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E’ stato giustamente osservato in dottrina come, affinché sussistano i presupposti per un’
azione di riduzione delle disposizioni lesive della quota di legittima, è necessario che la
disposizione sia valida e quindi efficace.
Non si tratta di un’ azione di rescissione o di risoluzione, perchè queste presuppongono un vizio
del negozio, originario ( rescissione ) o sopravvenuto ( risoluzione ), mentre l’ azione di
riduzione è un’ azione di inefficacia successiva nei confronti del legittimario delle disposizioni
lesive.
4. Salvo il disposto del numero 8) dell'articolo 2652, il decorso del termine di cui al primo comma e di quello
di cui all'articolo 561, primo comma, è sospeso nei confronti del coniuge e dei parenti in linea retta del
donante che abbiano notificato e trascritto, nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa, un atto
stragiudiziale di opposizione alla donazione. Il diritto dell'opponente è personale e rinunziabile.
L'opposizione perde effetto se non è rinnovata prima che siano trascorsi venti anni dalla sua trascrizione.
Com’è possibile ledere la legittima senza testamento?
Bisogna distinguere il tipo di lesione a seconda che si abbia una:
3
simulazione assoluta
quindi
una simulazione relativa una donazione dissimulata sotto le sembianze di un atto
a titolo oneroso.
Il codice consente di avvalersi del rimedio di opposizione solo rispetto ad una donazione tipica non
rispetto ad un atto diverso: questo il problema da risolvere
è possibile opporsi ad un atto diverso dalla donazione tipica? Quando abbiamo una donazione
simulata come opera la tutela del legittimario?
Nel caso di simulazione assoluta bisogna attuare la tutela del legittimario con strumenti diversi
dall’azione di reintegrazione in senso proprio. Perché a fronte di simulazione assoluta io devo
esperire un’azione di simulazione chiedendo che i beni oggetto del negozio simulato siano compresi
nella massa dei beni relitti al fine di calcolare la massa di riserva.
Questa è una nozione ampia di lesione di legittima che comprende tutti gli stati di fatto contrari al
pieno soddisfacimento delle ragioni del legittimario.
Quindi bisogna esperire un’azione di simulazione assoluta finalizzata alla tutela della legittima.
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Nel caso di una simulazione relativa bisogna esperire un’azione di simulazione la quale è
finalizzata a consentire che sia soddisfatto il diritto del legittimario alla riunione fittizia, cioè il
diritto che vengano computate nella massa di calcolo della legittima tutte le liberalità compiute in
un atto; anche se dissimulate sotto un atto a titolo oneroso. In questo caso l’accertamento del
negozio compiuto in vita è strumentale alla tutela del diritto di legittima e quindi l’azione di
simulazione non può esser disgiunta dall’azione di riduzione quando venga accertata la portata
lesiva della donazione.
Nel caso di simulazione relativa si fa ricorso alle azioni reintegrative in senso proprio non in senso
ampio come nel caso della simulazione assoluta.
La donazione simulata pone un altro problema molto dibattuto in dottrina e giurisprudenza.
3 La simulazione è assoluta quando le parti pongono in essere un negozio ma in realtà non ne vogliono nessuno. E'
relativa quando pongono in essere un negozio diverso (ad esempio stipulano una compravendita ma in realtà vogliono
una donazione).
4 È l'azione diretta a far valere la simulazione, cioè la situazione giuridica realmente voluta contro quella di cui si è
creata l'apparenza. In altri termini, chi agisce mira a far accertare l'inefficacia del negozio simulato.
Il regime della prescrizione è differente nella simulazione assoluta e in quella relativa. Nel primo caso l'azione è sempre
imprescrittibile; nel secondo caso è imprescrittibile solo quando mira ad accertare la nullità del contratto simulato
mentre, se lo scopo è far valere il contratto dissimulato, secondo la giurisprudenza si prescriverebbe nel termine previsto
per i diritti che nascono da tale contratto (non tutta la dottrina concorda con tale impostazione).
La domanda di simulazione va trascritta ex artt. 2652 n. 4 e 2690 n. 1 c.c., quando ha ad oggetto atti soggetti a
trascrizione.
Riguarda la possibilità per il legittimario che agisce in simulazione di usufruire del regime
probatorio agevolato che il legislatore riserva a terzi quando interessati a far valere la natura
simulata di un negozio (attraverso la contro scrittura, documento che attesta la volontà delle parti di
togliere efficacia dal negozio da loro compiuto, in questo senso la simulazione è un’eccezione che
sottrae all’autonomia privata la possibilità di disporre della vincolatività del contratto.)
La vincolatività normalmente è sottratta al potere dispositivo delle parti, in questo senso la
simulazione è un’eccezione, perché permette alle parti di stabilire che nei loro reciproci rapporti che
quell’atto non produca effetto.
È possibile per i legittimari usufruire del regime probatorio agevolato?
