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ENTI

Enti: organizzazioni di persone e/o cose che costituiscono un centro di

operazione di diritti e obblighi distinto rispetto ai suoi componenti.

Eventuali obbligazioni faranno capo direttamente al soggetto giuridico (es:

Alfa s.r.l.) e non ai singoli soci.

Potremmo avere enti a scopo di lucro (carattere lucrativo) o senza scopo di

lucro (carattere ideale). Anche se questi ultimi producono un utile, lo

devono reinvestire e non spartirlo tra i soci.

Gli enti sono organizzati in organi, ciascuno con le sue competenze.

Distinguiamo:

Enti con personalità giuridica;

● Enti senza personalità giuridica.

Personalità giuridica: l'ente non soltanto rappresenta un soggetto di diritto

giuridico distinto rispetto ai suoi componenti, ma è pure dotato di

autonomia patrimoniale perfetta. Per le obbligazioni contratte dall'ente

risponde esclusivamente l'ente con il suo patrimonio, mentre non

rispondono né i componenti dell'ente né i suoi legali rappresentanti.

Es: Alfa s.r.l. acquista una biblioteca, contraendo un debito di 20.000€ nei

confronti del proprietario. Può essere aggredito solo il patrimonio della

società.

Gli enti che sono dotati di autonomia patrimoniale imperfetta e per le

società di persone. Qui risponde l'ente col suo patrimonio ma anche i

componenti dell'ente o i suoi rappresentanti legali.

Come si acquista la personalità giuridica per gli enti senza scopi di lucro?

Associazioni: enti dove la collettività di persone decide di unirsi in

● un'organizzazione attraverso la stipula di un contratto con

comunione di scopo. Il fine universitario è quello di svolgere

un'attività di tipo ideale.

L'ente deve avere delle regole scritte nell'atto costitutivo

Assemblea di nomina e revoca degli amministratori e

● modifiche dello statuto

Organo amministrativo (Consiglio di amministrazione) che

● gestisce l'associazione. Decide gli atti da compiere per il

perseguimento dello scopo.

C'è una fase decisionale interna e una di rilevanza esterna

Art. 14: Le associazioni e le fondazioni devono essere costituite con atto

pubblico. (Se sono associazioni riconosciute, altrimenti non devono).

La personalità giuridica si ottiene mediante iscrizione nel registro delle

persone giuridiche. Per ottenere tale riconoscimento bisogna presentare

un’istanza, indicando quali sono i rappresentanti e il patrimonio iniziale.

Art. 38: Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano

l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune.

Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente

[1292 ss.] le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

Un'associazione non riconosciuta è più rischiosa di una riconosciuta.

Art. 16: L'atto costitutivo [14] e lo statuto devono contenere la

denominazione dell'ente, l'indicazione dello scopo [27], del patrimonio e

della sede, nonché le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione.

Devono anche determinare, quando trattasi di associazioni, i diritti e gli

obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione [24]; e,

quando trattasi di fondazioni, i criteri e le modalità di erogazione delle

rendite.

L'atto costitutivo e lo statuto possono inoltre contenere le norme relative

all'estinzione dell'ente [27] e alla devoluzione del patrimonio [21 3, 31, 32], e,

per le fondazioni, anche quelle relative alla loro trasformazione.

Art. 20: L'assemblea delle associazioni deve essere convocata dagli

amministratori una volta l'anno per l'approvazione del bilancio.

L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la

necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo

degli associati. In questo ultimo caso, se gli amministratori non vi

provvedono, la convocazione può essere ordinata dal presidente del

tribunale [8].

Art. 21: Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e

con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione

la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle

deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro

responsabilità [18, 22] gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, se in essi non è altrimenti

disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto

favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del

patrimonio [31 ss.] occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli

associati.

Art. 22: Le azioni di responsabilità(1) contro gli amministratori delle

associazioni per fatti da loro compiuti sono deliberate dall'assemblea [21] e

sono esercitate dai nuovi amministratori o dai liquidatori.

Art. 23: Le deliberazioni dell'assemblea contrarie alla legge, all'atto

costitutivo o allo statuto [16] possono essere annullate su istanza degli

organi dell'ente, di qualunque associato o del pubblico ministero.

L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai

terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della

deliberazione medesima.

Recesso: atto unilaterale con cui il singolo associato scioglie il rapporto

associativo con riferimento a sé stesso.

