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Appunti degli studenti per corsi ed esami del Prof. Oliva Nadia

Dal corso del Prof. N. Oliva

Università Università telematica "Giustino Fortunato" di Benevento

Appunti esame
Appunti di Diritto penale. Presupposti teorici e politico-criminali del sistema sanzionatorio vigente. Sanzione penale: strumento di afflizione. MA il momento afflittivo può essere strumentalizzato per il ragg di fini diversi, che mutano in funzione delle più generali concezioni della società e dello Stato che via via emergono nel corso dell’evoluzione storica. Oggi il concetto di sanzione si estende sino a ricompr le misure di sicurezza: misure ulteriori, che conseguono pur sempre alla commissione di un reato, ma la cui funzione consiste nel risocializzare l’autore di un reato in quanto soggetto socialmente pericoloso. Tre fondamentali idee guida: - retribuizione, ossia compensazione per il male commesso; evoca l’idea di proporzione; - prevenzione generale: la minaccia della pena serve a distogliere la generalità dei consociati dalla commissione di fatti socialmente dannosi [controspinta alla spinta criminosa e orientamento culturale della condotta dei consociati]; - prevenzione sociale: l’inflizione della a un det soggetto serve a evitare che questo compia in futuro altri reati [emenda morale vs risocializzazione].
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Appunti di Diritto penale. Concorso di reati e concorso di norme. Concorso di reati. Può accadere che nei cfr di una medesima condotta confluiscano più norme incriminatrici: questa confluenza può dare vita a un v e p concorso di reati oppure ad un concorso apparente di norme. Nell’ambito del concorso di reati distinguiamo - il concorso formale: quando un soggetto con una sola azione/omissione commette più reati; - dal concorso materiale: quando un soggetto con più azioni/omissioni commette più reati. In entrambi i casi: pluralità di reati. In astratto sono possibili diverse tipologie di discipline del concorso di reati, ispirati a principi diversi: - pr. di assorbimento: si applica solo la pena per il reato più grave - pr. del cumulo materiale delle pene: si applica la somma delle pene previste per i singoli reati, considerata “pena unica” (v. art. 73/1), eventualmente con dei temperamenti (v. artt. 71 s) - pr. del cumulo giuridico: si applica una pena inferiore alla somma delle diverse pene, calcolata secondo un criterio proporzionale rispetto alla pena prevista per il reato più grave. L'art. 81 riguarda le principali ipotesi di concorso di reati alle quali si applica il pr. del cumulo giuridico; anche altre ipotesi di cumulo giuridico sono previste dalla legge (v. postea).
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Appunti di Deontologia forense. Ordinamento forense. Disposizioni valide per tutte le professioni intellettuali: artt. 2229-2238 cc. No definizione codicistica, ma le caratteristiche comuni sono: personalità dell’attività, abitualità della prestazione, autonomia, libertà, funzione sociale svolta, autonomia degli organi professionali. L’indipendenza non è una caratteristica comune: esistono professionisti che svolgono l’attività in rapporto di subordinazione (es. medici e giornalisti), ma anche in tal caso deve essere assicurata l’autonomia degli organi professionali. Però: l’indipendenza è essenziale nella professione di avvocato, come ripetutamente affermato nella nuova legge e nel codice deontologico. Libera professione intellettuale può esser definita come: attività organizzata personalmente, nel rispetto dei fini sociali a essa ricollegati, disciplinata con l’iscrizione in un albo, nell’autonomia degli enti professionali. Ordinamento professionale: organizzazione comprendente la totalità delle norme che regolano una determinata attività (significato oggettivo). Ordine o Collegio: la struttura formale, cioè la personalizzazione del gruppo che svolge l’attività (significato soggettivo). Tra le professioni intellettuali, la professione forense ha la regolamentazione più antica. - prima legge sugli avvocati: 1874 - legge del 1926 - r.d.l. 1578/1933 (conv. in l. 36/1934) cui ha fatto seguito il regolamento di attuazione (r.d. 37/1934): rimasta in vigore fino alla - L. 247/2012 del 31-12-2012 che costituisce la Nuova legge professionale forense pubblicata nella G.U. il 18-01-2013 e in vigore dal 2 febbraio 2013.
