Procedura civile, lezione n. 34
Il capo del codice di rito intitolato alle forme degli atti e dei provvedimenti finisce con la sezione IV intitolata delle comunicazioni e notificazioni, dagli articolo 136 a 151. Soltanto il primo di tali articoli è dedicato alle comunicazioni, i seguenti sono dedicati alle notificazioni.
Comunicazioni e notificazioni
Comunicazioni e notificazioni costituiscono atti del processo che mirano a far partecipare i destinatari degli eventi relativi a fatti processuali accaduti. Entrambe appartengono al novero degli strumenti ritenuti funzionali a portare a conoscenza dei soggetti interessati notizie relative a fatti accaduti nel processo o in occasione del processo. Tuttavia, la prima distinzione da fare è che la comunicazione, di norma, serve a rendere noti i fatti in maniera succinta. Semplicemente viene resa nota l’esistenza di un determinato provvedimento. Invece, la notificazione svolge la funzione propria di portare a conoscenza determinati atti del processo nella loro integrità.
Nella comunicazione viene indicato soltanto che è stato emanato un determinato provvedimento o una parte del provvedimento. La notificazione consente di ricevere la copia conforme dell’atto che si intende notificare.
Comunicazione
La comunicazione è un atto compiuto dal cancelliere ed ha lo scopo di informare il destinatario dell’esistenza di un determinato provvedimento in modo tale da indurre il destinatario agli eventuali adempimenti, comunque, comportamenti consequenziali alla situazione processuale oggetto di notizia. Le comunicazioni possono distinguersi in due tipi: le comunicazioni eseguite dal cancelliere d’ufficio (senza sollecito da parte del giudice e, quindi, vi è tenuto per legge. Per esempio lo spostamento di un’udienza di un giudizio per impedimento del giudice) e le comunicazioni effettuate su impulso del giudice (indicazione al consulente tecnico d’ufficio di partecipare ad un’udienza).
Altra differenza con le notificazioni è quella per cui la comunicazione non è posta in essere necessariamente attraverso l’interposizione di un altro soggetto (che può essere l’ufficiale giudiziario). Ma viene fatta direttamente dal cancelliere e può essere fatta anche alla parte attraverso consegna all’avvocato, facendosi firmare l’originale per avvenuta consegna. Quindi prescinde dall’interposizione di un terzo anche se non mancano occasioni in cui viene fatta per mezzo dell’ufficiale giudiziario. Soggetti destinatari sono, di regola, le parti costituite ma può anche essere il pubblico ministero, gli ausiliari del giudice, i testimoni.
Come si effettua materialmente la comunicazione?
Avviene attraverso la consegna alla parte destinataria di un biglietto di cancelleria in cui vengono indicati gli estremi necessari per l’identificazione dell’atto della cui esistenza si deve mettere a conoscenza il destinatario. Una qualsiasi ordinanza emanata fuori udienza, per esempio, nel momento in cui viene comunicata alla parte, non viene comunicata nella sua interezza (si compone di una parte in cui vengono illustrate le motivazioni ed una parte dispositiva in cui, a fronte di tutte le motivazioni indicate nella prima parte, si indica il comando derivante dal provvedimento). Nel momento in cui viene fatta la comunicazione, viene indicato semplicemente:
- Le parti del processo;
- Il numero di ruolo del processo;
- Omissis, per tutta la parte motiva;
- Indicazione del dispositivo.
Se fosse stata notificata, l’ordinanza sarebbe stata consegnata integralmente in copia conforme. Le comunicazioni possono essere inviate anche a mezzo posta elettronica ed a mezzo fax.
Legge art. 136
Le notificazioni
Il termine notificazioni indica quel procedimento attraverso il quale l’attività di un soggetto particolarmente qualificato (ausiliario del giudice), l’ufficiale giudiziario, porta un determinato atto giudiziale o stragiudiziale a conoscenza di uno o più soggetti determinati. Ciò mediante consegna di una copia conforme e l’attestazione, sull’originale, dell’avvenuta consegna (la cosiddetta relata di notifica).
Soggetti della notificazione
I soggetti della notificazione sono:
- La parte che dà impulso, il...
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