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L’incapacità non può esser superata neppure dalla volontà del testatore, mentre l’indegnità è
sanabile attraverso l’istituto della riabilitazione.
Fondamento giuridico dell’indegnità
La dottrina si è a lungo interrogata sul fondamento giuridico dell’istituto dell’indegnità, essa
in genere prescinde da una condanna penale. 5
Perché salvo il caso della falsa testimonianza e calunniosa denuncia “art 463 (3) “,
l’indegnità prescinde da una condanna penale.
E l’indegnità nemmeno si può considerare come una pena accessoria rispetto alla
condanna penale, perché sopravvive all’estinzione del reato.
4 Art 14 codice civile: 1. Le associazioni e le fondazioni devono essere costituite con atto pubblico. 2. La fondazione
può essere disposta anche con testamento.
5 Art 463 punto 3 c.c : E' escluso dalla successione come indegno:
3) chi ha denunziato una di tali persone per reato punibile con l'ergastolo o con la reclusione per un tempo non inferiore
nel minimo a tre anni, se la denunzia è stata dichiarata calunniosa in giudizio penale; ovvero ha testimoniato contro le
persone medesime imputate dei predetti reati, se la testimonianza è stata dichiarata, nei confronti di lui, falsa in giudizio
penale;
Nemmeno il fondamento dell’indegnità è di natura privatistica non si basa sulla presunta
volontà del defunto di escludere l’indegno dalla successione perché l’indegno è escluso non
solo dalla successione testamentaria ma anche legittima e viene anche ad essere privato
dei diritti che gli spettano in quanto legittimario.
Per questo la dottrina prevalente ritiene che l’indegnità costituisca una sanzione civile e abbia
un fondamento pubblicistico, perché è socialmente riprovevole far conseguire un vantaggio
patrimoniale nei confronti del soggetto passivo di un fatto un illecito o di una condotta antigiuridica
tenuta nei confronti della vicenda successoria di quel soggetto.
Si può rinvenire un fondamento pubblicistico perché il de cuius può riabilitare come ad
esempio nel caso della remissione di querela nel pubblico, la quale non priva del
fondamento pubblicistico.
La ripugnanza sociale a consentire che chi abbia gravemente offeso la persona del de cuius o
la sua libertà testamentaria possa poi trarre profitto dall’eredità dell’offeso. Sanzione civile
per l’atto posto in essere che ha carattere di pena.
L’indegnità può colpire sia erede che legatario e i casi sono tassativi e disciplinati dall’”art 463”
c.c. oltre l’ipotesi del genitore decaduto dalla responsabilità genitoriale in essa non reintegrato
ex 330 c.c.
si può dividere in 3 gruppi i casi di indegnità:
attentati alla persona fisica del de cuius
Gruppo I: .
Chi ha ucciso o tentato di uccidere volontariamente il testatore, il coniuge, un discendente,
un ascendente. Insieme al caso chi abbia commesso a danno di queste persone un fatto
diverso ma punibile con le stesse pene previste per l’omicidio.
attentati all’integrità morale del de cuius
Gruppo II:
Colui che abbia calunniosamente denunciato queste persone o testimoniato falsamente
contro di loro per reati punibili con ergastolo o con reclusione non inferiore a minimo 3
anni.
: attentati alla libertà di testare del de cuius.
Gruppo III
Chi ha indotto il defunto con dolo o violenza a fare, mutare, revocare testamento o l’abbia
impedito. Poi il caso di chi abbia soppresso o celato il testamento e l’ipotesi di chi abbia
formato un testamento falso o ne abbia fatto coscientemente uso.
Codice civile
Art 463. L’indegnità.
E' escluso dalla successione come indegno:
1) chi ha volontariamente ucciso o tentato di uccidere la persona della cui successione si tratta, o il coniuge, o un
discendente, o un ascendente della medesima, purchè non ricorra alcuna delle cause che escludono la punibilità a norma
della legge penale;
2)chi ha commesso, in danno di una di tali persone, un fatto al quale la legge dichiara applicabili le disposizioni
sull'omicidio;
3) chi ha denunziato una di tali persone per reato punibile con l'ergastolo o con la reclusione per un tempo non inferiore
nel minimo a tre anni, se la denunzia è stata dichiarata calunniosa in giudizio penale; ovvero ha testimoniato contro le
persone medesime imputate dei predetti reati, se la testimonianza è stata dichiarata, nei confronti di lui, falsa in giudizio
penale;
3-bis) chi, essendo decaduto dalla potestà genitoriale nei confronti della persona della cui successione si tratta a norma
dell'articolo 330, non è stato reintegrato nella potestà alla data di apertura della successione della medesima;
4) chi ha indotto con dolo o violenza la persona, della cui successione si tratta, a fare, revocare o mutare il testamento, o
ne l'ha impedita;
5) chi ha soppresso, celato o alterato il testamento dal quale la successione sarebbe stata regolata;
6) chi ha formato un testamento falso o ne ha fatto scientemente uso.
