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CONTRAVVENZIONI
• Sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte, art. 35 c.p. Si differenzia dall’interdizione perché
sospende per un certo periodo.
• Sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, art. 35 bis c.p. Ratio: notevole disv
penale di alcune contravvenzioni.
COMUNE A DELITTI E CONTRAVVENZIONI
• Pubblicazione della sentenza penale di condanna, 36 c.p. Deve essere ordinata dal giudice e viene eseguita
mediante la pubblicaz, di regola per estratto, nei posti indicati dalla norma. Consegue alla condanna per delitti o
contravv nei casi stabiliti dalla legge. Ergastolo: affissione nel comune ove è stata pronunciata/fu commesso il
delitto/il condannato aveva residenza; nonché sul sito internet del ministero. La dottrina ha sollevato perplessità
in merito alla compatibilità con il 27, comma 3, Cost. 3
Pene sostitutive
L. 689/81. Espressione del convincimento che le pene detentive di breve durata siano inefficaci, desocializzanti e
criminogene.
Le sanzioni sostitutive sono: la semidetenzione, la libertà controllata e la pena pecuniaria (multa o ammenda a
seconda della specie di pena sostituita). Esse assolvono essenzialmente a una funz di intimidazione - ammonimento
→
e non desocializzazione più che recupero sociale, efficacia dissuasiva.
Le prime due sono autonome; la pena pecuniaria invece si sovrappone alle corrispondenti pene principali.
• Semidetenzione, art. 55 l. 689/81. Misura sostitutiva della pena detentiva fino a due anni. Contenuto parzialm
analogo a quello della semilibertà.
• Libertà controllata, art. 56 l. 689/81. Misura sostitutiva della pena detentiva fino a un anno. Contenuto
sanzionatorio non indifferente.
• Pena pecuniaria. Misura sostitutiva delle pene detentive fino a sei mesi.
Il ragguaglio fra le p principali e quelle sostitutive dipende dal tipo della sanzione sostitutiva (v norme). La legge fissa,
inoltre, le condizioni di operatività delle misure: oggettive (tipo di reato e pena in concreto irrogata) e soggettive
(es. precedente condanna superiore a due anni).
Possono essere applicate sia d’ufficio che su istanza di parte (patteggiamento). Sono fissati criteri guida che limitano
la discrezionalità giudiziale sia rispetto all’an che al quomodo.
In caso di inosservanza delle prescrizioni imposte possono essere revocate o convertite. È controverso se siano
passibili di sospensione condizionale. La sospensione, infatti, sarebbe incongrua rispetto alla funzione, cancellando i
vantaggi special preventivi e indebolendo il sistema sanzionatorio. 1
Misure alternative alla detenzione. [27, comma 3, Cost.] – l. ord penitenziario
Quali sono: affidamento in prova al servizio sociale, affidamento in prova per tossicodipendenti, detenzione
domiciliare, semilibertà, liberazione anticipata, permessi premio, 4 bis ord pen per i collaboratori di giustizia.
• Affidamento in prova al serv sociale, 47 l. ord pen. Presuppone quasi sempre l’inizio dell’esecuzione. Natura
ibrida. Viene definito probation penitenziario (dall’analogo istituto anglosassone). Presupp: pena detentiva
inflitta non superiore a tre anni. Il d.l. 146/13 ne ha introdotto una nuova hp per pene non superiori a quattro
anni. Contenuto: prescrizione imposte all’affidato, alcune delle quali soltanto sono espressamente previste,
mentre altre sono genericamente indicate nelle loro direttive di ordine generale. Perciò esse pongono problemi
di compatibilità con il 25, comma 2, Cost., laddove abbiano un contenuto concretamente afflittivo e non
agevolino in reinserimento [es. ‘svolgere attività o avere rapporti personali che possano occasionare il
compimento di reati’]. Comma 11: revoca quando il comportamento del soggetto contrario alla l o alle
prescrizioni appaia incompatibile con la prosecuzione della prova. dunque NON segue ipso iure alla commissione
di un reato o alla violazione di prescrizioni imposte. L’esito positivo, invece, estingue la pena e ogni altro effetto
penale. Ma NON le pene accessorie, né le obbligazioni civili.
• Affidamento in prova per tossicodipendenti o alcooldipendenti, 47 l. ord pen. HP particolare di affidamento in
prova. si applica su domanda dell’interessato che abbia in corso un programma di recupero o che intenda
sottoporvici e debba scontare una condanna entro il limite dei quattro anni. L’attività terapeutica viene
concordata con una unità sanitaria locale o con un ente privato, associazione o cooperativa ad hoc previsti. Ratio:
evitare conseguenze negative derivanti dalla interruzione del programma o dal mancato avvio dello stesso. Per
effetto del d.l. 146/13 può essere concessa più di due volte.
• Detenzione domiciliare, 47 ter l. ord pen. Modalità di esecuzione della pena per talune categorie di condannati
nei cfr dei quali la sanzione penale normalmente eseguita non svolgerebbe alcuna funzione risocializzante. Nel
disporla il trib di sorv stabilisce prescrizioni e modalità esecutive. Anche qui revoca in caso di incompatibilità fra
il comportamento del soggetto e la prosecuzione della misura. v. anche 286 bis c.p.p.: forma speciale di
detenzione domiciliare che riguarda i soggetti affetti da HIV o da grave immunodeficienza, che hanno in corso o
intendono sottoporsi a un percorso di cura.
