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Estratto del documento

NOZIONE

I titoli di credito costituiscono una categoria caratterizzata dal rilievo attribuito ad un documento

contenente una promessa unilaterale di pagamento o un ordine di pagamento (es titoli di stato, es

obbligazioni).

Nei titoli di credito il documento non costituisce soltanto una prova del rapporto, in quanto esso è

addirittura necessario per poter far valere il diritto documentato dal titolo: il debitore non può pagare

validamente a chi non gli esibisca il documento e per converso il portatore ha diritto alla prestazione in esso

indicata.

Per capire l’importanza dei titoli di credito prendiamo in riferimento la disciplina della cessione dei crediti: il

cessionario è esposto a numerosi rischi, specie per quanto riguarda l’opponibilità nei suoi confronti di tutte

le eccezioni che il debitore ceduto avrebbe potuto opporre al creditore originario (cedente). Viceversa con i

titoli di credito, staccando il rapporto cartolare dal rapporto fondamentale (ossia quello che ha dato luogo

207

all’emissione del titolo) si rendono inopponibili al terzo acquirente del titolo le eccezioni personali che il

debitore avrebbe potuto opporre al primo prenditore: il titolo di credito si caratterizza, dunque, per

l’autonomia del diritto che circola in esso incorporato. La circolazione del titolo consente, inoltre, di

applicare anche ai diritti in esso incorporati le regole proprie della circolazione dei beni mobili (es possesso

vale titolo).

Dai titoli di credito vanno tenuti distinti i documenti di legittimazione, che servono all’identificazione dei

soggetti aventi diritto alla prestazione (es biglietti del teatro), poiché in essi non si verifica il fenomeno della

incorporazione del diritto nel documento…difatti, in caso di smarrimento, proprio perché il titolo non è

necessario (non ha carattere costitutivo), il titolare potrà egualmente pretendere la prestazione dovutagli,

offrendo in altro modo la prova della sua titolarità.

TITOLI AL PORTATORE, ALL’ORDINE E NOMINATIVI

Il requisito del possesso del titolo è, come detto, in ogni caso indispensabile per l’esercizio del diritto in

esso contenuto. Talora però sono richiesti ulteriori requisiti.

a) titoli al portatore: (es obbligazioni emesse da spa) per il trasferimento degli stessi è sufficiente la

consegna del titolo, di conseguenza per essere legittimato all’esercizio del diritto nascente dal titolo basta

esibirlo al debitore. Il legislatore ha escluso la possibilità di emettere titoli al portatore atipici, per evitare il

pericolo che tali titoli possano usurpare la funzione della carta-moneta.

b) titoli all’ordine (es la cambiale) per il trasferimento degli stessi sono richieste la consegna del titolo e la

girata. Il titolo, nella sua originaria formulazione, è intestato ad una persona. La girata consiste nell’ordine

che l’intestatario dà al debitore di eseguire la prestazione ad una persona diversa. La girata può essere

piena, se contiene l’indicazione della persona a favore della quale è fatta (giratario) o in bianco (se consiste

soltanto nella firma). Il giratario può, a sua volta, trasferire il titolo a favore di altra persona mediante

nuova girata. Il titolo all’ordine è, quindi, quello per il quale la legittimazione si trasferisce mediante girata:

legittimato all’esercizio del diritto incorporato nel titolo è colui che ha il possesso del titolo e può indicare a

proprio favore una serie continua di girate.

c) titoli nominativi (es le azioni), essi sono intestati ad un determinato soggetto e l’intestazione è

contenuta, oltre che sul titolo, anche nel registro dell’emittente. Il trasferimento della legittimazione

avviene mediante l’annotazione del nome dell’acquirente sul titolo e nel registro dell’emittente (operazioni

cd transfert).

TITOLI RAPPRESENTATIVI, TITOLI DI PARTECIPAZIONE

I diritti incorporati nei titoli di credito possono consistere innanzitutto in crediti pecuniari (es cambiali,

assegni), però possono consistere anche in altri diritti ed il codice parla in questo caso di “titoli

rappresentativi” per indicare documenti che incorporano il diritto alla consegna delle merci in esso

specificate (es la fede di deposito rilasciata dai magazzini generali al depositante)…questi titoli

attribuiscono al possessore non solo il diritto ad ottenere la consegna delle merci dall’emittente, ma pure il

potere di disporne mediante trasferimento del titolo. Ancora diverso è il diritto incorporato nei “titoli di

partecipazione” (es le azioni), i quali attribuiscono al possessore, oltre al diritto di disposizione sul titolo

stesso, anche i cd diritti corporativi o associativi (es il diritto di prendere parte alle assemblee sociali).

CARATTERISTICHE DEL TITOLO DI CREDITO

a) letteralità: il debitore non può richiamarsi a circostanze non risultanti dal titolo, non scritte sul

documento (serve a proteggere il terzo che ha fatto affidamento sul tenore testuale del documento). 208

b) autonomia: (ripensa all’esempio fatto prima sulla disciplina della cessione dei crediti) colui cui viene

trasferito il titolo di credito acquista un diritto nuovo ed autonomo rispetto al diritto del precedente

titolare: il debitore non gli può opporre le eccezioni personali che avrebbe potuto opporre a quest’ultimo.

