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Appunti degli studenti per corsi ed esami del Prof. De Santis Francesco

Appunti per l'intero corso di diritto processuale civile 1 tenuto dal prof. Francesco De Santis. Gli appunti sono di ottimo supporto del manuale ma non sostitutivi dello stesso e sono basati su appunti personali del publisher presi alle lezioni del prof.
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Appunti di diritto processuale civile basati su appunti personali del publisher presi alle lezioni del prof. De Santis, dell’università degli Studi di Salerno - Unisa, facoltà di giurisprudenza, Corso di laurea magistrale in giurisprudenza. Scarica il file in formato PDF!
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Paniere compilato eCampus di Diritto pubblico generale II per l'insegnamento delle materie giuridico-economiche negli istituti secondari di II grado: Metodologie didattiche basato su appunti personali del publisher presi alle lezioni del prof. De Santis. Scarica il file in formato PDF!
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Paniere precompilato di diritto pubblico 2, con sole risposte corrette e domande in ordine alfabetico, per il conseguimento del master in insegnamento delle materie giuridico-economiche presso eCampus. Ottimo per esercitarsi. Scarica il file in formato PDF!
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Riassunto per l'esame di Procedura Civile, basato su appunti personali e studio autonomo del testo consigliato da De Santis: Corso di base di procedura civile, autori Arieta de Santis Montesano. Tra gli argomenti trattati i seguenti: art. 700, sospensione processo esecutivo, sezione filtro corte cassazione, giuramento suppletorio, regolamento di incompetenza, appello, art. 34, successione nel procedimento, differenza arbitrato rituale ed irrituale, intervento creditori nel processo esecutivo (art. 499).
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Dal corso del Prof. F. De Santis

