Anteprima
Vedrai una selezione di 3 pagine su 7
Appunti Diritto privato Pag. 1 Appunti Diritto privato Pag. 2
Anteprima di 3 pagg. su 7.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti Diritto privato Pag. 6
1 su 7
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

INTERDIZIONE

Art 414 cc: Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni

di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri

interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro

adeguata protezione.

Art 416 cc: Il minore non emancipato può essere interdetto o inabilitato nell'ultimo

anno della sua minore età. L'interdizione o l'inabilitazione ha effetto dal giorno in cui il

minore raggiunge l'età maggiore.

Art 417 cc: L'interdizione o l'inabilitazione possono essere promosse dalle persone

indicate negli articoli 414 e 415, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente,

dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado,

dal tutore o curatore ovvero dal pubblico ministero.

Se l'interdicendo o l'inabilitando si trova sotto la responsabilità genitoriale o ha per

curatore uno dei genitori, l'interdizione o l'inabilitazione non può essere promossa che

su istanza del genitore medesimo o del pubblico ministero.

Art 419 cc: Non si può pronunziare l'interdizione o l'inabilitazione senza che si sia

proceduto all'esame dell'interdicendo o dell'inabilitando.

Il giudice può in questo esame farsi assistere da un consulente tecnico. Può anche

d'ufficio disporre i mezzi istruttori utili ai fini del giudizio, interrogare i parenti prossimi

.

dell'interdicendo o inabilitando e assumere le necessarie informazioni

Dopo l'esame, qualora sia ritenuto opportuno, può essere nominato un tutore

provvisorio all'interdicendo o un curatore provvisorio all'inabilitando.

<<Il processo si conclude con una sentenza.>>

Art 421 cc: L'interdizione e l'inabilitazione producono i loro effetti dal giorno della

pubblicazione della sentenza, salvo il caso previsto dall'articolo.

Art 423 cc: Il decreto di nomina del tutore o del curatore provvisorio e la sentenza

d'interdizione o di inabilitazione devono essere immediatamente annotati a cura

del cancelliere nell'apposito registro e comunicati entro dieci giorni all'ufficiale dello

stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita.

Art 424 cc: Le disposizioni sulla tutela dei minori e quelle sulla curatela dei minori

emancipati si applicano rispettivamente alla tutela degli interdetti e alla curatela degli

inabilitati.

Art 429 cc: comma 1: Quando cessa la causa dell'interdizione o dell'inabilitazione,

queste possono essere revocate su istanza del coniuge, dei parenti entro il quarto

grado o degli affini entro il secondo grado, del tutore dell'interdetto,

del curatore dell'inabilitato o su istanza del pubblico ministero.

Comma 3: Se nel corso del giudizio per la revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione

appare opportuno che, successivamente alla revoca, il soggetto sia assistito

dall'amministratore di sostegno, il tribunale, d'ufficio o ad istanza di parte, dispone la

trasmissione degli atti al giudice tutelare.

Incapacità parziale

MINORE EMANCIPATO

Minore che ha compiuto 16 anni, Autorizzato a contrarre matrimonio dal tribunale, che

si sposa.

Art 390 cc: Il minore è di diritto emancipato col matrimonio.

Art 84 cc: comma 1: I minori di età non possono contrarre matrimonio.

Comma 2: Il tribunale, su istanza dell'interessato, accertata la sua maturità psico-fisica

e la fondatezza delle ragioni addotte, sentito il pubblico ministero, i genitori o il tutore,

può con decreto emesso in camera di consiglio ammettere per gravi motivi al

matrimonio chi abbia compiuto i sedici anni.

Art 392 cc: Curatore del minore sposato con persona maggiore di età è il coniuge.

Se entrambi i coniugi sono minori di età, il giudice tutelare può nominare un unico

curatore, scelto preferibilmente fra i genitori.

Se interviene l'annullamento per una causa diversa dall'età, o lo scioglimento o la

cessazione degli effetti civili del matrimonio o la separazione personale, il giudice

tutelare nomina curatore uno dei genitori, se idoneo all'ufficio, o in mancanza, altra

persona. Nel caso in cui il minore contrae successivamente matrimonio, il curatore lo

assiste altresì negli atti previsti nell'articolo

Art 394 cc: L'emancipazione conferisce al minore la capacità di compiere gli atti che

non eccedono l'ordinaria amministrazione.

Il minore emancipato può con l'assistenza del curatore riscuotere i capitali sotto la

condizione di un idoneo impiego e può stare in giudizio sia come attore sia come

convenuto.

Per gli altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, oltre il consenso del curatore, è

necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare.

