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Principi del giusto processo

Art. 111 Costituzione

1° comma: Riserva di legge, giusto processo regolato dalla legge.

2° comma: Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo ed imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.

Analizziamo il secondo comma: “si svolge nel contraddittorio”, ossia il soggetto che subirà gli effetti del procedimento giurisdizionale deve essere messo nella condizione di esporre le sue difese. “Giudice terzo ed imparziale”, dove terzo significa terzietà rispetto alle altre funzioni giurisdizionali ed imparziale significa imparzialità tra le parti. “Ragionevole durata”, facendo attenzione che il principio dell’efficienza processuale non comprometta le garanzie e le qualità dell’accertamento processuale.

La funzione giurisdizionale ed il giusto processo

La giurisdizione civile tutela il diritto soggettivo.

Tutela cognitiva

  • Sentenze di mero accertamento di condanna
  • Sentenze costitutive determinative
  • Sentenze costitutive sanzionatorie

Per determinate categorie di diritto soggettivo, in ragione della loro natura, necessitano di una tutela “speciale”. La legge n. 533/79 ha introdotto disposizioni che regolano le controversie in materia di diritto del lavoro, e la legge n.69/2007 ha introdotto il c.d. rito sommario semplificato di cognizione, prevalgono caratteri di semplificazione della trattazione o dell’introduzione della causa.

Tutela esecutiva

Tutela esecutiva, diretta soddisfazione coattiva.

Tutela sommaria

Attraverso indagini più superficiali o meno complete di quelle normali, possono anticipare e garantire i risultati della “tutela normale”. Si suddividono in cautelari e non cautelari.

Tutela camerale

Tipizzata per quanto riguarda l’oggetto, il contenuto ed i provvedimenti. Il potere cognitivo del giudice è limitato per cui vi è assoluta inidoneità alla formazione del giudicato sostanziale.

Limiti alla giurisdizione

  • Il tempo
  • Lo spazio
  • Giudici speciali

Tempo: Art. 5 c.p.c.: la giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda e non hanno rilevanza rispetto ad essa i successivi mutamenti della legge e dello stato medesimo. L’art. 5 sancisce il principio della perpetuatio iurisdictionis, ossia se il processo è stato correttamente instaurato dinanzi al giudice munito di giurisdizione nel momento in cui esso è iniziato, il processo medesimo è insensibile alle successive modifiche. Il momento della proposizione della domanda segna il limite temporale entro il quale si determina la giurisdizione civile. Nel procedimento di cognizione il momento è determinato dalla data di notificazione dell’atto di citazione alla controparte. Nei procedimenti che iniziano con ricorso il momento coincide con la data del deposito del ricorso presso la cancelleria del giudice.

Spazio: La legge n. 218/95 recante la riforma del diritto internazionale privato, indica in modo analitico i rapporti tra la giurisdizione italiana e quella straniera. Aspetti principali della riforma che sono utili a stabilire chi è competente in un determinato giudizio:

  • Criterio di domicilio/residenza del convenuto
  • Il difetto di giurisdizione può essere eccepito in ogni stato e grado del giudizio solo dal convenuto costituito che non abbia espressamente o tacitamente accettato la giurisdizione italiana
  • Il giudice italiano può sospendere il procedimento se ritiene che il provvedimento che verrà emesso dal giudice straniero possa avere efficacia in Italia

Giudice speciale: Ai giudici speciali sono devolute materie indicate dall’ordinamento e che opera solo in relazione a determinati interessi in considerazione della loro natura o qualità del loro titolare.

Difetto di giurisdizione

Art. 37 c.p.c. il difetto di giurisdizione è una questione pregiudiziale di rito, la sussistenza della giurisdizione in capo al giudice adito deve essere esaminata in via preliminare prima di ogni altra, ad eccezione delle questioni riguardanti la regolare costituzione del contraddittorio. La questione viene decisa con sentenza, su iniziativa del giudice che dichiara la non giurisdizione. Nel caso in cui il giudice dichiari il proprio difetto di giurisdizione deve indicare anche il giudice che ritiene munito di giurisdizione. Entro 3 mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che dichiara il difetto di giurisdizione del giudice adito, la domanda deve essere riproposta davanti al giudice indicato nella sentenza altrimenti il processo si estingue. La riproposizione non equivale all’instaurazione di un nuovo e diverso processo, in questo caso sono fatti salvi gli effetti sostanziali/processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice di cui è stata la giurisdizione fosse stato adito fin dall’instaurazione del primo giudizio, fermo restando le preclusioni e decadenze intervenute. Esempio: le prove raccolte davanti al giudice adito privo di giurisdizione possono essere valutate come argomento di prova.