Gli Effetti prodotti dall’ indegnità:
prima della sentenza 6
L’indegno chiamato all’eredità ha tutti i poteri previsti dall’ “art 460 ”:
potrà accettare l’eredità
agire in qualità di erede con le relative azioni acquisterà automaticamente il legato.
Prima della sentenza l’indegno si trova in una condizione assimilabile al delato sotto condizione
risolutiva.
Dopo la sentenza
1. In primo luogo deve restituire l’eredità.
2. In secondo luogo deve restituire i frutti, viene parificato ad un possessore in mala fede.
3. In terzo luogo perde il diritto di usufrutto legale e di amministrazione dei beni provenienti
ai suoi fini da quella successione in via di rappresentazione.
La sentenza che dichiara l’indegnità ha effetto retroattivo, pertanto l’indegno è
considerato come se non fosse mai stato erede.
L’eredità e il legato si devolveranno ad altri soggetti, come nell’ipotesi in cui il primo
chiamato non possa o non voglia accettare il lascito.
L’indegnità ha sempre carattere relativo, non si può divenire indegni di succedere in via
generale, ma il diritto si perde solo verso il soggetto che si è offeso o di cui si voleva carpire
l’eredità.
La riabilitazione 7
Sugli effetti dell’indegnità può incidere la riabilitazione che consiste nell’eliminazione
dell’indegnità dalla persona offesa, la quale conoscendo la causa di indegnità intende perdonare
l’offensore e permettergli di acquistare o di conservare i diritti successori.
6 Art 460 c.c: 1. Il chiamato all'eredità può esercitare le azioni possessorie a tutela dei beni ereditari, senza bisogno di
materiale apprensione. 2. Egli inoltre può compiere atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione temporanea, e
può farsi autorizzare dall'autorità giudiziaria a vendere i beni che non si possono conservare o la cui conservazione
importa grave dispendio. 3. Non può il chiamato compiere gli atti indicati nei commi precedenti, quando si è
provveduto alla nomina di un curatore dell'eredità a norma dell'art. 528.
7 Eliminazione dell’indegnità da parte della persona offesa la quale intende manifestare una volontà di perdonare
l’offensore.
8
La riabilitazione è un negozio giuridico unilaterale, non una semplice dichiarazione di
intenti. E’ un negozio irrevocabile, è un negozio post mortem ossia efficace e rilevante
per i terzi solo dopo la morte dell’autore ed è un negozio personale che dunque non
ammette la rappresentanza legale o volontaria e può rivolgersi solo verso un soggetto
determinato.
È un negozio formale che deve esser fatto con atto pubblico e o testamento, può esser
totale o parziale.
Può avvenire con dichiarazione del de cuius espressa nel testamento o atto pubblico.
Parziale:
quando l’indegno viene contemplato in un testamento successivo al verificarsi della causa di
indegnità, questa non elimina l’indegnità ma conferisce validità ed efficacia alla disposizione
testamentaria fatta dalla persona lesa.
A rigore questa non è una vera riabilitazione perché la riabilitazione è definitiva se il testamento che
contiene il lascito viene revocato cade il vantaggio per l’indegno.
Totale:
Il riabilitato non può ottenere la legittima se il lascito è inferiore e nemmeno può usufruire del
diritto di accrescimento se succede con altri. L’indegno è ammesso a succedere solo per le
disposizioni a suo favore. Non può ottenere la legittima del lascito interiore, non può usufruire del
diritto di accrescimento se succede insieme con altri.
La diseredazione
La diseredazione è la clausola testamentaria con cui il de cuius dichiara di non voler fare
alcun lascito a favore di un certo soggetto.
Non è ammessa nei confronti dei legittimari e va correttamente inquadrata.
Excurusus storico:
Oltre all’indegnità il diritto romano conosceva anche la diseredazione che nel diritto romano
rappresentava una sanzione civile di fonte privata, si risolveva nel potere riconosciuto al pater
familias di escludere dalla successione i propri eredi verso i quali nutrisse qualche risentimento per
torto subito. La facoltà del pater familias inizialmente era illimitata e poi è stata ridotta da
Giustiniano a cause determinate. Non era più un istituto che il testatore poteva usare con libero
arbitrio, ma soltanto una sorta di pena che poteva esser usata per cause determinate.
Essa in questo modo si mantenne nel diritto intermedio, ma poi scomparve nel codice di
napoleone e scomparve nei nostri codici.
La diseredazione nel nostro ordinamento
Un istituto come quello del diritto romano non sarebbe ammissibile nel nostro ordinamento, non è
consentito al testatore escludere chi abbia diritto ad una quota di riserva. Anzi se il testatore non
8 Il negozio giuridico può essere definito come la dichiarazione di volontà con la quale vengono
enunciati gli effetti perseguiti ed alla quale l'ordinamento giuridico ricollega effetti giuridici
.
conformi al risultato voluto
contempla un legittimario nel testamento il preterito potrà soddisfare i suoi diritti attraverso l’azione
di riduzione.
La clausola testamentaria con cui si disponesse la diseredazione espressa di un legittimario secondo
alcuni sarebbe priva di difetto. Secondo altri sarebbe addirittura nulla perch&e