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NOZIONE
I titoli di credito costituiscono una categoria caratterizzata dal rilievo attribuito ad un documento
contenente una promessa unilaterale di pagamento o un ordine di pagamento (es titoli di stato, es
obbligazioni).
Nei titoli di credito il documento non costituisce soltanto una prova del rapporto, in quanto esso è
addirittura necessario per poter far valere il diritto documentato dal titolo: il debitore non può pagare
validamente a chi non gli esibisca il documento e per converso il portatore ha diritto alla prestazione in esso
indicata.
Per capire l’importanza dei titoli di credito prendiamo in riferimento la disciplina della cessione dei crediti: il
cessionario è esposto a numerosi rischi, specie per quanto riguarda l’opponibilità nei suoi confronti di tutte
le eccezioni che il debitore ceduto avrebbe potuto opporre al creditore originario (cedente). Viceversa con i
titoli di credito, staccando il rapporto cartolare dal rapporto fondamentale (ossia quello che ha dato luogo
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all’emissione del titolo) si rendono inopponibili al terzo acquirente del titolo le eccezioni personali che il
debitore avrebbe potuto opporre al primo prenditore: il titolo di credito si caratterizza, dunque, per
l’autonomia del diritto che circola in esso incorporato. La circolazione del titolo consente, inoltre, di
applicare anche ai diritti in esso incorporati le regole proprie della circolazione dei beni mobili (es possesso
vale titolo).
Dai titoli di credito vanno tenuti distinti i documenti di legittimazione, che servono all’identificazione dei
soggetti aventi diritto alla prestazione (es biglietti del teatro), poiché in essi non si verifica il fenomeno della
incorporazione del diritto nel documento…difatti, in caso di smarrimento, proprio perché il titolo non è
necessario (non ha carattere costitutivo), il titolare potrà egualmente pretendere la prestazione dovutagli,
offrendo in altro modo la prova della sua titolarità.
TITOLI AL PORTATORE, ALL’ORDINE E NOMINATIVI
Il requisito del possesso del titolo è, come detto, in ogni caso indispensabile per l’esercizio del diritto in
esso contenuto. Talora però sono richiesti ulteriori requisiti.
a) titoli al portatore: (es obbligazioni emesse da spa) per il trasferimento degli stessi è sufficiente la
consegna del titolo, di conseguenza per essere legittimato all’esercizio del diritto nascente dal titolo basta
esibirlo al debitore. Il legislatore ha escluso la possibilità di emettere titoli al portatore atipici, per evitare il
pericolo che tali titoli possano usurpare la funzione della carta-moneta.
b) titoli all’ordine (es la cambiale) per il trasferimento degli stessi sono richieste la consegna del titolo e la
girata. Il titolo, nella sua originaria formulazione, è intestato ad una persona. La girata consiste nell’ordine
che l’intestatario dà al debitore di eseguire la prestazione ad una persona diversa. La girata può essere
piena, se contiene l’indicazione della persona a favore della quale è fatta (giratario) o in bianco (se consiste
soltanto nella firma). Il giratario può, a sua volta, trasferire il titolo a favore di altra persona mediante
nuova girata. Il titolo all’ordine è, quindi, quello per il quale la legittimazione si trasferisce mediante girata:
legittimato all’esercizio del diritto incorporato nel titolo è colui che ha il possesso del titolo e può indicare a
proprio favore una serie continua di girate.
c) titoli nominativi (es le azioni), essi sono intestati ad un determinato soggetto e l’intestazione è
contenuta, oltre che sul titolo, anche nel registro dell’emittente. Il trasferimento della legittimazione
avviene mediante l’annotazione del nome dell’acquirente sul titolo e nel registro dell’emittente (operazioni
cd transfert).
TITOLI RAPPRESENTATIVI, TITOLI DI PARTECIPAZIONE
I diritti incorporati nei titoli di credito possono consistere innanzitutto in crediti pecuniari (es cambiali,
assegni), però possono consistere anche in altri diritti ed il codice parla in questo caso di “titoli
rappresentativi” per indicare documenti che incorporano il diritto alla consegna delle merci in esso
specificate (es la fede di deposito rilasciata dai magazzini generali al depositante)…questi titoli
attribuiscono al possessore non solo il diritto ad ottenere la consegna delle merci dall’emittente, ma pure il
potere di disporne mediante trasferimento del titolo. Ancora diverso è il diritto incorporato nei “titoli di
partecipazione” (es le azioni), i quali attribuiscono al possessore, oltre al diritto di disposizione sul titolo
stesso, anche i cd diritti corporativi o associativi (es il diritto di prendere parte alle assemblee sociali).
CARATTERISTICHE DEL TITOLO DI CREDITO
a) letteralità: il debitore non può richiamarsi a circostanze non risultanti dal titolo, non scritte sul
documento (serve a proteggere il terzo che ha fatto affidamento sul tenore testuale del documento). 208
b) autonomia: (ripensa all’esempio fatto prima sulla disciplina della cessione dei crediti) colui cui viene
trasferito il titolo di credito acquista un diritto nuovo ed autonomo rispetto al diritto del precedente
titolare: il debitore non gli può opporre le eccezioni personali che avrebbe potuto opporre a quest’ultimo.
