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Che succede se il soggetto terzo, il creditore, rifiuta la stipulazione a suo
favore?
se l'accollo era stato fatto come accollo destinato a produrre effetti:
● se il soggetto terzo avesse accettato, sarebbe privo di efficacia;
se non è stato detto niente, l'accollo esterno diventerebbe interno
● (un accollo che o non viene portato a conoscenza del creditore, o
viene portato a conoscenza del creditore e da quest'ultimo rifiutato).
L'effetto giuridico non è quello di aggiungere un nuovo debitore al
creditore perché, essendo interno, non produce effetti nei confronti
del creditore. Esso produce effetti solo tra accollante ed accollato, di
modo che, quando il debitore originario (accollato) avrà pagato il
creditore (accollatario), potrà poi rivalersi nei confronti del terzo
(accollante). Tutto ciò non interessa al creditore.
Art. 1181 C.C: “Il creditore può rifiutare un adempimento parziale anche se
la prestazione è divisibile, salvo che la legge o gli usi dispongano
diversamente”.
Art. 1177 C.C: “L'obbligazione di consegnare una cosa determinata include
quella di custodirla fino alla consegna”.
Art. 1176 C.C: “Nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la
diligenza del buon padre di famiglia.
Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività
professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura
dell'attività esercitata”.
Art. 1182 C.C: “Se il luogo nel quale la prestazione deve essere eseguita non
è determinato dalla convenzione, o dagli usi e non può desumersi dalla
natura della prestazione o da altre circostanze, si osservano le norme che
seguono.
L'obbligazione di consegnare una cosa certa e determinata deve essere
adempiuta nel luogo in cui si trovava la cosa quando l'obbligazione è sorta.
L'obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere
adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza. Se tale
domicilio è diverso da quello che il creditore aveva quando è sorta
l'obbligazione e ciò rende più gravoso l'adempimento, il debitore, previa
dichiarazione al creditore, ha diritto di eseguire il pagamento al proprio
domicilio.
Negli altri casi l'obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il
debitore ha al tempo della scadenza”.
6 novembre
Termine fissato a favore del debitore
La prestazione, prima della scadenza del termine, è da ritenersi eseguibile
dal debitore (il creditore non può legittimamente rifiutarla se è a favore del
debitore) ma non esigibile dal creditore (il creditore non può pretendere
l'adempimento della prestazione prima della scadenza del termine)
Art. 1184 C.C: “Se per l'adempimento è fissato un termine, questo si
presume a favore del debitore, qualora non risulti stabilito a favore del
creditore o di entrambi”.
Essa regola delle vicende che delle parti non hanno regolato.
Art. 1185 C.C: “Il creditore non può esigere la prestazione prima della
scadenza, salvo che il termine sia stabilito esclusivamente a suo favore”.
Termine fissato a favore del creditore
Prima della scadenza, la prestazione non è eseguibile dal debitore ma dal
creditore.
Il debitore non può pretendere di adempiere alla prestazione prima della
scadenza. Qualora volesse adempiere prima della scadenza, il creditore
potrebbe legittimamente rifiutare l'adempimento.
Il creditore può anche pretendere l'adempimento prima della scadenza.
Art. 1185 C.C: “Il creditore non può esigere la prestazione prima della
scadenza, salvo che il termine sia stabilito esclusivamente a suo favore”.
Termine fissato a favore di entrambi
La prestazione delle more della prestazione del termine non è né esigibile
né eseguibile.
Art. 1176 C.C: “Nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la
diligenza del buon padre di famiglia”.
Art. 1175 C.C: “Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le
regole della correttezza”.
Decadenza dal beneficio del termine
Art. 1186 C.C: “Quantunque il termine sia stabilito a favore del debitore, il
creditore può esigere immediatamente la prestazione se il debitore è
divenuto insolvente o ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva
dato o non ha dato le garanzie che aveva promesso”.
Art. 1180 C.C: “L'obbligazione può essere adempiuta da un terzo, anche
contro la volontà del creditore, se questi non ha interesse a che il debitore
esegua personalmente la prestazione.
Tuttavia il creditore può rifiutare l'adempimento offertogli dal terzo, se il
debitore gli ha manifestato la sua opposizione”.
Art. 1188 C.C: “Il pagamento deve essere fatto al creditore o al suo
rappresentante, ovvero alla persona indicata dal creditore o autorizzata
dalla legge o dal giudice a riceverlo.
Il pagamento fatto a chi non era legittimato a riceverlo libera il debitore, se
il creditore lo ratifica o se ne ha approfittato”.
Art. 1189 C.C: “Il debitore che esegue il pagamento a chi appare legittimato
a riceverlo in base a circostanze univoche, è liberato se prova di essere stato
in buona fede”.
Il pagamento fatto al creditore apparente ma non reale avrà efficacia
liberatoria se ricorrono:
evidenze che facciano apparire quel soggetto come legittimato ad
● ottenere il pagamento;
buona fede nel conferire il denaro (es: se non so che il soggetto che è
● vestito con i vestiti dell'azienda in realtà non è un dipendente e pago
lui).