Università Università degli Studi di Milano

Appunto
incipit: Il capo del codice di rito intitolato alle forme degli atti e dei provvedimenti finisce con la sezione IV intitolata delle comunicazioni e notificazioni, dagli articolo 136 a 151. Soltanto il primo di tali articoli è dedicato alle comunicazioni, i seguenti sono dedicati alle notificazioni. Comunicazioni e notificazioni costituiscono atti del processo che mirano a far partecipare i destinatari degli eventi relativi a fatti processuali accaduti. Entrambe appartengono al novero degli strumenti ritenuti funzionali a portare a conoscenza dei soggetti interessati notizie relative a fatti accaduti nel processo o in occasione del processo. Tuttavia la prima distinzione da fare è che la comunicazione, di norma serve a rendere noti i fatti in maniera succinta. Semplicemente viene resa nota l’esistenza di un determinato provvedimento. Invece la notificazione svolge la funzione propria di portare a conoscenza determinati atti del processo nella loro integrità. Nella comunicazione viene indicato soltanto che stato emanato un determinato provvedimento o una parte del provvedimento. La notificazione consente di ricevere la copia conforme dell’atto che si intende notificare.
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Appunti dettagliatissimi di procedura civile intitolati per argomento, incipit: Abbiamo detto che il regolamento di competenza può essere d’ufficio o ad istanza di parte. Il regolamento d’ufficio non è un mezzo d’impugnazione ma è uno strumento che il giudice può utilizzare per chiedere alla Corte di Cassazione la soluzione del conflitto virtuale di competenza. Il conflitto virtuale di competenza può sorgere soltanto sui motivi di incompetenza per materia e per territorio inderogabile. Il giudice che solleva il regolamento di competenza d’ufficio ai sensi dell’art. 45 lo deve fare nei limiti temporali della prima udienza che si svolge davanti a lui perché, altrimenti, ogni rilievo officioso della propria competenza gli è precluso. In realtà sollevare il regolamento di competenza d’ufficio non equivale a pronunciarsi sulla competenza perché, se così non fosse, non saremmo più in presenza di un conflitto virtuale, bensì reale. Ciò, dunque, equivale certamente a ritenersi incompetente per materia o territorio inderogabile perché, altrimenti, quel giudice non proporrebbe il regolamento. La giurisprudenza dice che il giudice di merito può sollevare il regolamento d’ufficio entro il limite della prima udienza che si svolge davanti a lui allo stesso modo in cui, ai sensi dell’art. 38, terzo comma, il giudice può rilevare d’ufficio la sua incompetenza per materia, per territorio inderogabile o per valore nei limiti dell’udienza di cui all’art. 183 cpc, la prima udienza che si svolge davanti a lui.
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Appunti dettagliatissimi di procedura civile, incipit: Quali sono i percorsi attraverso i quali la decisione sulla giurisdizione può essere assunta? E’ questo il punto da cui dobbiamo partire per spiegare il fenomeno della translatio iudicii. Questi percorsi possono riguardare sia il giudice di merito sia la Cassazione. Innanzitutto, sulla propria giurisdizione è chiamato a decidere il giudice di merito e, come abbiamo detto a proposito dell’articolo 37 cpc, può giudicare sulla giurisdizione in primo grado oppure in grado d’appello. 1. In primo grado perché le parti sollevano l’eccezione di difetto di giurisdizione oppure perché è il giudice stesso a rilevare d’ufficio il difetto di giurisdizione; 2. In grado d’appello perché una delle parti o tutte e due hanno impugnato la decisione esplicita o implicita sulla giurisdizione del giudice di primo grado. Naturalmente quando il giudice di merito decide sulla giurisdizione, egli decide soltanto sulla propria giurisdizione nel senso che la decisione sulla giurisdizione adottata dal giudice di primo grado o d’appello, vincola soltanto il giudice che l’ha emanata e non può vincolare tutti gli altri giudici dell’ordinamento.
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Appunti dettagliatissimi di Procedura civile, incipit: La questione di giurisdizione è una questione pregiudiziale di rito, la prima tra tutte le questioni sulla quale il giudice può pronunziarsi o in limine litis cioè subito, o non appena il processo è iniziato, oppure può rinviarne la decisione alla conclusione della controversia, dopo l’espletamento della fase istruttoria, decidendo assieme questioni di rito e questioni di merito, avendo cura però di mantenere inalterato l’ordine logico della decisione. Se il giudice decide di risolvere la questione in limine litis cioè, prima di consentire che il processo vada avanti per lo svolgimento della fase istruttoria, dovrà rimettere la causa in decisione con una pronunzia definitiva o non definitiva.
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Appunti dettaglaitissimi lezioni di Diritto processuale civile: incipit La questione di giurisdizione è una questione pregiudiziale di rito, la prima tra tutte le questioni sulla quale il giudice può pronunziarsi o in limine litis cioè subito, o non appena il processo è iniziato, oppure può rinviarne la decisione alla conclusione della controversia, dopo l’espletamento della fase istruttoria, decidendo assieme questioni di rito e questioni di merito, avendo cura però di mantenere inalterato l’ordine logico della decisione. Se il giudice decide di risolvere la questione in limine litis cioè, prima di consentire che il processo vada avanti per lo svolgimento della fase istruttoria, dovrà rimettere la causa
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incipit: Affrontiamo la tematica relativa agli atti del processo riguardata soprattutto dal versante della loro invalidità. Non tanto la fisiologia degli atti del processo quanto della invalidità degli atti del processo e della loro incidenza nell’ambito dei vari stati e gradi del processo. Il codice privilegia il principio della liberà delle forme: gli atti processuali, sia di parte che del giudice, possono astrattamente assumere la forma più idonea al raggiungimento del loro scopo (art. 121 cpc). Il principio che vige, nell’ambito del processo, è quello della libertà delle forme. Naturalmente vi sono delle ipotesi in cui è il codice stesso a dirci quale debba essere la forma rivestita dall’atto: quando occorre decidere il merito della controversia oppure, quando occorre decidere una questione pregiudiziale o preliminare che possa definire il processo, la forma da adoperarsi è normalmente quella della sentenza. La sentenza è il provvedimento per antonomasia a carattere decisorio.
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Appunti di Diritto romano – Fasi storiche. Nello specifico gli argomenti trattati sono i seguenti: Eta’ arcaica, Eta’ preclassica, Eta’ classica, Eta’ post classica, Leggi più importanti, Codice gregoriano, Codice ermogeniano, Codice teodosiano, ecc.
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