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IL GIUDICATO

La cosa giudicata indica la immodificabilità del provvedimento

del giudice che si realizza quando sono stati esperiti tutti i mezzi

di impugnazione ovvero non sono più proponibili per decorrenza

dei termini. L'art. 324 stabilisce che la sentenza passata in cosa

giudicata formale quando non è più soggetta a regolamento di

competenza ad appello a ricorso per cassazione o a revocazione

si ha in questo caso l'immodificabilità dal punto di vista formale.

Immodificabilità dal punto di vista sostanziale invece è stabilito

dall'art. 2909 del cc secondo le cui disposizioni l'accertamento

contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni

effetto tra le parti.

I limiti del giudicato sono oggettivi o soggettivi.

Il limite soggettivo indica che la cosa giudicata fa stato tra le

parti.Il limite oggettivo si riferisce all'oggetto della sentenza sul

quale viene deciso quanto richiesto dalla parte. Si ritiene che il

giudicato si estende a quei motivi che costituiscono presupposto

logico e necessario alla decisione è il cosiddetto giudicato

implicito .

PROCESSO DI ESECUZIONE

Il titolo esecutivo e le attività prodromiche all'esecuzione forzata

Il procedimento di esecuzione mira a soddisfare il diritto del

creditore quando Il debitore non adempie spontaneamente alla

prestazione nonostante vi sia una situazione giuridicamente

accertata. all'interno del genus esecuzione forzata vi sono due

species: l'espropriazione forzata e e l'esecuzione forzata in

forma specifica.

Art. 474, titolo esecutivo

In base a quanto stabilito dalle disposizioni dell'art 474

l'esecuzione forzata può avere luogo soltanto in presenza di un

titolo esecutivo e soltanto se il diritto dedotto del titolo abbia

determinate caratteristiche, quali:

-la certezza, anche non assoluta ma un certo grado di

affidabilità circa l'esistenza del diritto rappresentato dal titolo,

-liquidità, riferimento al pagamento di somme di denaro,

ma anche alla possibilità che il bene sia di facile valutazione

economica desumibile da ciò che è scritto nello stesso titolo,

-esigibilità, ovvero che non vi siano ostacoli alla

realizzazione del diritto, la verifica che non vi sia un apposizione

di termine o di una condizione, ovvero se il primo non sia

scaduto e il secondo si sia verificato.

Il titolo esecutivo dà vita al cosiddetto fenomeno dell’

astrazione: il documento rappresentativo equivale al diritto alla

prestazione. Il titolo rappresenta una fattispecie necessaria e

sufficiente per accedere al procedimento esecutivo. Il titolo ha la

funzione di garanzia per il creditore che vedrà soddisfatto quanto

stabilito dal titolo stesso, per il soggetto passivo in quanto gli

organi preposti all'esecuzione non potranno andare oltre quanto

stabilito dal titolo stesso, e per il terzo in quanto non può

effettuarsi espropriazione forzata c'è il terzo non ha partecipato

al procedimento che ha dato vita al titolo esecutivo. In base a

quanto stabilito dall'art. 474 i titoli esecutivi possono essere

giudiziari o stragiudiziali- convenzionali.

Sono titoli giudiziari le sentenze e i provvedimenti del giudice ai

quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva come

ad esempio il decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente

esecutivo. Sono titoli stragiudiziali- convenzionali le cambiali o

altri titoli di credito, le scritture private autenticate, gli atti

ricevuti dal notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla

legge a riceverli e che abbiano come oggetto esclusivamente

somme di denaro ad esempio i verbali di conciliazione. L'art. 475

stabilisce che sono provvedimenti che per valere come titolo

dell'esecuzione forzata devono essere muniti della formula

esecutiva. Il titolo munito della formula esecutiva deve essere

notificato al debitore insieme al precetto. Il precetto consiste

nell’intimazione di adempiere all'obbligo risultante dal titolo in

un termine non minore di 10 giorni. Il precetto perde la sua

efficacia se trascorsi 90 giorni dalla sua notificazione non trova

inizio il procedimento esecutivo. Il precetto infatti ha natura

sostanziale contiene l'intimazione ed è prodromico al

procedimento esecutivo ma non ha la funzione di iniziarlo,

ovvero il procedimento esecutivo è eventuale. Tuttavia il

precetto può acquisire natura processuale vista la possibilità di

proporre opposizione.

Esecuzioni forzate speciali

Sono disciplinate da leggi speciali:

-l'esecuzione esattoriale,

-l'espropriazione forzata su navi ed aeromobili che sono

disciplinati dal Codice della Navigazione,

-l'espropriazione relativa a crediti fondiari,

-l'esecuzione forzata speciale sugli autoveicoli.

Il legislatore ha stabilito ciò in base alla qualità del creditore e

alla qualità del bene da esecutare. L'esecuzione senza titolo,

sono impropriamente chiamate esecuzioni private o autotutela

esecutiva. sono esclusivamente di fonte negoziale:

-art. 1515 del cc, esecuzione coattiva inadempimento del

compratore, la cd vendita in danno. Se il compratore non

adempie l'obbligo di pagare il prezzo il venditore può vendere

senza ritardo la cosa per conto e a spese di lui. La vendita avverrà

all’incanto a mezzo di una persona autorizzata.

