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Lezione n°15

Il regolamento di giurisdizione

La questione di giurisdizione è una questione pregiudiziale

di rito, la prima tra tutte le questioni sulla quale il giudice

può pronunziarsi o in limine litis cioè subito, o non appena il

processo è iniziato, oppure può rinviarne la decisione alla

conclusione della controversia, dopo l’espletamento della

fase istruttoria, decidendo assieme questioni di rito e

questioni di merito, avendo cura però di mantenere

inalterato l’ordine logico della decisione. Se il giudice decide

di risolvere la questione in limine litis cioè, prima di

consentire che il processo vada avanti per lo svolgimento

della fase istruttoria, dovrà rimettere la causa in decisione

con una pronunzia definitiva o non definitiva. Definitiva, il

processo si chiude davanti a lui, non definitiva, il processo

può seguire davanti a lui. L’art 37 dice che il difetto di

giurisdizione è rilevabile anche d’ufficio IN OGNI STATO E

GRADO DEL PROCESSO. Tale norma va oggi interpretata

in un senso del tutto particolare cioè, il difetto è si rilevabile

dal giudice in ogni stato e grado del processo ma a

condizione che sulla giurisdizione non si sia formato il

giudicato esplicito o implicito, cioè se nel corso del primo

grado di giudizio è stata sollevata la questione di

giurisdizione ed il giudice abbia deciso esplicitamente sulla

giurisd. è necessario che quella esplicita decisione sia

impugnata con l’appello. Se essa contrariamente non viene

impugnata, quella decisione passa in giudicato. La parte

dell’art 37 dove dice che la questione di giurisd. può essere

rilevata anche

d’ufficio, deve essere letta aggiungendo “fatti salvi gli effetti

del giudicato”. Che cos’è il regolamento di giurisdizione?

ART 41, 1 COMMA e art 367. (Leggi). Il regolamento di

giurisd è un mezzo preventivo cioè è un mezzo che

consente alle parti di sottoporre la questione di giurisdizione

immediatamente alla decisone all’organo supremo, ossia

alle sez unite della corte di cassazione. Ciò vuol dire che

tale regolamento è uno strumento che non può’ attendere,

per essere proposto, la decisione di primo grado, cioè esso

va proposto dalle parti prima che il giudice decide, e in qst

caso, la parte che vi ha interesse presenta il ricorso in

cassazione e lo notifica alle altre parti del processo e dopo

averlo notificato compie due attività: deposita il ricorso per

cassazione nella cancelleria della corte di cassazione ma,

una copia il ricorrente la deposita anche nella cancelleria del

giudice della controversia nell’ambito della quale è stato

proposto il regolamento di giurisdizione, affinchè il giudice di

primo grado possa prendere conoscenza del ricorso per

regolamento di giurisdizione e se non ritiene la questione

manifestamente inammissibile o infondata, in quel caso può

sospendere il giudizio di merito. Quindi il 367 è una norma

di raccordo tra il giudizio di merito di primo grado ed il

giudizio per regolamento di giurisd che si svolge davanti alla

corte di cassazione. Essendo la questione di giurisd una

questione pregiudiziale di rito, in quanto investe il

presupposto per la valida instaurazione del processo, il

legislatore si è dovuto porre il problema di che cosa accade

se il processo di primo grado va avanti e va avanti anche

quello dinanzi alla corte di cassazione per regolamento di

giurisd e dopo un anno la corte di cassazione

dice che non c’è la giurisdizione. A quel punto è evidente

che tutto ciò che è stato compiuto davanti al giudice di primo

grado perde effetto. Ecco allora che il legislatore ha trovato

questa soluzione di mediazione. È il giudice di primo grado

a fare una valutazione sommaria relativamente al

regolamento di giurisdizione, all’esito della quale può

stabilire se il processo davanti a sé deve andare avanti

anche nel momento in cui pende il regolamento di

giurisdizione o deve essere sospeso nell’attesa che le sez

unite della corte di cassazione si pronunzino sul

regolamento. Il regolamento di giurisdizione a differenza del

regolamento di competenza non è un mezzo di

impugnazione. Il regolamento di giurisdizione è uno

strumento preventivo perché previene la decisione, e porta

direttamente alla fonte regolatrice delle questioni di

giurisdizione, la questione che è sorta ai sensi dell’art 37 nel

processo di 1 grado. La prima parte dell’art 41 stabilisce con

una formula, oggetto di molteplici sentenze, che il

regolamento di giurisdizione può essere proposto finchè la

causa non sia decisa nel merito in primo grado. In primo

grado è la cosa piu’ semplice da dire e cioè non è possibile

proporre il regolamento di giurisdizione in appello!!! I

problemi iniziano relativamente all’interpretazione della

locuzione “finchè la causa non sia decisa nel merito”.

Secondo una prima lettura, tale locuzione si deve intendere

nel seguente significato :”finchè il giudice di primo grado

non abbia emanato una decisione di merito”. Secondo altra

lettura invece bisogna cosi’ interpretare: “finchè il giudice

non abbia emanato una decisione nel corso del

giudizio di merito di primo grado”. Le due letture sono

diverse, ma muovono dallo stesso oggetto. La prima lettura

dice che, se nel corso del giudizio di primo grado il giudice

ha già emanato delle decisioni non di merito ma di rito, ivi

compresa una decisione sulla giurisdizione, il regolamento

di giurisd è ancora proponibile. La lettura numero 2 dice

invece che la parola merito va letta dopo primo grado per

cui qualunque decisione di rito o di merito intervenuta nel

giudizio di primo grado osta al regolamento di giurisdizione.

Sono due letture diverse che comportano conseguenza

diverse. Secondo la prima lettuta posso proporre il

regolamento di giurisd fino a quando il giudice di primo

grado non abbia emesso pronunzie di merito. La

conseguenza di questa prima lettura è che se il regolamento

di giurisdizione è proponibile, possono concorrere

teoricamente tre processi, il processo di primo grado, quello

per regolamento di giurisdizione, il processo di

impugnazione contro la decisione di rito non definitiva che

non osta alla proposizione del regolamento di giurisdizione.

La seconda lettura invece inibisce il regolamento di

giurisdizione in presenza di qualsiasi decisione di rito o di

merito. Qual è la lettura giusta tra tutte e due? La lettura

numero 1 è quella che la giurisprudenza ha preferito fino

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A.A. 2017-2018
6 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher lucagiordano1989 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof De Santis Francesco.