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Estratto del documento

UDIENZA DI COMPARIZIONE:

TENTATIVO DI CONCILIAZIONE (art. 29, co. 4): prima dell’udienza ed ancora prima di formare il

- fascicolo del dibattimento, il giudice, nei casi di reati perseguibili a querela, deve esperire

preventivamente un tentativo di conciliazione delle parti espressione del procedimento penale di fronte

al GDP come un diritto penale “minore”, dimensione più privata, nel quale si cerca di dare ampio spazio

alla conciliazione ed alle possibilità di risoluzione pacifica del reato della conciliazione è redatto un

procedimento verbale, nel quale si dà atto dell’avvenuta riappacificazione; la conciliazione vale come

remissione della querela e si producono i medesimi effetti (sentenza di non doversi procedere);

Domanda di oblazione dell’imputato ex artt. 162 e 162bis c.p.

-

DIBATTIMENTO:

- Formazione del fascicolo del dibattimento ex art. 431 cpp;

- Ammissione delle prove richieste da parte del GDP, ad eccezione delle prove superflue, irrilevanti o

vietate dalla legge autorizzazione alla citazione dei testi per un'altra udienza;

L’esame dei testimoni, periti e consulenti può essere condotto dal giudice, sulla base delle

- domande

proposte dal PM e dall’imputato e sulle circostanze indicate, su accordo delle parti (art. 32, co. 1);

Assunzione delle prove su iniziativa del giudice al termine dell’istruttoria, se necessario (art. 32, co. 2);

-

- Verbale di udienza solo in forma riassuntiva (co. 3);

- Redazione in forma abbreviata della motivazione, entro 15 giorni dal dispositivo (co. 4).

Udienza a seguito di ricorso ex art. 21 (art. 30): la mancata comparizione del ricorrente, comporta

l’improcedibilità del ricorso e l’estinzione del giudizio; il GDP condanna anche il ricorrente al pagamento delle

spese processuali e dei danni subiti dalla parte citata. Nel caso in cui l’assenza sia determinata da caso fortuito

l’impossibilità a partecipare, la

o forza maggiore, il ricorrente può richiedere entro 10 giorni, dimostrando

fissazione di una nuova udienza se ritiene sussistente le cause, il GDP fissa una nuova udienza e dispone al

ricorrente l’obbligo di nuove notifiche. 132

4 DEFINIZIONI ALTERNATIVE 61

a. Estinzione del procedimento per tenuità del fatto (art. 34) :

Requisiti:

i. Esiguità del danno o del pericolo causato dalla condotta;

ii. Occasionalità del fatto;

iii. Grado di colpevolezza;

Pregiudizio alle esigenze di lavoro, studio, famiglia o salute dell’imputato a causa del processo;

iv. esercizio dell’azione penale.

v. Ingiustificato

Necessaria una valutazione caso per caso della particolare tenuità, tenuto conto di tutte le circostanze

indicate, secondo un giudizio cumulativo nel caso di particolare tenuità: i) nel corso delle indagini, il

l’archiviazione; ii) se è stata esercitata l’azione penale, il GDP può dichiararla con

PM può richiedere

sentenza, se l’imputato e la p.o. acconsentono. 62

b. Estinzione del reato per condotte riparatorie (art. 35) :

Requisiti:

i. riparazione del danno ed eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose;

ii. le condotte riparatorie devono essere state realizzate prima della dichiarazione di apertura del

dibattimento;

iii. devono essere idonee a soddisfare le esigenze di riprovazione e prevenzione del reato.

Anche in questo caso è prevista una valutazione caso per caso da parte del GDP: può respingere

l’eventuale richiesta di estinzione a seguito di condotte riparatorie, se non ritiene che queste siano tali ai

fini di prevenzione di ulteriori reati nel caso il GDP le ritenga adeguate pronuncia sentenza di

estinzione del reato.

5 SANZIONI Il procedimento di fronte al GDP prevede un sistema particolare di sanzioni; esclusa

la pena detentiva (scarsa offensività delle condotte; natura rieducativa e conciliatoria della pena) è esclusa

l’applicabilità dell’istituto della sospensione condizionale della pena e delle misure alternative alla detenzione.

Tipologia di pene:

a. sanzioni pecuniarie: ammenda o multa;

→ sanzione che comporta per il condannato l’obbligo

b. obbligo di permanenza domiciliare di permanenza

nel proprio domicilio, altro luogo di privata dimora o casa di cura, nei giorni di sabato e domenica, per

un periodo massimo stabilito nella sentenza (tra 6 e 45 giorni); può essere applicata anche per giorni

diversi a richiesta del condannato;

61 Da questo articolo mutuata la disciplina ex art. 131bis (vd per differenze).

62 Da questo articolo mutuata la disciplina ex art. 162ter c.p. (vd per differenze). 133

→ applicabile solo a richiesta dell’imputato; obbligo per il condannato di prestare una certa attività

c. LPU

lavorativa a favore della comunità per un tempo stabilito in sentenza, compreso tra 10 giorni e 6 mesi

(max. 6 ore settimanali, in modo da non pregiudicare le esigenze di vita, lavorative o di studio del

condannato; possono essere aumentate a richiesta del condannato, ma comunque inferiori a 8 ore al

giorno).

