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- CAUZIONE IMPOSTA DALLA LEGGE
- (per le assicurazioni sulla vita) RISERVA MATEMATICA DETERMINATA SULLA BASE DELLE TAVOLE STATISTICHE DI
MORTALITA’
= GUARDAGNO DELL’IMPRESA ASSICURATRICE
Il modo di formazione della riserva matematica concorre a fare delle imprese assicuratrici strumento che convoglia il
risparmio verso gli investimenti.
La causa di tale contratto è il trasferimento del rischio dall’assicurato all’assicuratore.
Se il rischio non è mai esistito il contratto è nullo e i premi pagati devono essere restituiti.
Se, invece, il rischio cessa di esistere dopo la conclusione del contratto, questo viene sciolto e sono comunque dovuti i
premi fino al momento della cessazione del rischio.
Il rischio può, poi, diminuire o aggravarsi e, in queste situazioni l’assicuratore ha il diritto di recedere dal contratto.
Inoltre, il contratto può essere alterato da dichiarazioni inesatte o dalla recidenza dell’assicurato, volto a trarre in inganno
l’assicuratore per pagare un minor premio.
I rischi trasferibili sono:
- Per caso fortuito o forza maggiore;
- Per fatto doloso o colposo di terzi;
- Per fatto dipendente dall’assicurato per colpa lieve.
Il contratto di assicurazione, inoltre, viene classificato tra i contratti aleatori, in quanto l’assicurato non sa se e quando
l’evento dannoso avverrà.
Se il sinistro non si verifica sarà l’assicurato a subire l’alea del contratto mentre, se il sinistro si verifica, l’alea verrà subita
dall’assicuratore.
Il rapporto di corrispettività, però, non corre tra premio e indennizzo ma tra premio e l’assunzione, da parte
dell’assicuratore, di un determinato rischio.
L’assicuratore è, comunque, sempre esposto al rischio contrattuale assunto se ha riguardo il singolo contratto di
assicurazione mentre, se si guarda l’assicurazione come un contratto in serie, questo viene redatto dall’assicuratore con
più clienti, tra i quali ripartisce i rischi che assume.
Ciò, però, non tiene conto del fatto che l’assicuratore non assume direttamente l’obbligazione di dare i mezzi tecnici
necessari all’adempimento della prestazione eventuale.
L’assicurato è il soggetto esposto al rischio dedotto in contratto, cosa che cambia nell’assicurazione per conto altrui, dove
l’assicurato viene specificato nel contratto, nella clausola “per conto di chi spetta”.
L’assicurato può essere anche una persona diversa dal beneficiario dell’assicurazione, come ne caso di assicurazione sulla
vita a favore di un terzo.
Il contratto di assicurazione appartiene anche alla categoria dei contratti di adesione, venendo predisposto dall’impresa
assicuratrice.
Questi sono dei moduli quali contengono varie domande alle quali i contraenti devono dare risposta.
L’assicurato, però, copre la posizione di proponente e la sua proposta rimane ferma per 15 giorni, o 30 in caso di visita
medica, per consentire all’assicuratore di eseguire accertamenti sul rischio.
Può essere anche offerto un contratto di copertura provvisorio, col quale viene pattuito un premio destinato a valere fino
alla formazione del contratto definitivo.
È, inoltre, un contratto consensuale quale, però, resta sospeso fino a che il contraente non paga il premio o la prima rata
dello stesso.
La durata dell’assicurazione viene fissata dal contratto e, se supera i 10 anni, le parti possono, decorso il decennio,
recedere dal contratto. 61
Valentina Casta Dal 19/02/2024 Al 15/04/2024
Il contraente ha, poi, 15 giorni dalla scadenza di ogni rata per riscuoterla, pena sospensione dell’assicurazione, mentre
l’assicuratore ha 6 mesi di tempo per decidere se agire per la riscossione dei premi non pagati o considerare il contratto
già risolto, trattenendo i premi già pagati.
Il contratto dev’essere provato per iscritto tramite un documento detto polizza di assicurazione.
L’assicurazione contro i danni, in particolare, copre i danni a cui sono espositi i beni, o in generale i diritti patrimoniali
dell’assicurato, nel loro complesso o gruppi specifici.
Questa vige in forza del principio indennitario, ossia il diritto dell’assicurato, verso l’assicuratore, di ottenere il
risarcimento per il danno subito.
Questo principio di articola su alcune regole, quali:
- Interesse dell’assicurato, quale può assicurarsi solo se è il soggetto esposto al rischio dedotto nel contratto, pena
nullità del contratto;
- Limite del risarcimento, per cui il pagamento dovuto dall’assicuratore in caso di sinistro non può avere altra
natura che di risarcimento del danno e non può superare l’entità del danno stesso;
- Surrogazione dell’assicuratore, per cui questi si sostituisce all’assicurato nell’esercizio dell’azione di danni verso
gli eventuali terzi responsabili.
Il contratto di assicurazione contro i danni circola assieme alla cosa assicurata.
In caso di alienazione della cosa, però, entrambe le parti possono sottrarsi, entro 10 giorni, per l’acquirente dalla
conoscenza del contratto di assicurazione e per l’assicuratore dalla notizia dell’alienazione.
