Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
ORASANITI ORRIAS UCENTE
enti, prova digitale. Commento alla Legge 18 marzo 2008, n. 48, Cedam, Padova, 2009.
54
Mediante la classica azione penale,
Mediante l’azione civile. Essa si basa sull’accertamento incidentale
del reato da parte del giudice che andrà a verificare l’esistenza degli
elementi del “decalogo”. Può comportare l’inversione dell’onere
della prova.
Il reato di diffamazione richiede una rivisitazione in relazione
all’evoluzione dei mezzi di comunicazione e all’utilizzo dello strumento
informatico. Una tutela dei contenuti in Internet deve essere accompagnata
da meccanismi tecnici particolari poiché la rete permette la comunicazione
interattiva tra più soggetti attraverso l’impiego degli spazi web, dei
newsgroup, dell’e-mail, delle mailing-list e dei blog.
La POSTA ELETTRONICA: La posta elettronica è
normativamente parificata alla posta cartacea dalla Legge 547/1993
sui crimini informatici. L’art. 616 c. p. da tale legge introdotto, tratta
della corrispondenza nelle forma epistolare, telegrafica, telefonica,
informativa e telematica. Quindi ogni tipo di comunicazione a
distanza ricade sotto tale articolo. La posta elettronica deve essere
tutelata in termini di libertà e di segretezza. È considerato reato di
diffamazione soltanto l’invio voluto di un’e-mail a terzi rispetto al
soggetto che viene diffamato dal suo contenuto. Negli altri casi è
previsto il reato di ingiuria. La differenza fondamentale tra ingiuria e
diffamazione consiste nella presenza o meno della persona offesa.
55
Nell’ingiuria l’offesa è rivolta ad una persona presente. Nella
diffamazione il soggetto passivo del reato è assente mentre viene
posta in essere l’offesa.
La RIVISTA TELEMATICA: La rivista telematica può essere
equiparata alla carta stampata in base all’art.595 c.p. nel quale è
contemplato il reato di diffamazione compiuto con “qualsiasi altro
mezzo di pubblicità”. L’autore dell’articolo e il direttore della rivista
telematica possono comunque essere accusati di diffamazione nei
casi in cui si tratta di riviste telematiche registrate.
IL NEWSGROUP : Il newsgroup è un luogo di discussione che si
crea intorno ad una tematica. Esso può essere amministrato o no da
un moderatore con il compito di controllare il corretto
funzionamento delle opinioni all’interno e verificare il rispetto delle
regole di comportamento (policy del newsgroup) dei partecipanti. Il
moderatore deve essere considerato come un direttore di un
periodico e quindi il suo ruolo comporta anche una certa
responsabilità. La sussistenza del reato di diffamazione può essere
richiamata per i contenuti immessi, anche se la gravità dipende da
molteplici fattori quali la policy in vigore, la funzione del
moderatore e l’eventuale clausola di esonero di responsabilità.
56
LA MAILING LIST: È molto simile al newsgroup e presenta le
stesse problematiche. Ha tuttavia una struttura più semplice e un
numero limitato di componenti.
LA PAGINA WEB: La pagina web è identificata mediante un
codice numerico che ci permette l’accesso al sito web. Esso è il c.d.
“nome di dominio”, o DNS (Domain Name Sistem). La pagina web è
assimilata alla diffamazione mediante “altri mezzi di pubblicità”
dell’art. 595 del c.p. e non è quindi ricompresa nelle fattispecie di
delitto della diffamazione a mezzo stampa o tramite trasmissione
radiofoniche e televisive.
LA CHAT: Il termine deriva dall’espressione “internet relay chat”.
Essa consente il dialogo tra due o più soggetti e può avvenire in
forma pubblica o privata o contemporaneamente pubblica e privata.
È difficile l’identificazione dell’autore dell’illecito perché in chat si
utilizzano per dialogare nickname. La chat è un luogo in cui si
perpetrano reati di diffamazione e di ingiuria.
IL BLOG: Il termine deriva dalla contrazione dell’espressione “web
log” con il significato letterale di “traccia su rete”. È come un diario
on line a più mani. Il possessore del blog (blogger) può pubblicare
testi, foto, notizie e i lettori possono commentarli e lasciare messaggi
all’autore. La diffamazione può essere riconosciuta nei confronti del
57
blogger poiché è responsabile dei contenuti pubblicati nel blog. Il
blogger può essere soggetto:
ad una responsabilità civile, dalla quale può difendersi
aderendo a clausole di esonero di responsabilità per i contenuti
immessi da terzi o da altri bloggers indipendenti;
ad una responsabilità penale, dovuta ad un mancato controllo
del blogger sugli argomenti illeciti inseriti.
Le problematiche comuni a tutti i mezzi di comunicazione
tecnologici riguardano l’identificabilità del soggetto autore della
diffamazione e la possibile transnazionalità del reato. È difficile stabilire
qual è il momento esatto della commissione del reato e quale autorità
28
territoriale dovrà occuparsi.
