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LA CAUSA DEL CONTRATTO
Tema che risale al diritto romano, cosa servva perché una parte possa essere giuridicamente
vincolata alla propria dichiarazione, la nuda promessa (quindi la pura e semplice manifestazione di
volontà di impegnarsi legalmente, è sufficiente a impegnare la parte?
Per il diritto romano l'elemento ulteriore era l’impegnarsi seguendo i modi tipizzati
dall’ordinamento.
Si pone il pensiero giusnaturalista: PACTA SUNT SERVANDA→ qualunque patto anche nudo è
più che sufficiente, per natura.
Non occorre nessun elemento aggiuntivo (signoria della volontà).
Questa svalutazione della causa è andata poi a svalutarsi, già prima del codice napoleonico s→ si
afferma il principio causalista per cui l'attribuzione di un diritto o l’assunzione di obbligo non
sono ammissibili giuridicamente se non risultano giustificati da una causa.
La causa è quindi la ragione giustificativa del contratto, la ratio del contratos stesso.
Ferma la posizione del principio causalista, la necessità che la semplice volontà di impegnarsi
debba essere correlata a un elemento aggiuntivo, il grosso problema rimane definitorio:
COS’E’ LA CAUSA? sono state molteplici le teorie che si sono sviluppate, partiamo da una macro
distinzione tra:
teoria soggettive→ identificano la causa in un dato psicologico, la causa è il motivo
ultimo che spinge ciascuna delle parti a prestare eil consenso contrattuale. Tendono a
confondere i concetti di accordo e di causa. → oggi sono superate
teorie oggettive→ causa si identifica funzione economico sociale del contratto→ ogni
tipo di contratto ha la funzione di prevedere e disciplinare situazioni ricorrenti nella
pratica commerciale del contratto.
Scopo del contratto= è la regolamentazione del rapporto tra le parti, i requisiti sono messi in relazione con gli
effetti del contratto.
Effetti= trasformazioni prodotte dal contratto nella sfera giuridica delle parti, si concretano in spostamenti di
ricchezza data la patrimonializzazione del contratto, questi spostamenti da un lato integrano l’oggetto del
contratto e devono trovare una ragione giustificativa idonea per l’ordinamento, devono cioè avere una causa.
La causa è un elemento ESSENZIALE del contratto.
per il principio causalistico= ogni spostamento patrimoniale deve essere sorretto da una valida
causa. Il controllo pubblico sull’autonomia privata passa attraverso la causa.
La causa va quindi intesa come fondamento autonomia negoziale tra le parti, è un criterio di
interpretazione e qualificazione del contratto, svolge la funzione di criterio di interpretazione
e qualificazione del contratto.
E’ inoltre un importante strumento di valutazione dell’impatto che le circostanze
sopravvenute (inadempimento, eccessiva onerosità sopravvenuta, impossibilità
sopravvenuta) possono avere sullo stesso contratto.
Il codice non fornisce una definizione di causa del contratto, nel silenzio normativo sono state
formulate varie teorie della dottrina:
- Secondo la teoria oggettiva : causa si identifica funzione economico sociale del
contratto→ ogni tipo di contratto ha la funzione di prevedere e disciplinare situazioni
ricorrenti nella pratica commerciale del contratto.
Quindi la causa del contratto si risolve nella FUNZIONE SOCIALMENTE
APPREZZABILE E RICORRENTE che quel tipo di contratto è chiamato a
svolgere ogni qual volta si presenta la situazione tipica.
Corollario di questa teoria: impossibilità di concepire contratti tipici con causa illecita
perché la valutazione circa la liceità della causa è stata già compiuta dal legislatore a monte,
la
nel momento della tipizzazione. valutazione sulla liceità della causa riguarda solo i
contratti atipici, che sono frutto dell’autonomia creatrice delle parti.
Contestazioni a questa teoria:
si imputa di tralasciare completamente gli scopi perseguiti dalle parti attraverso il contratto
A. fa coincidere/sovrappone le categorie di causa del contratto e il tipo legale (
B. tipo legale=
schema astratto disciplinato dal legislatore, è un modello di operazione economica attuata mediante
).
il contratto nota e diffusa nella vita di relazioni
Esclusa configurabilità di contratti tipici 1343 troverebbe applicazione solo rispetto a
C. contratti atipici.
Non troverebbe spiegazione una specifica previsione del codice civile, il 2126 che disciplina
conseguente nullità del contratto di lavoro (tipico) in caso di causa illecita→ La nullita' o
l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha
avuto esecuzione, salvo che la nullita' derivi dall'illiceita' dell'oggetto o della causa
- Secondo la teoria soggettiva:
Le è stata mossa la critica di sovrapporre causa del contratto con i MOTIVI, che
normalmente sono irrilevanti per il diritto.
Nel 2006 10490 TEORIA DELLA CAUSA IN CONCRETO accolta dalla Cassazione→ La
concretezza si declina in termini di oggettività, si parla anche di “ teoria dello scopo pratico ” o
“della funzione concreta del contratto”.
Nasce come tentativo di superare i limiti che emergono dalle due precedenti teorie cercando una
sintesi tra gli elementi che li caratterizzano.
