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INTERDIZIONE
Art 414 cc: Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni
di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri
interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro
adeguata protezione.
Art 416 cc: Il minore non emancipato può essere interdetto o inabilitato nell'ultimo
anno della sua minore età. L'interdizione o l'inabilitazione ha effetto dal giorno in cui il
minore raggiunge l'età maggiore.
Art 417 cc: L'interdizione o l'inabilitazione possono essere promosse dalle persone
indicate negli articoli 414 e 415, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente,
dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado,
dal tutore o curatore ovvero dal pubblico ministero.
Se l'interdicendo o l'inabilitando si trova sotto la responsabilità genitoriale o ha per
curatore uno dei genitori, l'interdizione o l'inabilitazione non può essere promossa che
su istanza del genitore medesimo o del pubblico ministero.
Art 419 cc: Non si può pronunziare l'interdizione o l'inabilitazione senza che si sia
proceduto all'esame dell'interdicendo o dell'inabilitando.
Il giudice può in questo esame farsi assistere da un consulente tecnico. Può anche
d'ufficio disporre i mezzi istruttori utili ai fini del giudizio, interrogare i parenti prossimi
.
dell'interdicendo o inabilitando e assumere le necessarie informazioni
Dopo l'esame, qualora sia ritenuto opportuno, può essere nominato un tutore
provvisorio all'interdicendo o un curatore provvisorio all'inabilitando.
<<Il processo si conclude con una sentenza.>>
Art 421 cc: L'interdizione e l'inabilitazione producono i loro effetti dal giorno della
pubblicazione della sentenza, salvo il caso previsto dall'articolo.
Art 423 cc: Il decreto di nomina del tutore o del curatore provvisorio e la sentenza
d'interdizione o di inabilitazione devono essere immediatamente annotati a cura
del cancelliere nell'apposito registro e comunicati entro dieci giorni all'ufficiale dello
stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita.
Art 424 cc: Le disposizioni sulla tutela dei minori e quelle sulla curatela dei minori
emancipati si applicano rispettivamente alla tutela degli interdetti e alla curatela degli
inabilitati.
Art 429 cc: comma 1: Quando cessa la causa dell'interdizione o dell'inabilitazione,
queste possono essere revocate su istanza del coniuge, dei parenti entro il quarto
grado o degli affini entro il secondo grado, del tutore dell'interdetto,
del curatore dell'inabilitato o su istanza del pubblico ministero.
Comma 3: Se nel corso del giudizio per la revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione
appare opportuno che, successivamente alla revoca, il soggetto sia assistito
dall'amministratore di sostegno, il tribunale, d'ufficio o ad istanza di parte, dispone la
trasmissione degli atti al giudice tutelare.
Incapacità parziale
MINORE EMANCIPATO
Minore che ha compiuto 16 anni, Autorizzato a contrarre matrimonio dal tribunale, che
si sposa.
Art 390 cc: Il minore è di diritto emancipato col matrimonio.
Art 84 cc: comma 1: I minori di età non possono contrarre matrimonio.
Comma 2: Il tribunale, su istanza dell'interessato, accertata la sua maturità psico-fisica
e la fondatezza delle ragioni addotte, sentito il pubblico ministero, i genitori o il tutore,
può con decreto emesso in camera di consiglio ammettere per gravi motivi al
matrimonio chi abbia compiuto i sedici anni.
Art 392 cc: Curatore del minore sposato con persona maggiore di età è il coniuge.
Se entrambi i coniugi sono minori di età, il giudice tutelare può nominare un unico
curatore, scelto preferibilmente fra i genitori.
Se interviene l'annullamento per una causa diversa dall'età, o lo scioglimento o la
cessazione degli effetti civili del matrimonio o la separazione personale, il giudice
tutelare nomina curatore uno dei genitori, se idoneo all'ufficio, o in mancanza, altra
persona. Nel caso in cui il minore contrae successivamente matrimonio, il curatore lo
assiste altresì negli atti previsti nell'articolo
Art 394 cc: L'emancipazione conferisce al minore la capacità di compiere gli atti che
non eccedono l'ordinaria amministrazione.
Il minore emancipato può con l'assistenza del curatore riscuotere i capitali sotto la
condizione di un idoneo impiego e può stare in giudizio sia come attore sia come
convenuto.
Per gli altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, oltre il consenso del curatore, è
necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare.
