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ENTI
Enti: organizzazioni di persone e/o cose che costituiscono un centro di
operazione di diritti e obblighi distinto rispetto ai suoi componenti.
Eventuali obbligazioni faranno capo direttamente al soggetto giuridico (es:
Alfa s.r.l.) e non ai singoli soci.
Potremmo avere enti a scopo di lucro (carattere lucrativo) o senza scopo di
lucro (carattere ideale). Anche se questi ultimi producono un utile, lo
devono reinvestire e non spartirlo tra i soci.
Gli enti sono organizzati in organi, ciascuno con le sue competenze.
Distinguiamo:
Enti con personalità giuridica;
● Enti senza personalità giuridica.
●
Personalità giuridica: l'ente non soltanto rappresenta un soggetto di diritto
giuridico distinto rispetto ai suoi componenti, ma è pure dotato di
autonomia patrimoniale perfetta. Per le obbligazioni contratte dall'ente
risponde esclusivamente l'ente con il suo patrimonio, mentre non
rispondono né i componenti dell'ente né i suoi legali rappresentanti.
Es: Alfa s.r.l. acquista una biblioteca, contraendo un debito di 20.000€ nei
confronti del proprietario. Può essere aggredito solo il patrimonio della
società.
Gli enti che sono dotati di autonomia patrimoniale imperfetta e per le
società di persone. Qui risponde l'ente col suo patrimonio ma anche i
componenti dell'ente o i suoi rappresentanti legali.
Come si acquista la personalità giuridica per gli enti senza scopi di lucro?
Associazioni: enti dove la collettività di persone decide di unirsi in
● un'organizzazione attraverso la stipula di un contratto con
comunione di scopo. Il fine universitario è quello di svolgere
un'attività di tipo ideale.
L'ente deve avere delle regole scritte nell'atto costitutivo
Assemblea di nomina e revoca degli amministratori e
● modifiche dello statuto
Organo amministrativo (Consiglio di amministrazione) che
● gestisce l'associazione. Decide gli atti da compiere per il
perseguimento dello scopo.
C'è una fase decisionale interna e una di rilevanza esterna
Art. 14: Le associazioni e le fondazioni devono essere costituite con atto
pubblico. (Se sono associazioni riconosciute, altrimenti non devono).
La personalità giuridica si ottiene mediante iscrizione nel registro delle
persone giuridiche. Per ottenere tale riconoscimento bisogna presentare
un’istanza, indicando quali sono i rappresentanti e il patrimonio iniziale.
Art. 38: Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano
l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune.
Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente
[1292 ss.] le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.
Un'associazione non riconosciuta è più rischiosa di una riconosciuta.
Art. 16: L'atto costitutivo [14] e lo statuto devono contenere la
denominazione dell'ente, l'indicazione dello scopo [27], del patrimonio e
della sede, nonché le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione.
Devono anche determinare, quando trattasi di associazioni, i diritti e gli
obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione [24]; e,
quando trattasi di fondazioni, i criteri e le modalità di erogazione delle
rendite.
L'atto costitutivo e lo statuto possono inoltre contenere le norme relative
all'estinzione dell'ente [27] e alla devoluzione del patrimonio [21 3, 31, 32], e,
per le fondazioni, anche quelle relative alla loro trasformazione.
Art. 20: L'assemblea delle associazioni deve essere convocata dagli
amministratori una volta l'anno per l'approvazione del bilancio.
L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la
necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo
degli associati. In questo ultimo caso, se gli amministratori non vi
provvedono, la convocazione può essere ordinata dal presidente del
tribunale [8].
Art. 21: Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e
con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione
la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle
deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro
responsabilità [18, 22] gli amministratori non hanno voto.
Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, se in essi non è altrimenti
disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto
favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del
patrimonio [31 ss.] occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli
associati.
Art. 22: Le azioni di responsabilità(1) contro gli amministratori delle
associazioni per fatti da loro compiuti sono deliberate dall'assemblea [21] e
sono esercitate dai nuovi amministratori o dai liquidatori.
Art. 23: Le deliberazioni dell'assemblea contrarie alla legge, all'atto
costitutivo o allo statuto [16] possono essere annullate su istanza degli
organi dell'ente, di qualunque associato o del pubblico ministero.
L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai
terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della
deliberazione medesima.
Recesso: atto unilaterale con cui il singolo associato scioglie il rapporto
associativo con riferimento a sé stesso.