Pene applicabili: →

- Reati per i quali è già prevista la pena pecuniaria si continua ad applicare la pena stabilita dalla legge;

→ pena pecuniaria tra 258€ a 2.582€

- Pena pecuniaria alternativa alla pena detentiva → pena pecuniaria tra 258€ a 2.582€/permanenza

- Pena pecuniaria alternativa alla pena detentiva >6mesi

domiciliare da 6 a 30 giorni/LPU da 10 giorni a 3 mesi;

→ pena pecuniaria compresa tra 516€ e 2.582€/permanenza

- Pena detentiva domiciliare da 15 a 45

giorni/ LPU da 20 giorni a 6 mesi; → pena pecuniaria tra 774€ a 2.582€/permanenza

- Pena pecuniaria congiunta a pena detentiva

domiciliare da 20 a 45 giorni/LPU da 1 a 6mesi. →

Violazione delle prescrizioni per la permanenza domiciliare e LPU non vengono considerate sanzioni

detentive; non comportano le conseguenze della violazione della detenzione, anche domiciliare art. 56:

sanzione penale della violazione degli obblighi solo nel caso di inosservanza del nucleo essenziale della

violazione (allontanamento dal luogo di permanenza ed abbandono o rifiuto della prestazione lavorativa) o di

violazione reiterata + violazioni senza giusto motivo (in assenza di motivi correlati ad apprezzabili,

significative esigenze concrete).

6 IMPUGNAZIONI

COMPETENZA: tribunale in composizione monocratica.

Limitazioni alla possibilità di impugnare la sentenza del GDP (artt. 36, 37 e 38):

Il PM può proporre: Appello, ma non per le sentenze di condanna alla sola pena pecuniaria;

• Ricorso in cassazione contro tutte le sentenze emesse dal GDP

L’imputato può proporre: - Appello contro le sentenze di condanna, anche contro le sole pene pecuniarie

(esclusivamente con l’impugnazione anche delle statuizioni civili);

- Ricorso in cassazione

La parte civile può - Appello contro la sentenza di proscioglimento per i soli capi civili

proporre:

CAP. 2 PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE DEI MINORENNI

CARATTERISTICHE DEL PROCEDIMENTO PENALE MINORILE: competenza particolare (competente

a decidere sui reati commessi dai minorenni) peculiarità: maggior attenzione al minore e maggior

134

concentrazione sulle sue possibilità di recupero e integrazione nel tessuto sociale minor afflittività, maggior

attenzione alla possibilità di soluzione alternative del procedimento ed a pene alternative rispetto al carcere;

detenzione come estrema ratio, nei casi in cui la rieducazione del minore non sia possibile con nessun altro

istituto, nemmeno in combinazione.

→ →

PRINCIPIO DI SPECIALITA’ legislazione speciale dei minorenni: DPR 448/1998 (cppm) disciplina

speciale del procedimento penale a carico dei minorenni; legislazione europea ed internazionale speciale per i

minorenni, ricomprende: direttiva UE 2016/800 (garanzie processuali per i minorenni ed introduce una serie

la tutela del minore nel corso del procedimento penale, sempre in un’ottica di particolare

di principi per

recupero e rieducazione del minore); trattati internazionali ratificati dall’Italia (Convenzione internazionale sui

diritti dell’infanzia; Convenzione ONU sui diritti del bambino; Direttiva ONU per la prevenzione della

delinquenza minorile).

PRINCIPI FONDAMENTALI DEL DIRITTO MINORILI:

- Principio di adeguatezza: le modalità di applicazione delle regole del processo minorile devono essere

adeguate alla personalità del minore ed alle sue esigenze educative;

- Principio della minima offensività: rischio che il processo risulti superfluo rispetto alla concreta

offensività della condotta, risultando in un trattamento lesivo e non educativo del minore introduzione

di particolari istituti: perdono giudiziale, sentenza di non luogo a proceder per particolare tenuità,

estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova;

evitare che il minorenne venga “etichettato” dalla collettività in

- Principio di destigmatizzazione:

conseguenza del processo penale esclusione della pubblicità delle udienze (celebrate a porte chiuse);

Principio dell’indisponibilità del rito e dell’esito del processo

- (esclusione del patteggiamento);

→ all’applicazione delle misure di arresto e fermo

- Principio di residualità della detenzione restrizione

e delle misure cautelari personali; aumento delle misure alternative alla detenzione ed estensione della

loro applicazione.

ORGANI DELLA GIUSTIZIA MINORILE:

a. TRIBUNALE PER I MINORENNI organo specializzato competente nella decisione di tutte le

questioni civili, penali ed amministrative relative ai minorenni. Giudice specializzato: composto da

soggetti, sia giudici togati che componenti “laici”, che si contraddistinguono per una notevole

nel settore, a cui è demandata l’osservazione scientifica della personalità del minore

competenza tecnica

dal punto di vista fisico e psichico e la definizione delle misure per il riadattamento e la rieducazione

del minore; si articola in: GIP (unico organo monocratico); GUP (organo collegiale composto da un

magistrato e due componenti laici); tribunale dibattimentale (organo collegiale composto da due

magistrati togati e due componenti onorari con competenze specifiche in ambito pedagogico e

psicologico); tribunale di sorveglianza e magistrato di sorveglianza; tribunale del riesame. Per i giudizi

di appello è competente la specializzata sezione per i minorenni della CdA. 135

Competenza del tribunale per i minorenni:

- Competenza per territorio: circoscrizione della CdA in cui è istituito;

- Competenza per materia: tutti i reati commessi dai minorenni (et&agra

Dettagli
Publisher
A.A. 2022-2023
193 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher giovanni1989 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica "Giustino Fortunato" di Benevento o del prof Oliva Nadia.