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Lezione 14: Giurisdizione

Introduzione alla giurisdizione

Riprendiamo il discorso sulla giurisdizione. Abbiamo detto finora che la giurisdizione indica la potestà di decidere la controversia in capo al giudice e che per quanto riguarda il giudice ordinario civile, i suoi poteri di decidere e dunque la sua giurisdizione, ai sensi dell’art.37, può incontrare un doppio ordine di vincoli. Questi derivano dalla giurisdizione riconosciuta ai giudici speciali, cioè al giudice amministrativo e al giudice contabile, e dalle attribuzioni riconosciute alla P.A.

Vi sono poi i limiti esterni che derivano dalla possibile concorrenza con la giurisdizione italiana e giurisdizioni estere. Abbiamo visto che quando ciò accade, se la questione non è regolata da regolamenti comunitari ovvero da convenzioni bilaterali o plurilaterali, allora entra in scena la legge italiana 218/1995. Questa legge contiene una disciplina unilaterale della possibile concorrenza con giurisdizioni interne e con giurisdizioni estere. Essa trova applicazione tutte le volte in cui non vi è un regolamento comunitario oppure una convenzione internazionale che regoli i rapporti tra la giurisdizione italiana e quella di un paese estero che, volta per volta, viene in rilievo.

Momenti di collegamento e derogabilità

Tale legge stabilisce quali sono i momenti di collegamento che radicano il rapporto tra il convenuto straniero e la giurisdizione italiana, momenti di collegamento che si ragguagliano a tre situazioni: il domicilio, la residenza e il fatto di avere un rappresentante in Italia. La disciplina che consente di navigare la giurisdizione italiana è derogabile per accordo scritto, ma soltanto in relazione alle controversie aventi ad oggetto diritti disponibili.

Per contro, la giurisdizione italiana può essere esplicitamente, con atto scritto, o implicitamente accertata dal convenuto straniero, anche in relazione a controversie che hanno ad oggetto diritti indisponibili, omettendo di formulare l’eccezione di difetto di giurisdizione nel primo atto difensivo.

Il profilo statico e dinamico della giurisdizione

Dal punto di vista del giudice italiano, costui è pienamente abilitato a decidere di controversie sia che abbiano ad oggetto diritti disponibili, sia che abbiano ad oggetto diritti indisponibili. Questo è il quadro dei limiti alla giurisdizione del giudice ordinario, ossia il profilo che abbiamo definito statico della giurisdizione.

Ora invece iniziamo a considerare il profilo dinamico, cioè a considerare che cosa accade quando la questione di giurisdizione viene in rilievo nel processo. In quale maniera la questione di giurisdizione viene in rilievo nel processo, chi la deve risolvere e con quale efficacia. Questo è il tema della nostra lezione.

La questione di giurisdizione nel processo

La sussistenza della giurisdizione è un presupposto necessario per la valida instaurazione del processo e la decisione sulla giurisdizione è logicamente pregiudiziale, quindi viene prima di ogni altra decisione che il giudice deve affrontare nel processo. Nell’ordine logico delle questioni che il giudice deve affrontare al momento della decisione, la prima di tutte le questioni è quella di giurisdizione. Se non vi è la giurisdizione, è evidente che il giudice null’altro può fare che dire "non ho la giurisdizione".

Dunque, la questione di giurisdizione assume un duplice connotato nel processo; essa è nello stesso tempo una questione pregiudiziale e una questione di rito. È una questione pregiudiziale di rito o preliminare di rito. Tra tutte le preliminari di rito, la questione di giurisdizione è la più preliminare di tutte.

Questione preliminare di rito

Che cosa vuol dire questione preliminare di rito? Perché è una giurisdizione preliminare e una giurisdizione di rito? Iniziamo dalla seconda. Dire che la giurisdizione è una questione di rito significa che è una questione attinente al processo e non al merito della controversia. Tutte le questioni che hanno ad oggetto la circostanza che esiste o non esiste l’illecito e che il ricorrente abbia o non abbia diritto al risarcimento del danno, sono tra le altre, le questioni di merito.

Le questioni di rito sono quelle che attengono al processo, alla sua instaurazione e alla sua procedibilità. Le questioni di merito sono quelle che attengono all’oggetto della controversia. Una corretta distinzione tra questioni di rito e questioni di merito consente di iscrivere nella giusta luce l’oggetto del processo e i limiti del giudicato sostanziale.

Dire che è sorta una questione di rito che il giudice deve decidere, come può essere la questione di giurisdizione, vuol dire che il giudice deve affrontare un passaggio insuperabile del processo. Deve dire se ha o non ha la potestà di decidere, quindi il passaggio è insuperabile. Rispetto alla domanda di tutela che gli è stata presentata, la decisione sulla questione di rito non ha nessuna concreta incidenza.

In fondo, il ricorrente ha chiesto al giudice di condannare la P.A. al risarcimento del danno; concretamente al ricorrente poco importa tutta la questione relativa al riparto della giurisdizione. È ovvio che si tratta di una questione tanto importante che addirittura può dirimere le sorti di quel processo iniziato davanti al giudice, ma dal punto di vista concreto e cioè dal punto di vista dell’art. 24 Cost., ciò che interessa all’attore è avere il risarcimento del danno, il resto sono questioni giuridiche.

Decidere una questione di rito, vuol dire dunque emanare una decisione, che è una decisione di rito, la quale non incide direttamente sull’oggetto concreto della tutela. Questo però non vuol dire che la decisione di rito sia meno importante della decisione di merito; dal punto di vista concreto lo è, perché l’attore vuole il risarcimento del danno, ma dal punto di vista del...

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Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

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