1 LEZIONE 19/10/2020 azioni di mero accertamento e di condanna.pdf
2 LEZIONE DEL 20/10/2020 tutela di condanna.pdf
3 LEZIONE 21/10/2020 misure coercitive.pdf
4 LEZIONE 26/10/2020 azioni costitutive 2020.pdf
5 LEZIONE 27/10/2020 azioni costitutive.pdf
6 LEZIONE 28/10/2020 azioni costitutive.pdf
7 LEZIONE DEL 02/11/2020 - Sostituzione processuale.pdf
8 LEZIONE DEL 03/11/2020 - Class Actions.pdf
9 LEZIONE DEL 04/11/2020 - Convenuto.pdf
10 LEZIONE DEL 9/11/2020 - Eccezioni.pdf
11 LEZIONE DEL 10/11/2020 - Principio contraddittorio, condanna con riserva di eccezioni e
termini pt.1 INTERRUZIONE PROCESSO.pdf
12 LEZIONE DEL 11/11/2020 - onere della prova e termini pt.2.pdf
13 LEZIONE 16.11.2020 prove testimoniali ,camera di consiglio e processo sommario.pdf
14 LEZIONE 17/11/2020 giudice, tribunali sepciali.pdf
15 LEZIONE 18/11/2020 - giurisdizione volontaria, arbitrato e requisiti extra formali.pdf
16 LEZIONE DEL 23/11/2020 pregiudizialità amministrativa e giurisdizione euro-unitaria.pdf
17 LEZIONE DEL 24/11/2020 Regolamento di giurisdizione.pdf
18 LEZIONE 25/11/2020 regolamento di competenza.pdf
-19 LEZIONE 30/11/2020 art.59, litispendenza, continenza e connessione .pdf
20 LEZIONE DEL 01/12/2020 litisconsorzio e utilità 1306 c.c. (accenno).pdf
21 LEZIONE DEL 02/12/2020 litisconsorzio e intervento adesivo dipendente.pdf
22 LEZIONE DEL 03/12/2020 Poteri del litisconsorte aderente dipendente, interventi e efficacia
ultra partes del giudicato..pdf
23 lezione 14/10/2020 frazionamento del credito - giurisprudenza.pdf
LEZIONE DEL 19/10/2020
La mia idea era quella di iniziare a parlare oggi , domani e dopodomani e, forse, anche lunedì prossimo delle
azioni di cognizione : l'azione di mero accertamento, l'azione di condanna e l'azione o azioni costitutive.
Quindi, stamattina parleremo dell'azione di mero accertamento , domani e mercoledì di quella di
condanna e la settimana prossima delle azioni costitutive.
L' azione di mero accertamento: azione di solo accertamento, di ''mero'', soltanto, l' accertamento. E'
quell'azione, con la quale, il contenuto della domanda dell'attore si limita a chiedere di dichiararsi
l'esistenza o l'inesistenza di un diritto . L'accertamento dell'esistenza o inesistenza di un diritto, accertare i
termini del rapporto giuridico dà un'utilità, restituisce certezza . L'azione di mero accertamento ha questa
minima utilità che poi è il fulcro della tutela giurisdizionale dei diritti: dare certezza. Se vi ricordate, dissi
che il processo civile aveva una doppia anima: una pubblica e una privata. L'anima pubblica è quella che
vede nel processo l'occasione, per riaffermare in un caso concreto, la norma giuridica cioè l'alea astratta
che magari è stata violata; quindi sotto questo profilo, l'accertamento serve perchè ti ribadisce qual è, la
disciplina del caso concreto secondo diritto e poi, talvolta, il mero accertamento , anche da solo, può
bastare ad assicurare tutela nella prospettiva di chi agisce in giudizio. Ora, nel nostro codice civile abbiamo
diversi esempi di tutela di mero accertamento. Abbiamo detto che l' art. 948 c.c. regola l'azione di
rivendicazione invece , l'art. 949 detta l'azione negatoria servitutis . Allora pregherei il lettore del codice
civile di dare lettura dell'art 949.
Collega (legge l'art indicato dal prof):''Azione negatoria: Il proprietario può agire per far dichiarare l
'inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa, quando ha motivo di temerne pregiudizio''
Benissimo, quindi il proprietario può agire per far dichiarare l'inesistenza di diritti altrui sulla cosa quando
ha motivo di temerne pregiudizio. Ancora, art 1079 c.c.