Riconducendo quella funzione economico sociale della a teoria oggettiva , che è propria di tutti i
contratti che appartengono a uno stesso tipo, alla concretezza del singolo contratto:
La funzione da realizzare è quella che le parti intendono concretamente realizzare, nel
momento in cui le parti usano schema tipico o a uno schema realizzato dalle stesse per
realizzare esigenze del caso concreto(atipico)
Questo approccio ha il merito di aver superato le principali critiche e ha chiarito i rapporti tra
categorie i cui contorni rimangono difficilmente distinguibili: causa contrattuale, motivi e tipo
legale. Motivi→ ragioni private e spesso inespresse per cui ciascun contraente vuole realizzare
quell’interesse concreto attraverso il contratto.
La causa = è un concetto dinamico che riguarda la fase di realizzazione degli interessi
delle parti, eventualmente attraverso il ricorso a uno schema tipico.
Il tipo= è un concetto statico che descrive la struttura di certe tipologie contrattuali, che
sono state individuate dal legislatore, perché particolarmente ricorrenti nella prassi.
→ la differenza immediata della differenza concettuale tra i due è che il controllo sulla causa non
deve essere effettuato solo per i contratti atipici ma anche per quelli tipici.La validità dell’interesse
preferito richiede di volta in volta una valutazione concreta.
Sulla causa del contratto devono essere effettuati almeno tre tipi di controllo:
Controllo sulla meritevolezza giuridica dell'interesse perseguito dalle parti
1. Controllo sull’esistenza della causa in concreto→ rileva per i contratti atipici, mentre può
2. essere tralasciato per i contratti tipici, perché la meritevolezza astratta è implica
nell'individuazione e del tipo da parte del legislatore.
Controllo sulla liceità della causa
3.
La sua mancanza porta a NULLITA’ del contratto.
mancanza parziale→ si ha nei contratti dove c’è sproporzione prestazione tra le parti che
può compromettere l'equilibrio sinallagmatico del contratto che rendono il contratto
rescindibili
VS
mancanza totale
mancanza originaria
VS
mancanza sopravvenuta→ vicende successive fanno venir meno la causa
Una parte della dottrina riconduce a ipotesi di difetto funzionale sinallagma contrattuale le
ipotesi di inadempimento, impossibilità sopravvenuta e dell’eccessiva onerosità sopravvenuta.
Si discute se l'equilibrio possa essere sindacato in sede di controllo sulla causa e in caso
di sproporzione possa dar luogo a un difetto parziale della causa.
La tesi NEGATIVA si fonda sul principio per cui la valutazione della convenienza economica
dell’affare, nell’ambito del libero mercato, deve essere rimessa alla sola valutazione delle parti.
Con riferimento al tema del difetto sopravvenuto di causa→ si è diffuso della causa sia
elemento essenziale nella fase di esecuzione del contratto o anche nella fase di esecuzione del
rapporto contrattuale?
La tesi POSITIVA sostiene che sopravvenuta la mancanza di causa possa rilevare nelle fasi
successive, e al posto del vizio dell'invalidità originaria darebbe luogo a rimedio inefficacia
sopravvenuta.
Tema sorte del contratto nel caso in cui per causa vicenda sopravvenuta, sia venuto meno, nel corso
di svolgimento del rapporto la possibilità di realizzare la causa concreta dello stesso.
La Cassazione distingue:
il difetto sopravvenuto della causa con carattere funzionale rimedio contro inefficacia
all'ipotesi tipica e tradizionale dall'impossibilità sopravvenuta della prestazione totale o
parziale invalidità
L’impossibilità della prestazione consiste in un impedimento assoluto all'adempimento, da parte
del soggetto contrattualmente obbligato
invece l'impossibilità funzionale sopravvenuta inciderebbe solo sulla possibilità di realizzazione
della funzione concreta per cui il contratto è stato stipulato.
Non esclude adempimento sia ancora possibile ma esclude che il creditore, possa
attraverso conseguimento prestazione, realizzare scopo per il quale è stato concluso il
contratto→ La Cassazione parla di impossibilità sopravvenuta di utilizzazione della
prestazione da parte del creditore.
E’ una sopravvenuta irrealizzabilità della finalità essenziale dle contratto cioè della sua concreta.
RECAP
Il testo affronta concetti chiave nel contesto contrattuale, concentrandosi su "causa" e "tipo" e
approfondendo il controllo sulla causa nei contratti. Ecco una spiegazione più dettagliata:
1. Causa e Tipo:
Causa: È un concetto dinamico legato alla realizzazione degli interessi delle parti attraverso
o schemi tipici. La sua valutazione non riguarda solo i contratti atipici ma anche quelli tipici.
Tipo: È un concetto statico che descrive la struttura di tipologie contrattuali individuate dal
o legislatore per la loro ricorrenza. La differenza principale è che il controllo sulla causa è
necessario per entrambi i tipi di contratti.
2. Controllo sulla Causa:
Devono essere effettuati almeno tre tipi di controllo sulla causa:
o 1. Meritevolezza giuridica dell'interesse: Valutazione della validità legale dell'interesse
delle parti.
2. Esistenza della causa in concreto: Rilevante per contratti atipici; può essere tralasciato
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