Regolamento di giurisdizione

(Proposta dalla parte) Art. 41 c.p.c., finché la causa non è deciso nel merito di grado, ciascuna parte può chiedere alle Sezioni Unite della Corte Cassazione che risolvano le questioni di giurisdizione di cui art. 37 proponendo l’istanza di regolamento di giurisdizione. Non è un mezzo d’impugnazione ma uno strumento per ottenere una decisione definitiva e vincolante sulla questione di giurisdizione. È diretto ad ottenere una pronuncia dell’organo supremo prima che su di essa si esprima il giudice investito della controversia. L’istanza si propone con ricorso, notificato alle parti e copia del ricorso deve essere depositato presso la cancelleria del giudice dinanzi al quale pende la causa, il quale ha la facoltà di sospendere la causa qualora non ritenga l’istanza manifestamente inammissibile o manifestamente infondata. La sospensione viene emessa con ordinanza. La Corte di Cass. dichiara la giurisdizione del giudice e le parti dovranno riassumere il processo entro il termine perentorio di 6 mesi dalla comunicazione della sentenza.

(Di regola la Corte provvede a sezioni unite, salvo la possibilità di provvedervi a sezioni semplici se sulla questione proposta si sia già pronunciata a sezioni unite). La sentenza della Corte di Cass. sopravvive all’estinzione del processo, per cui la giurisdizione resta definitivamente fissata anche se la domanda dovesse essere riproposta successivamente. L’estinzione del processo non estingue l’azione. La legge n. 69/2009 deroga al principio di carattere generale ossia l’efficacia della sentenza è limitata al processo nel quale è avvenuta, prevedendo che la sentenza sulla giurisdizione resa dalla Corte sia vincolante per ogni giudice e per le parti anche in un altro processo. (c.d. efficacia panprocessuale)

La pubblica amministrazione che non è parte in causa può chiedere in ogni stato/grado del processo che sia dichiarato dalle sezioni unite il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a causa dei poteri attribuiti dalla legge all’amministrazione stessa finché la giurisprudenza non sia stata affermata con sentenza passata in giudicato. (art. 368) Il prefetto con decreto motivato notificato alle parti ed al procuratore della repubblica presso il tribunale se la causa pende davanti a questo, altrimenti al procuratore generale presso la corte d’appello se la causa pende davanti la corte. Il p.m. comunica il decreto al capo d’ufficio giudiziario dove pende la causa, costui sospende il procedimento con decreto che è notificato alle parti a cura del p.m. entro 10 giorni dalla pronuncia. Corte entro 30 giorni, termine perentorio, dovrà decidere.

La competenza

Il legislatore ha fissato i criteri in base ai quali distribuire le cause fra i diversi giudici, si determina nel momento in cui viene presentata la domanda e conserva la competenza per tutta la durata del giudizio. I criteri sono:

  • Materia: Criterio verticale tra i diversi gradi
  • Valore
  • Territorio: Criterio orizzontale, tra gli stessi gradi

Valore: Non si applica quando la legge attribuisce la competenza ad un giudice in base al criterio della materia. L’art. 10 indica il criterio generale per la determinazione della competenza in base al valore della controversia fissata in relazione alla domanda presentata. Inoltre le disposizioni fissano il principio del cumulo, quando sono presentate più domande nello stesso processo e sono dirette contra la medesima persona. In questo caso il valore delle domande viene sommato. Vengono calcolati gli interessi maturati al giorno antecedente la notificazione dell’atto introduttivo del giudizio o al deposito del ricorso più le spese già sostenute e le spese oggetto della domanda. Eccezione al principio del cumulo con spostamento della competenza ad un giudice superiore, non opera quando l’attore pone in essere la c.d. riserva di contenimento, esprime la volontà esplicita di voler contenere il valore della domanda nei limiti di competenza del giudice adito. Il convenuto può porre in essere la contestazione del valore, che può avvenire solo nella prima difesa mediante specifica, l’impugnativa diretta a dimostrare che il valore non rientra nella competenza del giudice adito. Il giudice decide con ordinanza immediata l’incompetenza per valore nella prima udienza.

