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MODIFICAZIONE DI UN EFFETTO GIURIDICO COSTITUITO
Art. 1492 c.c. "Nei casi indicati dall'art. 1490 il compratore può domandare a sua scelta la risoluzione del contratto ovvero la riduzione del prezzo, salvo che, per determinati vizi, gli usi escludano la risoluzione."
Cumulo nel processo le due domande. Costituisce il rapporto contrattuale e allo stesso tempo modifica una delle obbligazioni nascenti dal contratto.
Art. 2901 c.c. Azione Revocatoria o Pauliana
Il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni: [...].
Dottrina minoritaria crede sia azione di mero accertamento.
Dottrina maggioritaria dicono che questa è pronuncia costitutiva che modifica regime del bene oggetto del trasferimento.
La sentenza rende inopponibile
L'atto di trasferimento al creditore vittorioso, quindi per lui questo bene è ancora parte della sua garanzia. Ma in tutti gli altri effetti il bene è di proprietà del soggetto che l'ha acquistato.
Art. Sentenza di separazione giudiziale (diversa da divorzio)
Modifica il rapporto di conniugio, obbligazioni ancora in piedi e non risolte. Se i coniugi si riappacificano infatti non si costituisce un altro rapporto, è sempre lo stesso quindi con sentenza di separazione gli effetti si sono MODIFICATI.
Ricostruzione di Proto Pisani e allievi:
Con riguardo ad alcuni casi di sentenze estintive, in particolar modo annullamento e risoluzione, questa dottrina dice che in realtà non è la sentenza a produrre l'effetto, le due norme di riferimento di questa ricostruzione sono costituite da art. 1453 ultimo comma c.c. e dall'art 1442 c.c.. contratto già risolto in virtù dell'impugnazione, proposizione della
domanda.Perché:1453 ultimo commaNon può farlo perché dalla data della domanda il contratto è già risolto.Accertare che la risoluzione si è già verificata; non è la sentenza a determinare la risoluzione.L’oggetto non[NORMA FATTO - POTERE SULL’AN (BENCHE ESERCITATO CON DOMANDA GIUDIZIALE) – EFFETTO]1442. In via di eccezion puoi sempre opporti alla , puoi sempre produrre quella modificazionegiuridica.Differenza è solo nel diverso termine di prescrizione, azione 5 anni, eccezione senza termine.L’idea di fondo di tale ricostruzione è che anche qui siamo fuori dalle az. costitutive. Oggetto nonprodurre modificazione giuridica ma produrre rapporto contrattuale.Anche il 2932 c.c. non è sentenza costitutiva vera e propria (CHIOVENDA); serviva solo unostrumento per eseguire l’obbligo infungibile a contrarre, la sentenza a fronte di crisi dicooperazione tra le parti del rapporto (base della lite),
accerta l'inadempimento, condanna e realizza l'obbligo inadempiuto. Misto di cognizione ed esecuzione dice la dottrina, ecco perché il codice colloca questa pronuncia in esecuzione forzata in forma specifica e quindi l'idea di fondo è che l'oggetto del processo è la pretesa insoddisfatta e gli effetti che il titolare della pretesa aveva diritto di ottenere con adempimento spontaneo. Se diciamo che è tutela costitutiva in senso puro, si ha solo nei casi previsti legge. Se è uno strumento per eseguire un obbligo infungibile, allora si può utilizzare in modo da provocarne un allargamento nell'ambito applicativo. Una prospettiva di effettività della tutela giurisdizionale. Essa è necessaria quando il legislatore impone in ogni caso, anche a prescindere da accordi di parte, che l'effetto di modificazione sia prodotto da una sentenza, perché, sussistendo ragioni di interesse pubblico, si vuole sempre ilprevio accertamento del giudice sull'esistenza dei presupposti a cui la legge collega quell'effetto. La tutela costitutiva è non necessaria quando, invece, la modificazione potrebbe prodursi anche senza un processo. Tuttavia, questa si può produrre senza ricorrere al giudice se le parti riescono a cooperare tra loro, quindi pervengono ad un negozio produttivo della detta modificazione. Qui l'interessato all'annullamento o alla risoluzione non ha certo il potere di eliminare il contratto unilateralmente. Ma tale obiettivo è raggiungibile se le parti, in un clima di cooperazione, perfezionano un negozio risolutivo. Se non si giunge ad una risoluzione convenzionale, allora l'unica strada percorribile sarà quella del processo, ossia l'interessato proporrà una domanda nella quale egli affermerà il verificarsi del presupposto, previsto da una norma di legge, dell'annullabilità del contratto o della sua risoluzione e, quindi,giuridica un diritto potestativo. Il diritto potestativo è un diritto soggettivo che conferisce all'interessato il potere di richiedere la produzione di una determinata modifica giuridica. In questo caso, il giudice non ha il compito di accertare la necessità giuridica della modifica, ma deve semplicemente verificare se sussistono le condizioni previste dalla legge per l'esercizio del diritto potestativo. Una volta accertato che l'interessato ha diritto alla modifica, il giudice deve provvedere a disporla. In questo modo, anche attraverso il diritto potestativo, si realizza la funzione dichiarativa della sentenza, che produce un effetto giuridico modificativo sulla realtà sostanziale.giuridica un vero e proprio diritto soggettivo, ossia un diritto potestativo, dal cui esercizio scaturirà l'effetto sostanziale, senza bisogno di intraprendere la via del giudizio. In tal caso siamo in presenza di una situazione ancora diversa, perché qui il legislatore non pretende che, prima della modificazione giuridica, un giudice accerti il verificarsi dei suoi presupposti normativamente previsti, ma concede all'interessato un potere unilaterale, un diritto al cui esercizio il controinteressato sarà semplicemente soggetto. Allora un'attività giurisdizionale è concepibile in una fase successiva all'intervenuta modifica giuridica ed essa non sarà stimolata dall'interessato alla modifica, che ha già realizzato il suo interesse, bensì da colui che è stato a questa soggetto, il quale potrà agire per far accertare la violazione di qualche previsione di legge, per negare che sussistessero iPresupposti dell'esercizio del potere o per contestarne le modalità di esercizio.
