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LEGGE DEL
locazione ordinaria, stru urata secondo lo schema 4+4, dove i primi 4 anni sono obbligatori, e per
un periodo inferiore a 4 anni è diffuso il contra o ad uso transitorio;
locazione non ordinaria, che stabilisce una durata di legge minima di 3 anni, rinnovabile di altri 2.
Il rinnovo in entrambi i casi è automa co in caso una delle par non eserci il recesso entro 6 mesi della
scadenza naturale del primo termine.
La locazione commerciale però determina, da un lato, agevolazioni fiscali per il locatore, e dall’altro, è un
contra o che per legge debba farsi davan ad alcune organizzazioni o associazioni di locatori e condu ori,
e se così non fosse si applicherebbe per legge la locazione ordinaria.
N.B. Si differenzia dalla locazione, l’affi o, perché riguarda un godimento di immobili o di cose che
presentano una natura produ va. È necessario che il godimento non riguardi tanto il bene concesso da
una parte all’altra, bensì la produ vità che scaturisce da quel bene (es. affi o di azienda).
La legge prescrive un obbligo di forma scri a e un obbligo di registrazione.
Se da una parte si riconosce al condu ore la ripe zione di quanto corrisposto, in ragione del tolo nullo,
dall’altra parte questa ripe zione non è effe va, perché si riconosce al locatore in buona fede la
possibilità di o enere una indennità per occupazione dell’immobile.
La prevede la nullità della pa uizione con cui si prevede un canone più elevato rispe o a
1998
LEGGE DEL
quello che risulta dal regolamento contra uale di locazione:
nullità parziale, se si prevede una durata inferiore a quella di legge, e quindi si applica in
automa co quella di legge (es. quando si maschera il reale canone dichiarato con un aumento);
nullità totale, se mancano i requisi essenziali del contra o, o se non viene registrato.
Tanto per la locazione quanto per il contra o di affi o, sussistono obblighi in capo al condu ore
(pagamento del canone, obbligo di custodia, obbligo di conservazione d’uso), e obblighi in capo a colui che
concede il bene (come consegnare la cosa u le allo scopo di godimento e a lui compete la straordinaria
amministrazione).
Art. 1616 c.c. (affi o senza determinazione di tempo) se le par non hanno determinato la durata
dell’affi o, ciascuna di esse può recedere dal contra o dando all’altra un congruo preavviso (o convenuto
dai contraen o stabilito dal giudice).
Art. 1619 c.c. (diri o di controllo) il locatore può accertare in ogni tempo, anche con accesso in luogo, se
l'affi uario osserva gli obblighi che gli incombono.
Art. 1620 c.c. (incremento della produ vità della cosa) non ci dice che l’affi uario può fare ciò che
vuole, ma per aumentare la produ vità del bene egli può porre in essere una serie di migliorie se, non
arrechino pregiudizio al locatore, e se non aumen no gli obblighi in capo al locatore.
Art. 1624 c.c. (divieto di subaffi o)
comma 1 l’affi uario non può subaffi are la cosa senza il consenso del locatore.
comma 2 la facoltà di cedere l’affi o comprende quella di subaffi are; la facoltà di subaffi are
non comprende quella di cedere l’affi o.
La sublocazione determina la s pulazione di un secondo contra o e, mentre cedendo l’affi o, il
proprietario si accolla di cambiare il condu ore, con la sublocazione questo rischio non se lo accolla! La
sublocazione fa parte dell’is tuto giuridico del sub-contra o, ed è il diri o, a meno che espressamente
vietato dalle par , di s pulare a fronte di un contra o di locazione, un sub-contra o di locazione che veda
il condu ore originario sublocatore di un ulteriore condu ore. 9
Alessia Palmeri
Non si può cedere il contra o senza il consenso del locatore, quindi, entriamo nella differenza tra
sublocazione e cessione del contra o: la cessione del contra o è quell’is tuto giuridico che garan sce
alle par contra uali, in par colare al cedente, di cedere il contra o già s pulato ad un sogge o terzo
(cessionario) che non era nel contra o originario. Il consenso del ceduto è sempre necessario.
Il cedente è liberato solamente se il regolamento contra uale non prevede il contrario, perché potrebbe
verificarsi il caso in cui il ceduto o il cessionario non vogliano che sia liberato.
Art. 1594 c.c. (sublocazione o cessione della locazione)
comma 1 il condu ore, salvo pa o contrario, ha la facoltà di sublocare la cosa locatagli, ma non
può cedere il contra o senza il consenso del locatore.
comma 2 tra andosi di cosa mobile, la sublocazione deve essere autorizzata dal locatore o
consen ta dagli usi.
Il contra o di leasing è un contra o a pico e nasce come mezzo di regolazione dei traffici commerciali non
regolamenta dal legislatore. Dis nguiamo tra:
• leasing finanziario è un contra o trilaterale che unisce alcuni regolamen contra uali diversi:
abbiamo un commi ente (che desidera acquistare un bene, ma non ha risorse economiche
tali per farlo o semplicemente preferisce prenderlo in leasing);
un sogge o che è la società di leasing che funge da intermediario;
ed un produ ore di un bene (es. macchinario ospedaliero) che concede il bene alla società di
leasing tramite vendita, la quale poi lo concede al commi ente tramite locazione, e quindi i
canoni di locazione si scorporano dal prezzo di vendita (finanziario) + maxi rata finale con
acquisto del bene.