La regola, invece, diventa inderogabile nel caso in cui sia stata emessa una polizza all’ordine o al portatore.
Il referente dell’assicurazione della responsabilità civile è il principio generale, art.2740 c.c., per cui il debitore risponde
dell’adempimento delle sue obbligazioni col suo intero patrimonio.
Con questa forma di assicurazione l’assicurato trasferisce il rischio all’assicuratore, quale si obbliga a rimborsare
l’assicurato di quando questi debba pagare ai terzi in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto di
assicurazione.
L’assicuratore può, in determinati casi, pagare l’indennità dovuta direttamente al terzo danneggiato.
Infatti, con l’interesse del danneggiante all’assicurazione della propria responsabilità concorre l’interesse del terzo
danneggiato a ottenere il risarcimento per il danno subito.
Ciò è preso, comunque, in considerazione da leggi speciali, quali rendono obbligatoria l’assicurazione della responsabilità
civile.
La l.1860/1962 ha imposto l’obbligo di assicurazione per gli esercenti di impianti nucleari.
Le imprese assicuratrici, a loro volta, possono riassicurarsi con altre imprese, per il rischio che il loro fondo premi non
basti a coprire gli impegni assunti.
In queste non c’è rapporto tra assicuratore e riassicurato.
Infine, l’assicurazione sulla vita può assumere due forme:
Assicurazione per caso di morte, caso in cui l’assicuratore si obbliga a pagare al beneficiario dell’assicurazione una
somma alla morte dell’assicurato;
Assicurazione per caso di sopravvivenza, in cui l’assicuratore si obbliga a pagare all’assicurato/terzo beneficiario
una somma ad un’epoca fissa.
Spesso, però, l’assicurazione è mista.
Ci si può anche assicurare sulla vita di un terzo, purchè questi acconsenta per iscritto a questa.
L’assicurazione sulla vita ha carattere previdenziale, per cui l’assicurato mira a garantire la disponibilità di una somma ai
famigliari o agli eredi al momento della sua morte, motivo per cui questa può essere redatta per ogni tipo di somma.
“evento attinente
Vengono collocate tra queste assicurazioni anche quelle contro gli infortuni, in quanto riguardano un
alla vita umana”
, anche se queste possono riguarda anche l’invalidità, collocandosi meglio tra le assicurazioni contro i
danni.
Nel caso dell’alienazione di beni può essere previsto che l’acquirente corrisponda una rendita (rate), ossia una somma
periodica di denaro.
La rendita può essere: 62
Valentina Casta Dal 19/02/2024 Al 15/04/2024
1. Perpetua (art.1861 c.c.) ossia dovuta senza limiti di tempo e, dopo la morte dell’avente diritto, passa ai suoi eredi.
Questa è un contratto commutativo.
Tale rendita può essere costituita solo mediante l’alienazione di immobili (rendita fondiaria) o la cessione di
capitali (rendita semplice).
Il credito, comunque, dev’essere garantita da un’ipoteca;
2. Vitalizia (art.1872 c.c.) ossia dovuta fino alla morte dell’avente diritto.
Questa è un contratto aleatorio.
Tale rendita può essere costituita anche mediante l’alienazione di beni immobili e può essere costituita anche per
liberalità.
L’anticresi, invece, è un contratto che presuppone un preesistente rapporto obbligatorio avente per oggetto il pagamento
di una somma di denaro.
Con questo contratto il debitore si obbliga a consegnare un immobile al creditore, quale lo potrà utilizzare per soddisfare
il suo credito.
Tale contratto non può eccedere i 10 anni e richiede la forma scritta, pena nullità.
Inoltre, tale contratto è soggetto a trascrizione, facendo di questo un contratto opponibile dal creditore anticretico ai terzi
cui il proprietario abbia alienato l’immobile, oltre che ai creditori del debitore anticretico che abbiano eseguito il
pignoramento dopo la trascrizione dell’anticresi.
Infine, la transazione è un contratto con il quale le parti con reciproche concessioni pongono fine a una lite già insorta o
che può insorgere.
È un contratto largamente diffuso in cui i litiganti eliminano così l’incertezza dell’esito del giudizio e l’attesa del processo.
Le parti, accordandosi, dispongono dei propri diritti.
La transazione presuppone l’incertezza sull’esito della lite: è annullabile la transizione su lite già decisa con sentenza ma
della quale le parti non avevano notizia.
La transizione non determina l’estinzione del rapporto da cui è nata la lite ma se una delle parti non adempie gli obblighi
nascenti dalla transizione, l’altra parte può chiederne la risoluzione.
Il contratto di transizione deve essere provato per iscritto.
I fatti illeciti
Il fatto illecito è un qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto.
Le obbligazioni derivano, oltre che da contratto, anche da fatto illecito, per cui l’obbligazione che ne deriva è quella di
risarcire il danno.
È un’obbligazione di dare, avente per oggetto il pagamento di una somma di denaro che rappresenti l’equivalente
monetario del danno cagionato.
Alle obbligazioni sorte da fatto illecito si applica la responsabilità extracontrattuale, diversa dalla responsabilità
contrattuale, ossia quella per inadempimento del debitore, e da quella penale, ossia la responsabilità per fatto previsto
dalla