Non è invece comune a tutti i titoli di credito il requisito della astrattezza. Vi sono infatti titoli di credito
“causali”, nei quali l’adempimento della prestazione promessa è subordinato, anche di fronte ai terzi, alla
sorte ed allo svolgimento del rapporto indicato sul documento (es le azioni, es le obbligazioni). Titoli astratti
sono invece quelli nei quali il rapporto fondamentale non è enunciato nel titolo ed è irrilevante nei
confronti del terzo possessore in buona fede, il quale ha diritto alla prestazione anche se il rapporto
fondamentale non sussista.
ECCEZIONI OPPONIBILI DAL DEBITORE
Le eccezioni opponibili dal debitore (art. 1993 cc) si distinguono in:
-eccezioni reali (si possono opporre a qualunque possessore) sono: ‘eccezioni di forma (es la cambiale deve
contenere la denominazione di “cambiale” inserita nel contesto del titolo), ‘’eccezioni fondate sul contesto
del titolo (circostanze risultanti dal titolo, scritte sul documento), ‘’’eccezioni di falsità della firma, di difetto
di capacità o di rappresentanza, ‘’’’mancanza delle condizioni necessarie per l’esercizio dell’azione (es il
titolo non è stato esibito, es è intervenuta la prescrizione);
-eccezioni personali (si possono opporre soltanto ad un possessore determinato) derivano da rapporti che
non risultano dal titolo, cd rapporti extracartolari (es illiceità del rapporto in base al quale il titolo è stato
emesso), e sono appunto opponibili solo a colui con il quale il rapporto si è svolto.
L’AMMORTAMENTO DEI TITOLI DI CREDITO ALL’ORDINE E NOMINATIVI
La legge predispone un particolare procedimento, cd di ammortamento, con il quale si mira a distruggere
l’efficacia del titolo smarrito o sottratto o distrutto ed a procurare a chi ha perduto il possesso del titolo un
documento che ne faccia le veci.
Occorre presentare un ricorso al presidente del tribunale del luogo in cui il titolo dovrebbe essere pagato, il
presidente fa gli opportuni accertamenti, dopodiché pronuncia con decreto l’ammortamento ed autorizza il
pagamento del titolo alla scadenza. Il decreto deve essere pubblicato nella gazzetta ufficiale e notificato al
debitore a cura del ricorrente.
Fino a quando non sia avvenuta la notifica del decreto di ammortamento, il pagamento effettuato dal
debitore nelle mani di chi presenti il titolo per il pagamento ha efficacia liberatoria, salva ovviamente
l’azione di ripetizione a favore del beneficiario del decreto di ammortamento contro l’accipiens.
Colui che si trova in possesso del titolo può proporre opposizione contro il decreto stesso entro 30 gg.
La procedura di ammortamento non è ammessa per i titoli al portatore: denunciando all’emittente lo
smarrimento o la sottrazione e fornendone la prova, chi lo ha smarrito può ottenere la prestazione soltanto
se nessuno si presenta a chiedere il pagamento entro il termine stabilito dalla legge per la prescrizione.
LA CAMBIALE
NOZIONE
La cambiale è un titolo di credito all’ordine. Si distinguono:
-la cambiale tratta, che contiene l’ordine che una persona (traente) dà ad un’altra (trattario) di pagare ad
un terzo (prenditore) una somma di denaro; 209
-il pagherò cambiario, che contiene la promessa fatta da una persona (emittente) di pagare una somma di
denaro direttamente nelle mani del prenditore.
CARATTERISTICHE DEL RAPPORTO CAMBIARIO
La cambiale presenta anzitutto caratteristiche comuni a tutti gli altri titoli di credito, ossia quella della
letteralità e quella della autonomia.
La cambiale è un titolo all’ordine che si trasferisce, appunto, mediante girata. Chi gira la cambiale risponde
come chi l’ha emessa. Inoltre, l’obbligazione cambiaria può essere garantita con una particolare garanzia,
l’avallo…perciò può avvenire che sullo stesso documento cambiario siano contenute più firme di soggetti
diversi.
La cambiale ha inoltre la caratteristica dell’astrattezza: non ha importanza, infatti, il rapporto sottostante
che ha dato luogo all’emissione della cambiale. Tuttavia l’astrattezza dell’obbligazione cambiaria non
esclude l’azione di ripetizione, quando sia dimostrata la mancanza di causa. Chi risulta debitore in base ad
un negozio astratto deve adempiere l’obbligazione nei confronti del terzo portatore del titolo, salvo poter
poi agire in base al rapporto extracartolare per farsi rimborsare dalla controparte di quest’ultimo rapporto
quanto pagato al terzo, se dimostra l’inesistenza della causa. Se poi il pagamento mi viene chiesto non dal
terzo, ma dalla controparte del rapporto sottostante, allora l’astrattezza viene meno ed io posso opporre le
eccezioni nascenti da questo rapporto.
Se dal rapporto fondamentale deriva un’azione (es azione per il pagamento del prezzo della cosa venduta),
questa permane nonostante l’emissione o la trasmissione della cambiale: l’emissione della cambiale, infatti,
non produce di regola novazione del rapporto fondamentale, pertanto può esperirsi l’azione causale, e
questo può essere di grande utilità quando es la cambiale sia estinta per prescrizione o non si possa
promuovere l’azione cambiaria.
Il titolo cambiario ha efficacia esecutiva.
REQUISITI DEL NEGOZIO CAMBIARIO
La cambiale viene di solito scritta su appositi modulo filigranati che sono messi in vendita dallo Stato per un
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