- Art. 1516 cc, esecuzione coattiva per inadempimento

del venditore, il cd acquisto in danno, se oggetto sono

cose fungibili in caso di inadempimento del venditore il

compratore può far acquistare le cose ad un soggetto

autorizzato.

In entrambi i casi si tratta di mera facoltà e rimane ferma la

possibilità di ricorrere per vie ordinarie al risarcimento del danno.

L'esecuzione forzata senza revocatoria; art. 2929 bis del codice

civile una novità nel 2015, l'espropriazione di beni che hanno ad

oggetto vincoli di indisponibilità o alienazione a titolo gratuito,

attribuisce al creditore legittimata a porre in essere azione

revocatoria di cui all'art. 2901 del cc e di agire direttamente i preti

esecutiva in presenza di determinati requisiti: il creditore

assume di essere stato pregiudicato da un atto dispositivo del

proprio debitore, deve essere munito di titolo esecutivo, Il

debitore deve essere a conoscenza che il suo comportamento

arrecato pregiudizio al creditore, l'atto pregiudiziale deve essere

stato compiuto dal debitore a titolo gratuito e successivamente al

sorgere del credito, i beni oggetto della disposizione devono

essere immobili o mobili iscritti in pubblici registri, l'atto di

pignoramento deve essere trascritto entro un anno dalla

trascrizione dell'atto dispositivo in questione.

L'atto pregiudiziale può consistere in un vincolo di indisponibilità,

ergo occorrerà agire nelle forme di espropriazione mobiliare

presso il debitore o espropriazione immobiliare, oppure l'atto

pregiudiziale può consistere in un atto di alienazione in questo

caso si dovrà procedere nelle forme di espropriazione contro il

terzo proprietario applicando quindi le disposizioni dell'art. 602 e

seguenti del cpc.

Espropriazione forzata in generale

E’ diretta a sottrarre coattivamente al debitore beni facenti capo

al suo patrimonio e convertibili in denaro,l'art. 2910 del cc

stabilisce che il creditore per conseguire quanto gli è dovuto può

far espropriare i beni del debitore in base alle regole stabilite dal

codice di procedura civile, dando così luogo al procedimento di

espropriazione forzata. La soddisfazione dei crediti può avvenire

solo in denaro rispondendo alle norme sulla responsabilità

patrimoniale così come stabilito dall'art. 2740 del cc, secondo le

cui disposizioni Il debitore risponde alle sue obbligazioni con i

beni presenti e futuri, in questo caso facilmente trasformabili in

denaro.

L’art. 483 il cpc, le cui disposizioni offrono la possibilità al

creditore di valersi cumulativamente dei diversi mezzi di

espropriazione forzata ma Il debitore può presentare

opposizione. L’ opposizione che può essere presentata in qualsiasi

stato si trovino le procedure esecutive ed il suo accoglimento

comporta la scelta di una sola procedura esecutiva, scelta che

può avvenire da parte del creditore o in mancanza dal giudice.

L'art. 484 stabilisce che l'espropriazione è diretta da un giudice.

La nomina del giudice è fatta dal Presidente del tribunale su

presentazione da parte del cancelliere del fascicolo entro due

giorni dalla sua formazione. La competenza spetta al tribunale,

ed è così ripartita:

- espropriazione beni immobili e competente il Tribunale del

luogo dove si trovano gli immobili,

-espropriazione di beni mobili è competente il tribunale

del luogo dove essi si trovano,

-espropriazione crediti o beni mobili che si trovano presso

terzi è competente il Tribunale del luogo ove risiede.

Il giudice deve essere terzo ed imparziale. I provvedimenti

del procedimento sono assunti con ordinanza e sono soggetti a

riesame mediante l'opposizione agli atti esecutivi così Come

stabilito dagli art. 484 al 490 del cpc, inoltre finchè non trovano

attuazione possono essere modificati o revocati. La nomina del

giudice dell'esecuzione è fatta dal presidente del tribunale entro

20 giorni da quando ha ricevuto il fascicolo formato dal

cancelliere. Il giudice quando lo ritiene opportuno o necessario

quando stabilito dalla legge fissa con decreto l'udienza nella quale

ascolterà le parti.

L'art. 485 stabilisce che quando la legge lo richiede o il giudice lo

ritiene necessario convoca con ordinanza l'udienza. Il decreto è

comunicato dal cancelliere alle parti e a tutti i soggetti che

possono essere interessati. Se una delle parti non compare per

cause indipendenti dalla sua volontà il giudice Fissa una nuova

udienza. Le domande e le istanze che si propongono quando la

legge nulla stabilisce avvengono oralmente durante l'udienza o

depositando ricorso in cancelleria.

L’ art.491 il pignoramento, l'espropriazione forzata inizia con il

pignoramento o sia un atto richiesto dal creditore istante è posto

in essere dalle ufficiale giudiziario. L’atto ha la funzione di

individuare i beni del debitore destinati alla soddisfazione del

creditore.

Il debitore ha la possibilità di evitare il pignoramento: art. 494

pagamento nelle mani dell'ufficiale giudiziario, ovvero il debitore

paga quanto dovuto al creditore all'ufficiale giudiziario e ciò ha

un effetto liberatorio immediato, art. 495 conversione del

pignoramento, co

Dettagli
Publisher
A.A. 2018-2019
160 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher drakory di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Procedura civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Salerno o del prof De Santis Francesco.