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Il conflitto virtuale di competenza può sorgere soltanto sui motivi di incompetenza per materia e per
territorio inderogabile.
Il giudice che solleva il regolamento di competenza d’ufficio ai sensi dell’art. 45 lo deve fare nei
limiti temporali della prima udienza che si svolge davanti a lui perché, altrimenti, ogni rilievo
officioso della propria competenza gli è precluso. In realtà sollevare il regolamento di competenza
d’ufficio non equivale a pronunciarsi sulla competenza perché, se così non fosse, non saremmo
più in presenza di un conflitto virtuale, bensì reale. Ciò, dunque, equivale certamente a ritenersi
incompetente per materia o territorio inderogabile perché, altrimenti, quel giudice non proporrebbe
il regolamento.
La giurisprudenza dice che il giudice di merito può sollevare il regolamento d’ufficio entro il limite
della prima udienza che si svolge davanti a lui allo stesso modo in cui, ai sensi dell’art. 38, terzo
comma, il giudice può rilevare d’ufficio la sua incompetenza per materia, per territorio inderogabile
o per valore nei limiti dell’udienza di cui all’art. 183 cpc, la prima udienza che si svolge davanti a
lui.
Il regolamento di competenza ad istanza di parte è un mezzo di impugnazione che ha ad oggetto,
ovvero che può avere ad oggetto, soltanto decisioni sulla competenza in senso negativo o in senso
positivo: cioè decisioni con le quali si dichiara l’incompetenza del giudice ovvero decisioni con le
quali si dichiara la competenza del giudice.
In alcuni casi il regolamento di competenza è l’unico mezzo di impugnazione possibile: ciò
accade quando il provvedimento si sia pronunziato esclusivamente sulla competenza affermandola
o negandola, ed assumendo proprio per il fatto che si è pronunziato solo sulla competenza, la
forma dell’ordinanza.
Nei casi in cui il provvedimento sia pronunziato sulla competenza e anche sul merito il
regolamento concorre con l’impugnazione ordinaria: la parte può scegliere se proporre il
regolamento di competenza relativamente al solo capo della sentenza che abbia deciso sulla
competenza oppure se proporre appello ed impugnare l’intera sentenza, sia per la parte che abbia
deciso sulla competenza sia per la parte che abbia deciso sul merito.
Egualmente, il regolamento di competenza può concorrere con l’appello tutte le volte in cui il
provvedimento abbia deciso la questione di competenza oppure un’altra questione processuale, in
primo luogo la questione di giurisdizione, affermando la giurisdizione del giudice adito: se il giudice
dichiarasse il difetto di giurisdizione di certo non potrebbe pronunciare sulla competenza né in
senso affermativo, né in senso negativo.
Occorre soffermarsi più specificamente sull’art. 43 cpc, in particolare sulla maniera con la quale il
regolamento di competenza concorre con l’impugnazione ordinaria nei casi in cui il regolamento è
facoltativo. Quando, cioè, il regolamento può essere sperimentato per la sola parte relativa alla
competenza oppure può non essere sperimentato e la parte decide di proporre appello
impugnando l’intera sentenza: ciò perché mentre il regolamento di competenza è un mezzo di
impugnazione a critica vincolata (cioè si possono impugnare soltanto i capi della decisione che
riguardano la competenza), l’appello è IL mezzo di impugnazione a critica libera (con l’appello si
può portare alla cognizione del giudice di secondo grado l’intera materia decisa dal giudice di
primo grado, ivi compresa l’eccezione di incompetenza).
La parte che sceglie di proporre il regolamento di competenza non può poi proporre l’appello. La
parte che propone l’appello non può poi proporre il regolamento in quanto proponendo l’appello ha
già consumato la sua impugnazione anche sulla competenza potendosi, con l’appello, impugnare
sia le parti che riguardano la competenza, sia le parti che riguardano il merito.
Allora l’ipotesi di concorso tra i due mezzi d’impugnazione, regolata dall’art. 43, è l’ipotesi in cui
una parte propone il regolamento relativamente alla sola decisione di competenza e l’altra parte
propone l’appello impugnando, se del caso, sia la decisione sulla competenza sia quella sul
merito.
Col regolamento di competenza non si possono impugnare le decisioni sul merito mentre,
con l’appello, si possono impugnare decisioni sul merito e decisioni sulla competenza:
mentre si possono impugnare decisioni sul merito senza impugnare decisioni sulla
competenza, non si possono impugnare decisioni sulla competenza senza impugnare
anche decisioni sul merito.
L’ipotesi dell’art. 43 si relaziona al caso in cui una parte propone regolamento di competenza e
un’altra parte propone l’appello, l’ipotesi del concorso quando i due mezzi vengono proposti
coevamente ad opera di parti diverse (la stessa parte non può proporre entrambi). Deve essere
regolata, pertanto, sulla base di criteri logici.
Quando analizziamo la disposizione dell’art. 43 dobbiamo tenere presente che è una di quelle
ipotesi che si possono verificare nel processo in cui la disciplina deve ragguagliarsi a una
valutazione di carattere logico. La logica che sorregge questa disciplina è quella della preliminarità,
cioè del rapporto che si pone tra le questioni da decidere.
