Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
IL GIUDICATO
La cosa giudicata indica la immodificabilità del provvedimento
del giudice che si realizza quando sono stati esperiti tutti i mezzi
di impugnazione ovvero non sono più proponibili per decorrenza
dei termini. L'art. 324 stabilisce che la sentenza passata in cosa
giudicata formale quando non è più soggetta a regolamento di
competenza ad appello a ricorso per cassazione o a revocazione
si ha in questo caso l'immodificabilità dal punto di vista formale.
Immodificabilità dal punto di vista sostanziale invece è stabilito
dall'art. 2909 del cc secondo le cui disposizioni l'accertamento
contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni
effetto tra le parti.
I limiti del giudicato sono oggettivi o soggettivi.
Il limite soggettivo indica che la cosa giudicata fa stato tra le
parti.Il limite oggettivo si riferisce all'oggetto della sentenza sul
quale viene deciso quanto richiesto dalla parte. Si ritiene che il
giudicato si estende a quei motivi che costituiscono presupposto
logico e necessario alla decisione è il cosiddetto giudicato
implicito .
PROCESSO DI ESECUZIONE
Il titolo esecutivo e le attività prodromiche all'esecuzione forzata
Il procedimento di esecuzione mira a soddisfare il diritto del
creditore quando Il debitore non adempie spontaneamente alla
prestazione nonostante vi sia una situazione giuridicamente
accertata. all'interno del genus esecuzione forzata vi sono due
species: l'espropriazione forzata e e l'esecuzione forzata in
forma specifica.
Art. 474, titolo esecutivo
In base a quanto stabilito dalle disposizioni dell'art 474
l'esecuzione forzata può avere luogo soltanto in presenza di un
titolo esecutivo e soltanto se il diritto dedotto del titolo abbia
determinate caratteristiche, quali:
-la certezza, anche non assoluta ma un certo grado di
affidabilità circa l'esistenza del diritto rappresentato dal titolo,
-liquidità, riferimento al pagamento di somme di denaro,
ma anche alla possibilità che il bene sia di facile valutazione
economica desumibile da ciò che è scritto nello stesso titolo,
-esigibilità, ovvero che non vi siano ostacoli alla
realizzazione del diritto, la verifica che non vi sia un apposizione
di termine o di una condizione, ovvero se il primo non sia
scaduto e il secondo si sia verificato.
Il titolo esecutivo dà vita al cosiddetto fenomeno dell’
astrazione: il documento rappresentativo equivale al diritto alla
prestazione. Il titolo rappresenta una fattispecie necessaria e
sufficiente per accedere al procedimento esecutivo. Il titolo ha la
funzione di garanzia per il creditore che vedrà soddisfatto quanto
stabilito dal titolo stesso, per il soggetto passivo in quanto gli
organi preposti all'esecuzione non potranno andare oltre quanto
stabilito dal titolo stesso, e per il terzo in quanto non può
effettuarsi espropriazione forzata c'è il terzo non ha partecipato
al procedimento che ha dato vita al titolo esecutivo. In base a
quanto stabilito dall'art. 474 i titoli esecutivi possono essere
giudiziari o stragiudiziali- convenzionali.
Sono titoli giudiziari le sentenze e i provvedimenti del giudice ai
quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva come
ad esempio il decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente
esecutivo. Sono titoli stragiudiziali- convenzionali le cambiali o
altri titoli di credito, le scritture private autenticate, gli atti
ricevuti dal notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla
legge a riceverli e che abbiano come oggetto esclusivamente
somme di denaro ad esempio i verbali di conciliazione. L'art. 475
stabilisce che sono provvedimenti che per valere come titolo
dell'esecuzione forzata devono essere muniti della formula
esecutiva. Il titolo munito della formula esecutiva deve essere
notificato al debitore insieme al precetto. Il precetto consiste
nell’intimazione di adempiere all'obbligo risultante dal titolo in
un termine non minore di 10 giorni. Il precetto perde la sua
efficacia se trascorsi 90 giorni dalla sua notificazione non trova
inizio il procedimento esecutivo. Il precetto infatti ha natura
sostanziale contiene l'intimazione ed è prodromico al
procedimento esecutivo ma non ha la funzione di iniziarlo,
ovvero il procedimento esecutivo è eventuale. Tuttavia il
precetto può acquisire natura processuale vista la possibilità di
proporre opposizione.
Esecuzioni forzate speciali
Sono disciplinate da leggi speciali:
-l'esecuzione esattoriale,
-l'espropriazione forzata su navi ed aeromobili che sono
disciplinati dal Codice della Navigazione,
-l'espropriazione relativa a crediti fondiari,
-l'esecuzione forzata speciale sugli autoveicoli.
Il legislatore ha stabilito ciò in base alla qualità del creditore e
alla qualità del bene da esecutare. L'esecuzione senza titolo,
sono impropriamente chiamate esecuzioni private o autotutela
esecutiva. sono esclusivamente di fonte negoziale:
-art. 1515 del cc, esecuzione coattiva inadempimento del
compratore, la cd vendita in danno. Se il compratore non
adempie l'obbligo di pagare il prezzo il venditore può vendere
senza ritardo la cosa per conto e a spese di lui. La vendita avverrà
all’incanto a mezzo di una persona autorizzata.