ESEMPIO.
L'ART. 1456 C.C. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Si pensi al disposto dell'art. 1456 c.c.: "I contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite. In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva".
La differenza tra le diverse situazioni che l'ordinamento costruisce pur in riferimento alla stessa ipotesi di fondo è evidente. Se, in riferimento ad un contratto a prestazioni corrispettive, uno dei contraenti non adempie alle sue obbligazioni, l'altro ha sempre "diritto" alla risoluzione del contratto - art. 1453 c.c. (restando ovviamente ferma la possibilità di insistere per l'adempimento, come prevede lo stesso art.), ove
l'inadempimento non abbia scarsa importanza (art. 1455 c.c.).
Ma questo "diritto" può atteggiarsi in modi diversi. Se le parti hanno inserito nel contratto la clausola risolutiva espressa, di cui al citato art. 1456 c.c., allora l'interessato è titolare di un potere di modificazione unilaterale, direi di un vero diritto soggettivo sostanziale, che, come tutti i diritti soggettivi, può trovare la sua realizzazione a prescindere da un processo, la cui instaurazione sarà al più stimolata da colui che ha subito la già prodotta modificazione, al fine di farne verificare i presupposti.
Se, invece, le parti non hanno previsto questa clausola, allora l'interessato ha un "diritto" alla risoluzione che si risolve solo, in mancanza di cooperazione dell'altro, nella possibilità di agire in giudizio per ottenere, in ipotesi, una sentenza che, accertati i presupposti di legge, produrrà la risoluzione del contratto.
Una sentenza, quindi, costitutiva.
LICENZIAMENTO DEL PRESTATORE DI LAVORO
Si pensi ancora all'importante caso del licenziamento del prestatore di lavoro subordinato. Nel nostro sistema il licenziamento è ammissibile solo se sussiste una giusta causa o un giustificato motivo oggettivo. Se si verifica uno di questi presupposti, il datore di lavoro, che voglia risolvere il rapporto, non deve rivolgersi ad un giudice per realizzare il suo interesse, perché l'ordinamento gli attribuisce un potere di modificazione unilaterale: il potere di licenziare.
Anche qui la legge collega la modificazione a certi presupposti, ma non si ritiene necessaria una previa verifica, ad opera del giudice, del loro verificarsi: il datore eserciterà il potere di licenziare assumendosi la responsabilità della loro esistenza e con ciò egli produrrà unilateralmente la risoluzione del rapporto e un controllo giudiziario si avrà solo, eventualmente, in seguito, ove
Il lavoratore licenziato vorrà impugnare il già avvenuto licenziamento.
LEZIONE 27 OTTOBRE 2020
Se ho un diritto potestativo puro assoggettato a termini di decadenza, basta una manifestazione di volontà per farlo valere.
Per le azioni costitutive la decadenza è impedita solo dalla sentenza. Se il diritto potestativo è puro è impedita con l'atto di esercizio, non ci vuole la sentenza.
È importante la differenza tra diritto potestativo puro (stragiudiziale) ed azione costitutiva, è importante per stabilire se si applica la sospensione feriale dei termini. (dal 1 al 31 agosto sono sospesi i termini)
Dovrebbe valere per l'esercizio del diritto stragiudiziale.
Se agisco in giudizio nonostante abbia diritto potestativo stragiudiziale; la modificazione si produce? A che condizioni? Serve un atto del titolare del diritto, serve procura speciale?
Se il diritto potestativo è puro, cioè se produco modificazione giuridica fuori dal processo,
Posso chiedere immediatamente la condanna. Es. 1385 c.c. Caparra Confirmatoria: AZIONI COSTITUTIVE NE