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I DIRITTI REALI
I diritti reali sono i diritti che si esercitano sui beni, sulle cose. Tra le caratteristiche:
1. Assolutezza: cioè potere del soggetto attivo “erga omnes”(nei confronti di tutti)e tutti
hanno diritto di esercitare i propri diritti reali senza timore che l'utilizzo, il godimento
dei beni sia messo in discussione o turbato da altri.
2. Immediatezza: cioè il rapporto della persona con le cose, esigenza che l’uomo ha di
guardare, toccare e possedere le proprie cose.
3. Universalità di mobili: universalità di molte cose, concetto di “pluralità di cose mobili
che appartengono tutte alla stessa persona, e che hanno una destinazione unitaria”.
Nel diritto romano ad esempio l'universalità di mobili veniva considerata il gregge, per
uno studente può essere l'insieme di libri che usa per studiare, che appartengono a
lui. Ogni bene mantiene la sua individualità, poiché l'universalità non viene meno se
ne aggiungiamo un altro o ne togliamo uno.
Esempio, l’azienda come universalità di beni mobili e immobili, poiché ci possono
essere il macchinario, la scrivania ecc, ma anche il capannone, il marchio, i brevetti,
e le persone che ci lavorano. La clientela viene considerata un bene immateriale
dell'azienda, i clienti però non sono cose quindi non possono essere né mobili né
immobili, ma rappresentano insieme la clientela. La Cassazione dice che possiamo
vedere separatamente dall'azienda la clientela, tramite l'avviamento commerciale,
che è l'insieme del “pacco clienti” i dei rapporti consolidati nel tempo con essi. Sono
beni dell’azienda anche i debiti e i crediti, attivi e passivi.
Le cose sono cioè ciò che può essere posseduto dalla persona in modo immediato ed
assoluto, il possesso non riguarda le persone. Dunque non bisogna confondere le cose dalle
persone, in passato la distinzione non era così netta, erano ad esempio ammesse la
schiavitù e la patria podestà.
Il Codice Civile dunque sceglie di individuare solo alcuni diritti reali tipici, per escludere
qualsiasi altra forma di diritto reale che non sia sulle cose e non regolati dal codice. Ciò si
accompagna all’idea di custodia e controllo(conquista recente, culturalmente in altri popoli
queste conquiste non sono condivise, poiché non sono condivise nelle leggi che ci
governano). Tali conquiste sono radicalmente legate ai due principi che regolano anche la
nascita del Codice Civile del ‘42, ovvero la libertà e la democrazia.
-Articolo 810: “sono beni le cose che possono formare oggetto di diritto”
I beni possono essere:
1. Materiali
2. Immateriali: beni oggetto di proprietà intellettuale, quando abbiamo a che fare con
marchi, brevetti, invenzioni. oggi si discute tanto se siano da considerarsi immateriali
gli algoritmi, dati, motori di ricerca, app e software. Tutti questi beni non sono nel
Codice Civile, ma per tutelarli ci basiamo su quest'ultimo e sulle basi della proprietà
intellettuale. Al fine di garantirne lo sfruttamento economico, ed è interessante che si
dica sfruttamento economico perchè nel Codice Civile questo termine viene usato
facendo riferimento ad un bene immobile che si chiama cava o miniera.
3. Mobili: tutto ciò che non è immobile, ad esempio gas, energia elettrica, acqua. Tutto
ciò che non è collegato al suolo.
4. Immobili: particolarmente importanti nel Codice Civile, sono ad esempio case,
abitazioni, un locale commerciale, un capannone. É tutto ciò che è legato al suolo, in
maniera naturale o artificiale. Si estendono in alto e in basso, cioè la proprietà si
estende nel sottosuolo, ma anche sopra l’immobile, fino dove la persona che ha la
proprietà ne ha interesse(“ad infera ad astra”, cioè la proprietà si estende dagli inferi
ai cieli), tanto che la proprietà può essere limitata solo dall’intervento dello Stato.
I beni mobili si caratterizzano per maggiore semplicità e rapidità, hanno meno vincoli, non
sono legati al suolo e non è previsto alcun sistema di pubblicità tramite i pubblici registri, c’è
solo una eccezione, ovvero le automobili, che hanno un registro apposito(registro
automobilistico), poiché è vero che sono beni mobili, ma hanno un valore molto importante e
circolare con un'auto richiede molta responsabilità, dunque esiste un “registro civile
automobilistico” per cui ad ogni automobile corrisponde un proprietario. Ciò si applica solo
alle automobili? Ci sono alcuni registri che riguardano le navi, le imbarcazioni, poiché nel
passato in Italia si viveva di commercio, e questo avveniva ma soprattutto tramite il
commercio marittimo, anzi le navi rappresentavano anche un bene fondamentale che
assicurava lo scambio, il commercio, la ricchezza. Dunque l’economia e il commercio sono i
due pilastri dello sviluppo, da notare come questi beni da registrare possono variare nel
tempo in base alla tecnologia
I beni immobili si caratterizzano da una ricchezza immobiliare che è andata aumentando,
se un tempo l’immobile era iscritto in alcuni registri immobiliari come composto da una
stanza e un bagno, ora è invece più articolato, più grande. Un tempo ad esempio le stalle
erano registrate insieme all’abitazione principale, cioè insieme all’immobile, poiché i diritti
reali hanno bisogno di immediatezza. Sono beni legati a vincoli, semplicità e pubblicità.