Ipotesi per rendere più agevole la determinazione del valore.

Art. 11: Se più persone o contro più persone è chiesto l’adempimento di una quota di un obbligazione, il valore della causa si determina dall’intera obbligazione. Vi dovrà essere unicità del rapporto e l’obbligazione deve essere divisibile.

Art. 12: Il valore della causa relativa all’esistenza, alla validità, alla risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio si determina in base a quella parte del rapporto che è in contestazione.

Art. 13: Nelle cause per prestazioni alimentari periodiche, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all’ammontare delle somme dovute per due anni. Nelle cause relative a rendite perpetue, se il titolo è controverso, il valore si determina cumulando 20 annualità, nelle cause a rendita temporanee cumulando le annualità domandate fino ad un massimo di 10 anni.

Una volta stabiliti i criteri vediamo l’attribuzione della competenza per valore ai singoli giudici.

Giudice di pace, art. 7

  • Competenza cause relative beni mobili per un valore non superiore a 5,000.00 euro, salvo competenza di altro giudice stabilita dalla legge
  • Cause di risarcimento danno provocati da circolazione veicoli o natanti con un valore non superiore a 20,000.00 euro

Tribunale competente per tutte le cause il cui valore è indeterminabile nonché tutte le cause che non rientrano nella competenza di altro giudice, la c.d. competenza residuale.

Materia: Sulla natura del rapporto giuridico dedotto in giudizio, il legislatore individuato il giudice competente indipendentemente dal valore della causa.

Giudice di pace, art. 7.3, competenza qualsiasi sia il valore

  • Modalità d’uso dei servizi del condominio
  • Cause relative ad opposizione di termine ad osservanza delle distanze stabilite dalla legge
  • Cause relative interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali

Tribunale, art. 9.2: Competenza per tutte le cause non competenza altro giudice, oltre ad avere la competenza esclusiva:

  • Querela di falso
  • Esecuzione forzata
  • Stato, capacità della persona
  • Tributi, salvo competenza delle commissioni tributarie

Art. 50 bis: Tribunale in composizione collegiale:

  • Impugnazioni delibere assemblea della società
  • Cause in cui è obbligato lì intervento del p.m.
  • Impugnazione dei testamenti

Tribunali minorenni, prevalentemente della protezione del minore in situazioni di potenziale pregiudizio o abbandono. Provvedimenti che potrebbe prendere sono l’affidamento del minore, l’adozione del minore, limitazioni da esercizio delle responsabilità genitoriale.

Territorio e foro

Art. 18: Foro generale persona fisica, luogo dove ha la residenza o il domicilio il convenuto. Se non possibile luogo in cui risiede l’attore.

Art. 19: Foro generale persona giuridica, competente il giudice dove ha sede oppure dove vi ha uno stabilimento o rappresentante autorizzato a stare in giudizio. La società non avente personalità giuridica-comitati- associazioni non riconosciute è competente il giudice dove svolgono attività in modo continuativo.

Art. 33: Il cumulo soggettivo, le cause contro più persone che a norma degli art. 18/19 dovrebbero essere proposti dianzi a giudici diversi, se sono connesse per l’oggetto o per il titolo possono essere proposte essere decise nello stesso procedimento.

Art. 20: Foro speciale alternativo-facoltativo, cause relative a diritti di obbligazione è competente sia il giudice dove è sorta che quello dove deve essere eseguita l’obbligazione.