Collega:''Accertamento della servitù e altri provvedimenti di tutela: Il titolare della servitù può farne
riconoscere in giudizio l' esistenza contro chi ne contesta l'esercizio e può far cessare gli eventuali
impedimenti e turbative. Può anche chiedere la rimessione delle cose in pristino, oltre il risarcimento dei
danni.''
Il primo segmento di questa tutela è far dichiarare l'esistenza della servitù.
Quindi abbiamo una norma di un'azione a tutela della proprietà che è un azione negatoria della servitù e,
un'azione a tutela della servitù , art 1079.
Il codice civile contempla azioni di mero accertamento relative a d i r i t t i r e a l i con una norma di
carattere più generale, in particolare con l' art 2653 che abbiamo studiato quando abbiamo visto gli effetti
sostanziali della domanda e, abbiamo detto che ci sono queste norme sulla trascrizione della domanda
giudiziale. Il 2652 indica alcune domande che si trascrivono mentre ,il 2653 si apre cosi: ''devono parimenti
essere trascritti 1) le domande dirette a rivendicare la proprietà o altri diritti reali di godimento su beni
immobili'' quindi a rivendicare . Abbiamo detto che la rivendica è un'azione di condanna , però dopo, la
norma continua ''.. e le domande dirette all'accertamento degli stessi;'' quindi è come se il 2653 revocasse
un'azione di carattere generale di accertamento dei diritti reali. Quindi qui, abbiamo fatto tutti esempi di
diritti reali.
Si ritiene generalmente che si può agire tranquillamente per il mero accertamento, anche per i d i r i t t i a
s s o l u t i, più in generale quindi, non solo per i diritti reali ma anche assoluti: diritto al nome; diritto
all'immagine; i diritti protetti dall'art 7; dall' art 10 del c.c.
Troviamo una norma in tema di accertamento mero anche con riguardo alla concorrenza sleale art 2599.
Collega(legge l'art 2599):'' La sentenza che accerta atti di concorrenza sleale ne inibisce la continuazione e
dà gli opportuni provvedimenti affinchè ne vengano eliminati gli effetti''.
Quindi anche qui, partiamo da un segmento di accertamento che si potrebbe anche limitare a dire
soltanto che la ''sentenza accerta atti di concorrenza sleale''. Questo, tutto sommato è a protezione di un
diritto assoluto cioè la libertà di iniziativa economica, dell' attività d'impresa .
In realtà più di rado, la legge contiene azioni di accertamento mero relativi a d i r i t t i d i c r e d i t o. In
particolare un esempio è quello redatto dall'art 34 della legge cosiddetta sull'equo canone: Legge 392 del
1978. Questa legge ormai non disciplina più la locazione ad uso abitativo ma rimane per altre tipologie di
locazione. Questo articolo 34 si occupa della cosiddetta indennità per perdita dell'avviamento commerciale.
Che cosa è l'indennità per perdita dell'avviamento commerciale? Prendiamo ad esempio una lavanderia:
ora , inevitabilmente la vostra clientela vi localizza, avete un'attività in una certa sede, i vostri clienti son
contenti di come fate il servizio di lavanderia, di come i vostri addetti facciano il servizio di stiratura e sanno
che voi state in una certa strada, a un certo civico. Se cessate la locazione e quindi siete costretti a cambiare
sede, questo vi comporterà nell'immediato una perdita di clientela. La legge dice che questo ha un valore
pecuniario e deve essere in qualche misura compensato, dal locatore. Lo ius retentionis è una forma di
autotutela quindi prima che voi procediate con l'indennità per perdita dell' avviamento commerciale ,il
conduttore ha diritto di restare nell'immobile locato. Quest'art 34 dispone di un giudizio volto a
determinare la spettanza e determinazione dell'indennità di avviamento commerciale quindi sarebbe
portato ad accertare il dovuto e a quantizzare, ma senza condanna.
Perchè ho fatto questo esempio? Perchè uno dei nostri problemi riguardo l'accertamento è quello di
stabilire se si tratta di un' azione generale oppure no. Quindi se queste azioni si possono esperire solo nei
casi previsti dalla legge oppure sempre.; se questa tipologia di contenuti di tutela può essere richiesta solo
nei casi previsti dalla legge oppure più in generale quando vuole chiedere il giudizio. Il problema non si
pone se si tratta di diritti reali o assoluti perchè come abbiamo visto, ci sono norme di carattere generale
che sembrano dare per scontato che ci sia un'azione di mero accertamento più generale. Il problema è se
questo vale nei rapporti contrattuali per i diritti di credito. C è stata una lunga riflessione dottrinale,
accompagnata da tanti argomenti.
