Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
UDIENZA DI COMPARIZIONE:
TENTATIVO DI CONCILIAZIONE (art. 29, co. 4): prima dell’udienza ed ancora prima di formare il
- fascicolo del dibattimento, il giudice, nei casi di reati perseguibili a querela, deve esperire
→
preventivamente un tentativo di conciliazione delle parti espressione del procedimento penale di fronte
al GDP come un diritto penale “minore”, dimensione più privata, nel quale si cerca di dare ampio spazio
→
alla conciliazione ed alle possibilità di risoluzione pacifica del reato della conciliazione è redatto un
procedimento verbale, nel quale si dà atto dell’avvenuta riappacificazione; la conciliazione vale come
remissione della querela e si producono i medesimi effetti (sentenza di non doversi procedere);
Domanda di oblazione dell’imputato ex artt. 162 e 162bis c.p.
-
DIBATTIMENTO:
- Formazione del fascicolo del dibattimento ex art. 431 cpp;
- Ammissione delle prove richieste da parte del GDP, ad eccezione delle prove superflue, irrilevanti o
→
vietate dalla legge autorizzazione alla citazione dei testi per un'altra udienza;
L’esame dei testimoni, periti e consulenti può essere condotto dal giudice, sulla base delle
- domande
proposte dal PM e dall’imputato e sulle circostanze indicate, su accordo delle parti (art. 32, co. 1);
Assunzione delle prove su iniziativa del giudice al termine dell’istruttoria, se necessario (art. 32, co. 2);
-
- Verbale di udienza solo in forma riassuntiva (co. 3);
- Redazione in forma abbreviata della motivazione, entro 15 giorni dal dispositivo (co. 4).
Udienza a seguito di ricorso ex art. 21 (art. 30): la mancata comparizione del ricorrente, comporta
l’improcedibilità del ricorso e l’estinzione del giudizio; il GDP condanna anche il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e dei danni subiti dalla parte citata. Nel caso in cui l’assenza sia determinata da caso fortuito
l’impossibilità a partecipare, la
o forza maggiore, il ricorrente può richiedere entro 10 giorni, dimostrando
→
fissazione di una nuova udienza se ritiene sussistente le cause, il GDP fissa una nuova udienza e dispone al
ricorrente l’obbligo di nuove notifiche. 132
4 DEFINIZIONI ALTERNATIVE 61
a. Estinzione del procedimento per tenuità del fatto (art. 34) :
Requisiti:
i. Esiguità del danno o del pericolo causato dalla condotta;
ii. Occasionalità del fatto;
iii. Grado di colpevolezza;
Pregiudizio alle esigenze di lavoro, studio, famiglia o salute dell’imputato a causa del processo;
iv. esercizio dell’azione penale.
v. Ingiustificato
Necessaria una valutazione caso per caso della particolare tenuità, tenuto conto di tutte le circostanze
→
indicate, secondo un giudizio cumulativo nel caso di particolare tenuità: i) nel corso delle indagini, il
l’archiviazione; ii) se è stata esercitata l’azione penale, il GDP può dichiararla con
PM può richiedere
sentenza, se l’imputato e la p.o. acconsentono. 62
b. Estinzione del reato per condotte riparatorie (art. 35) :
Requisiti:
i. riparazione del danno ed eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose;
ii. le condotte riparatorie devono essere state realizzate prima della dichiarazione di apertura del
dibattimento;
iii. devono essere idonee a soddisfare le esigenze di riprovazione e prevenzione del reato.
Anche in questo caso è prevista una valutazione caso per caso da parte del GDP: può respingere
l’eventuale richiesta di estinzione a seguito di condotte riparatorie, se non ritiene che queste siano tali ai
→
fini di prevenzione di ulteriori reati nel caso il GDP le ritenga adeguate pronuncia sentenza di
estinzione del reato.
➔
5 SANZIONI Il procedimento di fronte al GDP prevede un sistema particolare di sanzioni; esclusa
→
la pena detentiva (scarsa offensività delle condotte; natura rieducativa e conciliatoria della pena) è esclusa
l’applicabilità dell’istituto della sospensione condizionale della pena e delle misure alternative alla detenzione.
Tipologia di pene:
a. sanzioni pecuniarie: ammenda o multa;
→ sanzione che comporta per il condannato l’obbligo
b. obbligo di permanenza domiciliare di permanenza
nel proprio domicilio, altro luogo di privata dimora o casa di cura, nei giorni di sabato e domenica, per
un periodo massimo stabilito nella sentenza (tra 6 e 45 giorni); può essere applicata anche per giorni
diversi a richiesta del condannato;
61 Da questo articolo mutuata la disciplina ex art. 131bis (vd per differenze).
62 Da questo articolo mutuata la disciplina ex art. 162ter c.p. (vd per differenze). 133
→ applicabile solo a richiesta dell’imputato; obbligo per il condannato di prestare una certa attività
c. LPU
lavorativa a favore della comunità per un tempo stabilito in sentenza, compreso tra 10 giorni e 6 mesi
(max. 6 ore settimanali, in modo da non pregiudicare le esigenze di vita, lavorative o di studio del
condannato; possono essere aumentate a richiesta del condannato, ma comunque inferiori a 8 ore al
giorno).
