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Procedura civile, lezione n. 34
Il capo del codice di rito intitolato alle forme degli atti e dei provvedimenti finisce con la sezione IV
intitolata delle comunicazioni e notificazioni, dagli articolo 136 a 151. Soltanto il primo di tali articoli
è dedicato alle comunicazioni, i seguenti sono dedicati alle notificazioni.
Comunicazioni e notificazioni costituiscono atti del processo che mirano a far partecipare i
destinatari degli eventi relativi a fatti processuali accaduti.
Entrambe appartengono al novero degli strumenti ritenuti funzionali a portare a conoscenza dei
soggetti interessati notizie relative a fatti accaduti nel processo o in occasione del processo.
Tuttavia la prima distinzione da fare è che la comunicazione, di norma serve a rendere noti i fatti in
maniera succinta. Semplicemente viene resa nota l’esistenza di un determinato provvedimento.
Invece la notificazione svolge la funzione propria di portare a conoscenza determinati atti del
processo nella loro integrità.
Nella comunicazione viene indicato soltanto che stato emanato un determinato provvedimento o
una parte del provvedimento. La notificazione consente di ricevere la copia conforme dell’atto che
si intende notificare.
Comunicazione
E’ un atto compiuto dal cancelliere ed ha lo scopo di informare il destinatario dell’esistenza di un
determinato provvedimento in modo tale da indurre il destinatario agli eventuali adempimenti,
comunque, comportamenti consequenziali alla situazione processuale oggetto di notizia.
Le comunicazioni possono distinguersi in due tipi: le comunicazioni eseguite dal cancelliere
d’ufficio (senza sollecito da parte del giudice e, quindi, vi è tenuto per legge. Per esempio lo
spostamento di un’udienza di un giudizio per impedimento del giudice) e le comunicazioni
effettuate su impulso del giudice (indicazione al consulente tecnico d’ufficio di partecipare ad una
udienza).
Altra differenza con le notificazioni è quella per cui la comunicazione non è posta in essere
necessariamente attraverso l’interposizione di un altro soggetto (che può essere l’ufficiale
giudiziario). Ma viene fatta direttamente dal cancelliere e può essere fatta anche alla parte
attraverso consegna all’avvocato, facendosi firmare l’originale per avvenuta consegna. Quindi
prescinde dall’interposizione di un terzo anche se non mancano occasioni in cui viene fatta per
mezzo dell’ufficiale giudiziario.
Soggetti destinatari sono, di regola, le parti costituite ma può anche essere il pubblico ministero, gli
ausiliari del giudice, i testimoni.
Come si effettua materialmente la comunicazione?
Avviene attraverso la consegna alla parte destinataria di un biglietto di cancelleria in cui vengono
indicati gli estremi necessari per l’identificazione dell’atto della cui esistenza si deve mettere a
conoscenza il destinatario. Una qualsiasi ordinanza emanata fuori udienza, per esempio, nel
momento in cui viene comunicata alla parte, non viene comunicata nella sua interezza (si
compone di una parte in cui vengono illustrate le motivazioni ed una parte dispositiva in cui, a
fronte di tutte le motivazioni indicate nella prima parte, si indica il comando derivante dal
provvedimento). Nel momento in cui viene fatta la comunicazione, viene indicato semplicemente:
1. Le parti del processo;
2. Il numero di ruolo del processo;
3. Omissis, per tutta la parte motiva;
4. Indicazione del dispositivo.
Se fosse stata notificata, l’ordinanza sarebbe stata consegnata integralmente in copia conforme.
Le comunicazioni possono essere inviate anche a mezzo posta elettronica ed a mezzo fax.
LEGGE ART. 136.
Le notificazioni
Il termine notificazioni indica quel procedimento attraverso il quale l’attività di un soggetto
particolarmente qualificato (ausiliario del giudice), l’ufficiale giudiziario, porta un determinato atto
giudiziale o stragiudiziale a conoscenza di uno o più soggetti determinati. Ciò mediante consegna
di una copia conforme e l’attestazione, sull’originale, dell’avvenuta consegna (la cosiddetta relata
di notifica).
I soggetti della notificazione sono:
1. La parte che dà impulso, il notificante;
2. Colui nei cui confronti si vuol determinare la presa di conoscenza, il destinatario dell’atto;
3. I consegnatari, colo i quali sono autorizzati dalla legge a ricevere materialmente l’atto
perché la legge ipotizza che questi provvedano a comunicarlo all’effettivo destinatario;
4. L’ufficiale giudiziario che è definito figura centrale del sistema notificatorio. E’ soggetto
super partes particolarmente qualificato ad agire come intermediario tra la parte istante ed
il destinatario.
Nella normativa recente del 2009 ha dato la possibilità di notificare gli atti a mezzo di posta
elettronica certificata. La notifica in questi casi avviene comunque a mezzo di ufficiale giudiziario.
Negli scorsi anni si è assistito ad un fenomeno, introdotto con una serie di previsioni legislative,
che hanno sminuito la centralità dell’ufficiale giudiziario nel sistema notificatorio: se prima era
intermediario indispensabile ora, in parecchie previsioni notificatorie, non è più così. Ci si riferisce
all’ufficiale esattoriale in tema di riscossione esattoriale. Nel processo tributario la notifica viene
fatta direttamente dalle Commissioni tributarie. Oppure l’autorità che ha emanato l’ordinanza-
ingiunzione amministrativa per cui la notificazione viene effettuata diversamente dal sistema del
codice di rito civile.