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Appunti di Diritto Diritto processuale civile sulla base del cap. 1: Caratteri generali del diritto processuale penale: insieme di norme che disciplinano l’applicazione della sanzione penale, nel rispetto dei diritti e degli interessi delle parti. Accertare: I) se si è verificato un fatto di reato (per come previsto dalla legge penale); II) se è stato commesso dall’imputato; III) la sanzione più idonea alle circostanze del reato. Processo: solo una fase del procedimento→Procedimento = sequenza ordinata di atti, ciascuno dei quali rappresenta la conseguenza dell’atto precedente e la premessa dell’atto successivo, il quale si conclude con l’emanazione della sentenza, che accerta la realizzazione del fatto di reato; Processo: rappresenta solo la fase del contraddittorio delle parti, fase in cui le parti, scambiandosi reciprocamente domande, arrivano alla ricostruzione dei fatti. Prende avvio dopo la fase delle indagini, a seguito della contestazione operata dal PM (esercizio dell’azione penale)
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Appunti di Diritto Diritto processuale civile sulla base del Cap. 1 - La struttura fondamentale del processo. Introduzione: nozione del processo, le fonti e la storia. Secondo una nozione provvisoria, il processo potrebbe essere descritto come una serie di atti e comportamenti, mediante i quali due o più parti sottopongono una controversia alla decisione di un terzo imparziale, ossia il giudice. Il processo serve a risolvere una controversia (un conflitto fra più pretese che abbiano rilievo per il diritto) che non sia stata o non possa essere risolta attraverso un accordo tra le parti, e per la quale la parte lesa non voglia rinunciare ad una tutela giudiziaria. Nel processo andrà accertato il fatto e applicato il diritto mediante un iter al quale danno vita le due parti e il giudice. Nonostante chiunque possa godere della tutela giurisdizionale per un proprio diritto leso, al giorno d’oggi in molti casi di opta non per la strada del processo civile, ma sempre più per strade alternative.Il processo può essere visto: - come “cosa delle parti”: è visto come una gara o gioco tra le parti in cui il giudice si limita a registrare chi dei due abbia la meglio e chi perda; richiama storicamente il liberalismo classico, e vede il giudice in una posizione di assoluta neutralità, con il solo scopo di definire la lite raggiungendo un equilibrio. - come “cosa del giudice”: il giudice interviene attivamente, deve ricercare attivamente una giusta soluzione, e non è in questo caso assolutamente neutrale, in quanto egli sarà in qualche misura schierato in modo preferenziale per la parte che risulta portatrice di un interesse meritevole di maggiore tutela. Le regole procedurali sono costantemente alla ricerca di un equilibrio tra l’imparzialità del giudice e l’ottenimento di una giusta decisione.
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Dal corso del Prof. N. Oliva

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Appunti esame
Appunti di Diritto penale - Compendio nel diritto penale. Diritto penale: insieme di norme con le quali lo Stato, attraverso l’applicazione di una sanzione penale (“pena”, limitazione della libertà personale), garantisce la tutela di determinati diritti e libertà (tutela di un interesse pubblico: repressione e prevenzione di condotte a danno di interessi particolarmente rilevanti per l’ordinamento). Funzione preventiva→attraverso la previsione di una sanzione intende indirizzare il comportamento dei cittadini in un senso o in un altro. Funzione sanzionatoria→attraverso la pena vuole punire il comportamento dei cittadini Caratteristiche del diritto penale: - Diritto positivo: regolato attraverso norme scritte; - Diritto pubblico: interesse alla prevenzione e sanzione dei reati è un interesse pubblico; - Diritto autonomo: complesso di norme originario e completo, dotato di proprie regole e propri principi; - Sussidiarietà: extrema ratio (solo quando altre tipi di sanzioni non hanno garantito la tutela dell’interesse); - Frammentarietà: solo alcune condotte, realizzate in modo estremamente specifico, sono penalmente rile- vanti (vd principio di determinatezza e tipicità del diritto penale)→non coincide con il moralmente censurabile né con l’area del giuridicamente illecito; - Meritevolezza: solo per i diritti particolarmente rilevanti (di rilievo costituzionale)
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Appunti di Diritto ecclesiastico. Il diritto ecclesiastico: nozioni introduttive. Con l’espressione diritto ecclesiastico si intende il settore dell’ordinamento giuridico dello Stato che è volto alla disciplina del fenomeno religioso, in tutte le sue molteplici espressioni e manifestazioni, sia a carattere individuale sia a carattere collettivo. Preliminarmente occorre distinguere il diritto ecclesiastico dal diritto canonico: -il diritto ecclesiastico è un settore del diritto interno dello Stato: le norme del diritto ecclesiastico sono, cioè, prodotte dallo Stato (per quanto, talvolta, congiuntamente alle confessioni religiose, come nel caso della legislazione pattizia); -il diritto canonico è, invece, il diritto della Chiesa ed è costituito da norme poste dai competenti organi legislativi di un ordinamento esterno a quello dello Stato, rispetto ad esso originario e sovrano, destinate ad operare esclusivamente all’interno dell’ordinamento ecclesiale.
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Appunti di Diritto dell'Unione Europea. Il processo d'integrazione europea: genesi ed evoluzione. Le tappe del processo di integrazione europea. Il percorso di integrazione europea è segnato da 4 tappe principali: 1) l’introduzione di forme di cooperazione intergovernativa in settori determinati; 2) lo sviluppo del metodo comunitario (a partire dal 1950 con la “Dichiarazione Schuman”) che si concretizza nell’istituzione di tre Comunità europee in settori specifici: possono essere così sintetizzate: • la produzione di carbone e acciaio (CECA); • l’energia atomica (CEEA o Euratom); • il mercato comune in generale(CEE); 3) la progressiva valorizzazione del metodo comunitario, realizzata mediante l’unificazione degli organi delle tre Comunità europee, l’allargamento a nuovi Stati membri, l’ampliamento degli ambiti di intervento comunitario ed il rafforzamento dei poteri delle istituzioni comunitarie. Tale fase è segnata da una serie di tappe intermedie: • Atto Unico Europeo; • Trattato sull’Unione Europea o Trattato di Maastricht; • Trattato di Amsterdam; • Trattato di Nizza; 4) la riconduzione del processo di integrazione europea ad un ente unitario (l’Unione europea, che sostituisce la Comunità europea), per effetto dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona.
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Appunti di Diritto costituzionale. 1. Il diritto costituzionale. Il diritto costituzionale è la branca del diritto pubblico che si occupa dell'evoluzione e dell'organizzazione dello stato e dei rapporti tra autorità pubblica e individui. Appartiene al diritto costituzionale tutto ciò che ha ad oggetto la Costituzione, le leggi costituzionali e gli atti normativi e giurisprudenziali. Le origini del diritto costituzionale si possono individuare già nella Magna Charta Libertatum del 1215, le cui caratteristiche però sono stata concettualizzate successivamente nella letteratura politica e giuridica che si affermò in Inghilterra nel 1689 con il Bill of Rights, in Nord America con la Dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti del 1776 e In Francia con la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789.
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Appunti di Diritto processuale civile. Ordinamento giuridico: Il sistema di regole, modelli e schemi mediante i quali è organizzata una collettività e viene dunque regolato e diretto lo svolgimento della vita sociale costituisce l’ordinamento giuridico. L’ordinamento costituisce il diritto oggettivo di una collettività. Ordinamento giuridico dello Stato e la pluralità degli ordinamenti Tra tutte le collettività, importanza preminente assume la società politica. L’organizzazione promuove lo sviluppo e il benessere dei consociati e li protegge sia dalle aggressioni interne tra consociati stessi, sia da pericoli esterni. Oggi è centrale la nozione di Stato, che si identifica come una certa comunità di individui stanziata in un certo territorio, sul quale si dispiega la sovranità dello Stato ed organizzata in base ad un certo sistema di regole, ossia un ordinamento giuridico. Un ordinamento giuridico si dice originario, in quanto la sua organizzazione non è soggetto a nessun controllo di validità da parte di un’altra entità. Questo vale per i singoli Stati, per le organizzazioni internazionali, per la Chiesa Cattolica, per la Comunità Europea. Nella prospettiva della pluralità degli ordinamenti giuridici va valutata la soggezione di ciascun individuo alle regole di uno o più ordinamenti.
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Nel nostro ordinamento, non solo la dottrina ma anche il legislatore, ben presto si è dovuto adoperare per contrastare le importanti problematiche derivanti dall’uso e dal progressivo svilupparsi delle reti informatiche. Nel momento in cui vi è l’emanazione delle prime disposizioni di legge si è infatti passati dall’informatica giuridica al diritto dell’informatica, tali leggi, disciplinano la gestione degli elaboratori elettronici e del relativo software. Inoltre, il diritto dell’informatica rappresenta una novità nell’esperienza giuridica, e esprime carattere di complementarità rispetto all’informatica giuridica, infatti con il continuo evolversi della tecnologia, è cresciuta, l’esigenza di affiancare all’informatica giuridica un insieme di materie con spiccata valenza applicativa. Questa nuova disciplina, comprendente argomenti quali il diritto civile e penale delle telecomunicazioni, il diritto amministrativo delle reti e il diritto dei mezzi di informazione.
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Appunti di bilancio e principi contabili basati su appunti personali del publisher presi alle lezioni della prof. Oliva, dell’università degli Studi Telematica Giustino Fortunato - Unifortunato, facoltà di giurisprudenza. Scarica il file in formato PDF!
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