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Procedura civile, lezione n. 34

Il capo del codice di rito intitolato alle forme degli atti e dei provvedimenti finisce con la sezione IV

intitolata delle comunicazioni e notificazioni, dagli articolo 136 a 151. Soltanto il primo di tali articoli

è dedicato alle comunicazioni, i seguenti sono dedicati alle notificazioni.

Comunicazioni e notificazioni costituiscono atti del processo che mirano a far partecipare i

destinatari degli eventi relativi a fatti processuali accaduti.

Entrambe appartengono al novero degli strumenti ritenuti funzionali a portare a conoscenza dei

soggetti interessati notizie relative a fatti accaduti nel processo o in occasione del processo.

Tuttavia la prima distinzione da fare è che la comunicazione, di norma serve a rendere noti i fatti in

maniera succinta. Semplicemente viene resa nota l’esistenza di un determinato provvedimento.

Invece la notificazione svolge la funzione propria di portare a conoscenza determinati atti del

processo nella loro integrità.

Nella comunicazione viene indicato soltanto che stato emanato un determinato provvedimento o

una parte del provvedimento. La notificazione consente di ricevere la copia conforme dell’atto che

si intende notificare.

Comunicazione

E’ un atto compiuto dal cancelliere ed ha lo scopo di informare il destinatario dell’esistenza di un

determinato provvedimento in modo tale da indurre il destinatario agli eventuali adempimenti,

comunque, comportamenti consequenziali alla situazione processuale oggetto di notizia.

Le comunicazioni possono distinguersi in due tipi: le comunicazioni eseguite dal cancelliere

d’ufficio (senza sollecito da parte del giudice e, quindi, vi è tenuto per legge. Per esempio lo

spostamento di un’udienza di un giudizio per impedimento del giudice) e le comunicazioni

effettuate su impulso del giudice (indicazione al consulente tecnico d’ufficio di partecipare ad una

udienza).

Altra differenza con le notificazioni è quella per cui la comunicazione non è posta in essere

necessariamente attraverso l’interposizione di un altro soggetto (che può essere l’ufficiale

giudiziario). Ma viene fatta direttamente dal cancelliere e può essere fatta anche alla parte

attraverso consegna all’avvocato, facendosi firmare l’originale per avvenuta consegna. Quindi

prescinde dall’interposizione di un terzo anche se non mancano occasioni in cui viene fatta per

mezzo dell’ufficiale giudiziario.

Soggetti destinatari sono, di regola, le parti costituite ma può anche essere il pubblico ministero, gli

ausiliari del giudice, i testimoni.

Come si effettua materialmente la comunicazione?

Avviene attraverso la consegna alla parte destinataria di un biglietto di cancelleria in cui vengono

indicati gli estremi necessari per l’identificazione dell’atto della cui esistenza si deve mettere a

conoscenza il destinatario. Una qualsiasi ordinanza emanata fuori udienza, per esempio, nel

momento in cui viene comunicata alla parte, non viene comunicata nella sua interezza (si

compone di una parte in cui vengono illustrate le motivazioni ed una parte dispositiva in cui, a

fronte di tutte le motivazioni indicate nella prima parte, si indica il comando derivante dal

provvedimento). Nel momento in cui viene fatta la comunicazione, viene indicato semplicemente:

1. Le parti del processo;

2. Il numero di ruolo del processo;

3. Omissis, per tutta la parte motiva;

4. Indicazione del dispositivo.

Se fosse stata notificata, l’ordinanza sarebbe stata consegnata integralmente in copia conforme.

Le comunicazioni possono essere inviate anche a mezzo posta elettronica ed a mezzo fax.

LEGGE ART. 136.

Le notificazioni

Il termine notificazioni indica quel procedimento attraverso il quale l’attività di un soggetto

particolarmente qualificato (ausiliario del giudice), l’ufficiale giudiziario, porta un determinato atto

giudiziale o stragiudiziale a conoscenza di uno o più soggetti determinati. Ciò mediante consegna

di una copia conforme e l’attestazione, sull’originale, dell’avvenuta consegna (la cosiddetta relata

di notifica).

I soggetti della notificazione sono:

1. La parte che dà impulso, il notificante;

2. Colui nei cui confronti si vuol determinare la presa di conoscenza, il destinatario dell’atto;

3. I consegnatari, colo i quali sono autorizzati dalla legge a ricevere materialmente l’atto

perché la legge ipotizza che questi provvedano a comunicarlo all’effettivo destinatario;

4. L’ufficiale giudiziario che è definito figura centrale del sistema notificatorio. E’ soggetto

super partes particolarmente qualificato ad agire come intermediario tra la parte istante ed

il destinatario.

Nella normativa recente del 2009 ha dato la possibilità di notificare gli atti a mezzo di posta

elettronica certificata. La notifica in questi casi avviene comunque a mezzo di ufficiale giudiziario.

Negli scorsi anni si è assistito ad un fenomeno, introdotto con una serie di previsioni legislative,

che hanno sminuito la centralità dell’ufficiale giudiziario nel sistema notificatorio: se prima era

intermediario indispensabile ora, in parecchie previsioni notificatorie, non è più così. Ci si riferisce

all’ufficiale esattoriale in tema di riscossione esattoriale. Nel processo tributario la notifica viene

fatta direttamente dalle Commissioni tributarie. Oppure l’autorità che ha emanato l’ordinanza-

ingiunzione amministrativa per cui la notificazione viene effettuata diversamente dal sistema del

codice di rito civile.