Nel 1994, la legge n. 53, ha previsto la possibilità di attribuire potere notificatorio anche agli
avvocati che, sotto autorizzazione del Consiglio dell’Ordine e attraverso una serie di formalità,
hanno la possibilità di fare le notifiche personalmente. Cioè direttamente da avvocato ad avvocato
senza ufficiale giudiziario.
Con il dlgs n. 5 del 2003 che ha introdotto il nuovo rito societario, abrogato nel 2008, prevedeva la
possibilità di notifica diretta tra i difensori piuttosto che a mezzo di ufficiale giudiziario.
L’articolo 151 cpc prevede la possibilità di effettuare la comunicazione al testimone di comparire
per rendere la prova testimoniale può essere fatta non più per il tramite dell’ufficiale giudiziario ma
direttamente dall’avvocato a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Sono aggiustamenti che il legislatore ha fatto per rendere meno centrale la figura dell’ufficiale
giudiziario e velocizzare il procedimento notificatorio.
Il procedimento di notificazione può essere distinto in 3 fasi fondamentali:
1. Istanza del notificante che richiede la notifica all’ufficiale giudiziario: la parte consegna
all’ufficiale giudiziario l’atto da notificare. Nel corso degli anni sono emerse problematiche in
ordine alla legittimazione del momento dell’impulso notificatorio. Per un attimo si è pensato
dovesse essere il notificante personalmente a richiedere la notifica. Oggi si ammette che
ciò può essere fatto da qualsiasi soggetto purchè delegato non necessariamente per
iscritto;
2. Trasmissione dell’atto: il passaggio nel quale l’ufficiale giudiziario provvede a consegnare
l’atto al destinatario. Quanto alla trasmissione si fa riferimento al tempo delle notificazioni
nel senso che è previsto, dall’articolo 147 cpc, un periodo orario durante il quale è possibile
notificare;
3. Consegna dell’atto alla parte destinataria. Con la consegna il procedimento notificatorio si
intende perfezionato quando l’atto arriva nella sfera di disponibilità del destinatario. Si
parla, in questi casi di conoscenza legale (non necessariamente effettiva! Il destinatario è,
cioè, solo messo in condizioni tali da poter conoscere l’atto).
Scissione del momento perfezionativo del procedimento notificatorio
Occorre innanzitutto distinguere 3 teorie fondamentali:
1. Teoria della percezione: identifica il momento perfezionativo della notifica con la
conoscenza effettiva, reale, dell’atto da parte del destinatario;
2. Teoria della ricezione: il momento perfezionativo coincide con il momento in cui l’atto entra
nella sfera di disponibilità del destinatario;
3. Teoria dell’indifferenza: valuta la notifica perfetta al momento dell’espletamento della serie
di formalità individuate dalla norma indipendentemente dal fatto che l’atto sia effettivamente
percepito o ricevuto dal destinatario.
Nel nostro ordinamento processuale oramai è immanente il principio, di natura giurisprudenziale,
secondo cui nel procedimento di notificazione di un atto processuale viene prodotto l’effetto
processuale e preliminare dell’osservanza di un termine decadenziale sin dal momento in cui l’atto
viene consegnato all’ufficiale giudiziario. Ciò perché la successiva attività dell’ufficiale giudiziario è
sottratta al controllo ed alla sfera di disponibilità del notificante.
Questi effetti che maturano al momento della consegna all’ufficiale giudiziario sono
provvisoriamente anticipati solo a favore del notificante perché si completano solo al momento
dell’effettiva consegna dell’atto al destinatario. Solo dal momento della consegna dell’atto al
destinatario si producono tutti gli altri effetti sostanziali e processuali che l’ordinamento ricollega
all’atto conosciuto.
E’ questo il principio della scissione del momento perfezionativo del procedimento di
notifica. Momento perfezionativo della notifica significa che il nostro ordinamento prevede due
momenti in cui la notifica si deve intendere perfezionata, uno per il notificante e l’altro per il
destinatario.
Per quanto riguarda il notificante, il momento perfezionativo è quello in cui l’atto viene consegnato
nelle mani dell’ufficiale giudiziario. Per quanto riguarda il destinatario, invece, il momento
perfezionativo è quello della effettiva ricezione dell’atto che deve essere notificato.
L’esigenza di scissione è nata, fondamentalmente, con riferimento alla notifica a mezzo posta di
cui all’articolo 149 cpc.
Ciò che si vuole evitare è qualsiasi effetto pregiudizievole al notificante che possa derivare
da situazioni non a lui imputabili.
Per il destinatario, gli effetti processuali e sostanziali dell’atto si producono solo al momento della
ricezione dell’atto.
Il principio trae origine dalla sentenza Corte Costituzionale n. 477 del 2002 che dichiarò
costituzionalmente illegittimo l’articolo 149 cpc che disciplina la notificazione mezzo posta, nella
parte in cui prevedeva che per il notificante e destinatario la notifica si perfezionava al momento
della consegna.
Nel 2004 è divent