Qualora nasca conflitto di interessi fra il minore e il curatore, è nominato un curatore
speciale a norma dell'ultimo comma dell'articolo 320.
INABILITAZIONE
Art 424 cc: Le disposizioni sulla tutela dei minori e quelle sulla curatela dei minori
emancipati si applicano rispettivamente alla tutela degli interdetti e alla curatela degli
inabilitati.
Art 415 cc: Il maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente
grave da far luogo all'interdizione, può essere inabilitato.
Possono anche essere inabilitati coloro che, per prodigalità o per abuso abituale di
bevande alcooliche o di stupefacenti, espongono sé o la loro famiglia a gravi pregiudizi
economici.
Possono infine essere inabilitati il sordo e il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia,
se non hanno ricevuto un'educazione sufficiente, salva l'applicazione
dell'articolo 414 quando risulta che essi sono del tutto incapaci di provvedere ai propri
interessi.
AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO
Prevede la nomina di un amministratore di sostegno, il quale svolgerà delle funzioni
differenti a seconda del contenuto del decreto di nomina, emanato dal giudice. (Quindi
non è la legge che decide quali sono i compiti dell’amministratore, ma il giudice, il
quale può decidere se è necessaria una vera e propria rappresentanza (come nel caso
di un interdetto) o semplicemente assistenziale, senza sostituire il soggetto)
Art 404 cc: La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione
fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di
provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno,
nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio.
Art 406 cc: Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno può essere
proposto dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato,
ovvero da uno dei soggetti indicati nell'articolo 417.
Se il ricorso concerne persona interdetta o inabilitata il medesimo è presentato
congiuntamente all'istanza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione davanti al
giudice competente per quest'ultima.
Art 407 cc: Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno deve indicare
le generalità del beneficiario, la sua dimora abituale, le ragioni per cui si richiede la
nomina dell'amministratore di sostegno, il nominativo ed il domicilio, se conosciuti dal
ricorrente, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi
del beneficiario.
Comma 2: Il giudice tutelare deve sentire personalmente la persona cui il
procedimento si riferisce recandosi, ove occorra, nel luogo in cui questa si trova e
deve tener conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della
persona, dei bisogni e delle richieste di questa.
Comma 3: Il giudice tutelare provvede, assunte le necessarie informazioni e sentiti i
soggetti di cui all'articolo 406; in caso di mancata comparizione provvede comunque
sul ricorso. Dispone altresì, anche d'ufficio, gli accertamenti di natura medica e tutti gli
altri mezzi istruttori utili ai fini della decisione.
Art 405 cc: Il giudice tutelare provvede entro sessanta giorni dalla data di
presentazione della richiesta alla nomina dell'amministratore di sostegno con decreto
motivato immediatamente esecutivo, su ricorso di uno dei soggetti indicati
nell'articolo 406.
Il decreto che riguarda un minore non emancipato può essere emesso solo nell'ultimo
anno della sua minore età e diventa esecutivo a decorrere dal momento in cui
la maggiore età è raggiunta.
Se l'interessato è un interdetto o un inabilitato, il decreto è esecutivo
dalla pubblicazione della sentenza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione.
Il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno deve contenere l'indicazione:
1. delle generalità della persona beneficiaria e dell'amministratore di sostegno;
2. della durata dell'incarico, che può essere anche a tempo indeterminato;
3. dell'oggetto dell'incarico e degli atti che l'amministratore di sostegno può
compiere in nome e per conto del beneficiario (quindi quegli atti che
l’amministratore compie come rappresentante del soggetto interessato, come
nel caso del tutore);
4. degli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza
dell'amministratore di sostegno (come nel caso del curatore);
5. dei limiti, anche periodici, delle spese che l'amministratore di sostegno può
sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la
disponibilità;
6. della periodicità con cui l'amministratore di sostegno deve riferire al giudice
circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.
Se la durata dell'incarico è a tempo determinato, il giudice tutelare può prorogarlo con
decreto motivato pronunciato anche d'ufficio prima della scadenza del termine.
Art 409 cc: Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non
richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di
sostegno.
Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti
necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.
Art 405 cc comma 7: Il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno, il
decreto di chiusura ed ogni altro provvedimento assunto dal giudice tutelare nel corso
dell'amministrazione di sostegno devono essere immediatamente annotati a cura del
cancelliere nell'apposito registro.
Comma 8: Il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno e il decreto di
chiusura devono essere comunicati, entro dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile per