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Lezione 14 Giurisdizione
Riprendiamo il discorso sulla giurisdizione. Abbiamo detto finora che la giurisdizione indica la
potestà di decidere la controversia in capo al giudice e che per quanto riguarda il giudice
ordinario civile, i suoi poteri di decidere e dunque la sua giurisdizione, ai sensi dell’art.37 può
incontrare un doppio ordine di vincoli, quello derivante dalla giurisdizione riconosciuta ai giudici
speciali, cioè al giudice amm e al giudice contabile e quello derivante dalle attribuzioni
riconosciute alla P.A. Poi vi sono i limiti esterni che derivano dalla possibile concorrenza con la
giurisdizione italiana e di giurisdizioni estere. Abbiamo visto che quando ciò accade, se la
questione non è regolata da regolamenti comunitari ovvero da convenzioni bilaterali o
plurilaterali, allora entra in scena la legge italiana 218/1995, che contiene una disciplina
unilaterale della possibile concorrenza con giurisdizioni interne e con giurisdizioni estere, legge
che trova applicazione tutte le volte in cui non vi è un regolamento comunitario oppure una
convenzione internazionale che regoli i rapporti tra la giurisdizione italiana e quella di un paese
estero, che volta per volta viene in rilievo. Tale legge stabilisce quali sono i momenti di
collegamento che radicano il rapporto tra il convenuto straniero e la giurisd.italiana, momenti di
collegamento che si ragguagliano a tre situazioni ovvero al domicilio, alla residenza e al fatto
di avere un rappresentante in Italia. La disciplina che consente di navigare la giurisdizione
italiana è derogabile per accordo scritto, ma soltanto in relazione alle controversie aventi ad
oggetto diritti disponibili. Per contro la giurisdizione italiana può essere esplicitamente, con
atto scritto o implicitamente, cioè omettendo di formulare l’eccezione di difetto di giurisd.nel
primo atto difensivo, accertata dal convenuto straniero anche in relazione a controversie che
hanno ad oggetto diritti indisponibili. Dal punto di vista del giudice italiano, costui è
pienamente abilitato a decidere di controversie, vuoi che abbiano ad oggetto diritti disp., vuoi
che abbiano ad oggetto diritti indisp.
Questo è il quadro dei limiti alla giurisdizione del giudice ordinario, ossia in sintesi il profilo che
abbiamo definito statico della giurisdizione. Ora invece iniziamo a considerare il profilo
dinamico, cioè a considerare che cosa accade, quando la questione di giurisdizione viene in
rilievo nel processo, o per meglio dire, in quale maniera la questione di giurisdizione viene in
rilievo nel processo, chi la deve risolvere e con quale efficacia. Questo è il tema della nostra
lezione.
La sussistenza della giurisdizione è un presupposto necessario per la valida instaurazione del
processo e la decisione sulla giurisdizione è logicamente pregiudiziale, quindi viene prima di
ogni altra decisione che il giudice deve affrontare nel processo. Nell’ordine logico delle
questioni che il giudice deve affrontare al momento della decisione, la prima di tutte le
questioni, è quella di giurisdizione, nel senso che se non vi è la giurisdizione, è evidente che il
giudice null’altro può fare che dire non ho la giurisdizione. Dunque la questione di giurisdizione
assume un duplice connotato nel processo; essa è nello stesso tempo una questione
pregiudiziale e una questione di rito. E’ una questione pregiudiziale di rito o preliminare di rito,
assieme a tante altre questioni che pure sono preliminari di rito, ma fra tutte le preliminari di
rito, la questione di giurisd. è la più preliminare di tutte. Che cosa vuol dire questione
preliminare di rito? Perché è una giurisd. preliminare e una giurisdizione di rito? Iniziamo dalla
seconda. Dire che la giurisd. è una questione di rito significa che è una questione attinente al
processo e non al merito della controversia. Tutte le questioni che hanno ad oggetto la
circostanza che esiste o non esiste l’illecito e che il ricorrente abbia o non abbia diritto al
risarcimento del danno, sono tra le altre, le questioni di merito. Le questioni di rito sono quelle
che attengono al processo, alla sua instaurazione ad alla sua procedibilità. Le questioni di
merito sono quelle che attengono all’oggetto della controversia. Una corretta distinzione tra
questioni di rito e questioni di merito consente di iscrivere nella giusta luce, l’oggetto del
processo e i limiti del giudicato sostanziale. Dire che è sorta una questione di rito che il giudice
deve decidere, come può essere la questione di giurisd., vuol dire che il giudice deve
affrontare un passaggio insuperabile del
processo, perché deve dire se ha o non ha la potestà di decidere, quindi il passaggio è
insuperabile, ma rispetto alla domanda di tutela che gli è stata presentata, la decisione sulla
questione di rito, non ha nessuna concreta incidenza. In fondo il ricorrente ha chiesto al
giudice di condannare la P.A. al risarcimento del danno; concretamente al ricorrente poco
importa tutta la questione relativa al riparto della giurisdizione. E’ ovvio che si tratta di una
questione tanto importante che addirittura può dirimere le sorti di quel processo iniziato davanti
al giudice, ma dal punto di vista concreto e cioè dal punto di vista dell’art. 24 Cost., ciò che
interessa all’attore è avere il risarcimento del danno, il resto sono questioni giuridiche.
Decidere una questione di rito, vuol dire dunque emanare una decisione, che è una decisione
di rito, la quale non incide direttamente sull’oggetto concreto della tutela. Questo però non vuol
dire che la decisione di rito sia meno importante della decisione di merito; dal punto di vista
concreto lo è, perché l’attore vuole il risarcimento del danno, ma dal punto di vista del
processo può finire con l’essere tanto importante da inibire la decisione di merito, perché se il
giudice dichiara il proprio difetto di giurisdizione, egli si dovrà fermare a quel punto; il
risarcimento del danno l’attore non lo potrà ottenere più, almeno da quel giudice che ha
dichiarato il proprio difetto di giurisdizione. Il meccanismo processuale è molte volte dunque
servente rispetto alla tutele sostanziali, perché il diritto processuale non ha senso se non in
questa funzione servente, cioè serve ad ottenere dal giudice tutele di diritto sostanziale. Le
decisioni processuali quindi molte volte, impediscono al giudice di andare avanti e svolgere
quella che dovrebbe essere la funzione sua propria, cioè decidere nel merito. Un processo che
avesse come scopo una decisione di rito, sarebbe una contraddizione in termini, cioè sarebbe
una pura astrazione teorica. Tuttavia l’incidenza delle questioni di rito è tale che il processo, in
virtù di tali questioni, può essere inibito nel raggiungimento del suo scopo. La questione di rito
è quindi importante e la sua decisione è preliminare rispetto a quella di merito. La questione di
giurisdizione è la prima e dunque forse, la più importante delle questioni di rito. E’ una
questione
che, secondo quanto dispone l’art.37, può essere sollevata anche d’ufficio dal giudice in ogni
stato e grado del processo. Questa è una formula che letteralmente sembra significare una
cosa, ma nella lettura del diritto vivente, significa anche altra cosa. Ma che cosa vuol dire ciò
che letteralmente viene fuori dall’art.37? Vuol dire che l’eccezione avente ad oggetto il difetto
di giurisdizione, è un’eccezione c.d. in senso lato. Le eccezioni, cioè gli strumenti difensivi del
convenuto, si suddividono in eccezioni in senso stretto ed eccezioni in senso lato. Le eccezioni
possono essere di rito e di merito, cioè possono avere ad oggetto questioni processuali e di
merito. L’eccezione di difetto di giurisd. è un’eccezione processuale, un’eccezione di rito.
L’eccezione di prescrizione del credito dedotto in giudizio è un’eccezione di merito, perché
attiene non al processo ma all’oggetto della tutela. Le eccezioni di rito e di merito si
suddividono dunque in eccezioni in senso lato e in senso stretto. Le eccez. In senso stretto
sono quelle riservate alla parte, questo vuol dire che o l’eccezione viene esplicitamente
formulata dalla parte e allora il giudice deve prenderla in considerazione, cioè deve decidere
su di essa, oppure se la parte non formula l’eccezione e il giudice se ne accorge che c’è
materia per un’eccezione, non può rilevarla d’ufficio, ad es. l’eccezione di prescrizione. Il
credito prescritto come sappiamo è un’obbligazione naturale e la conseguenza
dell’obbligazione naturale è che il debitore può scegliere di adempiere o non adempiere, ma
una volta che ha scelto di adempiere non è ammessa la ripetizione dell’indebito. E’ questa la
motivazione per cui il giudice anche se vede l’eccezione di prescrizione non la può rilevare
d’ufficio. Invece le eccezioni sono in senso lato, quando anche il giudice, se le vede, le può
rilevare d’ufficio a prescindere dal fatto che una parte le abbia o non le abbia esplicitamente
sollevate. L’eccezione avente ad oggetto il difetto di giurisdizione, nell’ottica del 1 comma
dell’art.37 è un’eccezione di rito in senso lato. Ricordiamo che dal punto di vista della
nomenclatura, il rilievo è un’attività del giudice, l’eccezione della parte. Quello di cui all’art.37 è
dunque il rilievo del difetto di
giurisdizione, allorchè questo difetto abbia ad oggetto i rapporti tra giudice ordinario e P.A.
ovvero tra giudice ordinario e giudici speciali. Il regime processuale delle questioni di
giurisdizione di cui al primo comma dell’art 37, è un regime che riguarda il difetto di
giurisdizione interno all’ordinamento. Diciamo questo perché, nel caso di un difetto di giurisd. a
causa esterna ossia a causa di una possibile concorrenza di una giurisdizione straniera, la
norma di riferimento non è quella dell’art.37 1 comma, ma è quella dell’art.11 della l. 218/95, la
quale è un po’ diversa dalla disciplina dell’art 37. In riferimento all’art.11 il difetto di
giurisdizione viene invocato allorquando la giurisdizione italiana non si estende al convenuto
estero o apolide. “Rilevabilità del difetto di giurisdizione” è la rubrica dell’art 11. La rubrica
dell’art.37 è “Difetto di giurisdizione”. Il contenuto dell’art 11 viene fuori dalla maggiore
flessibilità della rubrica. E’ sancito che il difetto di giurisdizione può essere rilevato in
qualunque stato e grado del pro