28 Cfr. G. MARTELLA, C. CREMONESI, op. cit., Mondadori, Milano, 1990.
58
Conclusioni
Dall’analisi appare evidente come il mondo informatico, con tutte le
sue caratteristiche, è un “luogo” in continua evoluzione sotto tutti gli aspetti,
e da un punto di vista positivo, ma anche sotto un profilo tecnologico
negativo, finalizzato alla frode, alla violazione della privacy e dei dati
sensibili, che mettono a dura prova anche le persone più previdenti.
Molto è stato fatto, non soltanto da un punto di vista giuridico, ma
anche da un punto di vista tecnologico, cercando di introdurre strumenti e
leggi che mirino ad una maggiore tutela del consumatore, che ignaro vive la
sua vita in tranquillità, sperando di non essere truffato. Infatti, dapprima con
una normativa interna, successivamente con l’armonizzazione della
Convenzione di Budapest, l’Italia, si è dimostrata pronta ed attenta alla
problematica in questione, andando ad inasprire sempre più i reati legati al
mondo informatico, andando quindi a modificare le norme in materia
penale. Una possibile forma cautelare, per cercare, seppur in minima parte di
ovviare a questi problemi, sarebbe una cooperazione, tra i costruttori di
computer o strumenti tecnologici, nonché sviluppatori software, per
migliorare le potenzialità degli strumenti e quindi la sicurezza dell’utente.
Allo stesso tempo, una certa collaborazione, deve venire anche dall’utente
stesso, prestando maggiore attenzione al contenuto web che si visualizza,
59
nonché alle pratiche fraudolente che vengono messe in atto, come l’invio di
e-mail, etc. 60
Appendice
Convenzione sulla 29
criminalità informatica
Budapest, 23.XI.2001
Allegato 1
Preambolo
Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri Stati firmatari della
presente Convenzione,
Considerando che lo scopo del Consiglio d'Europa è di realizzare un'unione
più stretta fra i suoi membri;
Riconoscendo il valore di promuovere la cooperazione con gli altri Stati
parti alla presente Convenzione;
29 Tratto da: http://www.altalex.com/index.php?idnot=40717
61
Convinti della necessità di perseguire, per una questione di priorità, una
politica penale comune finalizzata alla protezione della società contro la
criminalità informatica, tra l'altro, mediante l'adozione di una legislazione
appropriata e di promozione della cooperazione internazionale;
Consapevole dei profondi cambiamenti introdotti dalla digitalizzazione,
convergenza e costante globalizzazione delle reti di computer;
Preoccupata per il rischio che le reti di computer e informazioni elettroniche
possono anche essere utilizzati per commettere reati e che le prove relative a
tali reati possono essere memorizzate e trasferite da tali reti;
Riconoscendo la necessità di cooperazione tra Stati membri e il settore
privato nella lotta contro la criminalità informatica e la necessità di tutelare
gli interessi legittimi di utilizzo e lo sviluppo delle tecnologie
dell'informazione;
Credere che una lotta efficace contro la criminalità informatica richiede
maggiore, rapido e ben funzionante la cooperazione internazionale in
materia penale;
Convinti che la presente Convenzione è necessaria per scoraggiare l'azione
diretta contro la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei sistemi
informatici, reti e dati informatici, nonché l'uso improprio di tali sistemi,
delle reti e dei dati, prevedendo la criminalizzazione di tale condotta, come
62
descritto in presente convenzione, e l'adozione di poteri sufficienti per
combattere efficacemente i reati commessi, facilitando il loro accertamento,
indagine e azione penale, sia a livello nazionale e internazionale e
prevedendo modalità di cooperazione internazionale veloce e affidabile;
Consapevoli della necessità di garantire un giusto equilibrio tra gli interessi
delle forze dell'ordine e il rispetto dei diritti umani fondamentali sanciti dal
Consiglio d'Europa del 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali, del 1966 delle Nazioni Unite Patto internazionale sui
diritti civili e politici Diritti e di altri trattati internazionali sui diritti umani
applicabili, che riaffermano il diritto di ognuno di avere opinioni senza
interferenze, così come il diritto alla libertà di espressione, compresa la
libertà di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee di ogni specie,
indipendentemente dalle frontiere, e dei diritti in materia di rispetto della
privacy;
Memore anche del diritto alla protezione dei dati personali, conferiti, per
esempio, il 1981 del Consiglio d'Europa sulla protezione delle persone
rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale;
Considerando la Convenzione delle Nazioni Unite del 1989 sui diritti del
fanciullo e del 1999 dell'Organizzazione internazionale del lavoro sulle
forme peggiori di lavoro minorile; 63
Tenendo conto del Consiglio esistente di convenzioni europee sulla
cooperazione in materia penale, nonché i trattati simili che esistono tra
Consiglio d'Europa, Stati membri e altri Stati, e sottolineando che la
presente Convenzione si propone di integrare tali convenzioni, al fine di
effettuare indagini e procedimenti penali relativi a reati connessi ai sistemi
informatici e ai dati più efficace e per consentire la raccolta di