Nel 1994, la legge n. 53, ha previsto la possibilità di attribuire potere notificatorio anche agli

avvocati che, sotto autorizzazione del Consiglio dell’Ordine e attraverso una serie di formalità,

hanno la possibilità di fare le notifiche personalmente. Cioè direttamente da avvocato ad avvocato

senza ufficiale giudiziario.

Con il dlgs n. 5 del 2003 che ha introdotto il nuovo rito societario, abrogato nel 2008, prevedeva la

possibilità di notifica diretta tra i difensori piuttosto che a mezzo di ufficiale giudiziario.

L’articolo 151 cpc prevede la possibilità di effettuare la comunicazione al testimone di comparire

per rendere la prova testimoniale può essere fatta non più per il tramite dell’ufficiale giudiziario ma

direttamente dall’avvocato a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Sono aggiustamenti che il legislatore ha fatto per rendere meno centrale la figura dell’ufficiale

giudiziario e velocizzare il procedimento notificatorio.

Il procedimento di notificazione può essere distinto in 3 fasi fondamentali:

1. Istanza del notificante che richiede la notifica all’ufficiale giudiziario: la parte consegna

all’ufficiale giudiziario l’atto da notificare. Nel corso degli anni sono emerse problematiche in

ordine alla legittimazione del momento dell’impulso notificatorio. Per un attimo si è pensato

dovesse essere il notificante personalmente a richiedere la notifica. Oggi si ammette che

ciò può essere fatto da qualsiasi soggetto purchè delegato non necessariamente per

iscritto;

2. Trasmissione dell’atto: il passaggio nel quale l’ufficiale giudiziario provvede a consegnare

l’atto al destinatario. Quanto alla trasmissione si fa riferimento al tempo delle notificazioni

nel senso che è previsto, dall’articolo 147 cpc, un periodo orario durante il quale è possibile

notificare;

3. Consegna dell’atto alla parte destinataria. Con la consegna il procedimento notificatorio si

intende perfezionato quando l’atto arriva nella sfera di disponibilità del destinatario. Si

parla, in questi casi di conoscenza legale (non necessariamente effettiva! Il destinatario è,

cioè, solo messo in condizioni tali da poter conoscere l’atto).

Scissione del momento perfezionativo del procedimento notificatorio

Occorre innanzitutto distinguere 3 teorie fondamentali:

1. Teoria della percezione: identifica il momento perfezionativo della notifica con la

conoscenza effettiva, reale, dell’atto da parte del destinatario;

2. Teoria della ricezione: il momento perfezionativo coincide con il momento in cui l’atto entra

nella sfera di disponibilità del destinatario;

3. Teoria dell’indifferenza: valuta la notifica perfetta al momento dell’espletamento della serie

di formalità individuate dalla norma indipendentemente dal fatto che l’atto sia effettivamente

percepito o ricevuto dal destinatario.

Nel nostro ordinamento processuale oramai è immanente il principio, di natura giurisprudenziale,

secondo cui nel procedimento di notificazione di un atto processuale viene prodotto l’effetto

processuale e preliminare dell’osservanza di un termine decadenziale sin dal momento in cui l’atto

viene consegnato all’ufficiale giudiziario. Ciò perché la successiva attività dell’ufficiale giudiziario è

sottratta al controllo ed alla sfera di disponibilità del notificante.

Questi effetti che maturano al momento della consegna all’ufficiale giudiziario sono

provvisoriamente anticipati solo a favore del notificante perché si completano solo al momento

dell’effettiva consegna dell’atto al destinatario. Solo dal momento della consegna dell’atto al

destinatario si producono tutti gli altri effetti sostanziali e processuali che l’ordinamento ricollega

all’atto conosciuto.

E’ questo il principio della scissione del momento perfezionativo del procedimento di

notifica. Momento perfezionativo della notifica significa che il nostro ordinamento prevede due

momenti in cui la notifica si deve intendere perfezionata, uno per il notificante e l’altro per il

destinatario.

Per quanto riguarda il notificante, il momento perfezionativo è quello in cui l’atto viene consegnato

nelle mani dell’ufficiale giudiziario. Per quanto riguarda il destinatario, invece, il momento

perfezionativo è quello della effettiva ricezione dell’atto che deve essere notificato.

L’esigenza di scissione è nata, fondamentalmente, con riferimento alla notifica a mezzo posta di

cui all’articolo 149 cpc.

Ciò che si vuole evitare è qualsiasi effetto pregiudizievole al notificante che possa derivare

da situazioni non a lui imputabili.

Per il destinatario, gli effetti processuali e sostanziali dell’atto si producono solo al momento della

ricezione dell’atto.

Il principio trae origine dalla sentenza Corte Costituzionale n. 477 del 2002 che dichiarò

costituzionalmente illegittimo l’articolo 149 cpc che disciplina la notificazione mezzo posta, nella

parte in cui prevedeva che per il notificante e destinatario la notifica si perfezionava al momento

della consegna.

Nel 2004 è divent

Dettagli
A.A. 2017-2018
5 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher lucagiordano1989 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof De Santis Francesco.