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Lezione n°15
Il regolamento di giurisdizione
La questione di giurisdizione è una questione pregiudiziale
di rito, la prima tra tutte le questioni sulla quale il giudice
può pronunziarsi o in limine litis cioè subito, o non appena il
processo è iniziato, oppure può rinviarne la decisione alla
conclusione della controversia, dopo l’espletamento della
fase istruttoria, decidendo assieme questioni di rito e
questioni di merito, avendo cura però di mantenere
inalterato l’ordine logico della decisione. Se il giudice decide
di risolvere la questione in limine litis cioè, prima di
consentire che il processo vada avanti per lo svolgimento
della fase istruttoria, dovrà rimettere la causa in decisione
con una pronunzia definitiva o non definitiva. Definitiva, il
processo si chiude davanti a lui, non definitiva, il processo
può seguire davanti a lui. L’art 37 dice che il difetto di
giurisdizione è rilevabile anche d’ufficio IN OGNI STATO E
GRADO DEL PROCESSO. Tale norma va oggi interpretata
in un senso del tutto particolare cioè, il difetto è si rilevabile
dal giudice in ogni stato e grado del processo ma a
condizione che sulla giurisdizione non si sia formato il
giudicato esplicito o implicito, cioè se nel corso del primo
grado di giudizio è stata sollevata la questione di
giurisdizione ed il giudice abbia deciso esplicitamente sulla
giurisd. è necessario che quella esplicita decisione sia
impugnata con l’appello. Se essa contrariamente non viene
impugnata, quella decisione passa in giudicato. La parte
dell’art 37 dove dice che la questione di giurisd. può essere
rilevata anche
d’ufficio, deve essere letta aggiungendo “fatti salvi gli effetti
del giudicato”. Che cos’è il regolamento di giurisdizione?
ART 41, 1 COMMA e art 367. (Leggi). Il regolamento di
giurisd è un mezzo preventivo cioè è un mezzo che
consente alle parti di sottoporre la questione di giurisdizione
immediatamente alla decisone all’organo supremo, ossia
alle sez unite della corte di cassazione. Ciò vuol dire che
tale regolamento è uno strumento che non può’ attendere,
per essere proposto, la decisione di primo grado, cioè esso
va proposto dalle parti prima che il giudice decide, e in qst
caso, la parte che vi ha interesse presenta il ricorso in
cassazione e lo notifica alle altre parti del processo e dopo
averlo notificato compie due attività: deposita il ricorso per
cassazione nella cancelleria della corte di cassazione ma,
una copia il ricorrente la deposita anche nella cancelleria del
giudice della controversia nell’ambito della quale è stato
proposto il regolamento di giurisdizione, affinchè il giudice di
primo grado possa prendere conoscenza del ricorso per
regolamento di giurisdizione e se non ritiene la questione
manifestamente inammissibile o infondata, in quel caso può
sospendere il giudizio di merito. Quindi il 367 è una norma
di raccordo tra il giudizio di merito di primo grado ed il
giudizio per regolamento di giurisd che si svolge davanti alla
corte di cassazione. Essendo la questione di giurisd una
questione pregiudiziale di rito, in quanto investe il
presupposto per la valida instaurazione del processo, il
legislatore si è dovuto porre il problema di che cosa accade
se il processo di primo grado va avanti e va avanti anche
quello dinanzi alla corte di cassazione per regolamento di
giurisd e dopo un anno la corte di cassazione
dice che non c’è la giurisdizione. A quel punto è evidente
che tutto ciò che è stato compiuto davanti al giudice di primo
grado perde effetto. Ecco allora che il legislatore ha trovato
questa soluzione di mediazione. È il giudice di primo grado
a fare una valutazione sommaria relativamente al
regolamento di giurisdizione, all’esito della quale può
stabilire se il processo davanti a sé deve andare avanti
anche nel momento in cui pende il regolamento di
giurisdizione o deve essere sospeso nell’attesa che le sez
unite della corte di cassazione si pronunzino sul
regolamento. Il regolamento di giurisdizione a differenza del
regolamento di competenza non è un mezzo di
impugnazione. Il regolamento di giurisdizione è uno
strumento preventivo perché previene la decisione, e porta
direttamente alla fonte regolatrice delle questioni di
giurisdizione, la questione che è sorta ai sensi dell’art 37 nel
processo di 1 grado. La prima parte dell’art 41 stabilisce con
una formula, oggetto di molteplici sentenze, che il
regolamento di giurisdizione può essere proposto finchè la
causa non sia decisa nel merito in primo grado. In primo
grado è la cosa piu’ semplice da dire e cioè non è possibile
proporre il regolamento di giurisdizione in appello!!! I
problemi iniziano relativamente all’interpretazione della
locuzione “finchè la causa non sia decisa nel merito”.
Secondo una prima lettura, tale locuzione si deve intendere
nel seguente significato :”finchè il giudice di primo grado
non abbia emanato una decisione di merito”. Secondo altra
lettura invece bisogna cosi’ interpretare: “finchè il giudice
non abbia emanato una decisione nel corso del
giudizio di merito di primo grado”. Le due letture sono
diverse, ma muovono dallo stesso oggetto. La prima lettura
dice che, se nel corso del giudizio di primo grado il giudice
ha già emanato delle decisioni non di merito ma di rito, ivi
compresa una decisione sulla giurisdizione, il regolamento
di giurisd è ancora proponibile. La lettura numero 2 dice
invece che la parola merito va letta dopo primo grado per
cui qualunque decisione di rito o di merito intervenuta nel
giudizio di primo grado osta al regolamento di giurisdizione.
Sono due letture diverse che comportano conseguenza
diverse. Secondo la prima lettuta posso proporre il
regolamento di giurisd fino a quando il giudice di primo
grado non abbia emesso pronunzie di merito. La
conseguenza di questa prima lettura è che se il regolamento
di giurisdizione è proponibile, possono concorrere
teoricamente tre processi, il processo di primo grado, quello
per regolamento di giurisdizione, il processo di
impugnazione contro la decisione di rito non definitiva che
non osta alla proposizione del regolamento di giurisdizione.
La seconda lettura invece inibisce il regolamento di
giurisdizione in presenza di qualsiasi decisione di rito o di
merito. Qual è la lettura giusta tra tutte e due? La lettura
numero 1 è quella che la giurisprudenza ha preferito fino