Primo argomento: non c'è una norma generale che ti dice tu puoi fare la domanda limitata
all'accertamento dell'esistenza del diritto , non c'è una norma generale di apertura . Però si obbietta che
non c'è nemmeno una norma generale di chiusura quale per esempio quella che si trova in tema di azioni
costitutive, art 2908 c.c.che prevede espressamente che nei casi previsti dalla legge, l'autorità giudiziaria
può costituire, modificare o estinguere rapporti giuridici. C'è una norma che viene prima del 2909: la cosa
giudicata, cioè una norma che vi da un' azione di mero accertamento solo nei casi previsti dalla legge.
Non c'è una norma simile per le azioni costitutive, non c'è una norma che vi dice nei casi previsti dalla legge
che l'Autorità giudiziale può accertare.
Poi si guarda il contenuto di altre disposizioni, la prima è il nostro principio della domanda che abbiamo
trovato compendiato nell'art 99'' chi può far valere un diritto in giudizio, deve proporre domanda''che
però ,è una norma generale non ci dice nulla sul contenuto della tutela. Idem il 2907 c.c.''alla tutela
giurisdizionale dei diritti provvede l'autorità giudiziaria su domanda di parte ..'' eccetera; non ci dice nulla
sul contenuto. Una norma che invece potrebbe tornare utile è l'art. 2909 c.c. che è la norma sulla cosa
giudicata sostanziale :'' l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto
tra le parti, gli eredi o aventi causa''. Qui, la norma sulla cosa giudicata pone al centro l'accertamento,
quindi su cosa ruota la cosa giudicata? Sì, ruota sull'accertamento del diritto però, si dice che questo è
sicuramente il contenuto essenziale della cosa giudicata, il fulcro, un comando che si fonda
sull'accertamento. Non è detto che deve essere mero questo accertamento quindi sì, c'è una norma
generale sulla cosa giudicata che riguarda tutte le ipotesi del processo di cognizione ma non dice che è un
accertamento mero. Si obietta che si possa ottenere il solo accertamento. Sicuramente l'accertamento è
l'elemento essenziale della cosa giudicata ma non sta scritto nel 2909 che tu possa agire per ottenere solo l'
accertamento.
Una norma importante è quella dell'art. 100 c.p.c. cioè la norma sull'interesse ad agire.
COLLEGA(legge l'art.100):'' interesse ad agire: per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è
necessario avervi interesse''.
Quindi, per proporre una domanda è necessario avervi un interesse.
Una parte della dottrina, per esempio voi studiate dal manuale di Consolo che fa questo ragionamento ,
dice che l' art 24 della Costituzione prevede che tutti possano agire in giudizio. Quindi il diritto d'azione
come diritto per la tutela dei propri diritti è un diritto atipico senza contenuto predeterminato, purché il
bisogno di tutela è quello di rimuovere l'incertezza . Se tu hai interesse ad agire per rimuovere l' incertezza
vuol dire che puoi chiedere il mero accertamento. Quindi, la norma sull' interesse ad agire sarebbe
fondativa in questa prospettiva , della possibilità di agire in mero accertamento. E' ammissibile l'azione
purchè si dimostri l'interesse ad agire e quindi se il bisogno di tutela è quello di rimuovere l'incertezza, io
posso agire in mero accertamento. La norma dell'interesse ad agire sarebbe fondativa del carattere
generale dell'azione di mero accertamento.
Un'altra parte della dottrina invece non è molto in linea con questo ragionamento, obietta . Se voi ad
esempio studiate dal Proto Pisani , questa parte della dottrina dice'' non è cosi, l'interesse ad agire è una
condizione necessaria per agire in giudizio'', si invertono un po' i termini del ragionamento. E' condizione
necessaria per agire in accertamento ma non è condizione sufficiente. Questa parte della dottrina a cui
appartiene il prof Verde fa un ragionamento condotto in base all'art 2944 del c.c. Ve lo dico perchè poi
magari se lo trovate sul manuale non capite. Obiettivamente è un po' retrò questo ragionamento quindi
cerchiamo di comprenderlo insieme. Il 2944 è la norma secondo la quale la prescrizione è interrotta dal
riconoscimento del diritto, da parte di colui contro il quale il diritto stesso, può essere fatto valere . La
prescrizione è interrotta dal riconoscimento dell'obbligato. Allora questa dottrina dice ''questa norma
testimonia come questa utilità è un' utilità che tu puoi ottenere agendo in giudizio, un'utilità sostanziale che
tu hai anche proponendo l'azione di accertamento quindi, se io agisco per accertare l'esistenza di un
credito ottengo ai sensi dell' art 2943 come se surrogassi per via giudiziale le utilità che il riconoscimento
del debito avrebbe potuto darmi''. Ecco perchè mero accertamento nel settore del credito. In realtà questo
ragionamento è un po concettoso.