Qualora nasca conflitto di interessi fra il minore e il curatore, è nominato un curatore

speciale a norma dell'ultimo comma dell'articolo 320.

INABILITAZIONE

Art 424 cc: Le disposizioni sulla tutela dei minori e quelle sulla curatela dei minori

emancipati si applicano rispettivamente alla tutela degli interdetti e alla curatela degli

inabilitati.

Art 415 cc: Il maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente

grave da far luogo all'interdizione, può essere inabilitato.

Possono anche essere inabilitati coloro che, per prodigalità o per abuso abituale di

bevande alcooliche o di stupefacenti, espongono sé o la loro famiglia a gravi pregiudizi

economici.

Possono infine essere inabilitati il sordo e il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia,

se non hanno ricevuto un'educazione sufficiente, salva l'applicazione

dell'articolo 414 quando risulta che essi sono del tutto incapaci di provvedere ai propri

interessi.

AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

Prevede la nomina di un amministratore di sostegno, il quale svolgerà delle funzioni

differenti a seconda del contenuto del decreto di nomina, emanato dal giudice. (Quindi

non è la legge che decide quali sono i compiti dell’amministratore, ma il giudice, il

quale può decidere se è necessaria una vera e propria rappresentanza (come nel caso

di un interdetto) o semplicemente assistenziale, senza sostituire il soggetto)

Art 404 cc: La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione

fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di

provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno,

nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio.

Art 406 cc: Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno può essere

proposto dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato,

ovvero da uno dei soggetti indicati nell'articolo 417.

Se il ricorso concerne persona interdetta o inabilitata il medesimo è presentato

congiuntamente all'istanza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione davanti al

giudice competente per quest'ultima.

Art 407 cc: Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno deve indicare

le generalità del beneficiario, la sua dimora abituale, le ragioni per cui si richiede la

nomina dell'amministratore di sostegno, il nominativo ed il domicilio, se conosciuti dal

ricorrente, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi

del beneficiario.

Comma 2: Il giudice tutelare deve sentire personalmente la persona cui il

procedimento si riferisce recandosi, ove occorra, nel luogo in cui questa si trova e

deve tener conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della

persona, dei bisogni e delle richieste di questa.

Comma 3: Il giudice tutelare provvede, assunte le necessarie informazioni e sentiti i

soggetti di cui all'articolo 406; in caso di mancata comparizione provvede comunque

sul ricorso. Dispone altresì, anche d'ufficio, gli accertamenti di natura medica e tutti gli

altri mezzi istruttori utili ai fini della decisione.

Art 405 cc: Il giudice tutelare provvede entro sessanta giorni dalla data di

presentazione della richiesta alla nomina dell'amministratore di sostegno con decreto

motivato immediatamente esecutivo, su ricorso di uno dei soggetti indicati

nell'articolo 406.

Il decreto che riguarda un minore non emancipato può essere emesso solo nell'ultimo

anno della sua minore età e diventa esecutivo a decorrere dal momento in cui

la maggiore età è raggiunta.

Se l'interessato è un interdetto o un inabilitato, il decreto è esecutivo

dalla pubblicazione della sentenza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione.

Il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno deve contenere l'indicazione:

1. delle generalità della persona beneficiaria e dell'amministratore di sostegno;

2. della durata dell'incarico, che può essere anche a tempo indeterminato;

3. dell'oggetto dell'incarico e degli atti che l'amministratore di sostegno può

compiere in nome e per conto del beneficiario (quindi quegli atti che

l’amministratore compie come rappresentante del soggetto interessato, come

nel caso del tutore);

4. degli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza

dell'amministratore di sostegno (come nel caso del curatore);

5. dei limiti, anche periodici, delle spese che l'amministratore di sostegno può

sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la

disponibilità;

6. della periodicità con cui l'amministratore di sostegno deve riferire al giudice

circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.

Se la durata dell'incarico è a tempo determinato, il giudice tutelare può prorogarlo con

decreto motivato pronunciato anche d'ufficio prima della scadenza del termine.

Art 409 cc: Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non

richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di

sostegno.

Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti

necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.

Art 405 cc comma 7: Il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno, il

decreto di chiusura ed ogni altro provvedimento assunto dal giudice tutelare nel corso

dell'amministrazione di sostegno devono essere immediatamente annotati a cura del

cancelliere nell'apposito registro.

Comma 8: Il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno e il decreto di

chiusura devono essere comunicati, entro dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile per

Dettagli
A.A. 2024-2025
7 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Ilrettoreingiocabile di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bari o del prof Tatarano Marco.