimonio diventa insu ciente, l’autorità governativa può trasformare la fondazione,
allontanandosi il meno possibile dal suo carattere originario. Nel caso in cui il patrimonio sia
divenuto ine ciente il provvedimento più comune è quello della fusione con fondazioni che hanno
uno scopo analogo. La trasformazione non è ammessa quando i fatti che vi darebbero luogo sono
considerati nell’atto di fondazione come causa di estinzione dell’ente e di devoluzione dei beni a
terze persone. L’autorità governativa dispone il coordinamento dell’attività di più fondazioni o di
uni carne le amministrazioni risputando la volontà del fondatore.
La fondazione si estingue per le cause previste nell’atto costitutivo e nello statuto, si estingue
anche quando lo scopo è stato raggiunto o è diventato impossibile, se l’autorità governativa non
provvede alla trasformazione. Per la dichiarazione di estinzione e la liquidazione valgono regole
analoghe a quelle applicabili alle associazioni.
56. I COMITATI
I comitati sono gruppi di persone che raccolgono presso terzi fondi destinati ad uno scopo
annunciato( art. 39 cod. civ).
Lo scopo annunciato costituisce un vincolo di destinazione che grava sui fondi raccolti, e che i
componenti del comitato non possono successivamente modi care. Se il comitato ottiene la
personalità giuridica sorge una vera e propria fondazione giuridica.
In assenza del riconoscimento manca il bene cio della limitazione di responsabilità: delle
obbligazioni assunte risponde non sono il fondo raccolto, ma rispondono anche,, personalmente
e solidalmente, i componenti del comitato. I fondi raccolti presentano autonomia perché non
appartengono a coloro che li hanno o erti e neppure ai componenti del comitato.
La responsabilità personale per le obbligazioni assunte grava sui componenti del comitato, e non
anche sui sottoscrittori. Coloro che si assumono la gestione dei fondi raccolti sono responsabili
personalmente e solidalmente della conservazione dei fondi e della loro destinazione allo scopo
annunciato. Questa responsabilità opera nei confronti del comitato, il quale appare anche per
quest’aspetto come soggetto di diritti. Qualora i fondi raccolti siano insu cienti allo scopo, o
questo non sia più attuabile o una volta raggiunto lo scopo si abbia un residuo di fondi, l’autorità
governativa stabilisce la devoluzione dei beni, e se questa non è stata disciplinata al momento
della costituzione.
SEZIONE TERZA- NOZIONI PRELIMINARI SUI BENI
E SUI DIRITTI PATRIMONIALI
CAPITOLO X - I BENI
57. L’OGGETTO DEI DIRITTI PATRIMONIALI
Il diritto soggettivo attribuisce e garantisce al suo titolare determinate utilità. Derivano
dall’utilizzazione di una cosa o di un’energia naturale che abbia valore economico, altre volte
derivano da un comportamento altrui (prestazione). A questa diversità di oggetto si ricollega la
distinzione fra diritti reali e diritti di credito( oggetto immediato comportamento del debitore).
Accanto ai diritti reali e ai diritti di credito vi è un’altra grande categoria di diritti patrimoniali: i diritti
sulle opere dell’ingegno. Queste sono concepite come un bene immateriale e per questo si parla
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di beni immateriali. Si ha un regime di concorrenza, ossia, la possibilità di riprodurre l’opera o di
sfruttare l’invenzione nell’industria ad esclusione di chiunque altro.
58. BENI MATERIALI. DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DELLE COSE
BENI MATERIALI: de nito da art. 810(sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti) e
814(energie). Sono beni materiali le cose e le energie suscettibili di approvazione e che possono
perciò formare oggetto di diritti.
a) COSE MOBILI E IMMOBILI
ART. 812
Sono beni immobili il suolo, le sorgenti e i corsi d'acqua, gli alberi, gli edi ci e le altre
costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto cio' che
naturalmente o arti cialmente e' incorporato al suolo.
Sono reputati immobili i mulini, i bagni e gli altri edi ci galleggianti quando sono saldamente
assicurati alla riva o all’alveo o sono destinati ad esserlo in modo permanente per la loro
utilizzazione.
Sono mobili tutti gli altri beni.
C’è una notevole distinzione tra beni mobili e immobili.
Beni immobili= la proprietà immobiliare è assoggettato a maggiori restrizioni di diritto pubblico.
Essi vengono iscritti nei pubblici registri. Valore alto.
Beni mobili= di cili da mantenere in registri, per questo i trasferimenti vengono de niti attraverso
lo spostamento di possesso, ossia il potere esercitato sulla cosa. Circolazione più facile.
b) COSE FUNGIBILI E INFUNGIBILI
La fungibilità va valutata in relazione alle circostanze concrete e alla volontà delle parti.
COSE FUNGIBILI= sono quelle che possono sostituirti indi erentemente le une dalle altre, perché
uguali quantità di cose dello stesso genere sono del tutto equivalenti ai ni dell’utilizzazione.
( prodotti sgricoli, miniere, alimentari, sostanze chimiche e prodotti di serie nuove, biglietti di baca
e monete ). Se distrutta allora forma speci ca=prestazione/cosa stesso genere. Possono essere
oggetto del contratto di mutuo.
COSE INFUNGIBILI= cose prodotte in esemplari unici (opere d’arte e cose usate e immobili). Se
distrutta equivalente in denaro.
C) COSE CONSUMABILI E NON CONSUMABILI
COSE CONSUMABILI= cose di uso continuativo o ripetuto, in quanto consumate dal primo atto di
utilizzazione. Rientra pure il denaro.
COSE INCONSUMABILI = sono le cose suscettibili di utilizzazione ripetuta, anche se prima o poi
si deteriora. Possono essere attribuite in uso temporaneo.
D)PERTINENZE
ART. 817
Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa.
La destinazione puo' essere e ettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto
reale sulla medesima. (Ruota di scorta, arredamento albergo).
Gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le
pertinenze. D’altra parte, la pertinenza puó formare oggetto di un atto di disposizione separato e
perdere cosi tale sua qualità. (Art.818)
E)UNIVERSALITÀ DI MOBILI
È una pluralità di cose che appartengono alla stessa persona