collega chiede di ripetere
Allora c 'è una norma nel codice civile che mi dice che il riconoscimento del debito da parte dell'obbligato
interrompe la prescrizione . Allora dice questa dottrina, dice il professore Verde nel suo manuale che ,
questa norma testimonia l'esistenza di un'utilità sostanziale alla quale io, fatta estrazione di ogni altra
considerazione, aspiro con l'azione di mero accertamento. Io posso conseguire tramite il processo questa
utilità riconosciutami dall' art 2944, per il quale il riconoscimento del debito interrompe la prescrizione. E'
un'utilità distinta dall'adempimento del debito .L' utilità è l' interruzione della prescrizione quindi siccome
questa utilità si ha in virtù del riconoscimento del debito da parte dell'obbligato, che dice ''si è vero sono
debitore'' cosi , tu la potresti avere anche con il processo, con l'azione di mero accertamento volta a
dichiarare l esistenza di quel credito. Questo ragionamento vi dicevo è un po retrò e perche è un po retrò?
è un ragionamento che andava bene con il vecchio codice civile , quel codice nel quale c'erano le
cosiddette prescrizioni acquisitive . Ora, nel codice civile rispetto al codice fascista non abbiamo piu le
prescrizioni acquisitive, abbiamo l'usucapione. Questa prescrizione acquisitiva non poteva essere interrotta
o sospesa in via stragiudiziale, l'unica via di interruzione della prescrizione era la proposizione della
domanda giudiziale. In quel contesto il ragionamento che abbiamo fatto adesso aveva un senso, io agisco
anche in mero accertamento e questo mi consente di interrompere la prescrizione. Questo oggi è un
ragionamento che prova troppo perche se ''agisco per ottenere l interruzione, quindi surrogando, agisco
per ottenere tramite il processo quell'utilità sostanziale riconosciuta dal 2944'' (qualcuno potrebbe dire:)
''mi scusi professore ma oggi l 'interruzione della prescrizione dei diritti di credito la posso ottenere con la
messa in mora in via stragiudiziale, non ho bisogno di fare nessuna domanda''.Quindi, questo ragionamento
volto ad affermare e dimostrare l'ammissibilità dell' azione di accertamento mero anche nel settore del
credito fondato sull'articolo 2944 è un ragionamento che oggi prova troppo. In realtà l unica forma di
prescrizione che oggi noi non interrompiamo con l' atto stragiudiziale è l 'usucapione. Nell'usucapione avete
bisogno della rivendica sennò non si interrompe il termine, in luogo della prescrizione acquisitiva del
vecchio codice, avete bisogno della domanda giudiziale ma non è una domanda giudiziale di accertamento
mero ma è una domanda di rivendica volta a far valere il diritto verosimilmente. Invece qui, ci stiamo
occupando di dimostrare che il carattere generale dell'azione di mero accertamento, se ci fosse una
domanda volta a dichiarare l' inesistenza di un diritto relativo, eh allora questo non si può fondare su
queste norme in tema di prescrizione perchè per i diritti relativi basta un atto stragiudiziale per
interrompere la prescrizione. Quindi fare questo ragionamento sul 2944 è forse un po' forzato.
In realtà molto probabilmente se non ci vogliamo fermare al carattere atipico dell'azione insieme all'art
100, quello che si può dire è che in realtà proprio il codice di procedura civile contiene una norma sul mero
accertamento che è una norma che abbiamo sfiorato e cioè l'art 34 del codice di procedura civile, il
cosiddetto: accertamento incidentale . Se vi ricordate è una norma di cui ci siamo occupati quando
abbiamo provato a circoscrivere l'oggetto della cosa giudicata . Questa norma sull'accertamento, vi
ricordate? Abbiamo detto che nel corso del processo può sorgere una questione pregiudiziale riguardo un
dubbio circa l'esistenza o l'inesistenza del diritto che potrebbe costituire oggetto di un autonomo processo
e invece, è o un elemento della fattispecie costitutiva oppure è un fatto effettivo
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