• leasing opera vo è un rapporto bilaterale e non prevede la presenza di 3 operatori, perché la
società che svolge l’a vità di leasing è anche la società che produce il bene. Sono previs dei
servizi aggiun vi, come l’assicurazione, la manutenzione, l’assistenza, la garanzia, e quindi ha un
contenuto più pieno.
N.B. È dal TUB essendo considerato un servizio bancario: ad oggi quando si parla del leasing si
"regolato"
parla di un contra o nominato o socialmente pico, e non più di un contra o a pico vero e proprio.
Il contra o di comodato è un contra o pico, ed è la cara eris ca della gratuità a dis nguerlo dalla
locazione. Art. 1803 c.c. (nozione) il comodato è il contra o con cui una parte consegna all’altra una
cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di
res tuire la stessa cosa ricevuta.
Art. 1804 c.c. (obbligazioni del comodatario) il comodatario è tenuto a custodire e conservare la cosa
con la diligenza del buon padre di famiglia, e deve servirsene per l’uso determinato o secondo la natura
della cosa.
Esiste la possibilità di un sub-contra o anche nel caso del comodato, ma non deve essere vietato dalle
par .
Cosa succede se il comodatario non adempie ai suoi obblighi? Il comodante può chiedere l’immediata
res tuzione della cosa, oltre il risarcimento del danno.
Art. 1805 c.c. (perimento della cosa)
comma 1 il comodatario è responsabile se la cosa perisce per un caso fortuito a cui poteva so rarla
sos tuendola con la cosa propria, o se, potendo salvare una delle due cose, ha preferito la propria. 10
Alessia Palmeri
comma 2 il comodatario che impiega la cosa per un uso diverso o per un tempo più lungo di quello
consen to, è responsabile della perdita avvenuta per causa a lui non imputabile, qualora non provi che
la cosa sarebbe perita lo stesso, anche se non l’avesse impiegata per l’uso diverso o l’avesse res tuita in
tempo (e quindi siamo in presenza di un di colpa").
"concorso
Art. 1806 c.c. (s ma) se la cosa è stata s mata al tempo del contra o, il suo perimento è a carico del
comodatario, anche se avvenuto per causa a lui non imputabile (assunzione del rischio).
Art. 1807 c.c. (deterioramento per effe o dell’uso) se la cosa si deteriora per solo effe o dell’uso per cui
è stata consegnata e senza colpa del comodatario, ques non risponde del deterioramento.
Art. 1808 c.c. (spese per l’uso della cosa e spese straordinarie) il comodatario non ha diri o al rimborso
per le spese sostenute per le cosa, ma deve essere rimborsato per le spese straordinarie se necessarie e
urgen .
Art. 1809 c.c. (res tuzione) il comodatario è obbligato a res tuire la cosa alla scadenza del termine
oppure, in caso le par non lo abbiano indicato, quando se ne è servito in conformità del contra o; però se
sopravviene un urgente bisogno di u lizzo del bene del comodante, quest’ul mo può esigerne la
res tuzione immediata.
Art. 1810 c.c. (comodato senza determinazione di durata) nel caso manchi un termine, il comodatario è
tenuto a res tuire la cosa appena viene richiesta dal comodante.
Art. 1811 c.c. (morte del comodatario) in caso di morte del comodatario, il comodante può esigere dagli
eredi l’immediata res tuzione della cosa (a maggior ragione).
Art. 1812 c.c. (danni al comodatario per vizi della cosa) se la cosa comodata ha vizi tali che rechino
danno a chi se ne serve (nella sfera personale e patrimoniale del comodatario), il comodante è tenuto al
risarcimento qualora, conoscendo i vizi della cosa, non ne abbia avver to il comodatario (malafede).
Il contra o d’opera è u lizzato principalmente nell’ambito lavora vo. Art. 2222 c.c. (contra o d’opera) si
ha quando una persona si obbliga a compiere, verso un corrispe vo, un’opera (manuale) o un servizio
(intelle uale), con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confron del
commi ente. Art. 2223 c.c. (prestazione della materia) le disposizioni si osservano anche se la materia è
fornita dal prestatore di opera.
Art. 2224 c.c. (esecuzione d’opera) condiziona il recesso a delle clausole generali un po’ a piche
"a
regola d’arte", ma chi decide che una cosa è fa a a regola d’arte? Se il prestatore d’opera non procede a
regola d’arte, il commi ente può fissare un congruo termine entro il quale il prestatore si deve conformare
a queste condizioni, altrimen il commi ente può recedere il contra o e chiedere il risarcimento del
danno.
Art. 2225 c.c. (corrispe vo) il corrispe vo, se non è convenuto dalle par e non può essere
determinato dagli usi o secondo tariffe determinate, è stabilito dal giudice in relazione all’ambito, all’opera
e risultato o enuto.
Art. 2226 c.c. (difformità e vizi dell’opera) l’acce azione espressa o tacita dell’opera, libera il prestatore
d’opera dalla responsabilit&a