Tende a prevalere il l’opinione positiva in considerazione del fatto che quando il legittimario agisce
in simulazione, egli non si pone come erede: ossia come continuatore della sua personalità
giuridica, successore nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al de cuius, ma si pone in una
situazione giuridica soggettiva personale, confliggente: perché molto spesso il de cuius fa ricorso
alla simulazione per frodare le ragioni del legittimario e difficilmente mette a disposizione del
legittimario il documento per provare in giudizio la simulazione.
Il legittimario agisce in simulazione rivestendo una posizione antagonista rispetto il de cuius inteso
come parte del negozio simulato. Per questo può usare strumenti probatori agevolati: testimone e
presunzione.
Ci sono sentenze che permettono di far ciò a condizione che gli deduca sin da subito l’idoneità
dell’atto a pregiudicare le sue ragioni di legittimario. E che proponga contestualmente nello stesso
giudizio di legittimazione anche un’azione che gli consenta la reintegrazione della legittima.
È un orientamento: non è l’opinione maggioritaria che tende ad ammettere al legittimario di
provare con ogni mezzo la simulazione.
Una cosa interessante da dire….
Quale tipo di carattere strumentale può rivestire la domanda di simulazione rispetto la tutela della
legittima.
Il carattere si atteggia in maniera differente a seconda che si tratti di simulazione assoluta o
relativa.
Primo caso: simulazione assoluta, l’azione di simulazione mira ad accertare che i beni oggetto del
negozio simulato non siano mai usciti dal patrimonio della parte del negozio simulato.
Simulazione assoluta: azione di reintegrazione in senso ampio.
L’azione di simulazione non è preordinata neanche in via eventuale all’esercizio dell’azione di
riduzione. Perché il legittimario deve ritenersi ammesso a provare la simulazione con ogni mezzo a
condizione che abbia chiesto che il bene oggetto del negozio sia compreso nella massa dei beni
relicti al fine del calcolo dei beni di riserva.
L’equiparazione della posizione del legittimario a quella di terzo, in questo caso opererebbe sempre
a prescindere dall’esperimento dell’azione di riduzione perchè questo rimedio (l’azione di
riduzione) rispetto alla simulazione assoluta può porsi come eventuale.
Ad esempio: Il legittimario preterito potrebbe instaurare il giudizio di legittimazione contro l’erede
istituito prima di decidere se esperire o meno l’azione di riduzione contro di lui.
Ma può accadere di non ricorrere mai all’azione di simulazione.
Nel caso di simulazione assoluta di un atto traslativo oneroso il legittimario potrebbe ottenere che il
bene integri la legittima esperendo l’azione di petizione dell’eredità contro il simulato acquirente,
non con l’azione di riduzione.
Ma l’azione di reintegrazione in senso ampio perché anche quando si tratta di un’azione di
simulazione assoluta si collega alla petizione di eredità che è sempre diretta ad ottenere una
pronuncia relativa all’appartenenza del bene oggetto del negozio simulato al patrimonio
ereditario ai fini del calcolo della legittima.
Secondo caso: simulazione relativa, il rapporto tra simulazione relativa e l’azione di riduzione è
stretto tanto che l’azione di simulazione viene subordinato alle condizioni previste per l’azione di
riduzione
per esempio: deve esserci stata l’accettazione con beneficio di inventario.
Un’altra conseguenza dello stretto legame tra simulazione relativa e azione di riduzione è la
decorrenza del termine di prescrizione del giudizio di simulazione dall’apertura della successione
del simulato alienante.
tutto ciò che è stato detto fino ad ora è funzionale ad inquadrare l’argomento principale: ora
cominciano gli argomenti della lezione presente.
Opposizione alla donazione simulata
È possibile opporsi ad una donazione simulata?
Il dibattito è acceso, in dottrina alcune voci negano – sicuramente non si può trascrivere
un’opposizione verso un atto che formalmente non sia una donazione – la domanda che ci si pone è:
è possibile in vita del donante agire in simulazione funzionalizzando l’azione di simulazione ma alla
notifica e trascrizione del diritto di opposizione di donazione, per tutelare i diritti del legittimario?
Qui il problema viene anticipato, posso vivo il donante agire in simulazione dichiarando nell’atto di
citazione che agisco in simulazione allo scopo di tutelare ragioni legittimario attraverso l’atto di
opposizione della donazione quindi agisco in simulazione per poter accertare la natura liberale
dell’atto e poter trascrivere contro di esso un atto di opposizione alla donazione.
La questione è controversa tuttavia la giurisprudenza lo ammette anche se in dottrina
tendono al no.
Ricorda: Non è possibile trascrivere l’opposizione se non accerto natura liberale.
Le liberalità non donative come possono ledere i diritti del legittimario
Problema riguardante le liberalità non donative, in che modo una liberalità non donativa può
ledere i diritti del legittimario?
se non capisco l’ostacolo non posso capire il tipo di rimedio.
Questo per capire se tra i rimedi di cui il legittimario possa avvalersi vi è anche la tutela
recuperatoria reale, che abbiamo visto operare rispetto al contratto tipico di donazione, e di
conseguenza – in caso di risposta affermativa- se possa essere opportuno avvalersi della cautel