Foro esclusivo: Il legislatore per alcune materie ha determinato il foro esclusivo per individuare il giudice competente territorialmente, disposizioni art. 21/22/23/24/25/26/27:

  • Cause ereditarie dove di è aperta la successione
  • Cause relative a diritti reali immobiliari ed azioni possessorie, il giudice competente quello del luogo in cui è sito l’immobile o quello dove è avvenuto il fatto denunciato
  • Cause fra soci o fra condomini, il giudice competente è quello del luogo in cui ha sede la società o la maggior parte dei beni condominiali

Art. 28: La competenza del territorio è derogabile su accordo tra le parti. L’accordo deve essere scritto. Non derogabilità nelle cause:

  • Dove deve intervenire il p.m.
  • Esecuzione forzata
  • Procedimenti cautelari e possessori
  • Procedimenti in camera di consiglio
  • Per ogni altra causa espressamente prevista dalla legge

In base a quanto stabilito dalla legge n.420/98 quando sono parti in causa i magistrati, la competenza dell’ufficio giudiziario è decisa in base alla tabella allegata a tale legge.

Modifiche alla competenza

Litispendenza, due differenti eccezioni:

  1. Definisce il momento temporale che corre tra la proposizione della domanda giudiziale e il passaggio in giudicato della sentenza.
  2. Fenomeno processuale secondo il quale, se una stessa causa, è proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito, in qualunque stato/grado del processo, anche d’ufficio, dichiara la litispendenza e ne dispone la cancellazione della causa dal ruolo.

Presupposti stabiliti dall’art. 39.1, l’identità di causa deve riguardare il petitum, la causa petendi, i soggetti. È disposta dal giudice con ordinanza, contro di essa può essere posto in essere il regolamento di competenza, sia necessario che facoltativo. Per rilevare quale dei due processi sia cominciato per primo, si fa riferimento al giorno in cui la causa è stata iscritta a ruolo.

Continenza, art. 39.2: Quando una causa contiene in sé un’altra causa, ossia vi è identità di parti e di causa petendi, ma divergono nel petitum, una ricomprende l’altra. Il giudice adito per secondo, che quindi verifica la continenza, verifica la competenza del giudice adito per primo e deve, con ordinanza, stabilire un termine perentorio entro il quale le parti devono riassumere la causa davanti al giudice adito per primo. L’ordinanza è soggetta ad impugnazione con regolamento di competenza necessario o facoltativo. La competenza non opera quando le cause pendono davanti a giudici di grado diverso e quando la causa principale è in fase di decisione, ergo non sarebbe possibile procedere ad una trattazione congiunta.

La connessione, art.40: Quando uno degli elementi identificativi sono comuni. Quando più cause che potrebbero essere connesse tra di loro pendono davanti a giudici diversi, la connessione, viene ordinata dal giudice il quale stabilisce il termine perentorio per la riassunzione della causa accessoria davanti al giudice della causa principale. Negli altri casi, davanti a quello preventivamente adito. La dottrina divide la connessione in soggettiva ed oggettiva. La prima quando più cause sono collegate tra le medesime parti, la seconda quando sono collegate dal petitum o dalla causa petendi. Possono essere derogate le regole generali sulla competenza poiché il giudice competente per una delle cause connesse potrebbe non esserlo per l’altra/le altre.

Modificazioni della competenza per ragioni di connessione

Cause accessorie, art. 31: La causa è accessoria all’altra quando tra le domande esiste un rapporto di consequenzialità logico-giuridica. La domanda accessoria dipende dall’altra. La competenza per valore si ha sommando il valore delle due domande, mentre per territorio risulterà essere competente il giudice della causa principale.

Cause garanzie, art.32: Quelle azioni con le quali una parte, facendo valere un diritto nascente da contratto o da legge, chiede che le conseguenze della sua eventuale soccombenza ricadano su di un terzo. La garanzia può essere propria o impropria. La garanzia impropria si ha quando una parte fa valere il suo diritto di essere garantito da un terzo, ovvero la pretesa di essere tenuto indenne nell’ipotesi in cui dovess... (testo troncato per eccesso di lunghezza).

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Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher drakory di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Procedura civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Salerno o del prof De Santis Francesco.
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