Parlando dei beni immobili si aggiunge un nuovo concetto che è quello della pertinenza,
esempio in passato la stalla, attualmente i parcheggi. Diventa pertinenza di una casa il
garage sotterraneo o una cantina. L'immobile non sono più le quattro mura, ma è un idea di
immobile che ha preso spazio e si è allargata, che comprende qualcosa di pertinente ma
che non è dentro all'appartamento.
Una differenza molto importante quando parliamo di beni è tra Frutti Naturali e Frutti Civili.
-Frutti Naturali: il raccolto, carbone, petrolio, gas. Seguono le regole della natura, sono
riproducibili per la loro stessa natura, indipendentemente dall'uomo. Ciò che avanza lo
scambiamo.
-Frutti Civili: nascono dallo scambio di beni immateriali. Parliamo ad esempio dello scambio
dei titoli in borsa, cioè degli interessi sui titoli. Cioè si chiama frutto civile “il corrispettivo che
si trae da una cosa in cambio del uso godimento da parte di altri”.
I Frutti Naturali assicurano più sicurezza, mentre quelli civili sono soggetti al calo delle
borse ecc ecc, cioè sono più insicuri.
I DIRITTI REALI: IL DIRITTO DI PROPRIETA
’
-Articolo 832: “Il proprietario ha il diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed
esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico”.
E’ l'unico diritto reale presente nella Costituzione, perché riguarda il complesso di tutte
quelle situazioni giuridiche che vanno dalla facoltà di diritto, all'astensione, al potere sulle
cose.
-Potere sulle cose: posso farci quello che voglio, in una casa di mia proprietà posso fare ciò
che voglio.
Tutto questo nasce con il diritto di proprietà sancito per la prima volta con il Diritto Romano.
Le prime tracce del diritto di proprietà sull’utilizzo pieno ed esclusivo le abbiamo trovate negli
scavi di Pompei.
Il diritto di proprietà consiste in:
1. Facoltà
2. Poteri: di godere di un bene, fruirne materialmente, appropriarsi del bene e dei suoi
frutti che siano essi naturali o civili, di usarlo, di distruggerlo.
3. Doveri
Base dei diritti delle obbligazioni e dei contratti, cioè il diritto di vendere un bene, trasferirlo
ad un'altra persona, concederlo in locazione. Dunque la proprietà si caratterizza per essere
elastica.
Nel Diritto Romano la proprietà ha una funzione sociale, in particolare riflettendosi
sull’economia, c’erano molti patrizi ricchi, plebei ma anche schiavi. La proprietà c’era, ma
non era di tutti e non era per tutti. Rispetto a ciò abbiamo fatto un passo enorme, poiché nel
1900 viene riconosciuta:
1. La Proprietà Comune: tutto quello che c’è é di tutti, ed è amministrato dallo Stato.
2. Redistribuzione della Proprietà: con la presenza di uno Stato Sociale che si
impegna a redistribuirla, in modo che tutti abbiano qualcosa, qualche bene.
In particolare l’articolo 42 della Costituzione, sancisce il principio di redistribuzione della
proprietà, riconoscendo però la proprietà del singolo. Questo è il limite Costituzionale alla
proprietà privata, costituzionale poiché tra di noi non possiamo redistribuire le cose, poiché
altrimenti ci sono delle sanzioni civili e penali.
Regole Civili: la prima regola è quella che se un mio bene mobile va nel terreno altrui, ho il
diritto di entrare nella proprietà altrui solo al fine, senza creare alcun danno o disagio, di
riprendere quello che è mio.
Gli animali vengono considerati beni mobili, dobbiamo pensare agli animali ad un’ottica non
solo affettiva, in passato vi era infatti l’idea che gli animali avessero una funzione, come ad
esempio fare la lana, fare il miele e generare così denaro.
Come sono regolate nel Codice Civile le proprietà? Tramite le distanze, soprattutto per
ragioni di sanità, per evitare il propagarsi di malattie. Successivamente nascerà la norma
della Comunione Forzosa del Muro, cioè l’idea che le case dovessero essere costruite una
attaccata all’altra, e a chi appartiene il muro? A chi per primo l’ha costruito, salvo poi
diventare proprietà comune con chi gli si appoggia.
Rimangono una serie di norme che riguardano:
-Distanze per abitazioni per opere nocive, distanza dai forni, camini, cisterne, stalle, in
generale dalle materie potenzialmente nocive.
Ciò per la tutela di alcuni diritti, soprattutto il diritto alla salute anche nel godimento
prettamente collegato al diritto di utilizzo, come possono essere le luci, non costruire davanti
ad una abitazione senza diritto. Esiste infatti il diritto a non costruire davanti alle abitazioni e
davanti alle prese di luce, anzi la Cassazione spinge sempre di più verso la tutela del diritto
delle vedute(cioè ed esempio per quanto concerne un particolare panorama). Si estende
quindi l’idea del diritto di godimento, con tanto di divieti.
-Articolo 833(Atti d’emulazione): “Il proprietario non può fare atti i quali non abb