- Art. 1516 cc, esecuzione coattiva per inadempimento
del venditore, il cd acquisto in danno, se oggetto sono
cose fungibili in caso di inadempimento del venditore il
compratore può far acquistare le cose ad un soggetto
autorizzato.
In entrambi i casi si tratta di mera facoltà e rimane ferma la
possibilità di ricorrere per vie ordinarie al risarcimento del danno.
L'esecuzione forzata senza revocatoria; art. 2929 bis del codice
civile una novità nel 2015, l'espropriazione di beni che hanno ad
oggetto vincoli di indisponibilità o alienazione a titolo gratuito,
attribuisce al creditore legittimata a porre in essere azione
revocatoria di cui all'art. 2901 del cc e di agire direttamente i preti
esecutiva in presenza di determinati requisiti: il creditore
assume di essere stato pregiudicato da un atto dispositivo del
proprio debitore, deve essere munito di titolo esecutivo, Il
debitore deve essere a conoscenza che il suo comportamento
arrecato pregiudizio al creditore, l'atto pregiudiziale deve essere
stato compiuto dal debitore a titolo gratuito e successivamente al
sorgere del credito, i beni oggetto della disposizione devono
essere immobili o mobili iscritti in pubblici registri, l'atto di
pignoramento deve essere trascritto entro un anno dalla
trascrizione dell'atto dispositivo in questione.
L'atto pregiudiziale può consistere in un vincolo di indisponibilità,
ergo occorrerà agire nelle forme di espropriazione mobiliare
presso il debitore o espropriazione immobiliare, oppure l'atto
pregiudiziale può consistere in un atto di alienazione in questo
caso si dovrà procedere nelle forme di espropriazione contro il
terzo proprietario applicando quindi le disposizioni dell'art. 602 e
seguenti del cpc.
Espropriazione forzata in generale
E’ diretta a sottrarre coattivamente al debitore beni facenti capo
al suo patrimonio e convertibili in denaro,l'art. 2910 del cc
stabilisce che il creditore per conseguire quanto gli è dovuto può
far espropriare i beni del debitore in base alle regole stabilite dal
codice di procedura civile, dando così luogo al procedimento di
espropriazione forzata. La soddisfazione dei crediti può avvenire
solo in denaro rispondendo alle norme sulla responsabilità
patrimoniale così come stabilito dall'art. 2740 del cc, secondo le
cui disposizioni Il debitore risponde alle sue obbligazioni con i
beni presenti e futuri, in questo caso facilmente trasformabili in
denaro.
L’art. 483 il cpc, le cui disposizioni offrono la possibilità al
creditore di valersi cumulativamente dei diversi mezzi di
espropriazione forzata ma Il debitore può presentare
opposizione. L’ opposizione che può essere presentata in qualsiasi
stato si trovino le procedure esecutive ed il suo accoglimento
comporta la scelta di una sola procedura esecutiva, scelta che
può avvenire da parte del creditore o in mancanza dal giudice.
L'art. 484 stabilisce che l'espropriazione è diretta da un giudice.
La nomina del giudice è fatta dal Presidente del tribunale su
presentazione da parte del cancelliere del fascicolo entro due
giorni dalla sua formazione. La competenza spetta al tribunale,
ed è così ripartita:
- espropriazione beni immobili e competente il Tribunale del
luogo dove si trovano gli immobili,
-espropriazione di beni mobili è competente il tribunale
del luogo dove essi si trovano,
-espropriazione crediti o beni mobili che si trovano presso
terzi è competente il Tribunale del luogo ove risiede.
Il giudice deve essere terzo ed imparziale. I provvedimenti
del procedimento sono assunti con ordinanza e sono soggetti a
riesame mediante l'opposizione agli atti esecutivi così Come
stabilito dagli art. 484 al 490 del cpc, inoltre finchè non trovano
attuazione possono essere modificati o revocati. La nomina del
giudice dell'esecuzione è fatta dal presidente del tribunale entro
20 giorni da quando ha ricevuto il fascicolo formato dal
cancelliere. Il giudice quando lo ritiene opportuno o necessario
quando stabilito dalla legge fissa con decreto l'udienza nella quale
ascolterà le parti.
L'art. 485 stabilisce che quando la legge lo richiede o il giudice lo
ritiene necessario convoca con ordinanza l'udienza. Il decreto è
comunicato dal cancelliere alle parti e a tutti i soggetti che
possono essere interessati. Se una delle parti non compare per
cause indipendenti dalla sua volontà il giudice Fissa una nuova
udienza. Le domande e le istanze che si propongono quando la
legge nulla stabilisce avvengono oralmente durante l'udienza o
depositando ricorso in cancelleria.
L’ art.491 il pignoramento, l'espropriazione forzata inizia con il
pignoramento o sia un atto richiesto dal creditore istante è posto
in essere dalle ufficiale giudiziario. L’atto ha la funzione di
individuare i beni del debitore destinati alla soddisfazione del
creditore.
Il debitore ha la possibilità di evitare il pignoramento: art. 494
pagamento nelle mani dell'ufficiale giudiziario, ovvero il debitore
paga quanto dovuto al creditore all'ufficiale giudiziario e ciò ha
un effetto liberatorio immediato, art. 495 conversione del
pignoramento, co