Non è invece comune a tutti i titoli di credito il requisito della astrattezza. Vi sono infatti titoli di credito

“causali”, nei quali l’adempimento della prestazione promessa è subordinato, anche di fronte ai terzi, alla

sorte ed allo svolgimento del rapporto indicato sul documento (es le azioni, es le obbligazioni). Titoli astratti

sono invece quelli nei quali il rapporto fondamentale non è enunciato nel titolo ed è irrilevante nei

confronti del terzo possessore in buona fede, il quale ha diritto alla prestazione anche se il rapporto

fondamentale non sussista.

ECCEZIONI OPPONIBILI DAL DEBITORE

Le eccezioni opponibili dal debitore (art. 1993 cc) si distinguono in:

-eccezioni reali (si possono opporre a qualunque possessore) sono: ‘eccezioni di forma (es la cambiale deve

contenere la denominazione di “cambiale” inserita nel contesto del titolo), ‘’eccezioni fondate sul contesto

del titolo (circostanze risultanti dal titolo, scritte sul documento), ‘’’eccezioni di falsità della firma, di difetto

di capacità o di rappresentanza, ‘’’’mancanza delle condizioni necessarie per l’esercizio dell’azione (es il

titolo non è stato esibito, es è intervenuta la prescrizione);

-eccezioni personali (si possono opporre soltanto ad un possessore determinato) derivano da rapporti che

non risultano dal titolo, cd rapporti extracartolari (es illiceità del rapporto in base al quale il titolo è stato

emesso), e sono appunto opponibili solo a colui con il quale il rapporto si è svolto.

L’AMMORTAMENTO DEI TITOLI DI CREDITO ALL’ORDINE E NOMINATIVI

La legge predispone un particolare procedimento, cd di ammortamento, con il quale si mira a distruggere

l’efficacia del titolo smarrito o sottratto o distrutto ed a procurare a chi ha perduto il possesso del titolo un

documento che ne faccia le veci.

Occorre presentare un ricorso al presidente del tribunale del luogo in cui il titolo dovrebbe essere pagato, il

presidente fa gli opportuni accertamenti, dopodiché pronuncia con decreto l’ammortamento ed autorizza il

pagamento del titolo alla scadenza. Il decreto deve essere pubblicato nella gazzetta ufficiale e notificato al

debitore a cura del ricorrente.

Fino a quando non sia avvenuta la notifica del decreto di ammortamento, il pagamento effettuato dal

debitore nelle mani di chi presenti il titolo per il pagamento ha efficacia liberatoria, salva ovviamente

l’azione di ripetizione a favore del beneficiario del decreto di ammortamento contro l’accipiens.

Colui che si trova in possesso del titolo può proporre opposizione contro il decreto stesso entro 30 gg.

La procedura di ammortamento non è ammessa per i titoli al portatore: denunciando all’emittente lo

smarrimento o la sottrazione e fornendone la prova, chi lo ha smarrito può ottenere la prestazione soltanto

se nessuno si presenta a chiedere il pagamento entro il termine stabilito dalla legge per la prescrizione.

LA CAMBIALE

NOZIONE

La cambiale è un titolo di credito all’ordine. Si distinguono:

-la cambiale tratta, che contiene l’ordine che una persona (traente) dà ad un’altra (trattario) di pagare ad

un terzo (prenditore) una somma di denaro; 209

-il pagherò cambiario, che contiene la promessa fatta da una persona (emittente) di pagare una somma di

denaro direttamente nelle mani del prenditore.

CARATTERISTICHE DEL RAPPORTO CAMBIARIO

La cambiale presenta anzitutto caratteristiche comuni a tutti gli altri titoli di credito, ossia quella della

letteralità e quella della autonomia.

La cambiale è un titolo all’ordine che si trasferisce, appunto, mediante girata. Chi gira la cambiale risponde

come chi l’ha emessa. Inoltre, l’obbligazione cambiaria può essere garantita con una particolare garanzia,

l’avallo…perciò può avvenire che sullo stesso documento cambiario siano contenute più firme di soggetti

diversi.

La cambiale ha inoltre la caratteristica dell’astrattezza: non ha importanza, infatti, il rapporto sottostante

che ha dato luogo all’emissione della cambiale. Tuttavia l’astrattezza dell’obbligazione cambiaria non

esclude l’azione di ripetizione, quando sia dimostrata la mancanza di causa. Chi risulta debitore in base ad

un negozio astratto deve adempiere l’obbligazione nei confronti del terzo portatore del titolo, salvo poter

poi agire in base al rapporto extracartolare per farsi rimborsare dalla controparte di quest’ultimo rapporto

quanto pagato al terzo, se dimostra l’inesistenza della causa. Se poi il pagamento mi viene chiesto non dal

terzo, ma dalla controparte del rapporto sottostante, allora l’astrattezza viene meno ed io posso opporre le

eccezioni nascenti da questo rapporto.

Se dal rapporto fondamentale deriva un’azione (es azione per il pagamento del prezzo della cosa venduta),

questa permane nonostante l’emissione o la trasmissione della cambiale: l’emissione della cambiale, infatti,

non produce di regola novazione del rapporto fondamentale, pertanto può esperirsi l’azione causale, e

questo può essere di grande utilità quando es la cambiale sia estinta per prescrizione o non si possa

promuovere l’azione cambiaria.

Il titolo cambiario ha efficacia esecutiva.

REQUISITI DEL NEGOZIO CAMBIARIO

La cambiale viene di solito scritta su appositi modulo filigranati che sono messi in vendita dallo Stato per un

p

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Publisher
A.A. 2021-2022
336 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher giovanni1989 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica "Giustino Fortunato" di Benevento o del prof Oliva Nadia.