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Lezione 14 Giurisdizione

Riprendiamo il discorso sulla giurisdizione. Abbiamo detto finora che la giurisdizione indica la

potestà di decidere la controversia in capo al giudice e che per quanto riguarda il giudice

ordinario civile, i suoi poteri di decidere e dunque la sua giurisdizione, ai sensi dell’art.37 può

incontrare un doppio ordine di vincoli, quello derivante dalla giurisdizione riconosciuta ai giudici

speciali, cioè al giudice amm e al giudice contabile e quello derivante dalle attribuzioni

riconosciute alla P.A. Poi vi sono i limiti esterni che derivano dalla possibile concorrenza con la

giurisdizione italiana e di giurisdizioni estere. Abbiamo visto che quando ciò accade, se la

questione non è regolata da regolamenti comunitari ovvero da convenzioni bilaterali o

plurilaterali, allora entra in scena la legge italiana 218/1995, che contiene una disciplina

unilaterale della possibile concorrenza con giurisdizioni interne e con giurisdizioni estere, legge

che trova applicazione tutte le volte in cui non vi è un regolamento comunitario oppure una

convenzione internazionale che regoli i rapporti tra la giurisdizione italiana e quella di un paese

estero, che volta per volta viene in rilievo. Tale legge stabilisce quali sono i momenti di

collegamento che radicano il rapporto tra il convenuto straniero e la giurisd.italiana, momenti di

collegamento che si ragguagliano a tre situazioni ovvero al domicilio, alla residenza e al fatto

di avere un rappresentante in Italia. La disciplina che consente di navigare la giurisdizione

italiana è derogabile per accordo scritto, ma soltanto in relazione alle controversie aventi ad

oggetto diritti disponibili. Per contro la giurisdizione italiana può essere esplicitamente, con

atto scritto o implicitamente, cioè omettendo di formulare l’eccezione di difetto di giurisd.nel

primo atto difensivo, accertata dal convenuto straniero anche in relazione a controversie che

hanno ad oggetto diritti indisponibili. Dal punto di vista del giudice italiano, costui è

pienamente abilitato a decidere di controversie, vuoi che abbiano ad oggetto diritti disp., vuoi

che abbiano ad oggetto diritti indisp.

Questo è il quadro dei limiti alla giurisdizione del giudice ordinario, ossia in sintesi il profilo che

abbiamo definito statico della giurisdizione. Ora invece iniziamo a considerare il profilo

dinamico, cioè a considerare che cosa accade, quando la questione di giurisdizione viene in

rilievo nel processo, o per meglio dire, in quale maniera la questione di giurisdizione viene in

rilievo nel processo, chi la deve risolvere e con quale efficacia. Questo è il tema della nostra

lezione.

La sussistenza della giurisdizione è un presupposto necessario per la valida instaurazione del

processo e la decisione sulla giurisdizione è logicamente pregiudiziale, quindi viene prima di

ogni altra decisione che il giudice deve affrontare nel processo. Nell’ordine logico delle

questioni che il giudice deve affrontare al momento della decisione, la prima di tutte le

questioni, è quella di giurisdizione, nel senso che se non vi è la giurisdizione, è evidente che il

giudice null’altro può fare che dire non ho la giurisdizione. Dunque la questione di giurisdizione

assume un duplice connotato nel processo; essa è nello stesso tempo una questione

pregiudiziale e una questione di rito. E’ una questione pregiudiziale di rito o preliminare di rito,

assieme a tante altre questioni che pure sono preliminari di rito, ma fra tutte le preliminari di

rito, la questione di giurisd. è la più preliminare di tutte. Che cosa vuol dire questione

preliminare di rito? Perché è una giurisd. preliminare e una giurisdizione di rito? Iniziamo dalla

seconda. Dire che la giurisd. è una questione di rito significa che è una questione attinente al

processo e non al merito della controversia. Tutte le questioni che hanno ad oggetto la

circostanza che esiste o non esiste l’illecito e che il ricorrente abbia o non abbia diritto al

risarcimento del danno, sono tra le altre, le questioni di merito. Le questioni di rito sono quelle

che attengono al processo, alla sua instaurazione ad alla sua procedibilità. Le questioni di

merito sono quelle che attengono all’oggetto della controversia. Una corretta distinzione tra

questioni di rito e questioni di merito consente di iscrivere nella giusta luce, l’oggetto del

processo e i limiti del giudicato sostanziale. Dire che è sorta una questione di rito che il giudice

deve decidere, come può essere la questione di giurisd., vuol dire che il giudice deve

affrontare un passaggio insuperabile del

processo, perché deve dire se ha o non ha la potestà di decidere, quindi il passaggio è

insuperabile, ma rispetto alla domanda di tutela che gli è stata presentata, la decisione sulla

questione di rito, non ha nessuna concreta incidenza. In fondo il ricorrente ha chiesto al

giudice di condannare la P.A. al risarcimento del danno; concretamente al ricorrente poco

importa tutta la questione relativa al riparto della giurisdizione. E’ ovvio che si tratta di una

questione tanto importante che addirittura può dirimere le sorti di quel processo iniziato davanti

al giudice, ma dal punto di vista concreto e cioè dal punto di vista dell’art. 24 Cost., ciò che

interessa all’attore è avere il risarcimento del danno, il resto sono questioni giuridiche.