Pene applicabili: →
- Reati per i quali è già prevista la pena pecuniaria si continua ad applicare la pena stabilita dalla legge;
→ pena pecuniaria tra 258€ a 2.582€
- Pena pecuniaria alternativa alla pena detentiva → pena pecuniaria tra 258€ a 2.582€/permanenza
- Pena pecuniaria alternativa alla pena detentiva >6mesi
domiciliare da 6 a 30 giorni/LPU da 10 giorni a 3 mesi;
→ pena pecuniaria compresa tra 516€ e 2.582€/permanenza
- Pena detentiva domiciliare da 15 a 45
giorni/ LPU da 20 giorni a 6 mesi; → pena pecuniaria tra 774€ a 2.582€/permanenza
- Pena pecuniaria congiunta a pena detentiva
domiciliare da 20 a 45 giorni/LPU da 1 a 6mesi. →
Violazione delle prescrizioni per la permanenza domiciliare e LPU non vengono considerate sanzioni
→
detentive; non comportano le conseguenze della violazione della detenzione, anche domiciliare art. 56:
sanzione penale della violazione degli obblighi solo nel caso di inosservanza del nucleo essenziale della
violazione (allontanamento dal luogo di permanenza ed abbandono o rifiuto della prestazione lavorativa) o di
violazione reiterata + violazioni senza giusto motivo (in assenza di motivi correlati ad apprezzabili,
significative esigenze concrete).
6 IMPUGNAZIONI
COMPETENZA: tribunale in composizione monocratica.
Limitazioni alla possibilità di impugnare la sentenza del GDP (artt. 36, 37 e 38):
•
Il PM può proporre: Appello, ma non per le sentenze di condanna alla sola pena pecuniaria;
• Ricorso in cassazione contro tutte le sentenze emesse dal GDP
L’imputato può proporre: - Appello contro le sentenze di condanna, anche contro le sole pene pecuniarie
(esclusivamente con l’impugnazione anche delle statuizioni civili);
- Ricorso in cassazione
La parte civile può - Appello contro la sentenza di proscioglimento per i soli capi civili
proporre:
–
CAP. 2 PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE DEI MINORENNI
CARATTERISTICHE DEL PROCEDIMENTO PENALE MINORILE: competenza particolare (competente
→
a decidere sui reati commessi dai minorenni) peculiarità: maggior attenzione al minore e maggior
134
→
concentrazione sulle sue possibilità di recupero e integrazione nel tessuto sociale minor afflittività, maggior
attenzione alla possibilità di soluzione alternative del procedimento ed a pene alternative rispetto al carcere;
detenzione come estrema ratio, nei casi in cui la rieducazione del minore non sia possibile con nessun altro
istituto, nemmeno in combinazione.
→ →
PRINCIPIO DI SPECIALITA’ legislazione speciale dei minorenni: DPR 448/1998 (cppm) disciplina
speciale del procedimento penale a carico dei minorenni; legislazione europea ed internazionale speciale per i
minorenni, ricomprende: direttiva UE 2016/800 (garanzie processuali per i minorenni ed introduce una serie
la tutela del minore nel corso del procedimento penale, sempre in un’ottica di particolare
di principi per
recupero e rieducazione del minore); trattati internazionali ratificati dall’Italia (Convenzione internazionale sui
diritti dell’infanzia; Convenzione ONU sui diritti del bambino; Direttiva ONU per la prevenzione della
delinquenza minorile).
PRINCIPI FONDAMENTALI DEL DIRITTO MINORILI:
- Principio di adeguatezza: le modalità di applicazione delle regole del processo minorile devono essere
adeguate alla personalità del minore ed alle sue esigenze educative;
- Principio della minima offensività: rischio che il processo risulti superfluo rispetto alla concreta
→
offensività della condotta, risultando in un trattamento lesivo e non educativo del minore introduzione
di particolari istituti: perdono giudiziale, sentenza di non luogo a proceder per particolare tenuità,
estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova;
evitare che il minorenne venga “etichettato” dalla collettività in
- Principio di destigmatizzazione:
→
conseguenza del processo penale esclusione della pubblicità delle udienze (celebrate a porte chiuse);
Principio dell’indisponibilità del rito e dell’esito del processo
- (esclusione del patteggiamento);
→ all’applicazione delle misure di arresto e fermo
- Principio di residualità della detenzione restrizione
e delle misure cautelari personali; aumento delle misure alternative alla detenzione ed estensione della
loro applicazione.
ORGANI DELLA GIUSTIZIA MINORILE:
→
a. TRIBUNALE PER I MINORENNI organo specializzato competente nella decisione di tutte le
questioni civili, penali ed amministrative relative ai minorenni. Giudice specializzato: composto da
soggetti, sia giudici togati che componenti “laici”, che si contraddistinguono per una notevole
nel settore, a cui è demandata l’osservazione scientifica della personalità del minore
competenza tecnica
dal punto di vista fisico e psichico e la definizione delle misure per il riadattamento e la rieducazione
del minore; si articola in: GIP (unico organo monocratico); GUP (organo collegiale composto da un
magistrato e due componenti laici); tribunale dibattimentale (organo collegiale composto da due
magistrati togati e due componenti onorari con competenze specifiche in ambito pedagogico e
psicologico); tribunale di sorveglianza e magistrato di sorveglianza; tribunale del riesame. Per i giudizi
di appello è competente la specializzata sezione per i minorenni della CdA. 135
Competenza del tribunale per i minorenni:
- Competenza per territorio: circoscrizione della CdA in cui è istituito;
- Competenza per materia: tutti i reati commessi dai minorenni (et&agra