• Semilibertà, 48 l. ord pen.: viene concesso al condannato o internato di trascorrere parte del giorno fuori
dall’istituto per sv attività lavorative, istruttive o cmq utili al reinserimento. Anche questa è una modalità di
1 Qual è la differenza rispetto alle pene sostitutive? Che quelle alternative integrano delle modalità di esecuzione della pena.
Credo che le sostitutive siano applicate dal giudice della cognizione, mentre le alternative da quello di sorveglianza. 4
esecuzione. Può essere concesso ab initio anche per le pene detentive di lunga durata. Anche questa revocata
se il sogg si dimostra inidoneo.
• Liberazione anticipata, 54 l. ord pen. Detrazione di 45 gg ogni sei mesi, quando il condannato alla pena det abbia
dato prova di partecipare all’opera di rieducazione, ai fini di un più efficace reinserimento. Rileva anche il tempo
trascorso in custodia caut e detenzione domiciliare. Carattere premiale delle riduzione di pena. Nel 2013 i gg
sono stati aumentati a 75, ma solo per due anni.
• Permessi premio. Funzione identica alle mis alternative. Si concedono ai condannati che abbiano tenuto una
regolare condotta (senso di resp e correttezza nella vita carceraria) e che non risultano socialmente pericolosi,
per consentire loro di coltivare interessi affettivi, culturali, di lavoro. L’esperienza dei permessi premio deve
essere seguita da educatori e ass sociali penitenziati, in collaborazione con gli operatori sociali del territorio.
4 bis l. ord pen. Riguarda i condannati appartenenti alla criminalità organizzata. La n è stata introdotta nel ’91. Essa
realizza un doppio binario fra condannati per reati comuni e condannati appartenenti alla criminalità organizzata ed
eversiva, fatte salve le eccezioni per coloro che collaborano con la giustizia e, a det condizioni, per coloro nei cfr dei
quali può escludersi in modo sicuro l’attuale esistenza di collegamenti con la criminalità organizzata. Si parla, a tale
riguardo, di reati ostativi. La n peraltro precisa che, ove ai det sia stata riconosciuta una delle circ att degli artt. 62 n
6, oppure 114 oppure 116 comma 2 c.p., i benefici possono essere concessi anche quando la collaborazione risulti
irrilevante, purché si possano escludere attuali collegam con la crim organizzata. anche nel caso dei delitti di
terrorismo, presupp per i benefici è che si possano escludere attuali collegam con la crim organizzata. Disciplina che
mira a costituire un deterrente c la pericolosità sociale di questi condannati e nel contempo incentivare con i benefici
l’uscita dall’associazione criminale. [RECENTEMENTE, IN TEMA, CORTE COST. 32/2020]
La commisurazione della pena, 133 c.p.
→
Premessa: carattere mobile delle pene vanno da un minimo ad un massimo legislativamente predeterminati;
inoltre talvolta la sanzione è prev in via alternativa: pena detentiva/pena pecuniaria, oppure, come abbiamo visto,
pena sostitutiva.
Commisurazione: determinazione, da parte del giudice, della quantità di pena da infliggere in concreto al reo tra il
minimo e il massimo edittali, nonché del tipo di sanzione.
132 c.p.: potere discrezionale del giudice, nei limiti stabiliti dalla legge – onere di motivazione. Ratio: il legislatore
è impotente nel fissare in linea generale e astratta tutte le sfumature di valore o disvalore del singolo episodio
→
criminoso perciò delega al giudice la considerazione di tutti gli aspetti del fatto rilevanti ai fini di un trattamento
penale sufficientemente individualizzato.
Problema: discrezionalità libera o vincolata? Si ritiene vincolata dai criteri legislativamente predeterminati. Vincoli:
cornice edittale, 133 c.p., obbligo di motivazione ex 132 c.p. Quindi tale discrezionalità si limiterebbe a proseguire
l’opera del legisl, concretizzandone la scelta e realizzandone i fini, in rapporto al fatto concreto oggetto di giudizio.
Compatibilità con la Cost.: il pr di legalità, infatti, come evidenziato da C Cost., NON osta all’attribuzione all’organo
giudicante di un adeguato potere discrezionale.
Nella prassi applicativa, tuttavia, il 132 c.p. è sostanzialmente lettera morta. Inoltre il 133 non fornisce indicazioni
univoche, perché fa riferimento a fattori che assumono un significato e una rilevanza diversi a seconda della finalità
prevalente che l’interprete assegni alla pena in sede commisurativa.
I criteri di commisurazione si distinguono in
• →
finalistici: il giudice si deve anzitutto preoccupare di indiv i fini da raggiungere mediante l’applicaz della pena
da qui l’esigenza di istituire una gerarchia fra i diversi scopi della pena.
• fattuali: quindi il giudice dovrà individuale le circ di fatto che assumono rilevanza alla stregua dei criteri finalistici
→ →
preventivamente individuati criteri fattuali di commisurazione della pena. Es- finalità retributiva gravità
→
obiettiva del f commesso e grado di colpevolezza; prev speciale circostanze di ordine soggettivo che assumono
rilevanza ai fini di una prognosi di ricaduta (inclinaz a delinquere, condiz sociali e familiari, ecc.)
• logici: quindi l’ultima fase sarà caratt della valutazione del peso che ciascun indice fattuale assume rispetto alla
complessiva gravità del reato, ai fini del dosaggio della sanzione fra il massimo e il minimo edittali.
Analisi del 133 c.p.:
espressione di un compromesso raggiunto all’epoca di emanaz del codice, fra le opposte scuole di dir pen 5
Nel