Decidere una questione di rito, vuol dire dunque emanare una decisione, che è una decisione

di rito, la quale non incide direttamente sull’oggetto concreto della tutela. Questo però non vuol

dire che la decisione di rito sia meno importante della decisione di merito; dal punto di vista

concreto lo è, perché l’attore vuole il risarcimento del danno, ma dal punto di vista del

processo può finire con l’essere tanto importante da inibire la decisione di merito, perché se il

giudice dichiara il proprio difetto di giurisdizione, egli si dovrà fermare a quel punto; il

risarcimento del danno l’attore non lo potrà ottenere più, almeno da quel giudice che ha

dichiarato il proprio difetto di giurisdizione. Il meccanismo processuale è molte volte dunque

servente rispetto alla tutele sostanziali, perché il diritto processuale non ha senso se non in

questa funzione servente, cioè serve ad ottenere dal giudice tutele di diritto sostanziale. Le

decisioni processuali quindi molte volte, impediscono al giudice di andare avanti e svolgere

quella che dovrebbe essere la funzione sua propria, cioè decidere nel merito. Un processo che

avesse come scopo una decisione di rito, sarebbe una contraddizione in termini, cioè sarebbe

una pura astrazione teorica. Tuttavia l’incidenza delle questioni di rito è tale che il processo, in

virtù di tali questioni, può essere inibito nel raggiungimento del suo scopo. La questione di rito

è quindi importante e la sua decisione è preliminare rispetto a quella di merito. La questione di

giurisdizione è la prima e dunque forse, la più importante delle questioni di rito. E’ una

questione

che, secondo quanto dispone l’art.37, può essere sollevata anche d’ufficio dal giudice in ogni

stato e grado del processo. Questa è una formula che letteralmente sembra significare una

cosa, ma nella lettura del diritto vivente, significa anche altra cosa. Ma che cosa vuol dire ciò

che letteralmente viene fuori dall’art.37? Vuol dire che l’eccezione avente ad oggetto il difetto

di giurisdizione, è un’eccezione c.d. in senso lato. Le eccezioni, cioè gli strumenti difensivi del

convenuto, si suddividono in eccezioni in senso stretto ed eccezioni in senso lato. Le eccezioni

possono essere di rito e di merito, cioè possono avere ad oggetto questioni processuali e di

merito. L’eccezione di difetto di giurisd. è un’eccezione processuale, un’eccezione di rito.

L’eccezione di prescrizione del credito dedotto in giudizio è un’eccezione di merito, perché

attiene non al processo ma all’oggetto della tutela. Le eccezioni di rito e di merito si

suddividono dunque in eccezioni in senso lato e in senso stretto. Le eccez. In senso stretto

sono quelle riservate alla parte, questo vuol dire che o l’eccezione viene esplicitamente

formulata dalla parte e allora il giudice deve prenderla in considerazione, cioè deve decidere

su di essa, oppure se la parte non formula l’eccezione e il giudice se ne accorge che c’è

materia per un’eccezione, non può rilevarla d’ufficio, ad es. l’eccezione di prescrizione. Il

credito prescritto come sappiamo è un’obbligazione naturale e la conseguenza

dell’obbligazione naturale è che il debitore può scegliere di adempiere o non adempiere, ma

una volta che ha scelto di adempiere non è ammessa la ripetizione dell’indebito. E’ questa la

motivazione per cui il giudice anche se vede l’eccezione di prescrizione non la può rilevare

d’ufficio. Invece le eccezioni sono in senso lato, quando anche il giudice, se le vede, le può

rilevare d’ufficio a prescindere dal fatto che una parte le abbia o non le abbia esplicitamente

sollevate. L’eccezione avente ad oggetto il difetto di giurisdizione, nell’ottica del 1 comma

dell’art.37 è un’eccezione di rito in senso lato. Ricordiamo che dal punto di vista della

nomenclatura, il rilievo è un’attività del giudice, l’eccezione della parte. Quello di cui all’art.37 è

dunque il rilievo del difetto di

giurisdizione, allorchè questo difetto abbia ad oggetto i rapporti tra giudice ordinario e P.A.

ovvero tra giudice ordinario e giudici speciali. Il regime processuale delle questioni di

giurisdizione di cui al primo comma dell’art 37, è un regime che riguarda il difetto di

giurisdizione interno all’ordinamento. Diciamo questo perché, nel caso di un difetto di giurisd. a

causa esterna ossia a causa di una possibile concorrenza di una giurisdizione straniera, la

norma di riferimento non è quella dell’art.37 1 comma, ma è quella dell’art.11 della l. 218/95, la

quale è un po’ diversa dalla disciplina dell’art 37. In riferimento all’art.11 il difetto di

giurisdizione viene invocato allorquando la giurisdizione italiana non si estende al convenuto

estero o apolide. “Rilevabilità del difetto di giurisdizione” è la rubrica dell’art 11. La rubrica

dell’art.37 è “Difetto di giurisdizione”. Il contenuto dell’art 11 viene fuori dalla maggiore

flessibilità della rubrica. E’ sancito che il difetto di giurisdizione può essere rilevato in

qualunque stato e grado del pro

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A.A. 2017-2018
8 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher lucagiordano1989 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Salerno o del prof De Santis Francesco.