Art. 24 comma 2: L'associato può sempre recedere dall'associazione se non

ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato. La

dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli

amministratori e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia

fatta almeno tre mesi prima [2285].

L'esclusione d'un associato non può essere deliberata dall'assemblea che

per gravi motivi; l'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei

mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione [2286].

Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque

abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i

contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Art. 27: Oltre che per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto

[16], la persona giuridica si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è

divenuto impossibile.

Art. 30: Dichiarata l'estinzione della persona giuridica [27] o disposto lo

scioglimento dell'associazione, si procede alla liquidazione del patrimonio

secondo le norme di attuazione del codice.

Art. 31: I beni della persona giuridica, che restano dopo esaurita la

liquidazione [30], sono devoluti in conformità dell'atto costitutivo o dello

statuto.

Qualora questi non dispongano, se trattasi di fondazione, provvede

l'autorità governativa, attribuendo i beni ad altri enti che hanno fini

analoghi [32]; se trattasi di associazione, si osservano le deliberazioni

dell'assemblea che ha stabilito lo scioglimento e, quando anche queste

mancano, provvede nello stesso modo l'autorità governativa.

I creditori che durante la liquidazione non hanno fatto valere il loro credito

possono chiedere il pagamento a coloro ai quali i beni sono stati devoluti,

entro l'anno dalla chiusura della liquidazione(1), in proporzione e nei limiti

di ciò che hanno ricevuto.

Art. 18: Gli amministratori sono responsabili verso l'ente secondo le norme

del mandato(1). È però esente da responsabilità quello degli amministratori

il quale non abbia partecipato all'atto che ha causato il danno, salvo il caso

in cui, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, egli non abbia

fatto constare il proprio dissenso.

Art. 19: Le limitazioni del potere di rappresentanza, che non risultano dal

registro indicato nell'articolo 33(1), non possono essere opposte ai terzi,

salvo che si provi che essi ne erano a conoscenza.

Art. 36: L'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non

riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli

associati.

Le dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai

quali, secondo questi accordi, è conferita la presidenza o la direzione.

Art. 37: I contributi degli associati e i beni acquistati con questi contributi

costituiscono il fondo comune dell'associazione.

Finché questa dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del

fondo comune, né pretenderne la quota in caso di recesso.

Art. 14: Le associazioni e le fondazioni devono essere costituite [16] con atto

pubblico.

La fondazione può essere disposta anche con testamento.

Art. 25: L'autorità governativa esercita il controllo e la vigilanza

sull'amministrazione delle fondazioni; provvede alla nomina e alla

sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti, quando le

disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possono attuarsi;

annulla, sentiti gli amministratori, con provvedimento definitivo, le

deliberazioni contrarie a norme imperative, all'atto di fondazione, all'ordine

pubblico o al buon costume.

Le azioni contro gli amministratori per fatti riguardanti la loro

responsabilità devono essere autorizzate dall'autorità governativa e sono

esercitate dal commissario straordinario, dai liquidatori o dai nuovi

amministratori.

Art. 28: Quando lo scopo è esaurito o divenuto impossibile o di scarsa

utilità, o il patrimonio è divenuto insufficiente, l'autorità governativa,

anziché dichiarare estinta la fondazione, può provvedere alla sua

trasformazione, allontanandosi il meno possibile dalla volontà del

fondatore.

Art. 39: I comitati di soccorso o di beneficenza e i comitati promotori di

opere pubbliche, monumenti, esposizioni, mostre, festeggiamenti e simili

sono regolati dalle disposizioni seguenti, salvo quanto è stabilito nelle leggi

speciali.

Art. 40: Gli organizzatori e coloro che assumono la gestione dei fondi

raccolti sono responsabili personalmente e solidalmente [1292 ss.] della

conservazione dei fondi e della loro destinazione allo scopo annunziato.

Art. 41: Qualora il comitato non abbia ottenuto la personalità giuridica [12], i

suoi componenti rispondono personalmente e solidalmente [1292 ss.] delle

obbligazioni assunte. I sottoscrittori sono tenuti soltanto a effettuare le

oblazioni promesse.

14 ottobre

Decreto Legislativo 117 del 2017

Enti del terzo settore: devono appartenere ad uno dei tipi inquadrati

nell'Articolo 4. Devono essere senza scopo di lucro.

Art. 4 Decreto Legislativo d

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A.A. 2024-2025
23 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

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