E’ ovvio che se la decisione di una questione è preliminare o pregiudiziale rispetto alla decisione
delle altre, dal punto di vista temporale, deve essere data priorità alla prima decisione perché
logicamente non ha senso consentire la decisione della seconda se poi quella decisione può
essere risolta dalla decisione sulla prima questione.
Ecco la ragione per la quale nel concorso dei due mezzi d’impugnazione che aprono, peraltro, due
processi diversi (uno davanti alla Corte di Cassazione e l’altro davanti alla Corte d’Appello, se si
tratta di appello): questi due diversi processi devono rapportarsi tra loro secondo un criterio di
ordine logico e tale criterio è quello dell’art. 43 cpc.
Se viene proposto il regolamento di competenza prima della proposizione dell’appello, come
mezzo di impugnazione ordinaria, il termine per proporre il mezzo di impugnazione ordinaria
rimane sospeso per tutto il tempo occorrente alla decisione sul regolamento di competenza.
Questo perché se la Corte di Cassazione, all’esito del giudizio per regolamento di competenza,
decidesse che era errata la valutazione di competenza, cioè non era il giudice adito a doversi
pronunziare ma un altro giudice, è chiaro che tutto ciò che è stato svolto davanti al giudice
incompetente rimane travolto: il processo deve tornare al giudice competente.
Ciò non possiamo saperlo fin quando la Cassazione non ha deciso sul regolamento, regolando la
competenza per quella determinata controversia con efficacia vincolante per tutti i giudici
dell’ordinamento.
Per contro, nell’ipotesi in cui ad essere proposta prima è l’impugnazione ordinaria, dice l’art. 43, si
applica l’art. 48 che parla di sospensione dei processi: quindi il processo d’appello è già iniziato,
ma poiché bisogna dare la priorità logica, prima ancora che temporale, alla decisione sulla
competenza, è il processo d’appello che deve restare sospeso per il tempo necessario alla
decisione sul regolamento di competenza da parte della Corte di Cassazione.
LEGGE ART. 43 CPC; LEGGE ART. 48 CPC: “l’ordinanza che richiede il regolamento” è quella
dell’articolo 45 con cui il giudice solleva la questione d’ufficio.
Il punto finale di ogni decisione sulla competenza è la Corte di Cassazione alla quale, la questione
di competenza, può arrivare in tre modi: regolamento di competenza necessario o facoltativo;
regolamento di competenza d’ufficio, che non è mezzo d’impugnazione; impugnazione ordinaria ai
sensi dell’art. 360, n. 2 cpc.
L’ipotesi del regolamento ad istanza di parte o d’ufficio consente di enucleare la questione di
competenza e di regolarla prima che si decida, in ogni caso, sul merito: la proposizione dell’istanza
di regolamento di competenza sospende il processo di merito e quindi inibisce che si decida sul
merito, o meglio, che si formi un giudicato di merito prima che la Cassazione abbia regolato la
competenza.
E’, dunque, un mezzo di impugnazione per saltum, cioè che porta la questione alla cognizione
della Cassazione al di là del sistema normale di giurisdizione. Quando, invece, si tratta del
regolamento d’ufficio, la questione arriva alla Cassazione perché le si chiede di risolvere il conflitto.
Quando la questione di competenza perviene alla Cassazione nei modi ordinari vale il sistema
normale delle impugnazioni: può darsi che ci sia già stata una decisione di merito anche in appello
e che la questione di competenza si sia trascinata avanti per entrambi i gradi di merito e le parti
ripropongono la questione anche attraverso il ricorso per Cassazione.
In tutti e tre i casi la pronunzia della Cassazione assume sempre la medesima valenza e la
medesima efficacia: potrà trattarsi, a seconda dei casi, di un’ordinanza oppure di una sentenza
(quando la Cassazione oltre a regolare la competenza decide anche altri motivi di ricorso
congiuntamente proposti dalle parti) ma, in ogni caso, il meccanismo della regolazione della
competenza è sempre il medesimo.
La pronunzia della Cassazione regola la competenza ed ha un’efficacia pan processuale: vincola
tutti i giudici dell’ordinamento ai quali la medesima domanda dovesse, eventualmente, essere
riproposta.
Cosa accade dopo il provvedimento col quale la Cassazione ha regolato la competenza e la causa
deve tornare al giudice che la Corte indica come competente?
Se la Corte conferma la competenza non si pongono problemi. Se conferma la competenza ed il
giudice si è già pronunciato nel merito, quest’ultima decisione resta ferma: il processo d’appello
che fosse sospeso, riprenderà a decorrere.
Quando la Cassazione non conferma la competenza vale ciò che dispone il secondo comma
dell’art. 49: in questo caso il meccanismo messo in atto dall’ordinanza con la quale la Corte dà i
provvedimenti necessari per proseguire il processo davanti al giudice che dice essere competente,
può condurre al travolgimento di tutto ciò che nel frattempo fosse stato compiuto davanti al giudice
che era incompetente. E’ la Cassazione che ha individuato in maniera non più contestabile il
giudice competente: il processo riprende davanti a quel giudice e sarà la