Art. 1189 Comma 2: “Chi ha ricevuto il pagamento è tenuto alla restituzione
verso il vero creditore secondo le regole stabilite per la ripetizione
dell'indebito”.
Art. 1191 C.C: “Il debitore che ha eseguito la prestazione dovuta non può
impugnare il pagamento a causa della propria incapacità”.
Art. 1190 C.C: “Il pagamento fatto al creditore incapace di riceverlo non
libera il debitore, se questi non prova che ciò che fu pagato è stato rivolto a
vantaggio dell'incapace”.
Prestazione in luogo di adempimento
Art. 1197 C.C: “Il debitore non può liberarsi eseguendo una prestazione
diversa da quella dovuta, anche se di valore uguale o maggiore, salvo che il
creditore consenta. In questo caso l'obbligazione si estingue quando la
diversa prestazione è eseguita”.
Finché non viene eseguita la diversa prestazione, l’obbligazione originaria
permane. Contratto con funzione solutoria.
Art. 1376 C.C: “Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della
proprietà di una cosa determinata, la costituzione o il trasferimento di un
diritto reale ovvero il trasferimento di un altro diritto, la proprietà o il diritto
si trasmettono e si acquistano per effetto del consenso delle parti
legittimamente manifestato”.
Art. 1197 Comma 2: “Se la prestazione consiste nel trasferimento della
proprietà o di un altro diritto, il debitore è tenuto alla garanzia per l'evizione
e per i vizi della cosa secondo le norme della vendita, salvo che il creditore
preferisca esigere la prestazione originaria e il risarcimento del danno”.
Il funzionamento dei beni ceduti deve essere garantito.
Art. 1198 C.C: “Quando in luogo dell'adempimento è ceduto un credito,
l'obbligazione si estingue con la riscossione del credito, se non risulta una
diversa volontà delle parti”.
Contratto ad effetti reali. È una cessione pro solvendo in quanto il cedente
garantisce la solvibilità del ceduto. Abbiamo un'inversione del regime reale.
Mora del creditore
Quando il creditore rifiuta illegittimamente il pagamento da parte del
debitore (es.: per ottenere maggiori interessi).
Se è determinata per il fatto che la prestazione non è stata eseguita perché
il creditore aveva fino ad allora rifiutato l'adempimento, a quel punto il
creditore, che non può più ricevere quella particolare prestazione dovuta, si
espone ad una conseguenza: chi gli doveva dare la prestazione gli chiede
comunque il pagamento del prezzo, perché il creditore non si era reso
disponibile a ricevere la prestazione.
Art. 1207 C.C: “Quando il creditore è in mora, è a suo carico l'impossibilità
della prestazione sopravvenuta per causa non imputabile al debitore. Non
sono più dovuti gli interessi né i frutti della cosa che non siano stati
percepiti dal debitore.
Il creditore è pure tenuto a risarcire i danni derivati dalla sua mora e a
sostenere le spese per la custodia e la conservazione della cosa dovuta.
Gli effetti della mora si verificano dal giorno dell'offerta, se questa è
successivamente dichiarata valida con sentenza passata in giudicato o se è
accettata dal creditore”.
Art. 1208 C.C: “Affinché l'offerta sia valida è necessario:
1) che sia fatta al creditore capace di ricevere o a chi ha la facoltà di
ricevere per lui;
2) …”.
Art. 1209 C.C: “Se l'obbligazione ha per oggetto danaro, titoli di credito
ovvero cose mobili da consegnare al domicilio del creditore, l'offerta deve
essere reale.
Se si tratta invece di cose mobili da consegnare in luogo diverso, l'offerta
consiste nell'intimazione al creditore di riceverle, fatta mediante atto a lui
notificato nelle forme prescritte per gli atti di citazione”.
Se il creditore continua a rifiutare il ricevimento della prestazione:
Art. 1210 C.C: “Se il creditore rifiuta di accettare l'offerta reale o non si
presenta per ricevere le cose offertegli mediante intimazione, il debitore
può eseguire il deposito.
Eseguito il deposito, quando questo è accettato dal creditore o è dichiarato
valido con sentenza passata in giudicato, il debitore non può più ritirarlo ed
è liberato dalla sua obbligazione”.
Art. 1206 C.C: “Il creditore è in mora quando, senza motivo legittimo, non
riceve il pagamento offertogli nei modi indicati dagli articoli seguenti o
non compie quanto è necessario affinché il debitore possa adempiere
l'obbligazione”.
Modi di estinzione dell'obbligazione per causa
diversa dall'adempimento
Compensazione
Opera quando 2 soggetti sono obbligati tra loro l'uno verso l'altro.
Deve essere sempre fatta valere dalla parte interessata.
Può essere di diverso tipo:
legale: fenomeno che opera per legge automaticamente.
● Avviene quando le 2