Art. 24 comma 2: L'associato può sempre recedere dall'associazione se non
ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato. La
dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli
amministratori e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia
fatta almeno tre mesi prima [2285].
L'esclusione d'un associato non può essere deliberata dall'assemblea che
per gravi motivi; l'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei
mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione [2286].
Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque
abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i
contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.
Art. 27: Oltre che per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto
[16], la persona giuridica si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è
divenuto impossibile.
Art. 30: Dichiarata l'estinzione della persona giuridica [27] o disposto lo
scioglimento dell'associazione, si procede alla liquidazione del patrimonio
secondo le norme di attuazione del codice.
Art. 31: I beni della persona giuridica, che restano dopo esaurita la
liquidazione [30], sono devoluti in conformità dell'atto costitutivo o dello
statuto.
Qualora questi non dispongano, se trattasi di fondazione, provvede
l'autorità governativa, attribuendo i beni ad altri enti che hanno fini
analoghi [32]; se trattasi di associazione, si osservano le deliberazioni
dell'assemblea che ha stabilito lo scioglimento e, quando anche queste
mancano, provvede nello stesso modo l'autorità governativa.
I creditori che durante la liquidazione non hanno fatto valere il loro credito
possono chiedere il pagamento a coloro ai quali i beni sono stati devoluti,
entro l'anno dalla chiusura della liquidazione(1), in proporzione e nei limiti
di ciò che hanno ricevuto.
Art. 18: Gli amministratori sono responsabili verso l'ente secondo le norme
del mandato(1). È però esente da responsabilità quello degli amministratori
il quale non abbia partecipato all'atto che ha causato il danno, salvo il caso
in cui, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, egli non abbia
fatto constare il proprio dissenso.
Art. 19: Le limitazioni del potere di rappresentanza, che non risultano dal
registro indicato nell'articolo 33(1), non possono essere opposte ai terzi,
salvo che si provi che essi ne erano a conoscenza.
Art. 36: L'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non
riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli
associati.
Le dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai
quali, secondo questi accordi, è conferita la presidenza o la direzione.
Art. 37: I contributi degli associati e i beni acquistati con questi contributi
costituiscono il fondo comune dell'associazione.
Finché questa dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del
fondo comune, né pretenderne la quota in caso di recesso.
Art. 14: Le associazioni e le fondazioni devono essere costituite [16] con atto
pubblico.
La fondazione può essere disposta anche con testamento.
Art. 25: L'autorità governativa esercita il controllo e la vigilanza
sull'amministrazione delle fondazioni; provvede alla nomina e alla
sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti, quando le
disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possono attuarsi;
annulla, sentiti gli amministratori, con provvedimento definitivo, le
deliberazioni contrarie a norme imperative, all'atto di fondazione, all'ordine
pubblico o al buon costume.
Le azioni contro gli amministratori per fatti riguardanti la loro
responsabilità devono essere autorizzate dall'autorità governativa e sono
esercitate dal commissario straordinario, dai liquidatori o dai nuovi
amministratori.
Art. 28: Quando lo scopo è esaurito o divenuto impossibile o di scarsa
utilità, o il patrimonio è divenuto insufficiente, l'autorità governativa,
anziché dichiarare estinta la fondazione, può provvedere alla sua
trasformazione, allontanandosi il meno possibile dalla volontà del
fondatore.
Art. 39: I comitati di soccorso o di beneficenza e i comitati promotori di
opere pubbliche, monumenti, esposizioni, mostre, festeggiamenti e simili
sono regolati dalle disposizioni seguenti, salvo quanto è stabilito nelle leggi
speciali.
Art. 40: Gli organizzatori e coloro che assumono la gestione dei fondi
raccolti sono responsabili personalmente e solidalmente [1292 ss.] della
conservazione dei fondi e della loro destinazione allo scopo annunziato.
Art. 41: Qualora il comitato non abbia ottenuto la personalità giuridica [12], i
suoi componenti rispondono personalmente e solidalmente [1292 ss.] delle
obbligazioni assunte. I sottoscrittori sono tenuti soltanto a effettuare le
oblazioni promesse.
14 ottobre
Decreto Legislativo 117 del 2017
Enti del terzo settore: devono appartenere ad uno dei tipi inquadrati
nell'Articolo 4. Devono essere senza scopo di lucro.
Art. 4 Decreto Legislativo d